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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 172/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FERRARA COSTANTINO, Presidente
AN ZO, AT
MARRA ANTONIO MASSIMO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 885/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina - Viale Le Corbusier 04100 Latina LT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720259008439565 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720259008439565 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 80/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: L'Agenzia delle entrate di Latina chiede che venga dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere per le cartelle nn. 05720230007662453000 e
05720240018678989000.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 4.8.2025, la società Ricorrente_1, in persona del legale rappresentante e amministratore unico, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 05720259008439565/000 notificata in data 20.06.2025 per l'importo di euro 93,982,77.
L'atto impugnato si fonda sul mancato pagamento di due cartelle relative a IVA 2018 e una cartella relativa a IRES 2019, precisamente:
- cartella di pagamento n. 05720230007662453000 relativa a tributo IVA 2018 per l'importo di euro 3996,57;
- cartella di pagamento n. 05720230028816418000 relativa a IRES 2019 per l'importo di euro 73.655,13;
- cartella di pagamento n. 057202400186789000 relativa a IVA 2018 per l'importo di euro 16.331,07.
L'Agenzia della Riscossione a seguito di richiesta di annullamento in autotutela ha accolto l'istanza limitatamente alla cartella n. 05720230007662453000, mentre l'ha respinta per le cartelle n.
05720230028816418000 e n. 05720240018678989000.
Dopo ulteriore interlocuzione è stata sospesa la cartella 05720240018678989000 (IVA 2018, sgravata) ai sensi dell' art. 1, commi da 537 a 544, della l. n. 228/2012, in attesa dell'esito delle verifiche dell'ente creditore al quale è stata trasmessa la documentazione, mentre è stato confermato il diniego di autotutela per la altra cartella n. 05720230028816418000 (IRES 2019, con contenzioso pendente in Primo grado).
Sono stati dedotti i seguenti motivi:
1) La sottesa cartella di pagamento n. 05720230028816418000, essendo ancora oggetto di contenzioso dinanzi all'intestata Corte di giustizia tributaria, con R.G. n. 239/2024, non avrebbe potuto essere oggetto di riscossione, in base all'art. 15, del d.p.R. n. 602/1973 secondo cui le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall'Ufficio ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, unicamente per un terzo degli ammontari;
2) La cartella di pagamento sottesa n. 05720230007662453000 era stata oggetto di annullamento a seguito di provvedimento di sgravio totale del 5.8.2024 a sua volta determinato da accordo conciliativo concluso tra l'Ufficio e il contribuente con il quale era cessata la materia del contendere di cui al contenzioso tenutosi dinanzi a questa Corte con R.G. n. 890/2024, procedimento estinto con sentenza n. 91/2025;
3) la cartella di pagamento sottesa n. 05720240018678989000 avrebbe dovuto essere oggetto di sgravio in quanto afferente la comunicazione codice atto numero 02469111922 (medesimo codice atto della cartella di pagamento 05720230007662453000, di cui al predetto punto 2).
Si tratterebbe di un evidente duplicazione da parte dell'Ente impositore, che ha emesso due cartelle esattoriali basate sul medesimo atto, gravandone solo una di esse.
L'Agenzia delle entrate di Latina ha eccepito la parziale cessazione della materia del contendere per le cartelle nn. 05720230007662453000 e 05720240018678989000.
In particolare, relativamente alla cartella n. 05720230007662453000, l'Ufficio conferma che la cartella è stata oggetto di sgravio intervenuto dopo accordo conciliativo che ha definito il contenzioso R.G. n. 900/2023
(con sentenza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere).
Per la cartella n. 05720240018678989000, l'Ufficio dichiara di aver provveduto ad effettuare lo sgravio della partita di ruolo – con conseguente annullamento della cartella - in quanto duplicato della precedente partita contenuta nella cartella di pagamento n. 05720230007662453.
Sostiene invece la legittimità della cartella di pagamento n. 05720230028816418000 e l'infondatezza delle deduzioni sollevate nel ricorso.
Con memoria presentata in vista della udienza il ricorrente sostiene che l'art. 14 D.P.R. 602/1973 richiamato dall'AdE sarebbe inconferente, trattandosi di norma che disciplina profili di responsabilità solidale nella fase della riscossione e che presuppone un credito validamente accertato.
All'udienza del 30 gennaio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, sulla base di quanto dichiarato dall'Agenzia delle Entrate, occorre dichiarare la sopravvenuta cessazione della materia del contendere per la parte del ricorso che riguarda le cartelle nn.
05720230007662453000 e 05720240018678989000.
Per quanto concerne la cartella di pagamento n. 05720230028816418000 che concerne un controllo su
Modello Redditi 2020, per l'anno di imposta 2019, effettuato con controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36-bis del D.p.R. n. 600/1973, persuade la tesi del ricorrente secondo cui si sarebbe dovuto procedere con riscossione frazionata ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. n. 602/1973.
Infatti l'art. 14 D.P.R. 602/1973 richiamato dall'AdE è inconferente rispetto alla vicenda in esame, trattandosi di norma che presuppone un credito validamente accertato.
Essendo tuttora sub iudice la legittimità della cartella presupposta, l'ingiunzione risulta priva di base, in quanto fondata su una cartella tutt'ora oggetto di autonomo giudizio di impugnazione.
Occorre brevemente riepilogare il quadro normativo in tema di riscossione dell'imposta in pendenza di giudizio.
L'art. 68 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nella formulazione vigente ratione temporis, prevede che "Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d'imposta, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle commissioni, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato:
a) per i due terzi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso;
b) per l'ammontare risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;
c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza della commissione tributaria regionale;
c-bis) per l'ammontare dovuto nella pendenza del giudizio di primo grado dopo la sentenza della Corte di cassazione di annullamento con rinvio e per l'intero importo indicato nell'atto in caso di mancata riassunzione.
Per le ipotesi indicate nelle precedenti lettere gli importi da versare vanno in ogni caso diminuiti di quanto già corrisposto".
Ancora il D.Lgs. n. 472 del 1997, l'art. 19, comma 1, prevede che "In caso di ricorso alle commissioni tributarie, anche nei casi in cui non è prevista riscossione frazionata si applicano le disposizioni dettate dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 68, commi 1 e 2, recante disposizioni sul processo tributario".
La Corte di cassazione ha evidenziato che a seguito di tale ultima previsione il citato art. 68 sia divenuto la regola generale in tema di riscossione frazionata nella fase relativa alla pendenza del processo tributario
(Cass. 12/11/2010, n. 22997; Cass. 10/06/2011, n. 12791).
Il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15 a sua volta prevede che "le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi, nonchè i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per un terzo degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati".
Sempre la Corte di cassazione in più occasioni (cfr. Cass. 01/04/2021, n. 9064) ha precisato che il D.P.R.
n. 602 del 1973, art. 15, comma 1, concerne, nell'ambito della disciplina dell'iscrizione nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi, la riscossione del tributo nella fase amministrativa, laddove il sopravvenuto D.
Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 68 regola la riscossione frazionata del tributo nella fase relativa alla pendenza del processo tributario.
Cass. 11/10/2017, n. 23784 ha utilmente precisato che a seguito della notifica di avviso di accertamento, il contribuente è tenuto a pagare: un terzo di imposte ed interessi, d.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 15, comma
1, dettato specificamente per le imposte sul reddito, dopo la notifica dell'avviso di accertamento, essendo la riscossione provvisoria delle sanzioni possibile solo dopo la sentenza di primo grado che respinge il ricorso;
i due terzi di imposte (di qualsiasi natura siano) e interessi, dopo la sentenza di rigetto della Commissione tributaria provinciale, o quanto da questa stabilito, a norma del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.
546, art. 68, comma 1, lett. a) e b), nonchè i due terzi delle sanzioni irrogate con l'atto impugnato D.Lgs. n.
472 del 1997, ex art. 19, comma 1; il residuo terzo di imposte, interessi e sanzioni dopo la sentenza di rigetto della Commissione tributaria regionale, o quanto da questa stabilito.
Nel caso di specie non risulta che l'Amministrazione abba tenuto conto della pendenza del giudizio sopra citato.
Per le ragioni esposte il ricorso, in parte, deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere in relazione alle cartelle nn. 05720230007662453000 e 05720240018678989000, in quanto oggeto di sgravio da parte dell'Agenzia delle entrate.
Mentre l'impugnazione deve essere accolta nella parte in cui l'intimazione di pagamento n.
05720259008439565/000 notificata in data 20.06.2025 ha ad oggetto la cartella di pagamento n.
05720230028816418000.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tar le parti, tenuto conto della condotta dell'Agenzia che ha rinosciuto lo sgravio aderendo alle censure del ricorrente e per le questioni di natura interpretativa svolte in relazione alla rimanente cartella di pagamento, tuttora sub iudice.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso in parte come in motivazione:
spese compensate.
Latina 30/01/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FERRARA COSTANTINO, Presidente
AN ZO, AT
MARRA ANTONIO MASSIMO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 885/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina - Viale Le Corbusier 04100 Latina LT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720259008439565 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720259008439565 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 80/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: L'Agenzia delle entrate di Latina chiede che venga dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere per le cartelle nn. 05720230007662453000 e
05720240018678989000.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 4.8.2025, la società Ricorrente_1, in persona del legale rappresentante e amministratore unico, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 05720259008439565/000 notificata in data 20.06.2025 per l'importo di euro 93,982,77.
L'atto impugnato si fonda sul mancato pagamento di due cartelle relative a IVA 2018 e una cartella relativa a IRES 2019, precisamente:
- cartella di pagamento n. 05720230007662453000 relativa a tributo IVA 2018 per l'importo di euro 3996,57;
- cartella di pagamento n. 05720230028816418000 relativa a IRES 2019 per l'importo di euro 73.655,13;
- cartella di pagamento n. 057202400186789000 relativa a IVA 2018 per l'importo di euro 16.331,07.
L'Agenzia della Riscossione a seguito di richiesta di annullamento in autotutela ha accolto l'istanza limitatamente alla cartella n. 05720230007662453000, mentre l'ha respinta per le cartelle n.
05720230028816418000 e n. 05720240018678989000.
Dopo ulteriore interlocuzione è stata sospesa la cartella 05720240018678989000 (IVA 2018, sgravata) ai sensi dell' art. 1, commi da 537 a 544, della l. n. 228/2012, in attesa dell'esito delle verifiche dell'ente creditore al quale è stata trasmessa la documentazione, mentre è stato confermato il diniego di autotutela per la altra cartella n. 05720230028816418000 (IRES 2019, con contenzioso pendente in Primo grado).
Sono stati dedotti i seguenti motivi:
1) La sottesa cartella di pagamento n. 05720230028816418000, essendo ancora oggetto di contenzioso dinanzi all'intestata Corte di giustizia tributaria, con R.G. n. 239/2024, non avrebbe potuto essere oggetto di riscossione, in base all'art. 15, del d.p.R. n. 602/1973 secondo cui le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall'Ufficio ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, unicamente per un terzo degli ammontari;
2) La cartella di pagamento sottesa n. 05720230007662453000 era stata oggetto di annullamento a seguito di provvedimento di sgravio totale del 5.8.2024 a sua volta determinato da accordo conciliativo concluso tra l'Ufficio e il contribuente con il quale era cessata la materia del contendere di cui al contenzioso tenutosi dinanzi a questa Corte con R.G. n. 890/2024, procedimento estinto con sentenza n. 91/2025;
3) la cartella di pagamento sottesa n. 05720240018678989000 avrebbe dovuto essere oggetto di sgravio in quanto afferente la comunicazione codice atto numero 02469111922 (medesimo codice atto della cartella di pagamento 05720230007662453000, di cui al predetto punto 2).
Si tratterebbe di un evidente duplicazione da parte dell'Ente impositore, che ha emesso due cartelle esattoriali basate sul medesimo atto, gravandone solo una di esse.
L'Agenzia delle entrate di Latina ha eccepito la parziale cessazione della materia del contendere per le cartelle nn. 05720230007662453000 e 05720240018678989000.
In particolare, relativamente alla cartella n. 05720230007662453000, l'Ufficio conferma che la cartella è stata oggetto di sgravio intervenuto dopo accordo conciliativo che ha definito il contenzioso R.G. n. 900/2023
(con sentenza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere).
Per la cartella n. 05720240018678989000, l'Ufficio dichiara di aver provveduto ad effettuare lo sgravio della partita di ruolo – con conseguente annullamento della cartella - in quanto duplicato della precedente partita contenuta nella cartella di pagamento n. 05720230007662453.
Sostiene invece la legittimità della cartella di pagamento n. 05720230028816418000 e l'infondatezza delle deduzioni sollevate nel ricorso.
Con memoria presentata in vista della udienza il ricorrente sostiene che l'art. 14 D.P.R. 602/1973 richiamato dall'AdE sarebbe inconferente, trattandosi di norma che disciplina profili di responsabilità solidale nella fase della riscossione e che presuppone un credito validamente accertato.
All'udienza del 30 gennaio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, sulla base di quanto dichiarato dall'Agenzia delle Entrate, occorre dichiarare la sopravvenuta cessazione della materia del contendere per la parte del ricorso che riguarda le cartelle nn.
05720230007662453000 e 05720240018678989000.
Per quanto concerne la cartella di pagamento n. 05720230028816418000 che concerne un controllo su
Modello Redditi 2020, per l'anno di imposta 2019, effettuato con controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36-bis del D.p.R. n. 600/1973, persuade la tesi del ricorrente secondo cui si sarebbe dovuto procedere con riscossione frazionata ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. n. 602/1973.
Infatti l'art. 14 D.P.R. 602/1973 richiamato dall'AdE è inconferente rispetto alla vicenda in esame, trattandosi di norma che presuppone un credito validamente accertato.
Essendo tuttora sub iudice la legittimità della cartella presupposta, l'ingiunzione risulta priva di base, in quanto fondata su una cartella tutt'ora oggetto di autonomo giudizio di impugnazione.
Occorre brevemente riepilogare il quadro normativo in tema di riscossione dell'imposta in pendenza di giudizio.
L'art. 68 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nella formulazione vigente ratione temporis, prevede che "Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d'imposta, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle commissioni, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato:
a) per i due terzi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso;
b) per l'ammontare risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;
c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza della commissione tributaria regionale;
c-bis) per l'ammontare dovuto nella pendenza del giudizio di primo grado dopo la sentenza della Corte di cassazione di annullamento con rinvio e per l'intero importo indicato nell'atto in caso di mancata riassunzione.
Per le ipotesi indicate nelle precedenti lettere gli importi da versare vanno in ogni caso diminuiti di quanto già corrisposto".
Ancora il D.Lgs. n. 472 del 1997, l'art. 19, comma 1, prevede che "In caso di ricorso alle commissioni tributarie, anche nei casi in cui non è prevista riscossione frazionata si applicano le disposizioni dettate dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 68, commi 1 e 2, recante disposizioni sul processo tributario".
La Corte di cassazione ha evidenziato che a seguito di tale ultima previsione il citato art. 68 sia divenuto la regola generale in tema di riscossione frazionata nella fase relativa alla pendenza del processo tributario
(Cass. 12/11/2010, n. 22997; Cass. 10/06/2011, n. 12791).
Il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15 a sua volta prevede che "le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi, nonchè i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per un terzo degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati".
Sempre la Corte di cassazione in più occasioni (cfr. Cass. 01/04/2021, n. 9064) ha precisato che il D.P.R.
n. 602 del 1973, art. 15, comma 1, concerne, nell'ambito della disciplina dell'iscrizione nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi, la riscossione del tributo nella fase amministrativa, laddove il sopravvenuto D.
Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 68 regola la riscossione frazionata del tributo nella fase relativa alla pendenza del processo tributario.
Cass. 11/10/2017, n. 23784 ha utilmente precisato che a seguito della notifica di avviso di accertamento, il contribuente è tenuto a pagare: un terzo di imposte ed interessi, d.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 15, comma
1, dettato specificamente per le imposte sul reddito, dopo la notifica dell'avviso di accertamento, essendo la riscossione provvisoria delle sanzioni possibile solo dopo la sentenza di primo grado che respinge il ricorso;
i due terzi di imposte (di qualsiasi natura siano) e interessi, dopo la sentenza di rigetto della Commissione tributaria provinciale, o quanto da questa stabilito, a norma del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.
546, art. 68, comma 1, lett. a) e b), nonchè i due terzi delle sanzioni irrogate con l'atto impugnato D.Lgs. n.
472 del 1997, ex art. 19, comma 1; il residuo terzo di imposte, interessi e sanzioni dopo la sentenza di rigetto della Commissione tributaria regionale, o quanto da questa stabilito.
Nel caso di specie non risulta che l'Amministrazione abba tenuto conto della pendenza del giudizio sopra citato.
Per le ragioni esposte il ricorso, in parte, deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere in relazione alle cartelle nn. 05720230007662453000 e 05720240018678989000, in quanto oggeto di sgravio da parte dell'Agenzia delle entrate.
Mentre l'impugnazione deve essere accolta nella parte in cui l'intimazione di pagamento n.
05720259008439565/000 notificata in data 20.06.2025 ha ad oggetto la cartella di pagamento n.
05720230028816418000.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tar le parti, tenuto conto della condotta dell'Agenzia che ha rinosciuto lo sgravio aderendo alle censure del ricorrente e per le questioni di natura interpretativa svolte in relazione alla rimanente cartella di pagamento, tuttora sub iudice.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso in parte come in motivazione:
spese compensate.
Latina 30/01/2026