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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 19/12/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1992/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
FA ET Presidente relatore
EL PI IU
Emanuele Venzo IU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1992/2025 R.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 02.11.2025, congiuntamente da:
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, residente a [...] C.F._1 ed nato ad [...] il [...] (C.F. Parte_2
), residente a [...]
Innocenti 27, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Pasqualina
Antonelli del Foro di Prato, C.F. , ed C.F._3 elettivamente domiciliati presso il suo studio in Prato, 59100 Via
Cordoba D'Argentina nr. 15, posta elettronica:
indirizzo pec: Email_1 vvocati.prato.it, giuste procure in atti;
Email_2
e
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 02.11.2025, Parte_1
ed esponendo di aver contratto matrimonio in
[...] Parte_2
Prato in data 27 giugno 2009, precisavano che dalla loro unione era nato, in data 04 aprile 2008, il figlio . Per_1
Le parti evidenziavano peraltro di essere già da tempo separati di fatto e che veniva meno ogni comunione materiale e spirituale tra loro.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Entrambi da tempo vivono separati come detto sopra e continueranno quindi a vivere negli immobili rispettivamente attualmente occupati;
AFFIDAMENTO DEL FIGLIO MINORE E MODALITA' DI
PERMANENZA CON I GENITORI
3) , che ad aprile 2026 conseguirà la maggiore età, sarà Per_1 affidato in via condivisa a entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, e sarà collocato anagraficamente e in via prevalente presso la madre;
4) Il padre vedrà il figlio due fine settimana non consecutivi al mese, dal sabato mattina alla domenica sera o lunedì mattina quando lo accompagnerà a scuola o a casa della mamma;
vedrà inoltre
in settimana nel giorno che di volta in volta sarà Per_1 concordato tra i genitori e lo stesso;
Per_1
5) Per quanto attiene alle vacanze estive, per espresso accordo dei genitori, stabilito che trascorrerà 15 gg all'anno con il Per_1 babbo nelle date che saranno concordate tra i genitori di anno in anno;
2 6) La responsabilità genitoriale verrà esercitata disgiuntamente da ciascun genitore nei periodi in cui il figlio permarrà con l'uno o con
l'altro. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale concordando le scelte relative all'educazione del figlio, impegnandosi a collaborare nel miglior modo possibile per salvaguardare gli interessi del minore
7) I genitori si impegnano reciprocamente a darsi tempestiva comunicazione dei fatti della vita del figlio rilevanti ai fini del suo sviluppo fisico e psicologico;
MANTENIMENTO DEL FIGLIO
8) i coniugi convengono che il padre contribuirà al mantenimento ordinario per il figlio e corrisponderà entro il 15 (quindici) Per_1 di ogni mese con le modalità ritenute opportune dai coniugi e secondo un sistema gia rodato ormai da anni, la somma di €
200,00 rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, oltre al
50% delle spese straordinarie preventivamente concordate e documentate e per le quali i genitori seguiranno le linee guida del
Protocollo d'Intesa.
9) I coniugi convengono altresì che gli assegni familiari, ove spettanti mensilmente per legge, per accordo tra le parti saranno riscossi dalla SI.ra ; Pt_1
ACCORDI ECONOMICI FRA CONIUGI
10) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente ad ogni e qualsivoglia richiesta di mantenimento
11) I coniugi dichiarano, inoltre, di aver suddiviso fra di loro i beni mobili l'uno nei confronti dell'altro.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 26.11.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
3 Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
, nata a [...] il [...] ed nato ad
[...] Parte_2
AG (PT) il 16 dicembre 1963, che hanno contratto matrimonio in Prato in data 27 giugno 2009, alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Prato per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 113, P.
2, S. A, anno 2009);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 17.12.2025.
Il Presidente relatore
FA ET
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
FA ET Presidente relatore
EL PI IU
Emanuele Venzo IU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1992/2025 R.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 02.11.2025, congiuntamente da:
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, residente a [...] C.F._1 ed nato ad [...] il [...] (C.F. Parte_2
), residente a [...]
Innocenti 27, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Pasqualina
Antonelli del Foro di Prato, C.F. , ed C.F._3 elettivamente domiciliati presso il suo studio in Prato, 59100 Via
Cordoba D'Argentina nr. 15, posta elettronica:
indirizzo pec: Email_1 vvocati.prato.it, giuste procure in atti;
Email_2
e
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 02.11.2025, Parte_1
ed esponendo di aver contratto matrimonio in
[...] Parte_2
Prato in data 27 giugno 2009, precisavano che dalla loro unione era nato, in data 04 aprile 2008, il figlio . Per_1
Le parti evidenziavano peraltro di essere già da tempo separati di fatto e che veniva meno ogni comunione materiale e spirituale tra loro.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Entrambi da tempo vivono separati come detto sopra e continueranno quindi a vivere negli immobili rispettivamente attualmente occupati;
AFFIDAMENTO DEL FIGLIO MINORE E MODALITA' DI
PERMANENZA CON I GENITORI
3) , che ad aprile 2026 conseguirà la maggiore età, sarà Per_1 affidato in via condivisa a entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, e sarà collocato anagraficamente e in via prevalente presso la madre;
4) Il padre vedrà il figlio due fine settimana non consecutivi al mese, dal sabato mattina alla domenica sera o lunedì mattina quando lo accompagnerà a scuola o a casa della mamma;
vedrà inoltre
in settimana nel giorno che di volta in volta sarà Per_1 concordato tra i genitori e lo stesso;
Per_1
5) Per quanto attiene alle vacanze estive, per espresso accordo dei genitori, stabilito che trascorrerà 15 gg all'anno con il Per_1 babbo nelle date che saranno concordate tra i genitori di anno in anno;
2 6) La responsabilità genitoriale verrà esercitata disgiuntamente da ciascun genitore nei periodi in cui il figlio permarrà con l'uno o con
l'altro. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale concordando le scelte relative all'educazione del figlio, impegnandosi a collaborare nel miglior modo possibile per salvaguardare gli interessi del minore
7) I genitori si impegnano reciprocamente a darsi tempestiva comunicazione dei fatti della vita del figlio rilevanti ai fini del suo sviluppo fisico e psicologico;
MANTENIMENTO DEL FIGLIO
8) i coniugi convengono che il padre contribuirà al mantenimento ordinario per il figlio e corrisponderà entro il 15 (quindici) Per_1 di ogni mese con le modalità ritenute opportune dai coniugi e secondo un sistema gia rodato ormai da anni, la somma di €
200,00 rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, oltre al
50% delle spese straordinarie preventivamente concordate e documentate e per le quali i genitori seguiranno le linee guida del
Protocollo d'Intesa.
9) I coniugi convengono altresì che gli assegni familiari, ove spettanti mensilmente per legge, per accordo tra le parti saranno riscossi dalla SI.ra ; Pt_1
ACCORDI ECONOMICI FRA CONIUGI
10) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente ad ogni e qualsivoglia richiesta di mantenimento
11) I coniugi dichiarano, inoltre, di aver suddiviso fra di loro i beni mobili l'uno nei confronti dell'altro.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 26.11.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
3 Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
, nata a [...] il [...] ed nato ad
[...] Parte_2
AG (PT) il 16 dicembre 1963, che hanno contratto matrimonio in Prato in data 27 giugno 2009, alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Prato per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 113, P.
2, S. A, anno 2009);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 17.12.2025.
Il Presidente relatore
FA ET
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