Decreto cautelare 18 luglio 2025
Ordinanza cautelare 16 settembre 2025
Sentenza 20 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 20/02/2026, n. 1227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1227 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01227/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03635/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3635 del 2025, proposto da
Sea - Servizi Ecologici ed Ambientali s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B6EAE1ABF4, rappresentata e difesa dall’avvocato Rosa Giordano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Giorgio a Cremano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Adele Carlino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Sorgeko s.p.a., Ambiente s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituite in giudizio;
RA DO s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Paolo Rinaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia:
1) del provvedimento Prt.G. 0035437/2025 - I - 24/06/2025 del Comune di San Giorgio a Cremano, avente a oggetto “ trasmissione verbale di gara n. 1 ”, nell’ambito della procedura per il Servizio annuale di smaltimento/recupero dei rifiuti biodegradabili (CER 20.01.08 e CER20.02.01) provenienti dalla raccolta differenziata della Città di San Giorgio a Cremano (NA) - Codice gara: G00830 - CIG: B6EAE1ABF4;
2) del provvedimento del Comune di San Giorgio a Cremano Prt.G. 0037237/2025 - I - 03/07/2025, avente a oggetto “ istanza di riesame in autotutela del 30.06.2025 CIG B6EAE1ABF4 ”;
3) dei chiarimenti resi dal RUP del Comune di San Giorgio a Cremano in data 16 giugno 2025, anche se non pubblicati;
4) ove e per quanto occorra, del disciplinare di gara, del connesso bando e della lex specialis , con particolare riguardo alle previsioni concernenti i requisiti speciali di partecipazione (articolo 2);
5) dei verbali di gara relativi alla verifica amministrativa;
6) del conseguenziale provvedimento di aggiudicazione, eventualmente intervenuto nelle more del presente giudizio;
7) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale;
nonché per il risarcimento di tutti i danni patiti dalla ricorrente per l’illegittimo e colposo operato dell’intimata Amministrazione;
per la declaratoria d’inefficacia del contratto di appalto, qualora nelle more intervenuto (ovvero qualora dovesse essere sottoscritto in costanza del presente giudizio), con richiesta di subentro della ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di San Giorgio a Cremano;
Visti gli articoli 35, comma 1, lettera c), e 85, comma 9, del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 la dott.ssa RI IE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- la ricorrente impugnava la propria esclusione dalla gara per il “ Servizio annuale di smaltimento/recupero dei rifiuti biodegradabili (CER 20.01.08 e CER20.02.01) provenienti dalla raccolta differenziata della Città di San Giorgio a Cremano (NA) - Codice gara: G00830 - CIG: B6EAE1ABF4 ”;
- con decreto n. 1615 del 18 luglio 2025, il Presidente accoglieva l’istanza di misure cautelari provvisorie, per l’effetto sospendendo l’efficacia dei provvedimenti impugnati, “ con inibizione per la SA di procedere oltre con gli atti di gara, fino al deposito della pronuncia da prendersi all’esito della camera di consiglio dell’11 settembre 2025 ”, in ragione degli effetti che si sarebbero determinati medio tempore , “ anche tenuto conto che nella specie si tratta di un affidamento per un solo anno, [e che] emerge una situazione di estrema gravità ed urgenza tale da giustificare il permanere della res adhuc integra ”;
- nel costituirsi in giudizio in data 8 settembre 2025, il Comune di San Giorgio a Cremano rappresentava, tra l’altro, di avere, con determinazione dirigenziale n. 1695/2025 del 22 luglio 2025, in ottemperanza al predetto decreto, sospeso l’efficacia del provvedimento di aggiudicazione nelle more adottato e, con determinazione dirigenziale n. 1849 del 13 agosto 2025, disposto la proroga tecnica in favore della stessa ricorrente, precedente assegnataria del servizio;
- con ordinanza n. 2098 del 16 settembre 2025, la Sezione – in accoglimento dell’istanza cautelare – confermava quanto disposto con il decreto 18 luglio 2025, n. 1615, per l’effetto disponendo il permanere della res adhuc integra , e dunque la sospensione dell’efficacia degli impugnati provvedimenti, con inibizione per la Stazione appaltante di procedere oltre con gli atti gara sino alla data dell’udienza pubblica del 4 febbraio 2026, e ordinava l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti alla gara;
Considerato che, in vista dell’udienza pubblica di trattazione del merito, la controinteressata RA DO s.r.l. e il Comune di San Giorgio a Cremano hanno eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, stante la mancata impugnazione, da parte della ricorrente, della determinazione dirigenziale n. 1617/2025 del 17 luglio 2025, recante l’aggiudicazione del servizio oggetto di causa in favore della medesima RA DO s.r.l.;
Ritenuto non condivisibile quanto affermato dalla ricorrente in ordine alla procedibilità del ricorso, atteso che:
- il ricorso è stato notificato e depositato in data 16 luglio 2025, in data anteriore all’adozione del provvedimento di aggiudicazione, che pertanto a quella data non poteva in alcun modo ritenersi impugnato mediante la formula “ del conseguenziale provvedimento di aggiudicazione, eventualmente intervenuto nelle more del presente giudizio ”; in ogni caso, “ per pacifica giurisprudenza (ex multis Consiglio di Stato sez. V, 06/12/2023, n.10587) nel processo amministrativo il generico richiamo, nell’epigrafe del ricorso, alla richiesta di annullamento degli atti presupposti, connessi e conseguenti, o la mera citazione di un atto nel corpo del ricorso stesso non sono sufficienti a radicarne l’impugnazione, in quanto i provvedimenti impugnati devono essere puntualmente inseriti nell’oggetto della domanda e a questi devono essere direttamente collegate le specifiche censure; ciò perché solo l’inequivoca indicazione del petitum dell’azione di annullamento consente alle controparti la piena esplicazione del loro diritto di difesa ” (Consiglio di Stato, sezione seconda, sentenza 11 febbraio 2025, n. 1099);
- il provvedimento di aggiudicazione doveva ritenersi conosciuto a seguito del deposito dello stesso effettuato dal Comune in vista dell’udienza camerale dell’11 settembre 2025; sul punto, il Consiglio di Stato ha chiarito che – fermo restando che “ ai fini della decorrenza del termine di decadenza per l’impugnazione di un provvedimento è sufficiente la conoscenza formale dei suoi elementi essenziali e della sua portata dispositiva ” – il mero deposito in giudizio della determinazione pregiudizievole non può essere qualificato come evento idoneo, di per sé, a integrare la conoscenza dell’atto ai fini della decorrenza del termine per la sua impugnazione, “ a meno che non sia ricollegabile alla scadenza di un adempimento processuale … che implica l’accesso agli atti del fascicolo ”; e tale deve considerarsi la celebrazione dell’udienza camerale di esame delle istanze cautelari, in occasione della quale deve ritenersi “ provato che la parte abbia, effettivamente e concretamente, acquisito la sua conoscenza ”, sì da far decorrere il termine di decadenza per l’impugnazione (Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 26 agosto 2016, n. 3709; T.A.R. Lazio, sezione seconda- bis , sentenza 20 maggio 2025, n. 9702);
Ritenuto, pertanto, alla luce di tutto quanto sopra, di dover dichiarare l’improcedibilità del presente ricorso, non essendo stata tempestivamente impugnata l’intervenuta aggiudicazione dell’appalto oggetto di controversia;
Ritenuto, altresì, di compensare le spese di lite, in considerazione della complessiva vicenda processuale;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
LA MA GU, Presidente
Carlo Dell'Olio, Consigliere
RI IE, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI IE | LA MA GU |
IL SEGRETARIO