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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 10/06/2025, n. 1374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1374 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1705/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
AREA CIVILE-Sez. 2°
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Valerio L.G. Seclì ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1705/2022 promossa da:
, con gli Avv.ti Fabio Dinoi (PEC: e Fabio Romandini Parte_1 Email_1
(PEC: Email_2
OPPONENTE contro
in persona del l.r.p.t. e per essa, quale mandataria, Controparte_1 Controparte_2
in persona del l.r.p.t., con l'Avv. Marco Rossi (PEC:
[...] Email_3
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 10/06/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La controversia trae origine dal decreto ingiuntivo n. 2241/2022 reso dal Tribunale di Taranto nel procedimento monitorio n. 7153/2022 r.g., ottenuto dalla quale mandataria della Controparte_2
, cessionaria del credito derivante dal contratto di finanziamento n. 20114146562921 Controparte_1 del 04/06/18, stipulato da con la cedente Findomestic S.p.a., per il pagamento della somma Parte_1 di €. 35.499,28, oltre accessori e le spese di procedura.
L'intimato ha proposto opposizione sollevando, sia pure in maniera diffusa e non articolata, una serie di eccezioni inerenti al difetto dei requisiti di ammissibilità del ricorso monitorio, al difetto legittimazione sostanziale e processuale della società opposta, alla carenza degli elementi probatori identificativi del
“pacchetto” di crediti oggetto della cessione, alla omessa notifica della dichiarazione di decadenza del beneficio del termine, nonché al carattere usurario del finanziamento;
conclude per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, vinte le spese.
Costituendosi in giudizio, la ha contestato variamente gli assunti dell'opponente Controparte_1 deducendone l'infondatezza, concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto o per la declaratoria di debenza da parte dell'intimato della somma ingiunta (ovvero di quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), con vittoria di spese.
Verificata la condizione di procedibilità ex art. 5 D.lgs n. 28/2010, stante l'esperimento della mediazione endoprocessuale dinanzi all'organismo territorialmente competente “In Medio”-Sede di Taranto, conclusa con esito negativo per mancato accordo;
concessi i termini ex art. 183 c.p.c., la causa, di natura documentale, approdava all'udienza del 17/9/2024 per la precisazione delle conclusioni ed a tale udienza veniva assegnata a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con ordinanza resa in data 12/05/2025, il giudizio veniva rimesso sul ruolo per chiarimenti sui fatti di causa.
Agli esposti fini e, all'esito, per la decisione previa discussione orale, veniva fissata l'udienza del 10/06/2025.
All'udienza odierna, acquisiti i chiarimenti richiesti ed esaurita la discussione orale, la causa è stata decisa con separato provvedimento mediante lettura alle parti ex art. 281 sexies c.p.c.
L'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata.
Con riguardo agli assunti delle parti, deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione, sollevata da parte opponente, in ordine all'asserito difetto dei requisiti di ammissibilità del ricorso monitorio.
Sul punto, par d'uopo ribadire che, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo si apre – come noto - un giudizio a cognizione piena, nel quale il giudice del merito non può e non deve limitare la propria indagine al controllo circa la legittimità dell'ingiunzione, ma procedere ad autonomo esame di tutti gli elementi forniti dal creditore-opposto (attore in senso sostanziale) per dimostrare la fondatezza della propria pretesa e dall'opponente (convenuto in senso sostanziale) per contestare la pretesa stessa.
E' principio altrettanto condiviso in giurisprudenza che, ai fini dell'emanazione del decreto ingiuntivo, per prova scritta deve intendersi qualsiasi documento che, sebbene privo di efficacia probatoria assoluta, risulti attendibile in ordine all'esistenza del diritto di credito fatto valere e tale deve considerarsi vieppiù la documentazione allegata in sede monitoria dalla società opposta (id est: il contratto di finanziamento;
il contratto di cessione, ecc.) restando salvo, nel giudizio di opposizione, lo stabilire la completezza o meno della documentazione allegata dal creditore.
Infondata si appalesa, altresì, l'eccezione di parte opponente circa il difetto di legittimazione della
[...] ad esigere il pagamento della somma ingiunta. Controparte_1
Il concetto di legittimazione attiva nella specie risulta impropriamente declinato dall'opponente, in quanto la legittimazione ad agire – come noto - difetta solo laddove, dalla stessa prospettazione della domanda, emerga che la società ricorrente-opposta non sia titolare della relativa posizione attiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità di detta posizione.
Nel caso di specie, la società opposta, affermandosi titolare esclusiva del credito azionato in forza di contratto di cessione, consente di rilevare dalla sua stessa prospettazione la sussistenza della legitimatio ad causam.
L'eccezione appare infondata anche sotto il profilo della effettiva titolarità attiva del diritto azionato.
Dalla documentazione versata in atti dalla società opposta risulta che, il credito derivante dal contratto di finanziamento n. 20114146562921 del 04/06/18 stipulato dall'opponente con Findomestic S.p.a., è stato oggetto di cessione pro-soluto.
L'opponente non ha contestato la stipula del contratto di finanziamento né l'effettiva erogazione delle somme finanziate, tantomeno l'adempimento parziale all'obbligazione di pagamento dei ratei di mutuo, sicché tali circostanze devono ritenersi pacifiche e porsi a fondamento della decisione ex art. 115 c.p.c.
La società opposta ha prodotto in atti: il contratto di finanziamento;
il contratto di cessione dei crediti da
Findomestic Banca s.p.a. a l'estratto dell'allegato contenente i crediti ceduti;
la Controparte_1 formale dichiarazione della cedente Findomestic Banca s.p.a., che conferma l'avvenuta cessione;
l'estratto conto del rapporto di finanziamento con Findomestic Banca s.p.a.
La pretesa creditoria risulta, pertanto, supportata da riscontri documentali specifici, costituenti prova idonea e adeguata della pretesa creditoria azionata in via monitoria e della titolarità della relativa posizione soggettiva vantata in giudizio dalla società opposta, anche secondo i canoni del giudizio ordinario di merito.
Priva di pregio giuridico si palesa, agli esposti fini, la doglianza dell'opponente di non aver ricevuto comunicazione della cessione, atteso che la notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo è da intendersi come notifica, a tutti gli effetti ex art. 1264 co. 1° c.c., dell'avvenuta cessione del credito.
È opinione consolidata in giurisprudenza che, l'omissione della notifica dell'atto di cessione di un credito non determina l'inefficacia della cessione ma, al più, la sua inopponibilità al debitore ceduto, con l'unico effetto che questi sarebbe liberato in caso di pagamento in buona fede effettuato nelle mani del creditore cedente.
Nel caso di specie, la società opposta ha prodotto in atti la formale dichiarazione della cedente Findomestic
Banca S.p.a., che conferma l'avvenuta cessione del credito derivante dal contratto di finanziamento a
[...]
Per parte sua, l'opponente non ha allegato alcun adempimento nelle mani del creditore cedente Controparte_1 effettuato successivamente all'allegata cessione, sicché ogni disamina in merito alla regolarità o meno della notificazione pare irrilevante ai fini della decisione.
Purtuttavia, l'opponente eccepisce il difetto di titolarità sostanziale del credito ingiunto, da parte della società opposta, sulla base del rilievo che, nel caso in esame, non vi è prova della sua specifica inclusione nell'atto di cessione, ovvero dell'omessa comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, assunta quale elemento probatorio identificativo del “pacchetto” di crediti nonché presupposto necessario per la validità stessa della cessione.
La tesi non è condivisibile.
Come ripetutamente affermato dalla Corte di legittimità, la possibilità per il creditore di esigere immediatamente la prestazione, quantunque sia stabilito un termine a favore del debitore, non richiede l'invio di una preventiva comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, contrattualmente stabilito.
La richiesta di adempimento dell'intero debito residuo giudizialmente postulata con il ricorso monitorio evidenzia inequivocabilmente la volontà di avvalersi della decadenza dal beneficio del termine.
La decadenza, pertanto, può verificarsi con la sola notifica del decreto ingiuntivo senza che sia preceduta da una comunicazione stragiudiziale (cfr. ex multis Cass. n. 24330/2011; Cass. n. 6984/2003; Cass. n. 5371/1989).
Come detto, la prova della cessione e, quindi della titolarità (sostanziale) del credito azionato, può essere integrata da atti di intimazione del cessionario (citazione, ricorso e pedissequo provvedimento monitorio, precetto di pagamento, ecc.) con cui sia stata data notizia della cessione, alle quali la Suprema Corte attribuisce efficacia ricognitiva (Cass. n. 10200/2021).
La prova dell'inserimento della singola posizione nel novero dei rapporti ceduti non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
ergo, la sua esistenza può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e, quindi anche in base a presunzioni.
Ad avviso di questo giudicante, la titolarità del credito in capo alla società opposta, quale cessionaria, può inferirsi da un esame congiunto degli elementi contenuti nella documentazione prodotta. Dal compendio probatorio versato in atti dalla società opposta emergono, invero, una serie di elementi documentali sintomatici, ovvero delle circostanze di fatto, convergenti e univoche, dotate di idonea capacità dimostrativa dell'inclusione della singola posizione nel novero dei rapporti ceduti, e, quindi, della titolarità in capo al cessionario della pretesa creditoria. Opinare diversamente significherebbe, tra l'altro, privare di qualsiasi valenza probatoria - senza alcuna apparente ragione logico-giuridica giustificatrice - il possesso da parte di di tutta la Controparte_1 documentazione riferita al finanziamento, dei dati e dei documenti personali del debitore ceduto.
Non può non evidenziarsi, inoltre, che nel sostenere la natura usuraria del finanziamento, l'opponente tende ad assimilare elementi disomogenei, operando di conseguenza una sommatoria degli interessi di mora (tasso intra soglia 14,60%) alle penali (su rate scadute 8%; sul capitale residuo 10%) previste per il caso di inadempienza o di ritardo nell'adempimento, una metodologia inconciliabile con il dato normativo (art. 644
c.p.; L. n. 108/1996) basata su presupposti, fattuali e giuridici, erronei.
La clausola penale e la convenzione di interessi moratori hanno, infatti, funzioni diverse, poiché, per il caso di inadempienza o di ritardo nell'adempimento, la prima ha una finalità sanzionatoria e risarcitoria del danno, che viene predeterminato pattiziamente col limite della manifesta eccessività, mentre la seconda ha uno scopo di corrispettivo o retribuzione per il creditore, entro il limite inderogabile del cd. “tasso soglia” di cui alla legge n. 108/1996; ne consegue che anche i rimedi di tutela sono differenti, dato che alla clausola penale non si applica la disciplina in tema di usurarietà dei tassi di interesse ma, al più, la “reductio ad aequitatem” ex art. 1384 c.c. sussistendone i presupposti (cfr. Cass. Ord. n. 5379/2023).
In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata e, per l'effetto, confermato il D.I. opposto.
La peculiarità della controversia, l'esistenza stessa di una chiara polifonia interpretativa sulle questioni poste a fondamento della decisione giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 2241/2022 reso dal Tribunale di Taranto su Parte_1 ricorso della nel procedimento monitorio n. 7153/2022 r.g., ogni diversa istanza ed Controparte_1 eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara esecutivo;
- spese di lite compensate.
Così deciso in Taranto il 10/06/2025
Il Giudice
dr. Valerio L.G. Seclì
Sentenza resa mediante lettura ex art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
AREA CIVILE-Sez. 2°
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Valerio L.G. Seclì ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1705/2022 promossa da:
, con gli Avv.ti Fabio Dinoi (PEC: e Fabio Romandini Parte_1 Email_1
(PEC: Email_2
OPPONENTE contro
in persona del l.r.p.t. e per essa, quale mandataria, Controparte_1 Controparte_2
in persona del l.r.p.t., con l'Avv. Marco Rossi (PEC:
[...] Email_3
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 10/06/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La controversia trae origine dal decreto ingiuntivo n. 2241/2022 reso dal Tribunale di Taranto nel procedimento monitorio n. 7153/2022 r.g., ottenuto dalla quale mandataria della Controparte_2
, cessionaria del credito derivante dal contratto di finanziamento n. 20114146562921 Controparte_1 del 04/06/18, stipulato da con la cedente Findomestic S.p.a., per il pagamento della somma Parte_1 di €. 35.499,28, oltre accessori e le spese di procedura.
L'intimato ha proposto opposizione sollevando, sia pure in maniera diffusa e non articolata, una serie di eccezioni inerenti al difetto dei requisiti di ammissibilità del ricorso monitorio, al difetto legittimazione sostanziale e processuale della società opposta, alla carenza degli elementi probatori identificativi del
“pacchetto” di crediti oggetto della cessione, alla omessa notifica della dichiarazione di decadenza del beneficio del termine, nonché al carattere usurario del finanziamento;
conclude per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, vinte le spese.
Costituendosi in giudizio, la ha contestato variamente gli assunti dell'opponente Controparte_1 deducendone l'infondatezza, concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto o per la declaratoria di debenza da parte dell'intimato della somma ingiunta (ovvero di quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), con vittoria di spese.
Verificata la condizione di procedibilità ex art. 5 D.lgs n. 28/2010, stante l'esperimento della mediazione endoprocessuale dinanzi all'organismo territorialmente competente “In Medio”-Sede di Taranto, conclusa con esito negativo per mancato accordo;
concessi i termini ex art. 183 c.p.c., la causa, di natura documentale, approdava all'udienza del 17/9/2024 per la precisazione delle conclusioni ed a tale udienza veniva assegnata a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con ordinanza resa in data 12/05/2025, il giudizio veniva rimesso sul ruolo per chiarimenti sui fatti di causa.
Agli esposti fini e, all'esito, per la decisione previa discussione orale, veniva fissata l'udienza del 10/06/2025.
All'udienza odierna, acquisiti i chiarimenti richiesti ed esaurita la discussione orale, la causa è stata decisa con separato provvedimento mediante lettura alle parti ex art. 281 sexies c.p.c.
L'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata.
Con riguardo agli assunti delle parti, deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione, sollevata da parte opponente, in ordine all'asserito difetto dei requisiti di ammissibilità del ricorso monitorio.
Sul punto, par d'uopo ribadire che, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo si apre – come noto - un giudizio a cognizione piena, nel quale il giudice del merito non può e non deve limitare la propria indagine al controllo circa la legittimità dell'ingiunzione, ma procedere ad autonomo esame di tutti gli elementi forniti dal creditore-opposto (attore in senso sostanziale) per dimostrare la fondatezza della propria pretesa e dall'opponente (convenuto in senso sostanziale) per contestare la pretesa stessa.
E' principio altrettanto condiviso in giurisprudenza che, ai fini dell'emanazione del decreto ingiuntivo, per prova scritta deve intendersi qualsiasi documento che, sebbene privo di efficacia probatoria assoluta, risulti attendibile in ordine all'esistenza del diritto di credito fatto valere e tale deve considerarsi vieppiù la documentazione allegata in sede monitoria dalla società opposta (id est: il contratto di finanziamento;
il contratto di cessione, ecc.) restando salvo, nel giudizio di opposizione, lo stabilire la completezza o meno della documentazione allegata dal creditore.
Infondata si appalesa, altresì, l'eccezione di parte opponente circa il difetto di legittimazione della
[...] ad esigere il pagamento della somma ingiunta. Controparte_1
Il concetto di legittimazione attiva nella specie risulta impropriamente declinato dall'opponente, in quanto la legittimazione ad agire – come noto - difetta solo laddove, dalla stessa prospettazione della domanda, emerga che la società ricorrente-opposta non sia titolare della relativa posizione attiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità di detta posizione.
Nel caso di specie, la società opposta, affermandosi titolare esclusiva del credito azionato in forza di contratto di cessione, consente di rilevare dalla sua stessa prospettazione la sussistenza della legitimatio ad causam.
L'eccezione appare infondata anche sotto il profilo della effettiva titolarità attiva del diritto azionato.
Dalla documentazione versata in atti dalla società opposta risulta che, il credito derivante dal contratto di finanziamento n. 20114146562921 del 04/06/18 stipulato dall'opponente con Findomestic S.p.a., è stato oggetto di cessione pro-soluto.
L'opponente non ha contestato la stipula del contratto di finanziamento né l'effettiva erogazione delle somme finanziate, tantomeno l'adempimento parziale all'obbligazione di pagamento dei ratei di mutuo, sicché tali circostanze devono ritenersi pacifiche e porsi a fondamento della decisione ex art. 115 c.p.c.
La società opposta ha prodotto in atti: il contratto di finanziamento;
il contratto di cessione dei crediti da
Findomestic Banca s.p.a. a l'estratto dell'allegato contenente i crediti ceduti;
la Controparte_1 formale dichiarazione della cedente Findomestic Banca s.p.a., che conferma l'avvenuta cessione;
l'estratto conto del rapporto di finanziamento con Findomestic Banca s.p.a.
La pretesa creditoria risulta, pertanto, supportata da riscontri documentali specifici, costituenti prova idonea e adeguata della pretesa creditoria azionata in via monitoria e della titolarità della relativa posizione soggettiva vantata in giudizio dalla società opposta, anche secondo i canoni del giudizio ordinario di merito.
Priva di pregio giuridico si palesa, agli esposti fini, la doglianza dell'opponente di non aver ricevuto comunicazione della cessione, atteso che la notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo è da intendersi come notifica, a tutti gli effetti ex art. 1264 co. 1° c.c., dell'avvenuta cessione del credito.
È opinione consolidata in giurisprudenza che, l'omissione della notifica dell'atto di cessione di un credito non determina l'inefficacia della cessione ma, al più, la sua inopponibilità al debitore ceduto, con l'unico effetto che questi sarebbe liberato in caso di pagamento in buona fede effettuato nelle mani del creditore cedente.
Nel caso di specie, la società opposta ha prodotto in atti la formale dichiarazione della cedente Findomestic
Banca S.p.a., che conferma l'avvenuta cessione del credito derivante dal contratto di finanziamento a
[...]
Per parte sua, l'opponente non ha allegato alcun adempimento nelle mani del creditore cedente Controparte_1 effettuato successivamente all'allegata cessione, sicché ogni disamina in merito alla regolarità o meno della notificazione pare irrilevante ai fini della decisione.
Purtuttavia, l'opponente eccepisce il difetto di titolarità sostanziale del credito ingiunto, da parte della società opposta, sulla base del rilievo che, nel caso in esame, non vi è prova della sua specifica inclusione nell'atto di cessione, ovvero dell'omessa comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, assunta quale elemento probatorio identificativo del “pacchetto” di crediti nonché presupposto necessario per la validità stessa della cessione.
La tesi non è condivisibile.
Come ripetutamente affermato dalla Corte di legittimità, la possibilità per il creditore di esigere immediatamente la prestazione, quantunque sia stabilito un termine a favore del debitore, non richiede l'invio di una preventiva comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, contrattualmente stabilito.
La richiesta di adempimento dell'intero debito residuo giudizialmente postulata con il ricorso monitorio evidenzia inequivocabilmente la volontà di avvalersi della decadenza dal beneficio del termine.
La decadenza, pertanto, può verificarsi con la sola notifica del decreto ingiuntivo senza che sia preceduta da una comunicazione stragiudiziale (cfr. ex multis Cass. n. 24330/2011; Cass. n. 6984/2003; Cass. n. 5371/1989).
Come detto, la prova della cessione e, quindi della titolarità (sostanziale) del credito azionato, può essere integrata da atti di intimazione del cessionario (citazione, ricorso e pedissequo provvedimento monitorio, precetto di pagamento, ecc.) con cui sia stata data notizia della cessione, alle quali la Suprema Corte attribuisce efficacia ricognitiva (Cass. n. 10200/2021).
La prova dell'inserimento della singola posizione nel novero dei rapporti ceduti non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
ergo, la sua esistenza può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e, quindi anche in base a presunzioni.
Ad avviso di questo giudicante, la titolarità del credito in capo alla società opposta, quale cessionaria, può inferirsi da un esame congiunto degli elementi contenuti nella documentazione prodotta. Dal compendio probatorio versato in atti dalla società opposta emergono, invero, una serie di elementi documentali sintomatici, ovvero delle circostanze di fatto, convergenti e univoche, dotate di idonea capacità dimostrativa dell'inclusione della singola posizione nel novero dei rapporti ceduti, e, quindi, della titolarità in capo al cessionario della pretesa creditoria. Opinare diversamente significherebbe, tra l'altro, privare di qualsiasi valenza probatoria - senza alcuna apparente ragione logico-giuridica giustificatrice - il possesso da parte di di tutta la Controparte_1 documentazione riferita al finanziamento, dei dati e dei documenti personali del debitore ceduto.
Non può non evidenziarsi, inoltre, che nel sostenere la natura usuraria del finanziamento, l'opponente tende ad assimilare elementi disomogenei, operando di conseguenza una sommatoria degli interessi di mora (tasso intra soglia 14,60%) alle penali (su rate scadute 8%; sul capitale residuo 10%) previste per il caso di inadempienza o di ritardo nell'adempimento, una metodologia inconciliabile con il dato normativo (art. 644
c.p.; L. n. 108/1996) basata su presupposti, fattuali e giuridici, erronei.
La clausola penale e la convenzione di interessi moratori hanno, infatti, funzioni diverse, poiché, per il caso di inadempienza o di ritardo nell'adempimento, la prima ha una finalità sanzionatoria e risarcitoria del danno, che viene predeterminato pattiziamente col limite della manifesta eccessività, mentre la seconda ha uno scopo di corrispettivo o retribuzione per il creditore, entro il limite inderogabile del cd. “tasso soglia” di cui alla legge n. 108/1996; ne consegue che anche i rimedi di tutela sono differenti, dato che alla clausola penale non si applica la disciplina in tema di usurarietà dei tassi di interesse ma, al più, la “reductio ad aequitatem” ex art. 1384 c.c. sussistendone i presupposti (cfr. Cass. Ord. n. 5379/2023).
In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata e, per l'effetto, confermato il D.I. opposto.
La peculiarità della controversia, l'esistenza stessa di una chiara polifonia interpretativa sulle questioni poste a fondamento della decisione giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 2241/2022 reso dal Tribunale di Taranto su Parte_1 ricorso della nel procedimento monitorio n. 7153/2022 r.g., ogni diversa istanza ed Controparte_1 eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara esecutivo;
- spese di lite compensate.
Così deciso in Taranto il 10/06/2025
Il Giudice
dr. Valerio L.G. Seclì
Sentenza resa mediante lettura ex art. 281 sexies c.p.c.