CA
Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/03/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 718/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Caterina Chiulli Presidente
Dott.ssa Cesira D'Anella Consigliere rel.
Dott. Andrea Francesco Pirola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 718/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'avv. Gaetano Corvino che lo rappresenta e difende come da procura speciale alle liti in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata i presso lo Controparte_1 P.IVA_1
studio dell'avv. Aurelio Pugliese, che la rappresenta e difende come da procura speciale alle liti in atti pagina 1 di 9 APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
- in via principale e nel merito, accogliere il presente appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, riformare la sentenza n.1377/2024, emessa dal Tribunale di
Milano, Dott. Alessandro Dansi, depositata il 05.02.2024 e pubblicata il 05.02.2024, notificata in data 08.02.2024, nella causa iscritta al n. 38512/2021 R.G, con condanna della al pagamento, in favore dell'odierna appellante, di quanto Controparte_1
richiesto nel giudizio di primo grado, accertata l'attività svolta dalla professionista sulla base della documentazione in atti e delle risultanze istruttorie emerse, secondo i parametri e le tariffe applicabili, ex D.M. n.46 del 21.02.2013. Con vittoria di spese ed onorari difensivi di entrambi i gradi di giudizio.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita, contrariis reiectis, accogliere le seguenti CONCLUSIONI In via principale: per i motivi in fatto ed in diritto esposti in narrativa, respingere l'appello proposto e per l'effetto confermare la Sentenza n.
1377/2024 emessa dal Tribunale di Milano a definizione del procedimento rubricato al
RG 38512/2021; In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere riformata la Sentenza impugnata n. 1377/2024 (RG 38512/2021) emessa dal
Tribunale di Milano e accogliere le conclusioni già assunte in primo grado: in via principale: - revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 12835/2021 emesso dal pagina 2 di 9 Tribunale di Milano;
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla Dottoressa Pt_1
da parte di Controparte_1
In via istruttoria: si chiede di ammettere, espunta ogni circostanza valutativa e/o negativa i seguenti capitoli di prova: 1) Vero che lei ha assunto l'incarico di gestire la contabilità i primi mesi dell'anno 2021? 2) Vero che all'atto Controparte_1
dell'assunzione del suddetto incarico ha riscontrato che la Dottoressa aveva CP_2
omesso: (i) con riferimento all'anno 2019, di depositare il Bilancio 2019, denunciato l'inizio attività R.I., predisposto i prospetti paghe mensili, predisposto il libro beni ammortizzabili 2019? E che con riferimento all'Anno 2020 aveva omesso di predisporre i prospetti paghe mese di gennaio - marzo 2020 e presentato il modello IRAP 2020? 3)
Vero che per regolarizzare gli adempimenti di cui sopra Lei ha chiesto ed ottenuto dalla il pagamento delle fatture che le si rammostrano quale docc. 14, 15, 16, Controparte_1
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25? Si indica a teste il Rag. dello Studio Testimone_1
Alfa domiciliato in Via Bernascone 16 Varese, il dott. dello studio Testimone_2
Laurora & Partners domiciliato in Via Robecco 32 Cinisello Balsamo, il Dott.
[...]
dello studio Anteura Srl domiciliato in Via Macchiavelli 15 Milano. Si chiede, Tes_3
inoltre, l'ammissione degli ulteriori seguenti capitoli di prova, espunta ogni circostanza negativa e/o valutativa:
4) Vero che la dott.ssa si è presentata al legale rappresentante della Parte_1
come Commercialista, riferendo espressamente di essere in grado di poter CP_1
gestire tutta la contabilità della società, di elaborare i bilanci, i cedolini paga ed ogni altro adempimento necessario alla corretta tenuta dei libri sociali, oltre che del regolare deposito dei bilanci, etc.? Si indicano a testi i Signori e , Testimone_4 Testimone_5
tutti domiciliati presso la in Milano alla Via Crivelli n. 15 Parte_2
ed il Signor domiciliato in Pro (MI) alla Via Newton n. 12. Testimone_6
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio. pagina 3 di 9 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n.12835/2021 il Tribunale di Milano ingiungeva a CP_1
il pagamento della somma complessiva di €.18.762,34 in favore della dott.ssa
[...]
per attività professionale svolta nei confronti della predetta società, in Parte_1
virtù di un “conferimento di incarico professionale controfirmato dalle parti”. proponeva opposizione avverso detto decreto ingiuntivo eccependo Controparte_1
che parte opposta non aveva svolto le attività indicate nel procedimento monitorio e che non aveva mai sottoscritto il contratto di incarico professionale prodotto CP_1
dalla professionista in sede monitoria.
Il Tribunale di Milano, dopo aver espletato CTU grafologica e CTU contabile, con la sentenza qui impugnata revocava il decreto ingiuntivo e dichiarava che nulla era dovuto da parte opponente alla dott.ssa in relazione alle attività menzionate nel ricorso Pt_1
monitorio.
In particolare, il primo Giudice osservava che il contratto di conferimento dell'incarico professionale era privo di valore probatorio, perché dalla CTU grafologica era emerso che la sottoscrizione apposta in calce a detta scrittura privata non era riferibile al legale rappresentante della . Parte_3
Osservava peraltro che era pacifico tra le parti che la dott.ssa avesse ricevuto Pt_1
incarico di assistenza (lavoristica, fiscale e contabile) da parte della società opponente.
Tuttavia, dalla CTU contabile era emerso che parte opposta non aveva offerto prova dell'espletamento delle attività menzionate nelle note pro forma indicate nel ricorso monitorio: l'unica documentazione prodotta riguardava infatti la dichiarazione IVA ed il
Modello Unico 2020, documentazione insufficiente per giustificare la domanda di riconoscimento della somma richiesta dalla convenuta.
pagina 4 di 9 Inoltre, in considerazione dell'esito della CTU contabile, che aveva permesso di confermare gli inadempimenti contestati dalla controparte alla professionista, riteneva che detti inadempimenti fossero per numero e gravità tali da legittimare ai sensi dell'art. 1460 c.c. il rifiuto della società opponente di dare corso al pagamento della somma richiesta dalla dott.ssa Pt_1
La dott.ssa ha proposto appello chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, Pt_1
il pagamento di quanto richiesto nel giudizio di primo grado, previo accertamento dell'attività svolta dalla professionista sulla base della documentazione in atti e delle risultanze istruttorie emerse, da liquidarsi secondo i parametri e le tariffe previste dal
D.M. n.46 del 21.02.2013.
Parte appellata si è costituita in giudizio contestando l'avverso gravame e concludendo per la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza di prima comparizione, il consigliere istruttore ha assegnato i termini previsti dal novellato art. 352 c.p.c., fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 28 gennaio 2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie conclusionali, depositate dalle parti le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 28 gennaio 2025 e decisa nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La dott.ssa ha censurato la sentenza con un unico motivo, con il quale Parte_1
ha lamentato che il Tribunale abbia erroneamente valutato il materiale probatorio acquisito.
pagina 5 di 9 Osserva in particolare che il primo Giudice non aveva tenuto in adeguata considerazione il fatto, evidenziato dallo stesso CTU, che la dott.ssa aveva svolto parte degli Pt_1
adempimenti fiscali, societari e in materia del lavoro per i quali aveva ricevuto il mandato professionale e che in relazione a tali attività aveva diritto al compenso, da liquidarsi secondo i parametri e le tariffe previste dal D.M. n. 46 del 21.02.2013.
In relazione alle censure svolte la Corte osserva quanto segue.
La CTU contabile, espletata nel giudizio di primo grado, ha permesso di accertare che la professionista non ha svolto tutte le attività menzionate nel ricorso per ingiunzione: in particolare, non ha depositato il bilancio della società relativo all'anno 2019, pur essendo la stessa tenuta a porre in essere tutti gli adempimenti fiscali e societari, legati all'annualità del 2019; non ha presentato correttamente la denunzia di inizio attività dal momento che, dopo la prima comunicazione inviata al Registro delle Imprese, non andata a buon fine, non ha provveduto a presentare una nuova comunicazione, nonostante i solleciti della e non ha presentato la dichiarazione Irap relativa CP_1
all'anno 2020.
Il consulente tecnico d'ufficio ha altresì verificato che la professionista ha omesso
“l'invio delle Liquidazioni Periodiche IVA LIPE relative all'anno 2019 che avrebbe dovuto presentare nelle date del 31.05.2019 (I trimestre), 16.09.2019 (II° trimestre) –
02.12.2019 (III° trimestre) e 28.02.2020 (IV trimestre 2019). (così pag. 15 relazione
CTU) e ha riscontrato l'assenza, nel fascicolo di parte, della documentazione relativa alla redazione dei prospetti paga mensili inerenti al 2019 e ai mesi di gennaio e marzo
2020.
Lo stesso CTU ha peraltro precisato che, dopo la revoca del mandato professionale, la dott.ssa ha presentato, nella sua veste di intermediario fiscale, le seguenti Pt_1
dichiarazioni fiscali: dichiarazione Iva 2019 relativa al 2018; dichiarazione IVA 2020,
pagina 6 di 9 relativa al 2019; dichiarazione 770/2020, relativa al 2019; dichiarazione Unico 2020 relativa al 2019.
Di conseguenza, considerato che costituisce onere probatorio del professionista dimostrare l'esatto adempimento dell'attività espletata in favore del cliente, deve rilevarsi, sulla scorta della CTU espletata nel giudizio di primo grado, che le uniche attività professionali che hanno trovato riscontro probatorio negli atti di causa sono rappresentate dalla trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei modelli di dichiarazione dell'Iva relative agli anni 2018 – 2019 e dalla trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni dei redditi della società (dichiarazione 770/2020 e Unico 2020).
Pertanto, il compenso può essere riconosciuto soltanto in relazione agli adempimenti fiscali qui menzionati.
Ciò posto, considerato che non può ritenersi operativa la clausola di determinazione dei compensi, contenuta nella scrittura privata di conferimento dell'incarico, perché apocrifa, il compenso spettante al professionista deve essere determinato secondo i parametri di liquidazione dei compensi per i consulenti del lavoro, previsti dal Decreto ministeriale n. 46 del 21.02.2013.
Orbene, l'art. 12 del D.M. citato rimanda, per la liquidazione dei compensi relativi alle dichiarazioni e prestazioni amministrative, contabili e fiscali-tributarie, alle disposizioni concernenti i dottori commercialisti, introdotte dal D.M. n. 140/2012 e successive modificazioni.
Tale decreto prevede all'art. 28 comma 1) i seguenti compensi: euro 650 per le dichiarazioni dei redditi nei confronti di società di capitali;
euro 250 per la dichiarazione
IVA nonché euro 20,00 per l'invio telematico.
Pertanto, l'applicazione dei suddetti parametri conduce alla determinazione del compenso spettante all'appellante in complessivi euro 1.880,00, così composto: euro
1.300,00 per la predisposizione delle due dichiarazioni dei redditi del 2020 ed euro pagina 7 di 9 540,00 per le due dichiarazioni IVA, oltre a complessivi euro 80,00 per l'invio telematico.
In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, deve essere condannata al pagamento della somma di euro Controparte_1
1.880,00 oltre agli oneri fiscali e agli interessi legali dalla domanda al saldo.
In ordine alla liquidazione delle spese processuali occorre ricordare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo
d'impugnazione” (Cass. n. 9064 del 2018; Cass. n. 27056 del 2021).
Pertanto, nel caso di specie, in considerazione dell'esito finale della lite, CP_1
soccombente, deve essere condannata alla rifusione delle spese processuali del
[...]
doppio grado di giudizio sostenute dall'appellante.
Tali spese sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al
D.M. n. 147/2022, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento, desunto dall'importo attribuito alla parte vittoriosa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 1377/2024, resa in data 5 febbraio 2024 e pubblicata in pari data, pagina 8 di 9 condanna al pagamento in favore di della somma di Controparte_1 Parte_1
euro 1.880,00 oltre agli oneri fiscali e agli interessi legali dalla domanda al saldo;
conferma per il resto la sentenza impugnata;
condanna alla rifusione delle spese processuali del doppio grado di Controparte_1
giudizio sostenute da , che liquida, quanto al giudizio di primo grado, Parte_1
in euro 2.552,00 per compensi e quanto al giudizio di secondo grado, in euro 1.923,00 per compensi, il tutto oltre al rimborso forfettario 15% spese generali e agli accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 5 febbraio 2025
Il Consigliere est.
Cesira D'Anella
Il Presidente
Maria Caterina Chiulli
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Caterina Chiulli Presidente
Dott.ssa Cesira D'Anella Consigliere rel.
Dott. Andrea Francesco Pirola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 718/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'avv. Gaetano Corvino che lo rappresenta e difende come da procura speciale alle liti in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata i presso lo Controparte_1 P.IVA_1
studio dell'avv. Aurelio Pugliese, che la rappresenta e difende come da procura speciale alle liti in atti pagina 1 di 9 APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
- in via principale e nel merito, accogliere il presente appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, riformare la sentenza n.1377/2024, emessa dal Tribunale di
Milano, Dott. Alessandro Dansi, depositata il 05.02.2024 e pubblicata il 05.02.2024, notificata in data 08.02.2024, nella causa iscritta al n. 38512/2021 R.G, con condanna della al pagamento, in favore dell'odierna appellante, di quanto Controparte_1
richiesto nel giudizio di primo grado, accertata l'attività svolta dalla professionista sulla base della documentazione in atti e delle risultanze istruttorie emerse, secondo i parametri e le tariffe applicabili, ex D.M. n.46 del 21.02.2013. Con vittoria di spese ed onorari difensivi di entrambi i gradi di giudizio.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita, contrariis reiectis, accogliere le seguenti CONCLUSIONI In via principale: per i motivi in fatto ed in diritto esposti in narrativa, respingere l'appello proposto e per l'effetto confermare la Sentenza n.
1377/2024 emessa dal Tribunale di Milano a definizione del procedimento rubricato al
RG 38512/2021; In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere riformata la Sentenza impugnata n. 1377/2024 (RG 38512/2021) emessa dal
Tribunale di Milano e accogliere le conclusioni già assunte in primo grado: in via principale: - revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 12835/2021 emesso dal pagina 2 di 9 Tribunale di Milano;
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla Dottoressa Pt_1
da parte di Controparte_1
In via istruttoria: si chiede di ammettere, espunta ogni circostanza valutativa e/o negativa i seguenti capitoli di prova: 1) Vero che lei ha assunto l'incarico di gestire la contabilità i primi mesi dell'anno 2021? 2) Vero che all'atto Controparte_1
dell'assunzione del suddetto incarico ha riscontrato che la Dottoressa aveva CP_2
omesso: (i) con riferimento all'anno 2019, di depositare il Bilancio 2019, denunciato l'inizio attività R.I., predisposto i prospetti paghe mensili, predisposto il libro beni ammortizzabili 2019? E che con riferimento all'Anno 2020 aveva omesso di predisporre i prospetti paghe mese di gennaio - marzo 2020 e presentato il modello IRAP 2020? 3)
Vero che per regolarizzare gli adempimenti di cui sopra Lei ha chiesto ed ottenuto dalla il pagamento delle fatture che le si rammostrano quale docc. 14, 15, 16, Controparte_1
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25? Si indica a teste il Rag. dello Studio Testimone_1
Alfa domiciliato in Via Bernascone 16 Varese, il dott. dello studio Testimone_2
Laurora & Partners domiciliato in Via Robecco 32 Cinisello Balsamo, il Dott.
[...]
dello studio Anteura Srl domiciliato in Via Macchiavelli 15 Milano. Si chiede, Tes_3
inoltre, l'ammissione degli ulteriori seguenti capitoli di prova, espunta ogni circostanza negativa e/o valutativa:
4) Vero che la dott.ssa si è presentata al legale rappresentante della Parte_1
come Commercialista, riferendo espressamente di essere in grado di poter CP_1
gestire tutta la contabilità della società, di elaborare i bilanci, i cedolini paga ed ogni altro adempimento necessario alla corretta tenuta dei libri sociali, oltre che del regolare deposito dei bilanci, etc.? Si indicano a testi i Signori e , Testimone_4 Testimone_5
tutti domiciliati presso la in Milano alla Via Crivelli n. 15 Parte_2
ed il Signor domiciliato in Pro (MI) alla Via Newton n. 12. Testimone_6
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio. pagina 3 di 9 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n.12835/2021 il Tribunale di Milano ingiungeva a CP_1
il pagamento della somma complessiva di €.18.762,34 in favore della dott.ssa
[...]
per attività professionale svolta nei confronti della predetta società, in Parte_1
virtù di un “conferimento di incarico professionale controfirmato dalle parti”. proponeva opposizione avverso detto decreto ingiuntivo eccependo Controparte_1
che parte opposta non aveva svolto le attività indicate nel procedimento monitorio e che non aveva mai sottoscritto il contratto di incarico professionale prodotto CP_1
dalla professionista in sede monitoria.
Il Tribunale di Milano, dopo aver espletato CTU grafologica e CTU contabile, con la sentenza qui impugnata revocava il decreto ingiuntivo e dichiarava che nulla era dovuto da parte opponente alla dott.ssa in relazione alle attività menzionate nel ricorso Pt_1
monitorio.
In particolare, il primo Giudice osservava che il contratto di conferimento dell'incarico professionale era privo di valore probatorio, perché dalla CTU grafologica era emerso che la sottoscrizione apposta in calce a detta scrittura privata non era riferibile al legale rappresentante della . Parte_3
Osservava peraltro che era pacifico tra le parti che la dott.ssa avesse ricevuto Pt_1
incarico di assistenza (lavoristica, fiscale e contabile) da parte della società opponente.
Tuttavia, dalla CTU contabile era emerso che parte opposta non aveva offerto prova dell'espletamento delle attività menzionate nelle note pro forma indicate nel ricorso monitorio: l'unica documentazione prodotta riguardava infatti la dichiarazione IVA ed il
Modello Unico 2020, documentazione insufficiente per giustificare la domanda di riconoscimento della somma richiesta dalla convenuta.
pagina 4 di 9 Inoltre, in considerazione dell'esito della CTU contabile, che aveva permesso di confermare gli inadempimenti contestati dalla controparte alla professionista, riteneva che detti inadempimenti fossero per numero e gravità tali da legittimare ai sensi dell'art. 1460 c.c. il rifiuto della società opponente di dare corso al pagamento della somma richiesta dalla dott.ssa Pt_1
La dott.ssa ha proposto appello chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, Pt_1
il pagamento di quanto richiesto nel giudizio di primo grado, previo accertamento dell'attività svolta dalla professionista sulla base della documentazione in atti e delle risultanze istruttorie emerse, da liquidarsi secondo i parametri e le tariffe previste dal
D.M. n.46 del 21.02.2013.
Parte appellata si è costituita in giudizio contestando l'avverso gravame e concludendo per la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza di prima comparizione, il consigliere istruttore ha assegnato i termini previsti dal novellato art. 352 c.p.c., fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 28 gennaio 2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie conclusionali, depositate dalle parti le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 28 gennaio 2025 e decisa nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La dott.ssa ha censurato la sentenza con un unico motivo, con il quale Parte_1
ha lamentato che il Tribunale abbia erroneamente valutato il materiale probatorio acquisito.
pagina 5 di 9 Osserva in particolare che il primo Giudice non aveva tenuto in adeguata considerazione il fatto, evidenziato dallo stesso CTU, che la dott.ssa aveva svolto parte degli Pt_1
adempimenti fiscali, societari e in materia del lavoro per i quali aveva ricevuto il mandato professionale e che in relazione a tali attività aveva diritto al compenso, da liquidarsi secondo i parametri e le tariffe previste dal D.M. n. 46 del 21.02.2013.
In relazione alle censure svolte la Corte osserva quanto segue.
La CTU contabile, espletata nel giudizio di primo grado, ha permesso di accertare che la professionista non ha svolto tutte le attività menzionate nel ricorso per ingiunzione: in particolare, non ha depositato il bilancio della società relativo all'anno 2019, pur essendo la stessa tenuta a porre in essere tutti gli adempimenti fiscali e societari, legati all'annualità del 2019; non ha presentato correttamente la denunzia di inizio attività dal momento che, dopo la prima comunicazione inviata al Registro delle Imprese, non andata a buon fine, non ha provveduto a presentare una nuova comunicazione, nonostante i solleciti della e non ha presentato la dichiarazione Irap relativa CP_1
all'anno 2020.
Il consulente tecnico d'ufficio ha altresì verificato che la professionista ha omesso
“l'invio delle Liquidazioni Periodiche IVA LIPE relative all'anno 2019 che avrebbe dovuto presentare nelle date del 31.05.2019 (I trimestre), 16.09.2019 (II° trimestre) –
02.12.2019 (III° trimestre) e 28.02.2020 (IV trimestre 2019). (così pag. 15 relazione
CTU) e ha riscontrato l'assenza, nel fascicolo di parte, della documentazione relativa alla redazione dei prospetti paga mensili inerenti al 2019 e ai mesi di gennaio e marzo
2020.
Lo stesso CTU ha peraltro precisato che, dopo la revoca del mandato professionale, la dott.ssa ha presentato, nella sua veste di intermediario fiscale, le seguenti Pt_1
dichiarazioni fiscali: dichiarazione Iva 2019 relativa al 2018; dichiarazione IVA 2020,
pagina 6 di 9 relativa al 2019; dichiarazione 770/2020, relativa al 2019; dichiarazione Unico 2020 relativa al 2019.
Di conseguenza, considerato che costituisce onere probatorio del professionista dimostrare l'esatto adempimento dell'attività espletata in favore del cliente, deve rilevarsi, sulla scorta della CTU espletata nel giudizio di primo grado, che le uniche attività professionali che hanno trovato riscontro probatorio negli atti di causa sono rappresentate dalla trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei modelli di dichiarazione dell'Iva relative agli anni 2018 – 2019 e dalla trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni dei redditi della società (dichiarazione 770/2020 e Unico 2020).
Pertanto, il compenso può essere riconosciuto soltanto in relazione agli adempimenti fiscali qui menzionati.
Ciò posto, considerato che non può ritenersi operativa la clausola di determinazione dei compensi, contenuta nella scrittura privata di conferimento dell'incarico, perché apocrifa, il compenso spettante al professionista deve essere determinato secondo i parametri di liquidazione dei compensi per i consulenti del lavoro, previsti dal Decreto ministeriale n. 46 del 21.02.2013.
Orbene, l'art. 12 del D.M. citato rimanda, per la liquidazione dei compensi relativi alle dichiarazioni e prestazioni amministrative, contabili e fiscali-tributarie, alle disposizioni concernenti i dottori commercialisti, introdotte dal D.M. n. 140/2012 e successive modificazioni.
Tale decreto prevede all'art. 28 comma 1) i seguenti compensi: euro 650 per le dichiarazioni dei redditi nei confronti di società di capitali;
euro 250 per la dichiarazione
IVA nonché euro 20,00 per l'invio telematico.
Pertanto, l'applicazione dei suddetti parametri conduce alla determinazione del compenso spettante all'appellante in complessivi euro 1.880,00, così composto: euro
1.300,00 per la predisposizione delle due dichiarazioni dei redditi del 2020 ed euro pagina 7 di 9 540,00 per le due dichiarazioni IVA, oltre a complessivi euro 80,00 per l'invio telematico.
In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, deve essere condannata al pagamento della somma di euro Controparte_1
1.880,00 oltre agli oneri fiscali e agli interessi legali dalla domanda al saldo.
In ordine alla liquidazione delle spese processuali occorre ricordare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo
d'impugnazione” (Cass. n. 9064 del 2018; Cass. n. 27056 del 2021).
Pertanto, nel caso di specie, in considerazione dell'esito finale della lite, CP_1
soccombente, deve essere condannata alla rifusione delle spese processuali del
[...]
doppio grado di giudizio sostenute dall'appellante.
Tali spese sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al
D.M. n. 147/2022, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento, desunto dall'importo attribuito alla parte vittoriosa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 1377/2024, resa in data 5 febbraio 2024 e pubblicata in pari data, pagina 8 di 9 condanna al pagamento in favore di della somma di Controparte_1 Parte_1
euro 1.880,00 oltre agli oneri fiscali e agli interessi legali dalla domanda al saldo;
conferma per il resto la sentenza impugnata;
condanna alla rifusione delle spese processuali del doppio grado di Controparte_1
giudizio sostenute da , che liquida, quanto al giudizio di primo grado, Parte_1
in euro 2.552,00 per compensi e quanto al giudizio di secondo grado, in euro 1.923,00 per compensi, il tutto oltre al rimborso forfettario 15% spese generali e agli accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 5 febbraio 2025
Il Consigliere est.
Cesira D'Anella
Il Presidente
Maria Caterina Chiulli
pagina 9 di 9