Art. 13.
Sono fatti salvi altresi' gli effetti di tutti gli atti compiuti, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 240 , dagli organi e uffici istituiti con lo stesso decreto presidenziale.
I rapporti d'impiego e gli atti concernenti il personale e le strutture degli organi e uffici di cui al precedente comma sono fatti salvi anche per il periodo compreso tra la caducazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 240 , e l'entrata in vigore della presente legge.
Il personale amministrativo assunto o da assumere per le esigenze di funzionamento della sezione giurisdizionale e dell'ufficio della procura generale e' inquadrato nelle qualifiche funzionali ai sensi dell' articolo 11, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 , e ha l'obbligo di prestare servizio nella sede di Cagliari per la durata di almeno cinque anni.
Le prove scritte dei relativi concorsi si svolgeranno nel capoluogo della regione Sardegna.
Sono fatti salvi altresi' gli effetti di tutti gli atti compiuti, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 240 , dagli organi e uffici istituiti con lo stesso decreto presidenziale.
I rapporti d'impiego e gli atti concernenti il personale e le strutture degli organi e uffici di cui al precedente comma sono fatti salvi anche per il periodo compreso tra la caducazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 240 , e l'entrata in vigore della presente legge.
Il personale amministrativo assunto o da assumere per le esigenze di funzionamento della sezione giurisdizionale e dell'ufficio della procura generale e' inquadrato nelle qualifiche funzionali ai sensi dell' articolo 11, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 , e ha l'obbligo di prestare servizio nella sede di Cagliari per la durata di almeno cinque anni.
Le prove scritte dei relativi concorsi si svolgeranno nel capoluogo della regione Sardegna.