Sentenza 21 gennaio 2015
Massime • 1
La cessazione della condotta antigiuridica di un reato permanente, o eventualmente permanente, in epoca successiva alla scadenza del termine di operatività dell'indulto previsto dalla legge n. 31 Luglio 2006, n. 241, ne preclude l'applicazione, essendo irrilevante l'inizio del momento consumativo del reato in data antecedente al 2 maggio 2006. (Fattispecie relativa a reato di riciclaggio caratterizzato da modalità frazionate e progressive di consumazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/01/2015, n. 18230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18230 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 21/01/2015
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco - Consigliere - N. 196
Dott. SANDRINI Enrico - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 25962/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SE MA N. IL 23/04/1959;
avverso l'ordinanza n. 354/2013 GIP TRIBUNALE di VICENZA, del 19/03/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI;
lette le conclusioni del PG Dott. MAZZOTTA Gabriele che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 19.03.2014 il GIP del Tribunale di Vicenza, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'opposizione proposta da DD LL avverso il provvedimento che, in sede di applicazione dell'indulto ex lege n. 241 del 2006, aveva negato la spettanza del beneficio con riguardo alla pena di anni 2 mesi 8 di reclusione e Euro 800 di multa applicata, con sentenza ex art. 444 c.p.p. pronunciata il 28.06.2012 dal GUP del medesimo Tribunale, per il reato di riciclaggio di cui al capo 54 della rubrica;
il GIP rilevava che la condotta di riciclaggio era stata contestata al DD come commessa dall'anno 2006 a tutto il 2008, ma che nessun aumento di pena era stata applicato dal giudice della cognizione a titolo di continuazione interna, di tal che il fatto ascritto al capo 54 era stato ritenuto in sentenza come un unico reato progressivo consumatosi nella sua interezza al momento della condotta finale, come tale successiva al 2 maggio 2006 e perciò non compresa nel provvedimento indulgenziale, secondo una valutazione di merito ormai definitiva e sulla quale la formazione del giudicato precludeva al giudice dell'esecuzione ogni diversa soluzione interpretativa.
2. Ricorre per cassazione DD LL, a mezzo del difensore, deducendo erronea applicazione di legge e vizio logico di motivazione;
premesso che il reato di riciclaggio, per il quale era stato applicato al DD il minimo della pena senza alcun aumento per la continuazione (interna), era ricompreso (in relazione al titolo del reato presupposto) nel beneficio dell'indulto, il ricorrente rileva che il giudice dell'esecuzione, chiamato a interpretare il giudicato di condanna al fine di verificare se, e in quale misura, la condotta ex art. 648 bis cod. pen. era collocabile nei limiti temporali previsti dalla legge per fruire del beneficio, non aveva fatto corretta applicazione del principio fondamentale del favor rei, che imponeva di individuare la condotta più grave - tra quelle ascritte - in quella, condonabile, posta in essere il 1 gennaio 2006, a nulla rilevando che il giudice della cognizione avesse omesso di determinare gli aumenti di pena ex art. 81 cpv. c.p. per le condotte temporalmente successive;
deduce la natura istantanea, e non già progressiva, del reato di riciclaggio, perfezionatosi perciò con la prima condotta, rilevando in subordine che anche nel caso in cui il giudice della cognizione avesse inteso ravvisare un unico reato a consumazione anticipata, il riciclaggio si sarebbe perfezionato al momento della costituzione della società straniera destinataria del primo versamento di denaro integrante la condotta illecita, risalente al 1 gennaio 2006.
3. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali chiede il rigetto del ricorso.
4. Con memoria depositata il 14.01.2015, la difesa del ricorrente ribadisce le proprie censure all'ordinanza impugnata, rilevando che la natura istantanea del delitto di riciclaggio non muta anche nel caso in cui sia realizzato nelle forme di un reato a consumazione prolungata (o ad esecuzione frazionata), così da dar luogo a un reato continuato e non già permanente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato, per le ragioni che seguono.
2. La tesi del ricorrente secondo cui il delitto di riciclaggio è un reato a consumazione istantanea merita di essere condivisa, ma - poiché si tratta (pacificamente) di un reato a forma libera, che può essere progettato ed eseguito anche con modalità frammentarie e progressive - esso può atteggiarsi anche nelle forme del reato eventualmente permanente (Sez. 2 n. 34511 del 29/04/2009, Rv. 246561), come si verifica nel caso di una pluralità di condotte attuate in un medesimo contesto fattuale e con riferimento a un medesimo oggetto, in cui è pertanto configurabile un unico reato a formazione progressiva che viene a cessare con l'ultima delle operazioni poste in essere (Sez. 2 n. 52645 del 20/11/2014, Rv. 261624, relativa a una fattispecie, assimilabile a quella esaminata dal provvedimento gravato, nella quale la condotta consumativa del riciclaggio è stata ritenuta realizzata per l'intero arco temporale di operatività di una società costituita al fine di ripulire denaro, beni e altre utilità aventi la medesima origine e provenienza illecita), e non una serie di condotte autonome costituenti altrettanti reati suscettibili di essere unificati sotto il vincolo della continuazione;
con la conseguenza che, in presenza di un reato (eventualmente) permanente, la cessazione della condotta antigiuridica in epoca successiva al 2 maggio 2006 (termine finale di operatività dell'indulto concesso con L. n. 241 del 2006) preclude per intero l'applicazione del condono, restando irrilevante l'inizio del momento consumativo del reato in data antecedente (Sez. 3 n. 15587 del 24/03/2011, Rv. 250149).
3. Costituisce questione di fatto riservata all'apprezzamento del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente e congruamente motivata, stabilire se la fattispecie concreta di riciclaggio in esame integri un reato di natura permanente caratterizzato da modalità frazionate e progressive di consumazione, o se realizzi invece un'ipotesi di reato continuato:
nel caso di specie, l'ordinanza impugnata ha ritenuto che il fatto giudicato al capo 54 della sentenza di applicazione pena pronunciata il 28.06.2012 dal GUP del Tribunale di Vicenza sia stato valutato dal giudice della cognizione come un unico reato progressivo, consumatosi nella sua interezza al momento della condotta finale posta in essere dal DD alla fine del 2008, con conseguente inapplicabilità dell'indulto all'intera condotta (anche per la parte antecedente e coeva al 2 maggio 2006), sulla scorta di argomentazioni puntuali e logicamente coerenti, che traggono fondamento dal dato testuale secondo cui per l'intero fatto-reato è stata applicata dal GUP la pena di anni 2 mesi 8 di reclusione e Euro 800 di multa,
corrispondente al minimo edittale dell'art. 648 bis cod. pen. diminuito di 1/3 per il riconoscimento delle attenuanti generiche, senza operare alcun aumento di pena per una ipotetica continuazione, ciò che risulta conforme - del resto - alla formulazione del capo d'imputazione, che non contiene alcun riferimento ne' al disposto normativo dell'art. 81 (cpv.) cod. pen., ne' alla ricorrenza (in punto di contestazione di fatto) di un medesimo disegno criminoso tra le manifestazioni della condotta ivi descritta, di trasferimento di denaro provento del delitto di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art.
2. L'interpretazione del giudicato di condanna operata dall'ordinanza gravata è dunque esente da errori di diritto o vizi di motivazione, non essendo in ogni caso consentito al giudice dell'esecuzione sovrapporre - a quella del giudice della cognizione - una propria diversa valutazione della natura (in tesi, non permanente) del reato, come quella prospettata (in via subordinata) dal ricorrente per cui la consumazione del riciclaggio dovrebbe farsi coincidere con la costituzione della società straniera destinataria del primo trasferimento di denaro avvenuto il 1 gennaio 2006.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2015