Sentenza 24 luglio 2002
Massime • 1
Qualora nel corso del giudizio di appello la parte (nella specie l'Amministrazione finanziaria) abbia avuto conoscenza processuale del decesso dell'altra parte (per essersi costituiti gli eredi del defunto), il ricorso per cassazione proposto nei confronti del deceduto è affetto da nullità radicale e insanabile, atteso che non è configurabile un rapporto processuale nei confronti di un soggetto inesistente. Nè assume alcun rilievo in contrario la circostanza che la sentenza di appello rechi, erroneamente, ancora in epigrafe il nome della parte deceduta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/07/2002, n. 10815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10815 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2002 |
Testo completo
ee 66303 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE S PR1 0815 02 SEZIONE QUINTA CIVE Omposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vittorio Glauco EBNER Presidente R.G.N.19278/1999 Dott. Antonio MERONE Consigliere Cron. 28421 Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Dott. Stefano BENINI Consigliere Rep. Dott. Antonino DI BLASI Rel. Consigliere Ud. 11/04/2002 ha pronunciato la seguente: Oggetto: Tributi SEN TENZA Ricorso di legittimità sul ricorso proposto da: proposto nei confronti di soggetto AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE in persona del Ministro deceduto e non dei relativi pro tempore, elettivamente domiciliata aventi causa già in Roma, via dei costituiti nel Portoghesi n. 12, giudizio di presso gli Uffici dell'Avvocatura appello - Conseguenze. Generale dello Stato c he la rappresenta e difende per legge;
- ricorrente N IO Z A E
contro
S L S I A C V D'ALESSIO CARLO, residente in [...], non costituito in I C A E M giudizio;
E R N P U S O I 3 E P T intimato 0 R O M 3 C A 6 E 6 C DIAMANTE ORTENSIA D'ALESSIO, rappresentata . difesa, e N 1505 per Procura Generale alle liti del Console Generale d'Italia а New York (USA) del 26-03-2002, dall'Avv. Manfredo Rossi del Foro di Roma;
resistente avversO la sentenza n. 147/10/98 della Commissione Tributaria Regionale di Roma Sez. n.10, del 25-05-1998, depositata il 13-07-1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11-04-2002 dal Relatore Cons. Antonino Di Blasi;
Udito l'Avv. Rossi per Diamante Ortensia D'AL; Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Dott. Sepe Ennio Attilio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. севи SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con avviso di accertamento n.5311006424, notificato il 20-12-1988, l'Ufficio Imposte Dirette di Roma, rettificava, per effetto di recuperi a tassazione, il reddito d'impresa e di lavoro autonomo, dichiarato da D'AL CA per l'anno 1982, ai fini IRPEF-ILOR. L'impugnazione del contribuente cui nelle more , per l'intervenuto decesso, succedeva l'erede Diamante Ortensia D'AL, veniva parzialmente accolta dall'adita Commissione Tributaria Provinciale di Roma. L'Ufficio interponeva appello, che veniva rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, nella considerazione che non sussistevano i presupposti per operare legittimamente i disposti recuperi. Con ricorso proposto nei confronti di D'AL CA, ed allo stesso notificato nel domicilio elettivo il 13- 10-1999, 1'Amministrazione delle Finanze ha chiesto la cassazione della decisione di appello con due mezzi. L'intimato non si è costituito. L'Avv. Manfredo Rossi del foro di Roma, ha partecipato alla discussione orale quale difensore di Diamante Ortensia D'AL, giusta procura generale alle liti del 26-03-2002 depositata in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso, affidato dall'Amministrazione Finanziaria a due profili di doglianza, e segnatamente la violazione e falsa interpretazione degli artt. 53 e 74 DPR n.597/73 e 39 DPR n. 600/1973, e l'insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia, non può sfuggire alla declaratoria d'inammissibilità. In vero dagli atti in esame er segnatamente, dall'impugnata sentenza si evincono le seguenti circostanze: a) che nel corso del giudizio di appello, la Commissione Tributaria Regionale, preso atto dell'intervenuto decesso del contribuente D'AL CA, aveva dichiarato interrotto il processo, giusta ordinanza n.52/10/97 del 21-4/16-07-199 7; b) che in esito а ciò Diamante Ortensia D'AL, qualificandosi erede del contribuente deceduto, erasi costituita per proseguire il giudizio, insistendo nelle domande già formulat e dal dante causa;
c) che la C.T.R. nell'intest azione della sentenza riportava il nome della parte defunta e non già quello del successore costituitosi;
D'altra parte dal ricorso di legittimità risulta che l'impugnazione è proposta esclusivamente nei confronti di D'AL CA mentre dalla relata in calce allo stesso apposta si desume l'omessa notifica proprio a motivo del relativo decesso. Ritiene il Collegio, sulla base di tali circostanze, che il ricorso di che trattasi debba essere considerato affetto dal vizio di radicale insanabile nullità in quanto proposto nei confronti di soggetto inesistente e quindi in violazione dell'art.366 n.1 C.p.c.. Alla stregua del citato disposto normativo e del pacifico condiviso orientamento giurisprudenziale, non essendo configurabile un rapporto processuale nei confronti di soggetto inesistente, deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione di che trattasi essendo stato indirizzato nei confronti del de cuius, anzichè degli eredi che avevano preso parte ai precedenti gradi del giudizio, concluso dalla sentenza attribuirsi alcun rilievo impugnata, non potendo peraltro, al fatto che nell'intestazione giuridico, della sentenza di appello, per mero errore materiale, figurare l'indicazione della parte defunta continui a (Cass. 9-12-1999 n.13775; SS.UU. n.11394 del 19-12- 1996). Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio nei confronti di Diamante Ortensia D'AL.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. La Corte A M R I T E A N . 3 1 1 A T A L B . L . B . . 5 N A I S I D N S E P L E E 4 6 D R . . . 2 1 6 / / 8 S N 9 E T E D A R G E S I T R A Z I O N E Compensa le spese. Così deciso in Roma 1'11 Aprile 2002. A R I R I U T A T B Il Presidente Dott. Ebner Vittorio Glauco Il Consiglierensigliere Relatore Estensore Dott. AntoninoA for Blasi V 24 LUG. 2002 IL CANCELLIERE C1 Oggi Osvaldo Ascanin IL CANCELLIERECT Devaya Alcanio 1