Art. 3.
Il testo dell' art. 10 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 , e' sostituito dal seguente:
"La Giunta esecutiva e' composta dal presidente e da due membri effettivi e due supplenti eletti fra i propri componenti dal Consiglio di amministrazione".
Il testo dell' art. 10 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 , e' sostituito dal seguente:
"La Giunta esecutiva e' composta dal presidente e da due membri effettivi e due supplenti eletti fra i propri componenti dal Consiglio di amministrazione".