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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/12/2025, n. 18043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18043 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 54017/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Multari ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 54017/2024 promossa da: in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
parte opponente contro in persona del Controparte_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giandomenico Cozzi parte opposta
CONCLUSIONI
Parte opposta ha concluso come da note scritte autorizzate depositate in sostituzione dell'udienza di discussione.
Parte opponente non ha depositato note con la conseguenza che devono intendersi richiamate le conclusioni di cui all'atto introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione impugnava il decreto ingiuntivo n. Parte_1
13656/2024 con il quale, su ricorso di le era stato ingiunto il CP_2
pagamento dell'importo di € 138.380,38, oltre interessi come da domanda, e spese del procedimento di ingiunzione liquidate in complessivi € 2.541,50 di cui
€ 2.135,00 per compensi ed € 406,50 per esborsi più spese generali oltre a IVA
Pag. 1 di 6 e C.P.A. come per legge.
1.1.In particolare, parte opponente eccepiva il mancato esperimento della procedura di mediazione, l'eccesso nella determinazione della pretesa creditoria, anatocismo, nonché la nullità dei contratti di finanziamento, la vessatorietà, e quindi la nullità, delle condizioni generali di contratto con particolare riferimento a quelle prevedenti modalità, costi ed interessi applicabili a suo danno, in difetto di specifica approvazione per iscritto ex art. 1341, secondo comma, c.c. e la nullità dei contratti di finanziamento in ordine al quantum.
1.2.Rassegnava, dunque, parte opponente le seguenti conclusioni: “Voglia l'adito
Giudice, in accoglimento della domanda e contrariis reiectis: In via preliminare sospendere il presente giudizio in quanto parte opposta non ha esperito il procedimento di mediazione obbligatoria;
Sempre in via preliminare stante la fondatezza dell'opposizione spiegata, sospendere l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito, in accoglimento della domanda, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 13656/2024 del 17/10/2024 –
R.G. n. 28393/2024 emesso dal Tribunale di Roma e/o comunque dichiarare non dovuta dalla la somma ingiunta, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa. Parte_1
In subordine, dichiarare, annullare e/o revocare comunque il decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi sopra richiamati”.
2.1.Si costituiva parte opposta, così concludendo “a) rigettare tutti i motivi di opposizione proposti dalla con l'atto di citazione in opposizione a decreto Parte_1
ingiuntivo notificato a mezzo p.e.c. in data 03.12.2024, in quanto radicalmente infondati, meramente dilatori e comunque temerari, confermando per l'effetto integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 13656/2024 (R.G. n. 28393/2024) emesso dal Tribunale di Roma in data 17.10.2024, con ogni altra conseguenza di legge;
b) in ogni caso, sempre nel merito, accertare e dichiarare che la in persona del suo legale rappresentante p.t., Parte_1
C.F. e P. IVA è debitrice nei confronti di per l'importo P.IVA_1 CP_2
complessivo pari ad € 138.380,38 (al netto delle somme parzialmente restituite dalla debitrice rispetto a quelle erogate nei finanziamenti di cui in narrativa), oltre interessi moratori contrattualmente pattuiti a decorrere da ogni scadenza e fino all'effettivo soddisfo, o della
Pag. 2 di 6 diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa, condannando
l'opponente ai relativi pagamenti”.
2.2.In particolare, eccepiva che l'opposizione fosse meramente dilatoria.
2.3.Segnatamente, contestava che la materia oggetto del giudizio potesse ricondursi al novero di quelle soggette alla condizione di procedibilità di cui alla mediazione obbligatoria prevista dal D.Lgs. n. 5/2010.
2.4.Con riferimento alla doglianza dell'opponente rispetto ai costi ed agli interessi applicati, asseritamente determinati in maniera “eccessiva”, parte opposta rilevava in primo luogo che la stessa era del tutto immotivata e generica tale da essere nulla per omissione integrale sia del petitum che della causa petendi, ed, in secondo luogo che i finanziamenti “pubblici” concessi ed erogati tramite comprendevano “una parte (rilevante) a “fondo perduto” ed un tasso di CP_2
interesse vantaggiosissimo”.
2.5.Eccepiva, inoltre, parte opposta la totale genericità dell'eccezione volta a far valere la vessatorietà di clausole che non venivano puntualmente richiamate, in disparte il fatto che l'opponente aveva espressamente sottoscritto le clausole contrattuali ex artt. 1341 e 1342 c.c.
2.6.Contestava, inoltre, che parte opponente non avesse nemmeno indicato l'importo che avrebbe dovuto essere detrattato per via degli acconti.
2.7.Deduceva, inoltre, l'opposta che la genericità delle difese dell'opponente si traduceva, di fatto in una sostanziale non contestazione dei fatti e delle domande proposte dall'opposta anche a mente dell'art. 115, primo comma, ultima parte c.p.c.
2.8.In subordine, richiamando le argomentazioni e la documentazione di cui al ricorso monitorio, esponeva che in corso di esecuzione dei contratti/finanziamenti si era resa gravemente inadempiente Parte_1
nella corresponsione delle rate di restituzione del finanziamento.
2.9.Esponeva, dunque, l'opposta che, stante l'assoluto mancato riscontro da parte della debitrice ad alcuno ai numerosi solleciti, con pec del 06.07.2023
Pag. 3 di 6 aveva comunicato la risoluzione ex art. 1456 c.c. di tutti e cinque CP_2
i contratti di finanziamento per cui è causa, come previsto dalla disposizione di cui all'art. 8 dei medesimi contratti, espressamente e separatamente sottoscritta dall'opponente.
3.Alla prima udienza questo Giudice, ritenendo che l'opposizione non fosse fondata su prova scritta e comunque non fosse fondata su prova documentale, concedeva la provvisoria esecuzione, mentre rigettava l'istanza di improcedibilità per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, ritenendo che l'oggetto del presente giudizio non rientrasse tra le materie di cui all'art. 5 del d.lgs. 28/2010, non avendo il contratto stipulato tra le parti causa bancaria, assicurativa o finanziaria, e dovendosi, in considerazione della sua natura onerosa rispetto all'accesso alla giurisdizione, necessariamente interpretarsi in senso stretto.
4.All'udienza di discussione sostituita dallo scambio di note scritte parte opposta concludeva: “a) rigettare tutti i motivi di opposizione proposti dalla Parte_1
con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato a mezzo p.e.c. in data
[...]
03.12.2024, in quanto radicalmente infondati, meramente dilatori e comunque temerari, confermando per l'effetto integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 13656/2024 (R.G.
n. 28393/2024) emesso dal Tribunale di Roma in data 17.10.2024, con ogni altra conseguenza di legge;
b) in via subordinata, sempre nel merito, accertare e dichiarare che la in Parte_1
persona del suo legale rappresentante p.t., C.F. e P. IVA è debitrice nei P.IVA_1
confronti di per l'importo complessivo pari ad € 138.380,38, oltre interessi CP_2
moratori contrattualmente pattuiti a decorrere da ogni scadenza e fino all'effettivo soddisfo, o della diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa, condannando
l'opponente ai relativi pagamenti”, mentre parte opponente non depositava note, con la conseguenza che devono intendersi rassegnate le conclusioni di cui all'atto introduttivo (Cass. sez. VI, n. 22360/2013).
5.L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Pag. 4 di 6 5.1.Dalla documentazione depositata in atti è emersa, infatti, la fondatezza della pretesa di parte opposta, così come già fatta valere nel ricorso monitorio.
5.2.Sotto altro profilo, deve, inoltre, osservarsi che, in disparte le eccezioni articolate da parte opponente che ora si vanno ad esaminare, i fatti costitutivi della pretesa non sono stati contestati.
5.3.Va, infatti, rilevato che le eccezioni sono del tutto generiche e prive di qualunque riscontro in ordine a quanto sostenuto.
5.4.Relativamente, infatti, all'eccesso nella determinazione della pretesa creditoria e all'anatocismo, parte opponente non ha in alcun modo circostanziato la propria pretesa né ha proposto alcun calcolo da cui emergerebbero le doglianze oggetto di eccezione.
5.5.Inoltre, con riferimento alla vessatorietà delle clausole di cui ai contratti di finanziamento, va rilevato che le clausole relative a modalità, costi ed interessi applicabili risultano sottoscritte separatamente (cfr. documentazione già depositata in sede monitoria).
5.6.D'altra parte, i contratti stipulati con sono contratti di finanziamento CP_2
agevolato che contemplano da un lato l'elargizione di somme a “fondo perduto” e dall'altro un tasso particolarmente favorevole (da contratto “il tasso di cui alle Condizioni particolari pari al 10 (dieci) % del tasso di riferimento di cui alla normativa comunitaria vigente alla data della delibera di concessione del finanziamento”) proprio per consentire la promozione delle imprese italiane all'estero.
5.7.Va da ultimo osservato che, tra le cause di risoluzione del contratto contemplate dall'art. 8 dei contratti di finanziamento, vi era espressamente, alla lett. b, il caso in cui “l'impresa non provveda, per qualsiasi motivo anche indipendentemente dalla propria volontà, al puntuale ed integrale pagamento anche di una sola delle rate previste dal contratto”. D'altra parte, l'opponente non ha nemmeno dimostrato di aver riscontrato alcuno dei numerosi solleciti dell'opposta.
5.8.Sull'importo da detrarre, inoltre, parte opponente deduceva “Questa difesa rileva che l'importo ingiunto non ha considerato gli acconti versati in precedenza dall'odierna
Pag. 5 di 6 opponente. Ciò verrà ampiamente dimostrato nel corso dell'istruttoria e più precisamente con
l'invio delle memorie ex art. 171 ter cpc, e dunque le deduzioni svolte nell'avverso ricorso per decreto ingiuntivo sono prive di veridicità, pretestuose e meramente surrettizie e, dunque, meritevoli di essere disattese”. Invero, l'importo non è mai stato nemmeno indicato e parte opponente non ha depositato memorie ex art. 171 ter c.p.c.
5.9.La pretesa creditoria di appare, pertanto, integralmente fondata e il CP_2
decreto ingiuntivo opposto deve essere dichiarato definitivamente esecutivo.
6.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dei parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014, della qualità e della quantità dell'attività difensiva in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 13656/2024 dell'intestato Tribunale;
Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite che liquida in € 14.103 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario al
15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. se dovute
Così è deciso in data 24.12.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Multari
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Multari ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 54017/2024 promossa da: in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
parte opponente contro in persona del Controparte_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giandomenico Cozzi parte opposta
CONCLUSIONI
Parte opposta ha concluso come da note scritte autorizzate depositate in sostituzione dell'udienza di discussione.
Parte opponente non ha depositato note con la conseguenza che devono intendersi richiamate le conclusioni di cui all'atto introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione impugnava il decreto ingiuntivo n. Parte_1
13656/2024 con il quale, su ricorso di le era stato ingiunto il CP_2
pagamento dell'importo di € 138.380,38, oltre interessi come da domanda, e spese del procedimento di ingiunzione liquidate in complessivi € 2.541,50 di cui
€ 2.135,00 per compensi ed € 406,50 per esborsi più spese generali oltre a IVA
Pag. 1 di 6 e C.P.A. come per legge.
1.1.In particolare, parte opponente eccepiva il mancato esperimento della procedura di mediazione, l'eccesso nella determinazione della pretesa creditoria, anatocismo, nonché la nullità dei contratti di finanziamento, la vessatorietà, e quindi la nullità, delle condizioni generali di contratto con particolare riferimento a quelle prevedenti modalità, costi ed interessi applicabili a suo danno, in difetto di specifica approvazione per iscritto ex art. 1341, secondo comma, c.c. e la nullità dei contratti di finanziamento in ordine al quantum.
1.2.Rassegnava, dunque, parte opponente le seguenti conclusioni: “Voglia l'adito
Giudice, in accoglimento della domanda e contrariis reiectis: In via preliminare sospendere il presente giudizio in quanto parte opposta non ha esperito il procedimento di mediazione obbligatoria;
Sempre in via preliminare stante la fondatezza dell'opposizione spiegata, sospendere l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito, in accoglimento della domanda, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 13656/2024 del 17/10/2024 –
R.G. n. 28393/2024 emesso dal Tribunale di Roma e/o comunque dichiarare non dovuta dalla la somma ingiunta, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa. Parte_1
In subordine, dichiarare, annullare e/o revocare comunque il decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi sopra richiamati”.
2.1.Si costituiva parte opposta, così concludendo “a) rigettare tutti i motivi di opposizione proposti dalla con l'atto di citazione in opposizione a decreto Parte_1
ingiuntivo notificato a mezzo p.e.c. in data 03.12.2024, in quanto radicalmente infondati, meramente dilatori e comunque temerari, confermando per l'effetto integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 13656/2024 (R.G. n. 28393/2024) emesso dal Tribunale di Roma in data 17.10.2024, con ogni altra conseguenza di legge;
b) in ogni caso, sempre nel merito, accertare e dichiarare che la in persona del suo legale rappresentante p.t., Parte_1
C.F. e P. IVA è debitrice nei confronti di per l'importo P.IVA_1 CP_2
complessivo pari ad € 138.380,38 (al netto delle somme parzialmente restituite dalla debitrice rispetto a quelle erogate nei finanziamenti di cui in narrativa), oltre interessi moratori contrattualmente pattuiti a decorrere da ogni scadenza e fino all'effettivo soddisfo, o della
Pag. 2 di 6 diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa, condannando
l'opponente ai relativi pagamenti”.
2.2.In particolare, eccepiva che l'opposizione fosse meramente dilatoria.
2.3.Segnatamente, contestava che la materia oggetto del giudizio potesse ricondursi al novero di quelle soggette alla condizione di procedibilità di cui alla mediazione obbligatoria prevista dal D.Lgs. n. 5/2010.
2.4.Con riferimento alla doglianza dell'opponente rispetto ai costi ed agli interessi applicati, asseritamente determinati in maniera “eccessiva”, parte opposta rilevava in primo luogo che la stessa era del tutto immotivata e generica tale da essere nulla per omissione integrale sia del petitum che della causa petendi, ed, in secondo luogo che i finanziamenti “pubblici” concessi ed erogati tramite comprendevano “una parte (rilevante) a “fondo perduto” ed un tasso di CP_2
interesse vantaggiosissimo”.
2.5.Eccepiva, inoltre, parte opposta la totale genericità dell'eccezione volta a far valere la vessatorietà di clausole che non venivano puntualmente richiamate, in disparte il fatto che l'opponente aveva espressamente sottoscritto le clausole contrattuali ex artt. 1341 e 1342 c.c.
2.6.Contestava, inoltre, che parte opponente non avesse nemmeno indicato l'importo che avrebbe dovuto essere detrattato per via degli acconti.
2.7.Deduceva, inoltre, l'opposta che la genericità delle difese dell'opponente si traduceva, di fatto in una sostanziale non contestazione dei fatti e delle domande proposte dall'opposta anche a mente dell'art. 115, primo comma, ultima parte c.p.c.
2.8.In subordine, richiamando le argomentazioni e la documentazione di cui al ricorso monitorio, esponeva che in corso di esecuzione dei contratti/finanziamenti si era resa gravemente inadempiente Parte_1
nella corresponsione delle rate di restituzione del finanziamento.
2.9.Esponeva, dunque, l'opposta che, stante l'assoluto mancato riscontro da parte della debitrice ad alcuno ai numerosi solleciti, con pec del 06.07.2023
Pag. 3 di 6 aveva comunicato la risoluzione ex art. 1456 c.c. di tutti e cinque CP_2
i contratti di finanziamento per cui è causa, come previsto dalla disposizione di cui all'art. 8 dei medesimi contratti, espressamente e separatamente sottoscritta dall'opponente.
3.Alla prima udienza questo Giudice, ritenendo che l'opposizione non fosse fondata su prova scritta e comunque non fosse fondata su prova documentale, concedeva la provvisoria esecuzione, mentre rigettava l'istanza di improcedibilità per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, ritenendo che l'oggetto del presente giudizio non rientrasse tra le materie di cui all'art. 5 del d.lgs. 28/2010, non avendo il contratto stipulato tra le parti causa bancaria, assicurativa o finanziaria, e dovendosi, in considerazione della sua natura onerosa rispetto all'accesso alla giurisdizione, necessariamente interpretarsi in senso stretto.
4.All'udienza di discussione sostituita dallo scambio di note scritte parte opposta concludeva: “a) rigettare tutti i motivi di opposizione proposti dalla Parte_1
con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato a mezzo p.e.c. in data
[...]
03.12.2024, in quanto radicalmente infondati, meramente dilatori e comunque temerari, confermando per l'effetto integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 13656/2024 (R.G.
n. 28393/2024) emesso dal Tribunale di Roma in data 17.10.2024, con ogni altra conseguenza di legge;
b) in via subordinata, sempre nel merito, accertare e dichiarare che la in Parte_1
persona del suo legale rappresentante p.t., C.F. e P. IVA è debitrice nei P.IVA_1
confronti di per l'importo complessivo pari ad € 138.380,38, oltre interessi CP_2
moratori contrattualmente pattuiti a decorrere da ogni scadenza e fino all'effettivo soddisfo, o della diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa, condannando
l'opponente ai relativi pagamenti”, mentre parte opponente non depositava note, con la conseguenza che devono intendersi rassegnate le conclusioni di cui all'atto introduttivo (Cass. sez. VI, n. 22360/2013).
5.L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Pag. 4 di 6 5.1.Dalla documentazione depositata in atti è emersa, infatti, la fondatezza della pretesa di parte opposta, così come già fatta valere nel ricorso monitorio.
5.2.Sotto altro profilo, deve, inoltre, osservarsi che, in disparte le eccezioni articolate da parte opponente che ora si vanno ad esaminare, i fatti costitutivi della pretesa non sono stati contestati.
5.3.Va, infatti, rilevato che le eccezioni sono del tutto generiche e prive di qualunque riscontro in ordine a quanto sostenuto.
5.4.Relativamente, infatti, all'eccesso nella determinazione della pretesa creditoria e all'anatocismo, parte opponente non ha in alcun modo circostanziato la propria pretesa né ha proposto alcun calcolo da cui emergerebbero le doglianze oggetto di eccezione.
5.5.Inoltre, con riferimento alla vessatorietà delle clausole di cui ai contratti di finanziamento, va rilevato che le clausole relative a modalità, costi ed interessi applicabili risultano sottoscritte separatamente (cfr. documentazione già depositata in sede monitoria).
5.6.D'altra parte, i contratti stipulati con sono contratti di finanziamento CP_2
agevolato che contemplano da un lato l'elargizione di somme a “fondo perduto” e dall'altro un tasso particolarmente favorevole (da contratto “il tasso di cui alle Condizioni particolari pari al 10 (dieci) % del tasso di riferimento di cui alla normativa comunitaria vigente alla data della delibera di concessione del finanziamento”) proprio per consentire la promozione delle imprese italiane all'estero.
5.7.Va da ultimo osservato che, tra le cause di risoluzione del contratto contemplate dall'art. 8 dei contratti di finanziamento, vi era espressamente, alla lett. b, il caso in cui “l'impresa non provveda, per qualsiasi motivo anche indipendentemente dalla propria volontà, al puntuale ed integrale pagamento anche di una sola delle rate previste dal contratto”. D'altra parte, l'opponente non ha nemmeno dimostrato di aver riscontrato alcuno dei numerosi solleciti dell'opposta.
5.8.Sull'importo da detrarre, inoltre, parte opponente deduceva “Questa difesa rileva che l'importo ingiunto non ha considerato gli acconti versati in precedenza dall'odierna
Pag. 5 di 6 opponente. Ciò verrà ampiamente dimostrato nel corso dell'istruttoria e più precisamente con
l'invio delle memorie ex art. 171 ter cpc, e dunque le deduzioni svolte nell'avverso ricorso per decreto ingiuntivo sono prive di veridicità, pretestuose e meramente surrettizie e, dunque, meritevoli di essere disattese”. Invero, l'importo non è mai stato nemmeno indicato e parte opponente non ha depositato memorie ex art. 171 ter c.p.c.
5.9.La pretesa creditoria di appare, pertanto, integralmente fondata e il CP_2
decreto ingiuntivo opposto deve essere dichiarato definitivamente esecutivo.
6.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dei parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014, della qualità e della quantità dell'attività difensiva in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 13656/2024 dell'intestato Tribunale;
Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite che liquida in € 14.103 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario al
15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. se dovute
Così è deciso in data 24.12.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Multari
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