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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/11/2025, n. 3784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3784 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa IU NE
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 212/2024 vertente tra:
Avv. Achille Iroso opponente
e
Controparte_1
[...]
opposti contumaci
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note scritte depositate, predisposte per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
IU NE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 212/2024 R.G., vertente tra
Avv. Achille Iroso, rappresentato e difeso da sé medesimo, con studio in Afragola, Via L. Settembrini
n. 6; opponente
e
Controparte_1
[...]
opposti contumaci
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
In via preliminare ed al fine di comprendere l'odierno thema decidendum, giova osservare che il presente procedimento costituisce la fase a cognizione piena della opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma II c.p.c. spiegata dal difensore odierno istante avverso l'ordinanza ex art. 553 c.p.c., resa nell'ambito del procedimento di espropriazione mobiliare presso terzi distinto con Rg n.
3792/2021.
2 Tale procedura veniva intentata dall'Avv. Iroso - sulla base della sentenza n. 1886/2018 resa dal GdP di Afragola in data 15-23.6.2018, munita della formula esecutiva in data 11.6.2019 e della sentenza n. 2796/2019 resa dal GdP di Afragola in data 30.9-17.10.2019, munita della formula esecutiva in data 25.2.2020 - quale distrattario dei compensi ivi liquidati, in danno dell'agente della riscossione e nei confronti del terzo pignorato Controparte_1
In data 5.12.2022 il G.E. titolare emetteva ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. avente il seguente tenore: “… ASSEGNA in pagamento, salvo esazione, al creditore procedente, Iroso avv.
Achille, la somma di € 756,60 a totale soddisfo del credito azionato con la presente procedura esecutiva, nonchè la misura di € 520,00 a titolo di spese di procedura, con rimborso spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge, se dovuta …”.
Avverso tale provvedimento spiegava opposizione ex art. 617, comma II c.p.c. l'Avv. Iroso, dolendosi della errata liquidazione delle spese di procedura esecutiva;
in particolare, deduceva: “… La suddetta ordinanza è errata poiché liquida spese e competenze della procedura, comprensive di quelle dei precetti, nella somma di € 520,00 (di cui € 120,00 per spese), in assenza di motivazione, nonché inferiore ai valori medi e minimi dettati dal D.M. n. 55/2014, non tenendo in considerazione che i titoli esecutivi oggetto della procedura fossero due …” (cfr. pag. 2 ricorso in opposizione – Rg n.
7278/2020).
Con ordinanza del 22.6.2023, il G.E. – definendo il sub procedimento di opposizione - così provvedeva: “… rilevato che parte istante non ha richiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva di detto provvedimento, onde al g.e., accertata la propria competenza, residua soltanto il compito di fissare i termini per introdurre il giudizio di merito, a norma dell' art. 618 c.p.c.;
P.Q.M.
fissa il termine di 90 giorni dalla comunicazione della presente per l'introduzione del giudizio di merito, secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., o altri se previsti, ridotti della metà …”.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'istante provvedeva a riassumere innanzi al Tribunale
(cfr. ordinanza di incompetenza resa dal GdP adito del 11.11.2023) la fase di merito della opposizione ex art. 617, comma II c.p.c., devolvendo nella presente sede le medesime argomentazioni svolte in fase sommaria e rassegnando le seguenti conclusioni: “… I. nel merito (ed all'esito dell'attività istruttoria del caso): in via principale: accertare e dichiarare la erronea liquidazione delle spese e competenze dell'esecuzione per violazione dei valori minimi e medi così come disciplinati dal D.M.
55/2014 e, per l'effetto II. condannare le convenute, in solido e/o chi di ragione, al pagamento, in favore dell'istante, della somma di € 855,00 oltre spese generali, IVA e CPA oltre le spese vive documentate ammontanti ad € 104,95, nonché i compensi degli atti di precetto pari ad € 270,00
3 immotivatamente decurtati ovvero di quella minore somma che riterrà giusta ed equa;
in via subordinata: III. accertare e dichiarare la erronea liquidazione delle spese e competenze dell'esecuzione per violazione dei valori minimi e medi così come disciplinati dal D.M. 55/2014 e, per l'effetto IV. condannare le convenute, in solido e/o chi di ragione, al pagamento, in favore dell'istante, della somma di € 428,00 oltre spese generali, IVA e CPA oltre le spese vive documentate ammontanti ad € 104,95, nonché i compensi degli atti di precetto pari ad € 270,00 immotivatamente decurtati, per un totale di € 802,95, ovvero di quella minore somma che riterrà giusta ed equa;
V. condannare in ogni caso le convenute, in solido e/o chi di ragione, al pagamento delle spese anche forfettarie e competenze di causa da attribuirsi al difensore che se ne dichiara antistatario, oltre IVA
e CPA come per legge. Instava, dunque, per l'accoglimento della opposizione, con vittoria delle spese di lite. …” (cfr. pag. 9 atto introduttivo).
Le parti convenute/opposte, sebbene ritualmente convenute in giudizio non si costituivano, dacché in sede di decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 11.11.2023 ne veniva dichiarata la contumacia.
Il procedimento, stante la natura documentale, veniva rinviato per la decisione alla data odierna ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Il Tribunale reputa che l'opposizione sia fondata, sebbene per quanto di ragione, e vada accolta nei limiti di cui si dirà subito infra.
Come accennato, la censura devoluta investe la determinazione dei compensi e delle spese per la intrapresa esecuzione, effettuata dal G.E. in sede di ordinanza ex art. 553 c.p.c..
Dalla disamina degli atti di causa rileva che l'atto di precetto fondato sulla sentenza n. 1886/2018 reca l'intimazione di pagamento per complessivi € 684,72, di cui € 135,00 per compensi dell'atto di precetto;
l'atto di precetto fondato sulla sentenza n. 2796/2019 reca l'intimazione di pagamento per complessivi € 465,85, di cui € 135,00 per compensi dell'atto di precetto.
I separati atti di precetto venivano entrambi notificati in data 29.3.2021.
La procedura di espropriazione mobiliare presso terzi veniva, dunque, intrapresa per il recupero delle anzidette somme.
Dalla motivazione della ordinanza di assegnazione si ricava che i compensi per precetto ed esecuzione venivano liquidati in € 400,00 (tenuto conto del fatto che dei 520,00 euro riconosciuti, € 120,00 erano indicati per spese) oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Come noto, i compensi per la esecuzione vanno determinati in base ai parametri medi di cui al D.M. applicabile ratione temporis;
al contempo, il giudice dell'esecuzione in sede di assegnazione dispone del potere-dovere di verificare l'idoneità del titolo esecutivo del creditore pignorante, nonché la correttezza della quantificazione del credito operata dal creditore nel precetto (cfr. cfr. Cass. civ. Sez.
4 III, 08/04/2003, n. 5510, nonché in senso conforme Cass. civ. Sez. lavoro, 16/02/2000, n. 1728 e
Cass. civ. Sez. III, 10/09/1996, n. 8215).
Nella specie, gli importi liquidati nei titoli azionati quali spese di lite ammontano ad € 550,00 (€
350,00 di cui € 50,00 per esborsi + € 200,00 di cui € 50,00 per esborsi); come accennato, l'odierno istante provvedeva alla contestuale notificazione di due distinti atti di precetto.
Al riguardo, vale richiamare il costante indirizzo della Suprema Corte che – nell'ottica di arginare il fenomeno dell'abuso del processo esecutivo – ha sostanzialmente affermato l'opportunità, in ossequio alle regole di correttezza ex art. 1175 c.c. e di buona fede ex art. 1375 c.c. e di lealtà processuale ex artt. 88 e 175 c.p.c., di provvedere alla notificazione di un unico atto di precetto in forza di due o più titoli esecutivi (ex multis: Cass. civ. sez. III, ordinanza 19.01.2021 – 31.05.2021,
n. 15077); ciò al fine di evitare – come nella specie avvenuto - che attraverso la notificazione di tanti atti di precetto quanti sono i titoli esecutivi ottenuti dal creditore contro lo stesso debitore, emessi nella stessa data o comunque in date ravvicinate, vengano moltiplicate le spese di precetto e di esecuzione, con conseguente aggravio della posizione del debitore.
Alla luce di ciò il Tribunale reputa debba riconoscersi un unico compenso per gli atti di precetto contestualmente notificati per € 135,00.
Quanto ai compensi per la espropriazione mobiliare i valori medi di cui al D.M. n. 147/2022, con riguardo al relativo scaglione di riferimento (nella specie individuato da € 1.101,00 a € 5.200,00), ammontano ad € 898,00.
Si reputa, nondimeno, che in applicazione del disposto di cui all'art. 4 del D.M. 55/14 e ss.mm. - in considerazione del valore dell'affare e della attività effettivamente prestata - debba essere praticata una decurtazione pari al 50% sui valori medi.
Alla luce di quanto innanzi detto, all'istante vanno riconosciuti – a titolo di spese e compensi per l'esecuzione - i seguenti importi:
- € 104,95 (cfr. conclusioni sul punto rassegnate dall'istante);
- € 853,58 per compensi della esecuzione (ovvero € 196,98 [135,00 per compenso per gli atti di precetto unitariamente inteso, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA] ed € 656,60
[450,00 per compensi della esecuzione, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA]) per un totale di € 958,53.
Se ne inferisce, pur in difetto di una specifica argomentazione sul punto, che il giudice di prime cure disattendeva i criteri di liquidazione per come innanzi enunciati, dal momento che – come detto - i compensi per precetto ed esecuzione venivano liquidati in € 400,00 oltre rimborso spese forfettario,
IVA e CPA e le spese in € 120,00.
5 L'opposizione va, dunque, accolta sebbene per quanto di ragione, con conseguente riconoscimento del diritto dell'Avv. Iroso Achille ad ottenere il pagamento delle spese e dei compensi della esecuzione per complessivi € 958,53 (in luogo della somma a tale titolo assegnata dal G.E.).
Per ciò che concerne le spese di lite, l'accoglimento della opposizione per quanto di ragione induce il Tribunale a ravvisare la sussistenza dei presupposti di cui al comma II dell'art. 92 c.p.c. per dichiarale integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 212/2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma II c.p.c. e, per l'effetto, dichiara sussistente il diritto dell'Avv. Iroso Achille ad ottenere il pagamento delle spese e dei compensi della esecuzione per complessivi € 958,53;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 25.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa IU NE
6
UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa IU NE
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 212/2024 vertente tra:
Avv. Achille Iroso opponente
e
Controparte_1
[...]
opposti contumaci
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note scritte depositate, predisposte per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
IU NE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 212/2024 R.G., vertente tra
Avv. Achille Iroso, rappresentato e difeso da sé medesimo, con studio in Afragola, Via L. Settembrini
n. 6; opponente
e
Controparte_1
[...]
opposti contumaci
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
In via preliminare ed al fine di comprendere l'odierno thema decidendum, giova osservare che il presente procedimento costituisce la fase a cognizione piena della opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma II c.p.c. spiegata dal difensore odierno istante avverso l'ordinanza ex art. 553 c.p.c., resa nell'ambito del procedimento di espropriazione mobiliare presso terzi distinto con Rg n.
3792/2021.
2 Tale procedura veniva intentata dall'Avv. Iroso - sulla base della sentenza n. 1886/2018 resa dal GdP di Afragola in data 15-23.6.2018, munita della formula esecutiva in data 11.6.2019 e della sentenza n. 2796/2019 resa dal GdP di Afragola in data 30.9-17.10.2019, munita della formula esecutiva in data 25.2.2020 - quale distrattario dei compensi ivi liquidati, in danno dell'agente della riscossione e nei confronti del terzo pignorato Controparte_1
In data 5.12.2022 il G.E. titolare emetteva ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. avente il seguente tenore: “… ASSEGNA in pagamento, salvo esazione, al creditore procedente, Iroso avv.
Achille, la somma di € 756,60 a totale soddisfo del credito azionato con la presente procedura esecutiva, nonchè la misura di € 520,00 a titolo di spese di procedura, con rimborso spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge, se dovuta …”.
Avverso tale provvedimento spiegava opposizione ex art. 617, comma II c.p.c. l'Avv. Iroso, dolendosi della errata liquidazione delle spese di procedura esecutiva;
in particolare, deduceva: “… La suddetta ordinanza è errata poiché liquida spese e competenze della procedura, comprensive di quelle dei precetti, nella somma di € 520,00 (di cui € 120,00 per spese), in assenza di motivazione, nonché inferiore ai valori medi e minimi dettati dal D.M. n. 55/2014, non tenendo in considerazione che i titoli esecutivi oggetto della procedura fossero due …” (cfr. pag. 2 ricorso in opposizione – Rg n.
7278/2020).
Con ordinanza del 22.6.2023, il G.E. – definendo il sub procedimento di opposizione - così provvedeva: “… rilevato che parte istante non ha richiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva di detto provvedimento, onde al g.e., accertata la propria competenza, residua soltanto il compito di fissare i termini per introdurre il giudizio di merito, a norma dell' art. 618 c.p.c.;
P.Q.M.
fissa il termine di 90 giorni dalla comunicazione della presente per l'introduzione del giudizio di merito, secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., o altri se previsti, ridotti della metà …”.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'istante provvedeva a riassumere innanzi al Tribunale
(cfr. ordinanza di incompetenza resa dal GdP adito del 11.11.2023) la fase di merito della opposizione ex art. 617, comma II c.p.c., devolvendo nella presente sede le medesime argomentazioni svolte in fase sommaria e rassegnando le seguenti conclusioni: “… I. nel merito (ed all'esito dell'attività istruttoria del caso): in via principale: accertare e dichiarare la erronea liquidazione delle spese e competenze dell'esecuzione per violazione dei valori minimi e medi così come disciplinati dal D.M.
55/2014 e, per l'effetto II. condannare le convenute, in solido e/o chi di ragione, al pagamento, in favore dell'istante, della somma di € 855,00 oltre spese generali, IVA e CPA oltre le spese vive documentate ammontanti ad € 104,95, nonché i compensi degli atti di precetto pari ad € 270,00
3 immotivatamente decurtati ovvero di quella minore somma che riterrà giusta ed equa;
in via subordinata: III. accertare e dichiarare la erronea liquidazione delle spese e competenze dell'esecuzione per violazione dei valori minimi e medi così come disciplinati dal D.M. 55/2014 e, per l'effetto IV. condannare le convenute, in solido e/o chi di ragione, al pagamento, in favore dell'istante, della somma di € 428,00 oltre spese generali, IVA e CPA oltre le spese vive documentate ammontanti ad € 104,95, nonché i compensi degli atti di precetto pari ad € 270,00 immotivatamente decurtati, per un totale di € 802,95, ovvero di quella minore somma che riterrà giusta ed equa;
V. condannare in ogni caso le convenute, in solido e/o chi di ragione, al pagamento delle spese anche forfettarie e competenze di causa da attribuirsi al difensore che se ne dichiara antistatario, oltre IVA
e CPA come per legge. Instava, dunque, per l'accoglimento della opposizione, con vittoria delle spese di lite. …” (cfr. pag. 9 atto introduttivo).
Le parti convenute/opposte, sebbene ritualmente convenute in giudizio non si costituivano, dacché in sede di decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 11.11.2023 ne veniva dichiarata la contumacia.
Il procedimento, stante la natura documentale, veniva rinviato per la decisione alla data odierna ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Il Tribunale reputa che l'opposizione sia fondata, sebbene per quanto di ragione, e vada accolta nei limiti di cui si dirà subito infra.
Come accennato, la censura devoluta investe la determinazione dei compensi e delle spese per la intrapresa esecuzione, effettuata dal G.E. in sede di ordinanza ex art. 553 c.p.c..
Dalla disamina degli atti di causa rileva che l'atto di precetto fondato sulla sentenza n. 1886/2018 reca l'intimazione di pagamento per complessivi € 684,72, di cui € 135,00 per compensi dell'atto di precetto;
l'atto di precetto fondato sulla sentenza n. 2796/2019 reca l'intimazione di pagamento per complessivi € 465,85, di cui € 135,00 per compensi dell'atto di precetto.
I separati atti di precetto venivano entrambi notificati in data 29.3.2021.
La procedura di espropriazione mobiliare presso terzi veniva, dunque, intrapresa per il recupero delle anzidette somme.
Dalla motivazione della ordinanza di assegnazione si ricava che i compensi per precetto ed esecuzione venivano liquidati in € 400,00 (tenuto conto del fatto che dei 520,00 euro riconosciuti, € 120,00 erano indicati per spese) oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Come noto, i compensi per la esecuzione vanno determinati in base ai parametri medi di cui al D.M. applicabile ratione temporis;
al contempo, il giudice dell'esecuzione in sede di assegnazione dispone del potere-dovere di verificare l'idoneità del titolo esecutivo del creditore pignorante, nonché la correttezza della quantificazione del credito operata dal creditore nel precetto (cfr. cfr. Cass. civ. Sez.
4 III, 08/04/2003, n. 5510, nonché in senso conforme Cass. civ. Sez. lavoro, 16/02/2000, n. 1728 e
Cass. civ. Sez. III, 10/09/1996, n. 8215).
Nella specie, gli importi liquidati nei titoli azionati quali spese di lite ammontano ad € 550,00 (€
350,00 di cui € 50,00 per esborsi + € 200,00 di cui € 50,00 per esborsi); come accennato, l'odierno istante provvedeva alla contestuale notificazione di due distinti atti di precetto.
Al riguardo, vale richiamare il costante indirizzo della Suprema Corte che – nell'ottica di arginare il fenomeno dell'abuso del processo esecutivo – ha sostanzialmente affermato l'opportunità, in ossequio alle regole di correttezza ex art. 1175 c.c. e di buona fede ex art. 1375 c.c. e di lealtà processuale ex artt. 88 e 175 c.p.c., di provvedere alla notificazione di un unico atto di precetto in forza di due o più titoli esecutivi (ex multis: Cass. civ. sez. III, ordinanza 19.01.2021 – 31.05.2021,
n. 15077); ciò al fine di evitare – come nella specie avvenuto - che attraverso la notificazione di tanti atti di precetto quanti sono i titoli esecutivi ottenuti dal creditore contro lo stesso debitore, emessi nella stessa data o comunque in date ravvicinate, vengano moltiplicate le spese di precetto e di esecuzione, con conseguente aggravio della posizione del debitore.
Alla luce di ciò il Tribunale reputa debba riconoscersi un unico compenso per gli atti di precetto contestualmente notificati per € 135,00.
Quanto ai compensi per la espropriazione mobiliare i valori medi di cui al D.M. n. 147/2022, con riguardo al relativo scaglione di riferimento (nella specie individuato da € 1.101,00 a € 5.200,00), ammontano ad € 898,00.
Si reputa, nondimeno, che in applicazione del disposto di cui all'art. 4 del D.M. 55/14 e ss.mm. - in considerazione del valore dell'affare e della attività effettivamente prestata - debba essere praticata una decurtazione pari al 50% sui valori medi.
Alla luce di quanto innanzi detto, all'istante vanno riconosciuti – a titolo di spese e compensi per l'esecuzione - i seguenti importi:
- € 104,95 (cfr. conclusioni sul punto rassegnate dall'istante);
- € 853,58 per compensi della esecuzione (ovvero € 196,98 [135,00 per compenso per gli atti di precetto unitariamente inteso, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA] ed € 656,60
[450,00 per compensi della esecuzione, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA]) per un totale di € 958,53.
Se ne inferisce, pur in difetto di una specifica argomentazione sul punto, che il giudice di prime cure disattendeva i criteri di liquidazione per come innanzi enunciati, dal momento che – come detto - i compensi per precetto ed esecuzione venivano liquidati in € 400,00 oltre rimborso spese forfettario,
IVA e CPA e le spese in € 120,00.
5 L'opposizione va, dunque, accolta sebbene per quanto di ragione, con conseguente riconoscimento del diritto dell'Avv. Iroso Achille ad ottenere il pagamento delle spese e dei compensi della esecuzione per complessivi € 958,53 (in luogo della somma a tale titolo assegnata dal G.E.).
Per ciò che concerne le spese di lite, l'accoglimento della opposizione per quanto di ragione induce il Tribunale a ravvisare la sussistenza dei presupposti di cui al comma II dell'art. 92 c.p.c. per dichiarale integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 212/2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma II c.p.c. e, per l'effetto, dichiara sussistente il diritto dell'Avv. Iroso Achille ad ottenere il pagamento delle spese e dei compensi della esecuzione per complessivi € 958,53;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 25.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa IU NE
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