Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/07/2002, n. 10815
CASS
Sentenza 24 luglio 2002

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Qualora nel corso del giudizio di appello la parte (nella specie l'Amministrazione finanziaria) abbia avuto conoscenza processuale del decesso dell'altra parte (per essersi costituiti gli eredi del defunto), il ricorso per cassazione proposto nei confronti del deceduto è affetto da nullità radicale e insanabile, atteso che non è configurabile un rapporto processuale nei confronti di un soggetto inesistente. Nè assume alcun rilievo in contrario la circostanza che la sentenza di appello rechi, erroneamente, ancora in epigrafe il nome della parte deceduta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/07/2002, n. 10815
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10815
    Data del deposito : 24 luglio 2002

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