Trib. Roma, sentenza 24/12/2025, n. 18043
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Sentenza 24 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria

    Il giudice ha rigettato l'istanza ritenendo che l'oggetto del giudizio non rientrasse tra le materie di cui all'art. 5 del d.lgs. 28/2010, non avendo il contratto causa bancaria, assicurativa o finanziaria.

  • Rigettato
    Eccesso nella determinazione della pretesa creditoria e anatocismo

    Le eccezioni sono state ritenute generiche e prive di riscontro, non essendo stato circostanziato in alcun modo il calcolo che avrebbe dovuto dimostrare le doglianze.

  • Rigettato
    Nullità dei contratti di finanziamento per vessatorietà delle condizioni generali di contratto

    Le clausole relative a modalità, costi ed interessi risultano sottoscritte separatamente. I contratti sono di finanziamento agevolato con somme a fondo perduto e tasso favorevole.

  • Rigettato
    Mancato riconoscimento degli acconti versati

    L'importo non è mai stato indicato e parte opponente non ha depositato memorie ex art. 171 ter c.p.c. per dimostrare tali versamenti.

  • Accolto
    Infondatezza delle opposizioni

    La pretesa creditoria è apparsa fondata, i fatti costitutivi non sono stati contestati e le eccezioni sollevate dall'opponente sono risultate generiche e prive di riscontro. Il decreto ingiuntivo è stato dichiarato definitivamente esecutivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Roma, sentenza 24/12/2025, n. 18043
    Giurisdizione : Trib. Roma
    Numero : 18043
    Data del deposito : 24 dicembre 2025

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