Ordinanza collegiale 20 febbraio 2025
Ordinanza collegiale 2 maggio 2025
Ordinanza cautelare 4 giugno 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 10/12/2025, n. 22303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22303 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22303/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01219/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1219 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
LU PA, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone, Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli Affari Europei, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione Esaminatrice, non costituita in giudizio;
nei confronti
RE LL, RE IN, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del decreto 2457 del 4.12.2024 nonché del successivo decreto 2458 del 4.12.2024, nonché dei successivi decreti prot. 2499 e 2500 del 9.12.2024 di pubblicazione della graduatoria per la cdc A048 e A049 nonché del decreto prot. 2575 del 17.12.2024 e 2576 del 17.12.2024 e del successivo decreto prot. 96960 del 19.12.2024 nonché del successivo decreto 2598 del 21.12.2024 e del decreto 2599 del 21.12.2024 e del decreto 2624 del 24.12.2024 nonché di ogni altra successiva integrazione della graduatoria nonché scorrimento delle stesse e comunque di ogni altro atto connesso, conseguente o consequenziale relativo ai provvedimenti di pubblicazione della graduatoria del punteggio della ricorrente relativo alla procedura concorsuale ex D.M 205/2023 e per quanto occorrer possa per l’annullamento degli esiti delle procedure di immissione in ruolo e di tutti atti connessi e conseguenziali quali atti presupposti;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 4\4\2025:
per l’annullamento
- del decreto di scorrimento delle graduatorie prot. 270 del 07.03.2025 emesso dal Ministero dell’istruzione e del merito Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV nonché del decreto prot. 278 del 07.03.2025 emesso dal Ministero dell’istruzione e del merito Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale – Ufficio IV;
- nonché tutti gli altri atti già impugnati nel ricorso principale;
e per quanto occorrer possa per l’annullamento degli esiti delle procedure di immissione in ruolo e di tutti atti connessi e conseguenziali quali atti presupposti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli Affari Europei;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 la dott.ssa RA DE BA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio parte ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe indicati, esponendo di avere partecipato alla procedura selettiva di cui al D.M. 205/2023 per le classi di concorso A048 e A049 e di avere indicato, nella domanda di partecipazione, l’espletamento del servizio civile universale senza demerito allegando il relativo certificato di svolgimento.
1.1. La ricorrente ha superato sia la prova scritta che quella orale ma non è stata inserita in graduatoria.
2. In data 17 febbraio 2025 si sono costituite in giudizio le Amministrazioni resistenti con atto formale.
3. Con ordinanza n. 3789 adottata all’esito della camera di consiglio del 18 febbraio 2025, il Collegio ha disposto la conversione del rito (da ordinario a PNRR), ha autorizzato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti controinteressati mediante notifica per pubblici proclami ed ha chiesto chiarimenti all’Amministrazione resistente.
4. Con atto per motivi aggiunti notificato e depositato in data 4 aprile 2025, parte ricorrente ha impugnato gli ulteriori atti in epigrafe indicati.
5. Con ordinanza n. 3052 adottata all’esito della camera di consiglio del 3 giugno 2025, il Collegio ha accolto la domanda di misura cautelare con la seguente motivazione: “ Rilevato che l’Amministrazione non ha depositato i chiarimenti richiesti in vista della odierna camera di consiglio; Ritenuto che la questione oggetto di giudizio necessiti di una cognizione piena incompatibile con il carattere sommario tipico della presente fase cautelare; Ritenuto, quindi, di accogliere la domanda cautelare ai soli fini della fissazione dell’udienza di merito, che peraltro risulta già calendarizzata al 18 novembre 2025 ”.
6. In data 10 novembre 2025 la ricorrente ha depositato memoria ex art. 73, comma 1, c.p.a. e l’Amministrazione ha infine depositato i chiarimenti richiesti.
7. All’udienza pubblica del 18 novembre 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
8. Il ricorso e l’atto per motivi aggiunti sono stati affidati ai seguenti motivi di diritto.
- “ I. Violazione del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e del Decreto Dipartimentale del 6.12.2023 pubblicato dul registro dei decreti dipartimentali r. 0002575 del 6.12.2023 ”.
L’Amministrazione resistente non ha inserito la ricorrente in graduatoria a causa della mancata valutazione del servizio civile universale prestato senza demerito. Laddove tale servizio fosse stato correttamente valutato, la candidata avrebbe beneficiato della riserva dei posti del 15% prevista dalla disciplina di riferimento. Il titolo di riserva è stato indicato nella domanda di partecipazione e avrebbe dovuto, pertanto, essere riconosciuto.
- “ II. Violazione dell’art 3 della legge 241/90-Difetto di motivazione ”.
Parte ricorrente, al fine di evidenziare l’errore nella mancata valutazione del servizio civile, ha proposto formale reclamo e richiesta di rettifica, ma non ha ricevuto riscontro. Il mancato inserimento della riserva del 15% ex lege prevista per il servizio civile universale sarebbe avvenuto in assenza di motivazione.
- “ III. Sul soccorso istruttorio ”.
L’Amministrazione avrebbe dovuto chiedere alla parte ricorrente eventuali integrazioni in caso di documentazione ritenuta incompleta mediante il soccorso istruttorio.
9. L’Amministrazione ha dedotto l’impossibilità di attivare nella fattispecie concreta l’istituto del soccorso istruttorio (v. prima relazione agli atti di causa) e, previa qualificazione del servizio civile prestato dalla ricorrente in temini di servizio civile nazionale e non di servizio civile universale, ha dedotto, altresì, la non equiparabilità tra il primo e il secondo ai fini dell’applicazione della riserva oggetto di giudizio (v. seconda relazione agli atti di causa: “ In premessa, tuttavia, occorre diradare qualsivoglia dubbio in relazione alla qualificazione del servizio civile prestato dai ricorrenti come “nazionale” e non universale, atteso che, sebbene dallo stesso svolto “successivamente all’entrata in vigore del D.LGS 40 del 6 marzo 2017”, risulta di palmare evidenza la bandizione in un momento necessariamente antecedente e, come tale, rientrante nella vigenza del servizio civile nazionale ”, pag. 5).
Sotto il primo profilo, l’Amministrazione ha sottolineato che la ricorrente ha indicato il possesso del titolo di servizio civile svolto senza esplicitare il numero dell’atto e che il certificato allegato non sarebbe stato estratto secondo le modalità riconosciute. L’attestazione relativa all’espletamento del servizio de quo , rilasciato dal singolo ente, non rivestirebbe la validità richiesta per il riconoscimento previsto e nella domanda di partecipazione non risulterebbero indicate le date di svolgimento.
10. Come sopra sintetizzate le posizioni delle parti processuali, il Collegio ritiene i gravami, i cui motivi di diritto possono essere congiuntamente delibati in quanto connessi, fondati e meritevoli di accoglimento nei limiti e termini che seguono.
10.1 Ritiene il Collegio che l’Amministrazione – diversamente da quanto dalla stessa addotto - sarebbe dovuta intervenire nel caso di specie attivando l’istituto del soccorso istruttorio.
Come affermato dal Consiglio di Stato, “ specialmente nell’ambito dei concorsi pubblici, l’attivazione del soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore pe una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell’amministrazione ” (Cons. Stato, Sez. V, 22 novembre 2019, n. 7975).
A tale proposito, è stato chiarito come “ il soccorso istruttorio sia logicamente consentito allorquando si tratta di rettificare e/o regolarizzare un dato fornito sia pure in maniera erronea e quindi non del tutto mancante, non ledendosi in tal modo la par condicio, viepiù ove la mancanza contestata non costituisca, ai sensi della lex specialis motivo espresso di esclusione (TAR Campania - Napoli, sez. VI, n. 4047 del 24 luglio 2019)” (Tar Campania, Napoli, Sez. V, 31.12.2021, n. 8374), atteso che nelle procedure concorsuali, “l’attivazione del soccorso istruttorio di cui all’art. 6 L. 241/90 è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell’Amministrazione (T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 3 marzo 2020, n. 1000) ” (così, Tar Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 10.11.2020, n. 709; v. anche Cons. St., sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; sez. V, 8 agosto 2016, n. 3540; sez. II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n. 5759) ” (TAR Lazio, Roma, Sez. IV, 19 luglio 2022, n. 10205).
La giurisprudenza amministrativa ha da tempo riconosciuto che l’art. 6 (Compiti del responsabile del procedimento), comma 1, lett. b), legge 7 agosto 1990, n. 241, ha introdotto, nell’ambito delle regole del procedimento amministrativo, il c.d. soccorso istruttorio, con la finalità di regolarizzare o integrare una documentazione carente, nell’ottica della tutela della buona fede e dell’affidamento dei soggetti coinvolti dall’esercizio del potere (cfr. Adunanza plenaria, 25 febbraio 2014, n. 9; ma già Cons. St., sez. VI, 2 aprile 2001, n. 1927).
“ Il limite all’attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione, ovvero di un titolo valutabile, poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati, in palese violazione della par condicio. In ogni altro caso, invece, ove il candidato abbia allegato i titoli da valutare con la diligenza richiesta (specificata dall’Adunanza plenaria nella sentenza 15 febbraio 2014, n. 9 nel fornire informazioni non reticenti e complete, compilare moduli, presentare documenti ed altro) il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n. 5759) rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell’azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza ” (TAR Lazio, Roma, Sez. II, 21 agosto 2024, n. 15901).
10.2 Sotto il profilo della non equiparabilità – dedotta dall’Amministrazione resistente - del servizio civile nazionale al servizio civile universale ai fini dell’applicazione della riserva oggetto di giudizio, il Collegio richiama la giurisprudenza della Sezione che si è espressa nel senso (opposto) della “ sussistenza di indici normativi che depongono nel senso di una equiparabilità del servizio civile nazionale … al servizio civile universale (cfr. artt. 1, comma 1, e 26, comma 1, d.lgs. 6 marzo 2017, n. 40), come anche da ultimo riconosciuta dall’art. 4, comma 4, del d.l. 14 marzo 2025, n. 25, ai fini del beneficio della riserva del 15% dei posti di cui all’art. 18, comma 4, d.lgs. 6 marzo 2017, n. 40 ” (TAR Lazio, Roma, Sez. III bis , ord. n. 3884 del 16 luglio 2025, confermata da Cons. Stato, Sez. VII, ord. n. 3231/2025).
11. Conclusivamente, il ricorso e i successivi motivi aggiunti devono essere accolti nei termini di cui in motivazione con conseguente annullamento degli atti impugnati nei limiti di interesse della parte ricorrente e ai fini del riesame della sua posizione in considerazione di quanto sopra esplicitato.
12. La peculiarità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AL MA, Presidente
Giovanni Caputi, Referendario
RA DE BA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA DE BA | AL MA |
IL SEGRETARIO