Articolo 559 del Codice della navigazione
Articolo 558Articolo 560
Versione
21 aprile 1942
Art. 559.
(Altre cause d'estinzione dei privilegi).

I privilegi sulla nave si estinguono altresi':
a) con il decreto di cui all'articolo 664 nel caso di vendita giudiziale della nave;
b) col decorso del termine di sessanta giorni nel caso di alienazione volontaria.

Questo termine decorre dalla data della trascrizione dell'atto di alienazione, se la nave si trova al tempo della trascrizione nella circoscrizione dell'ufficio in cui e' iscritta, e dalla data del suo ritorno nella detta circoscrizione, se la trascrizione dell'alienazione e' fatta quando la nave e' gia' partita.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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