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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 25/07/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor Antonio Dinatolo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2165/2024 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Parte_1
Fortino
-RICORRENTE-
in persona del Controparte_1
l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Ferrato e Gilda Avena
-RESISTENTE-
oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 19.12.2024, parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione all'accertamento tecnico preventivo (517/2024 R.G.), deducendo che erroneamente il consulente della prima fase non l'aveva riconosciuta bisognevole dell'indennità di accompagnamento e neppure persona con handicap con connotazione di gravità (legge
104/1992 art. 3 comma 3), nonostante le patologie sofferte.
Agisce, pertanto, al fine di conseguire la provvidenza economica e il riconoscimento di status vanamente postulati in sede amministrativa.
1 Si è costituito l' argomentando per l'infondatezza dell'opposizione. CP_1
Acquisita la documentazione offerta dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
CP_
2.1. In relazione all'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dall' la stessa deve essere rigettata in quanto infondata.
L'opposizione è, infatti, tempestiva, ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.: la dichiarazione di dissenso del 27.11.2024 è intervenuta nel termine di 30 giorni assegnato dal giudice decorrente dal 25.11.2024 e il successivo ricorso giudiziale è stato depositato il 19.12.2024.
2.2. Nel merito, l'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Giova innanzitutto premettere che nella presente fase il ricorso del giudice ad una nuova consulenza tecnica d'ufficio non può ritenersi obbligatorio, salvo il caso di documentati aggravamenti del quadro patologico o di censure che inficino la plausibilità della prima consulenza (arg. ex Cass. n. 7013 del 2004).
Tanto premesso, nel caso di specie, il si duole genericamente che il Parte_1 consulente tecnico d'ufficio della fase di accertamento tecnico preventivo, pur avendo accertato che esso ricorrente è affetto da gravi patologie quali “cardiopatia ischemica cronica, pregresso Infarto del miocardio, vasculopatia cerebrale con iniziale declino cognitive, diabete mellito, spondiloartrosi, ipoacusia bilaterale e ipertrofia prostatica benigna”, avrebbe sottostimato e non correttamente valutato le patologie neurologiche, non considerando i relativi certificati del 28.06.2023 e 03.07.2024.
Orbene, rispetto ai puntuali apprezzamenti riportati in perizia, che, dopo aver considerato anche la documentazione medica contestata dall'odierno istante (cfr. pag. 5 elaborato peritale), definisce la stessa persona invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti della sua età grave 100%, senza diritto a beneficiare dell'indennità di accompagnamento, nonché portatore di handicap, ex art 3
2 comma 1 legge 104/1992, l'odierna parte ricorrente esprime una generica doglianza, senza muovere però alcuno specifico rilievo critico che tragga alimento dalla documentazione medica in atti e segnali, in maniera non generica, le incongruenze tra quanto da essa si desume e la valutazione espressa dal consulente, sicché le sue affermazioni non trovano specifico e sufficiente supporto.
Come tali, quindi, si appalesano quali mere deduzioni di parte, che se sono sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione assistenziale che rivendica, tuttavia non bastano a integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
La semplice affermazione, infatti, che il consulente abbia sottovalutato il complesso invalidante che affligge il soggetto interessato, o che abbia omesso una valutazione delle capacità del ricorrente non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
In particolare, poi, la censura relativa alla carenza della consulenza tecnica in relazione alla mancata considerazione delle patologie neurologiche ed ai referti relativi ai test
MMSE è smentita dall'esame obiettivo eseguito dallo stesso C.T.U., il quale, in sede di risposta alle osservazioni dell'avvocato di parte ricorrente ha chiaramente specificato che
“ho ovviamente esaminato e tenuto in debita considerazione tutta la certificazione sanitaria presente agli atti, incluso il certificato neurologico a cui il procuratore fa riferimento. E' il caso altresì di osservare che la documentazione sanitaria va valutata in modo critico, rapportandola anche e soprattutto con quanto emerge dalla visita peritale. Sotto questo aspetto, dall'esame obiettivo è emerso un iniziale deterioramento cognitivo che si palesa essenzialmente con turbe mnesiche, che si inserisce in un quadro generale nel quale l'autonomia personale non appare totalmente compromessa.” (cfr. replica alle osservazioni di parte ricorrente).
Reputa il giudicante che tale conclusione – che nega la sussistenza del requisito sanitario e socio-sanitario in contestazione – sia da condividere, siccome logicamente argomentata ed in coerenza con gli accertamenti eseguiti e documentati in atti.
3 Occorre, dunque, concludere che le risultanze dell'accertamento censurato devono essere confermate e, conseguentemente, l'opposizione deve essere rigettata.
3. La natura della causa, la qualità delle parti nonché la sensibilità degli interessi coinvolti in giudizio inducono a compensare le spese processuali.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Paola, 25.07.2025.
Il Giudice
Antonio Dinatolo
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