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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/03/2025, n. 10944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10944 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da EV RD, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa il 28/05/2024 dal Tribunale di Catanzaro;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
udito il Sostituto Procuratore Generale, dott. Marco Patarnello, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l'Avv. Francesco Ventura, in sostituzione dell'Avv.ta Rossana Cribari, difensore di fiducia dell'indagato, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza con cui è stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere nei riguardi di EV RD, ritenuto gravemente indiziato dei delitti di cui agli artt. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Le prime sessanta pagine della ordinanza impugnata sono ricostruttive del contesto generale e del "Sistema" in cui i fatti si collocano;
nell'ambito di uno dei sotto-rivoli del "sistema" il ricorrente, unitamente ai coindagati ZZ MO, EV TO e i fratelli La Cava, avrebbe assunto il ruolo di stabile fornitore di eroina del gruppo diretto da UR PO. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 10944 Anno 2025 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 03/12/2024 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato articolando due motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria. Sotto un primo profilo si segnala che all'indagato non è stato contestato nessun reato fine e che il giudizio sulla gravità indiziaria sarebbe stato fatto derivare solo dalle dichiarazioni di due collaboratori di giustizia, NI VA e MP IA, e da due conversazioni intercettate tra terzi. Si premette che l'imputazione contestata ha un perimetro temporale decorrente dal 15 luglio 2016 con attualità e si evidenzia come le dichiarazioni dei collaboratori siano riferibili temporalmente ad anni precedenti (si fa riferimento, in particolare, alle dichiarazioni di Imperi, che, si assume, riguarderebbero fatti del 2013). Si aggiunge che anche quanto alla "indimostrata" attività di spaccio, di cui avrebbe riferito il collaboratore ON - che riguarderebbe anche il ricorrente e che sarebbe collocabile dopo il 2016 -, essa non sarebbe comunque riconducibile all'associazione, avendo il dichiarante riferito di un solo episodio in cui egli sarebbe stato coadiuvato da EV per la commercializzazione di un'unica partita di droga: si tratterebbe di un fatto non oggetto del processo. Né il Tribunale avrebbe in concreto indicato gli elementi da cui desumere l'apporto fornito dall'indagato al sodalizio, tenuto conto, anche, che in nessuno dei tanti altri procedimenti penali si fa riferimento al ricorrente. Quanto alle intercettazioni, si tratterebbe di dialoghi tra terzi in cui si farebbe riferimento a tale "RD", identificato nel ricorrente senza tuttavia considerare che vi sarebbe un omonimo (peraltro imputato nel procedimento Reset), individuato dal collaboratore EC con il soprannome "occhialone" non attribuibile al ricorrente. Sul punto la motivazione sarebbe viziata. Si aggiunge che l'ordinanza non si sarebbe confrontata con i rilievi difensivi dedotti e relativi: - alla mancanza di riscontri alle dichiarazioni di VA ON, secondo cui dopo l'arresto di "Banana" l'indagato lo avrebbe coadiuvato nella commercializzazione della droga;
-alla circostanza che le dichiarazioni di MP AN si arresterebbero a 2013; - alla mancanza di ogni altra dichiarazione di collaboratori di giustizia relativa al ricorrente. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alle ritenute esigenze cautelari sulla base di una motivazione generica non riferibile alla specifica posizione del ricorrente CONSIDERATO IN DIRITTO 2 1.11 ricorso è fondato. 2. La Corte di cassazione in più occasioni ha affermato che la veste di partecipe può essere riconosciuta al soggetto che si renda disponibile ai fornire ovvero ad acquistare le sostanze di cui il sodalizio fa traffico in tal modo determinando un durevole, ancorché non esclusivo, rapporto (Sez. 6, n. 566 del 29/11/2015 - dep. 2016, Nappello, Rv. 265764). Non sono, invero, di ostacolo alla costituzione del vincolo associativo e alla realizzazione del fine comune né la diversità degli scopi personali, né la diversità di utili, né il contrasto tra gli interessi economici che i singoli partecipi si propongono di ottenere dello svolgimento dell'intera attività criminale. In tale contesto, si è tuttavia precisato in modo condivisibile come il mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile riconducibile all'affectio societatis, può ritenersi avvenuto solo se il giudicante verifica - attraverso l'esame delle circostanze di fatto, e, in particolare, della durata dell'accordo criminoso tra i soggetti, delle modalità di azione e della collaborazione tra loro, del contenuto economico delle transazioni, della rilevanza obiettiva che il contraente riveste per il sodalizio criminale - che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale e sia stato realizzato un legame che riconduce la partecipazione del singolo al progetto (Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Manzari, Rv. 280450; Sez. 6, n. 51500 dell'11/10/2018, EV, Rv. 275719; Sez. 5, n. 32081 del 24/06/2014, Cera, RV. 261747; Sez. 3, n. 21755 del 12/03/2014, Anastasi e altri, Rv. 259881). Ne discende che, in caso di contestata partecipazione alla consorteria criminale dello stabile fornitore o acquirente di droga, il giudice è tenuto ad assolvere all'onere di motivazione con una particolare accuratezza ed attenzione in considerazione della peculiarità della posizione del soggetto che si trova "fisiologicamente" - in guanto controparte di un sinallagma contrattuale - ad essere portatore di un interesse economico contrapposto rispetto a quello dell'organizzazione criminale: la ritenuta intraneità al gruppo postula che, nonostante il naturale conflitto d'interessi, sia ravvisata e dunque argomentata la coscienza e volontà del singolo di assicurare l'approvvigionamento continuativo della sostanza dal gruppo, il proprio stabile contributo alla realizzazione degli scopi e, dunque, alla permanenza in vita dell'associazione. 3. Il Tribunale non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati, non avendo motivato alcunchè sui profili indicati. 3.1. Quanto alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, il Tribunale ha valorizzato, da una parte, quelle rese da AN MP che, tuttavia, come correttamente rilevato 3 dal difensore, sono riferibili a fatti del 2013, e, dunque, del tutto esterni rispetto alla contestazione per cui si procede, e dall'altra, quelle di VA ON rispetto alle quali, tuttavia, non è stato spiegato in nessun modo perché l'assunto del collaboratore di giustizia, secondo cui EV "spacciava", consentirebbe di affermare che questi fosse uno stabile fornitore di sostanza stupefacente al gruppo criminale capeggiato da UR. Quelle rese da ON sono dichiarazioni non solo generiche ma obiettivamente non confermative dell'assunto accusatorio. Dichiarazioni, cioè, che fanno riferimento a condotte diverse rispetto a quelle di stabile fornitore attribuite nell'odierno procedimento all'indagato; condotte, quelle riferite dal collaboratore, che peraltro non hanno trovato nessun riscontro in atti, non essendo stato contestato al ricorrente nessun episodio di spaccio. Dichiarazioni solo apparentemente accusatorie, dotate di una obiettiva limitata capacità dimostrativa e non confermative del fatto oggetto della imputazione provvisoria. Sotto altro profilo, il giudizio di gravità indiziaria è stato fatto discendere in ragione del contenuto di due conversazioni intercettate che, secondo gli assunti accusatori, sarebbero dimostrative del fatto che l'indagato si recasse insieme al cugino TO — rispetto al quale aveva un ruolo sovraordinato- a casa di UR, dove si sarebbero recati anche gli altri soggetti a cui è stato attribuito lo stesso ruolo di stabili fornitori. Nella prima conversazione del 28.10.2021 UR si sarebbe lamentato con un terzo di EV TO che, a suo dire, prelevava la "roba" da EV RD in quantitativi di 5 o 10 grammi alla volta, la "portava" a casa dello stesso UR e si appropriava del denaro ricavato dalla vendita all'insaputa dell'odierno ricorrente. Nella seconda conversazione del 4.11.2021, UR, parlando con altro soggetto, Della Cananea Maurizio, confidava a questi di voler parlare con EV RD del comportamento di EV TO in ragione del fatto che questi aveva "portato" solo piccole quantità di stupefacente alla volta, rincarandone il prezzo per ricavarne un margine personale;
un comportamento non gradito che aveva portato UR a voler parlare con il ricorrente "minacciandolo" di essere disposto anche ad interrompere l'approvvigionamento. 3.2. Si tratta di una motivazione viziata, non essendo stato evidenziato, al di là di espressioni e riferimenti generici, nessun elemento concreto in grado di rivelare il superamento della soglia del mero affidamento tra i soggetti e, dunque, la trasformazione e l'evoluzione del rapporto contrattuale di fornitura in partecipazione organica al sodalizio. Si è fatto riferimento genericamente ad un'attività di fornitura, di cui non è chiaro alcunchè, non essendo stata nemmeno accertata né la quantità di sostanza stupefacente oggetto delle forniture e neppure la rilevanza obiettiva dell'approvvigionamento per il 4 sodalizio, tenuto conto, soprattutto, il lasso temporale ristretto in cui si collocano le due conversazioni. Non è chiaro, in particolare, cosa sia accaduto prima del 28.10.2021, cioè della data della prima conversazione valorizzata in chiave accusatoria, e, soprattutto, dopo il 4 novembre 2021, cioè dopo la seconda conversazione;
non è stato spiegato perché, rispetto ad un procedimento articolato come quello in esame, fondato su centinaia di conversazioni intercettate, l'indagato avrebbe avuto il ruolo di stabile fornitore del sodalizio sulla base di due sole conversazioni indirette, intercettate in un brevissimo periodo di tempo, il cui contenuto non è di per sé auto-evidente e per nulla rivelativo della partecipazione all'associazione, non potendosi da esse inferire il coinvolgimento del ricorrente nelle dinamiche criminali interne al gruppo. Ne deriva che sul capo l'ordinanza impugnata deve essere annullata. 4. Il secondo motivo è assorbito. 5. Il Tribunale, in sede di rinvio, applicherà i principi indicati e formulerà un nuovo giudizio in ordine alla gravità indiziaria per il reato associativo contestato.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 3 dicembre 2024 '7
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
udito il Sostituto Procuratore Generale, dott. Marco Patarnello, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l'Avv. Francesco Ventura, in sostituzione dell'Avv.ta Rossana Cribari, difensore di fiducia dell'indagato, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza con cui è stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere nei riguardi di EV RD, ritenuto gravemente indiziato dei delitti di cui agli artt. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Le prime sessanta pagine della ordinanza impugnata sono ricostruttive del contesto generale e del "Sistema" in cui i fatti si collocano;
nell'ambito di uno dei sotto-rivoli del "sistema" il ricorrente, unitamente ai coindagati ZZ MO, EV TO e i fratelli La Cava, avrebbe assunto il ruolo di stabile fornitore di eroina del gruppo diretto da UR PO. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 10944 Anno 2025 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 03/12/2024 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato articolando due motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria. Sotto un primo profilo si segnala che all'indagato non è stato contestato nessun reato fine e che il giudizio sulla gravità indiziaria sarebbe stato fatto derivare solo dalle dichiarazioni di due collaboratori di giustizia, NI VA e MP IA, e da due conversazioni intercettate tra terzi. Si premette che l'imputazione contestata ha un perimetro temporale decorrente dal 15 luglio 2016 con attualità e si evidenzia come le dichiarazioni dei collaboratori siano riferibili temporalmente ad anni precedenti (si fa riferimento, in particolare, alle dichiarazioni di Imperi, che, si assume, riguarderebbero fatti del 2013). Si aggiunge che anche quanto alla "indimostrata" attività di spaccio, di cui avrebbe riferito il collaboratore ON - che riguarderebbe anche il ricorrente e che sarebbe collocabile dopo il 2016 -, essa non sarebbe comunque riconducibile all'associazione, avendo il dichiarante riferito di un solo episodio in cui egli sarebbe stato coadiuvato da EV per la commercializzazione di un'unica partita di droga: si tratterebbe di un fatto non oggetto del processo. Né il Tribunale avrebbe in concreto indicato gli elementi da cui desumere l'apporto fornito dall'indagato al sodalizio, tenuto conto, anche, che in nessuno dei tanti altri procedimenti penali si fa riferimento al ricorrente. Quanto alle intercettazioni, si tratterebbe di dialoghi tra terzi in cui si farebbe riferimento a tale "RD", identificato nel ricorrente senza tuttavia considerare che vi sarebbe un omonimo (peraltro imputato nel procedimento Reset), individuato dal collaboratore EC con il soprannome "occhialone" non attribuibile al ricorrente. Sul punto la motivazione sarebbe viziata. Si aggiunge che l'ordinanza non si sarebbe confrontata con i rilievi difensivi dedotti e relativi: - alla mancanza di riscontri alle dichiarazioni di VA ON, secondo cui dopo l'arresto di "Banana" l'indagato lo avrebbe coadiuvato nella commercializzazione della droga;
-alla circostanza che le dichiarazioni di MP AN si arresterebbero a 2013; - alla mancanza di ogni altra dichiarazione di collaboratori di giustizia relativa al ricorrente. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alle ritenute esigenze cautelari sulla base di una motivazione generica non riferibile alla specifica posizione del ricorrente CONSIDERATO IN DIRITTO 2 1.11 ricorso è fondato. 2. La Corte di cassazione in più occasioni ha affermato che la veste di partecipe può essere riconosciuta al soggetto che si renda disponibile ai fornire ovvero ad acquistare le sostanze di cui il sodalizio fa traffico in tal modo determinando un durevole, ancorché non esclusivo, rapporto (Sez. 6, n. 566 del 29/11/2015 - dep. 2016, Nappello, Rv. 265764). Non sono, invero, di ostacolo alla costituzione del vincolo associativo e alla realizzazione del fine comune né la diversità degli scopi personali, né la diversità di utili, né il contrasto tra gli interessi economici che i singoli partecipi si propongono di ottenere dello svolgimento dell'intera attività criminale. In tale contesto, si è tuttavia precisato in modo condivisibile come il mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile riconducibile all'affectio societatis, può ritenersi avvenuto solo se il giudicante verifica - attraverso l'esame delle circostanze di fatto, e, in particolare, della durata dell'accordo criminoso tra i soggetti, delle modalità di azione e della collaborazione tra loro, del contenuto economico delle transazioni, della rilevanza obiettiva che il contraente riveste per il sodalizio criminale - che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale e sia stato realizzato un legame che riconduce la partecipazione del singolo al progetto (Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Manzari, Rv. 280450; Sez. 6, n. 51500 dell'11/10/2018, EV, Rv. 275719; Sez. 5, n. 32081 del 24/06/2014, Cera, RV. 261747; Sez. 3, n. 21755 del 12/03/2014, Anastasi e altri, Rv. 259881). Ne discende che, in caso di contestata partecipazione alla consorteria criminale dello stabile fornitore o acquirente di droga, il giudice è tenuto ad assolvere all'onere di motivazione con una particolare accuratezza ed attenzione in considerazione della peculiarità della posizione del soggetto che si trova "fisiologicamente" - in guanto controparte di un sinallagma contrattuale - ad essere portatore di un interesse economico contrapposto rispetto a quello dell'organizzazione criminale: la ritenuta intraneità al gruppo postula che, nonostante il naturale conflitto d'interessi, sia ravvisata e dunque argomentata la coscienza e volontà del singolo di assicurare l'approvvigionamento continuativo della sostanza dal gruppo, il proprio stabile contributo alla realizzazione degli scopi e, dunque, alla permanenza in vita dell'associazione. 3. Il Tribunale non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati, non avendo motivato alcunchè sui profili indicati. 3.1. Quanto alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, il Tribunale ha valorizzato, da una parte, quelle rese da AN MP che, tuttavia, come correttamente rilevato 3 dal difensore, sono riferibili a fatti del 2013, e, dunque, del tutto esterni rispetto alla contestazione per cui si procede, e dall'altra, quelle di VA ON rispetto alle quali, tuttavia, non è stato spiegato in nessun modo perché l'assunto del collaboratore di giustizia, secondo cui EV "spacciava", consentirebbe di affermare che questi fosse uno stabile fornitore di sostanza stupefacente al gruppo criminale capeggiato da UR. Quelle rese da ON sono dichiarazioni non solo generiche ma obiettivamente non confermative dell'assunto accusatorio. Dichiarazioni, cioè, che fanno riferimento a condotte diverse rispetto a quelle di stabile fornitore attribuite nell'odierno procedimento all'indagato; condotte, quelle riferite dal collaboratore, che peraltro non hanno trovato nessun riscontro in atti, non essendo stato contestato al ricorrente nessun episodio di spaccio. Dichiarazioni solo apparentemente accusatorie, dotate di una obiettiva limitata capacità dimostrativa e non confermative del fatto oggetto della imputazione provvisoria. Sotto altro profilo, il giudizio di gravità indiziaria è stato fatto discendere in ragione del contenuto di due conversazioni intercettate che, secondo gli assunti accusatori, sarebbero dimostrative del fatto che l'indagato si recasse insieme al cugino TO — rispetto al quale aveva un ruolo sovraordinato- a casa di UR, dove si sarebbero recati anche gli altri soggetti a cui è stato attribuito lo stesso ruolo di stabili fornitori. Nella prima conversazione del 28.10.2021 UR si sarebbe lamentato con un terzo di EV TO che, a suo dire, prelevava la "roba" da EV RD in quantitativi di 5 o 10 grammi alla volta, la "portava" a casa dello stesso UR e si appropriava del denaro ricavato dalla vendita all'insaputa dell'odierno ricorrente. Nella seconda conversazione del 4.11.2021, UR, parlando con altro soggetto, Della Cananea Maurizio, confidava a questi di voler parlare con EV RD del comportamento di EV TO in ragione del fatto che questi aveva "portato" solo piccole quantità di stupefacente alla volta, rincarandone il prezzo per ricavarne un margine personale;
un comportamento non gradito che aveva portato UR a voler parlare con il ricorrente "minacciandolo" di essere disposto anche ad interrompere l'approvvigionamento. 3.2. Si tratta di una motivazione viziata, non essendo stato evidenziato, al di là di espressioni e riferimenti generici, nessun elemento concreto in grado di rivelare il superamento della soglia del mero affidamento tra i soggetti e, dunque, la trasformazione e l'evoluzione del rapporto contrattuale di fornitura in partecipazione organica al sodalizio. Si è fatto riferimento genericamente ad un'attività di fornitura, di cui non è chiaro alcunchè, non essendo stata nemmeno accertata né la quantità di sostanza stupefacente oggetto delle forniture e neppure la rilevanza obiettiva dell'approvvigionamento per il 4 sodalizio, tenuto conto, soprattutto, il lasso temporale ristretto in cui si collocano le due conversazioni. Non è chiaro, in particolare, cosa sia accaduto prima del 28.10.2021, cioè della data della prima conversazione valorizzata in chiave accusatoria, e, soprattutto, dopo il 4 novembre 2021, cioè dopo la seconda conversazione;
non è stato spiegato perché, rispetto ad un procedimento articolato come quello in esame, fondato su centinaia di conversazioni intercettate, l'indagato avrebbe avuto il ruolo di stabile fornitore del sodalizio sulla base di due sole conversazioni indirette, intercettate in un brevissimo periodo di tempo, il cui contenuto non è di per sé auto-evidente e per nulla rivelativo della partecipazione all'associazione, non potendosi da esse inferire il coinvolgimento del ricorrente nelle dinamiche criminali interne al gruppo. Ne deriva che sul capo l'ordinanza impugnata deve essere annullata. 4. Il secondo motivo è assorbito. 5. Il Tribunale, in sede di rinvio, applicherà i principi indicati e formulerà un nuovo giudizio in ordine alla gravità indiziaria per il reato associativo contestato.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 3 dicembre 2024 '7