Sentenza 14 giugno 2018
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/06/2018, n. 27499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27499 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EN CO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/02/2017 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha concluso per l'inammissibilita'
CONSIDERATO IN FATTO
1. La CORTE di APPELLO di TORINO, con sentenza in data 23/02/2017, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIP del TRIBUNALE di TORINO, in data 30/11/2006, nei confronti di EN CO confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di riciclaggio di un quadriciclo leggero oggetto di furto rispetto al quale è stato alterato il numero di telaio e per il quale è stato formato un falso certificato di idoneità tecnica.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi:
2.1. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilita' rispetto al reato di riciclaggio, avendo egli svolto solo il ruolo di intermediario tra chi commissionava e chi doveva realizzare il falso documento di circolazione, in assenza dunque del dolo di concorrere in un riciclaggio di veicolo, reato che neppure può dirsi effettivamente consumato, dal momento che il mezzo non è mai stato rinvenuto né sottoposto a sequestro;
2.2. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell'ipotesi tentata di reato, avendo la Corte territoriale respinto il relativo motivo di gravame con un argomento (il trattarsi di reato a consumazione anticipata) errato alla luce della riformulazione avvenuta negli anni '90 dell'ipotesi ex art. 648 bis c.p.; e, in considerazione della evidenziata circostanza del mancato sequestro del mezzo (aspetto che rende indimostrata l'effettiva alterazione del telaio in maniera conforme al documento alterato), non può ritenersi dimostrata l'effettiva consumazione dell'ipotesi di reato rispetto al quale si è incentrata la condotta concorsuale del prevenuto.
RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti o comunque manifestamente infondati.
1. In relazione al primo motivo, la Corte territoriale ha adeguatamente evidenziato come, attraverso le risultanze istruttorie acquisite nel corso del primo grado di giudizio, sia risultato accertato che l'imputato, su richiesta di un committente rimasto sconosciuto, ha chiesto ed ottenuto (da un correo giudicato a parte) la realizzazione di un falso documento identificativo di un quadriciclo leggero sul quale dovevano figurare determinati dati alfanumerici, poi risultati del tutto simili (con alterazione solamente di un numero 1 da sostituire con un 4) a quelli del telaio di un veicolo di quel genere che aveva formato oggetto di furto solo qualche giorno prima ai danni di SA VI. Sulla base di tali profili il giudice di appello ha ritenuto, con deduzione logicamente ineccepibile (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata), che non potesse residuare dubbio alcuno in ordine alla consapevole partecipazione, da parte dell'imputato, in vicende di riciclaggio di veicoli rubati.
1.1. Osserva al proposito il Collegio che si verte in tema di valutazioni di merito, che sono insindacabili nel giudizio di legittimità quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e l'argomentare scevro da vizi logici, come è nel caso di specie (Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U., n. 12 del 31.5.2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U. n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074).
2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo. E' ben vero che la giurisprudenza di questa Corte, successivamente all'intervento del legislatore contenuto nella legge n. 55 del 1990, art. 23, ha ritenuto configurabile, in astratto, il tentativo di riciclaggio, non essendo più il reato costruito come delitto a consumazione anticipata (sez. 1 n. 7558 del 29/3/1993, Rv. 194767; sez. 5 n. 17694 del 14/1/2010, Rv. 247220). Tuttavia, se secondo la novellata formulazione della norma si richiede, ai fini della consumazione del reato, l'effettiva sostituzione del denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo (non bastando il semplice compimento di atti diretti a sostituirlo), d'altro canto deve notarsi che tra le condotte sanzionate rientra anche quella di ostacolo all'identificazione della provenienza delittuosa del bene. Dunque, a partire dal 1990, l'ipotesi incriminatrice del riciclaggio si articola in due distinti gruppi di fattispecie astratte: il primo consiste nella sostituzione del denaro o delle altre utilità provenienti da delitto non colposo;
il secondo opera come formula di chiusura, incriminando qualsiasi condotta -distinta dalla sostituzione- che sia tale da frapporre ostacoli all'identificazione del denaro, dei valori o altro di provenienza illecita specifica" (sez. 1 n. 7558 del 29/3/1993, Rv. 194767). E, se deve attualmente ritenersi che in entrambe le evenienze sia astrattamente configurabile il tentativo, deve pure rilevarsi come, nella fattispecie concreta, l'ipotesi del compimento di operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa della res furtiva (il quadriciclo oggetto di furto ai danni di SA VI) risulti senz'altro consumata mediante la (accertata e dimostrata) avvenuta realizzazione di un falso certificato di idoneità tecnica.
3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11/05/2018 Il Consigliere Estensore STEtAIMI IPPINI t