Decreto cautelare 20 gennaio 2022
Sentenza breve 14 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, decreto cautelare 20/01/2022, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/01/2022
N. 00061/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 61 del 2022, proposto da
Bellapuglia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Cofano, Leonardo Maruotti, Francesco G Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Fasano, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- dell'ordinanza del Comune di Fasano prot. n. 264 del 13 dicembre 2021, notificata a mezzo pec in data 28 dicembre 2021;
- ove occorra, della nota del Comando di Polizia Municipale del Comune di Fasano prot. n. 67924 dell'11 dicembre 2021, ancorché non conosciuta;
- ove occorra, nei limiti dell'interesse, del Provvedimento Unico Autorizzativo n. 7 del 30 aprile 2019 nella parte in cui indica come termine di validità il 31 ottobre di ogni anno;
- di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente:
- al mantenimento temporaneo sino al termine di 90 giorni successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da covid 19 - ex art. 103, comma 2, d.l. n. 18/2020 e ss.mm.ii. - delle strutture di cui al Provvedimento Unico Autorizzativo n. 9 del 30 aprile 2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che le questioni giuridiche poste dai motivi di censura dedotti necessitano di adeguato approfondimento e che appare necessario assicurare pervenire re adhuc integra alla decisione collegiale, atteso che l’esecuzione dell’impugnato provvedimento pregiudicherebbe in modo irreversibile la pretesa fatta valere in giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l’istanza di cautela monocratica e, per l’effetto, sospende l’efficacia dell’impugnato provvedimento.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 9 febbraio 2022.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce il giorno 19 gennaio 2022.
| Il Presidente |
| Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO