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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 05/09/2025, n. 1335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1335 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
N. 497/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5849 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno
2024, promosso da:
nato a [...] il [...], CF: Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avv. Marco Mura che lo rappresenta e difende per procura speciale;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], CF: ed ivi Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata, presso lo studio dell'avv. Pier Francesco Mastini, che la rappresenta e difende per procura speciale;
RESISTENTE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato ha chiesto la modifica delle disposizioni Parte_1
contenute nella sentenza n. 1342/2019 pubblicata il 28.05.2019, con la quale il Tribunale di
Cagliari, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, aveva disposto l'assegnazione della casa coniugale in favore della per viverci unitamente al figlio minore CP_1
Per_
e alle figlie maggiorenni, e non economicamente indipendenti, nonché un Per_1 Per_3
contributo al mantenimento dei figli di € 660,00 mensili (€ 220,00 per ciascun figlio) oltre il 50%
delle spese straordinarie.
Ha precisato che con decreto del 2 maggio 2022 il Tribunale di Cagliari aveva revocato, l'obbligo,
disposto a suo carico, di contribuire al mantenimento della figlia e con provvedimento del Per_3
9 maggio 2023 l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio , in quanto, entrambi, Per_1
avevano raggiunto l'indipendenza economica.
Per_ Ha, pertanto, domandato la revoca dell'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia in ragione dell'età raggiunta (28 anni) e del disinteresse mostrato dalla stessa verso la ricerca di un'occupazione e di conseguenza, essendo venuti meno i presupposti di legge, la revoca dell'assegnazione della casa coniugale in favore della . CP_1
In data 07.03.2025 si è costituita in giudizio contestando quanto dedotto dal Controparte_1
ricorrente e chiedendo il rigetto delle domande avverse.
All'udienza dell'11.03.2025 le parti, personalmente comparse, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo a definizione della vertenza in esame e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Il Tribunale, visto l'accordo raggiunto tra le parti e ritenuto lo stesso non contrario a norme imperative, provvede in modo conforme.
L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Sull'accordo delle parti:
1) revoca l'obbligo posto in capo al ricorrente di corrispondere, in favore della , Controparte_1
Per_ il contributo per il mantenimento della figlia
2) revoca l'assegnazione della casa coniugale alla resistente, che libererà l'immobile entro tre mesi;
3) dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 2.09.2025.
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Chiara Mazzaroppi
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5849 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno
2024, promosso da:
nato a [...] il [...], CF: Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avv. Marco Mura che lo rappresenta e difende per procura speciale;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], CF: ed ivi Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata, presso lo studio dell'avv. Pier Francesco Mastini, che la rappresenta e difende per procura speciale;
RESISTENTE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato ha chiesto la modifica delle disposizioni Parte_1
contenute nella sentenza n. 1342/2019 pubblicata il 28.05.2019, con la quale il Tribunale di
Cagliari, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, aveva disposto l'assegnazione della casa coniugale in favore della per viverci unitamente al figlio minore CP_1
Per_
e alle figlie maggiorenni, e non economicamente indipendenti, nonché un Per_1 Per_3
contributo al mantenimento dei figli di € 660,00 mensili (€ 220,00 per ciascun figlio) oltre il 50%
delle spese straordinarie.
Ha precisato che con decreto del 2 maggio 2022 il Tribunale di Cagliari aveva revocato, l'obbligo,
disposto a suo carico, di contribuire al mantenimento della figlia e con provvedimento del Per_3
9 maggio 2023 l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio , in quanto, entrambi, Per_1
avevano raggiunto l'indipendenza economica.
Per_ Ha, pertanto, domandato la revoca dell'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia in ragione dell'età raggiunta (28 anni) e del disinteresse mostrato dalla stessa verso la ricerca di un'occupazione e di conseguenza, essendo venuti meno i presupposti di legge, la revoca dell'assegnazione della casa coniugale in favore della . CP_1
In data 07.03.2025 si è costituita in giudizio contestando quanto dedotto dal Controparte_1
ricorrente e chiedendo il rigetto delle domande avverse.
All'udienza dell'11.03.2025 le parti, personalmente comparse, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo a definizione della vertenza in esame e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Il Tribunale, visto l'accordo raggiunto tra le parti e ritenuto lo stesso non contrario a norme imperative, provvede in modo conforme.
L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Sull'accordo delle parti:
1) revoca l'obbligo posto in capo al ricorrente di corrispondere, in favore della , Controparte_1
Per_ il contributo per il mantenimento della figlia
2) revoca l'assegnazione della casa coniugale alla resistente, che libererà l'immobile entro tre mesi;
3) dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 2.09.2025.
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Chiara Mazzaroppi
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti