Cass. pen., sez. III, sentenza 19/07/2011, n. 34900
CASS
Sentenza 19 luglio 2011

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Massime2

Non risponde del reato sessuale commesso da terzi in danno dei nipoti minori l'avo (nella specie, la nonna) che, consapevole di tale fatto, non si attivi per impedirlo, stante l'inesistenza a suo carico di un obbligo giuridico in tal senso.

Non sussiste violazione del principio di corrispondenza tra imputazione e sentenza nel caso in cui, a fronte della contestazione di partecipazione a violenza sessuale di gruppo per omesso impedimento dell'evento, sia ravvisata la responsabilità per partecipazione diretta alla violenza stessa, ove resti inalterato il dato di fatto della presenza dell'imputato alla commissione dei fatti illeciti. (Fattispecie di riqualificazione giuridica del fatto ad opera della Corte di cassazione).

Commentario1

  • 1Art. 609-bis - Violenza sessuale (1)
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna di giurisprudenza Elemento soggettivo Ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo del reato di violenza sessuale non è necessario che la condotta sia specificamente finalizzata al soddisfacimento del piacere sessuale dell'agente, essendo sufficiente che questi sia consapevole della natura oggettivamente “sessuale” dell'atto posto in essere volontariamente, ossia della sua idoneità a soddisfare il piacere sessuale o a suscitarne lo stimolo, a prescindere dallo scopo perseguito (Sez. 3, 3648/2018). Elemento oggettivo Integra l'elemento oggettivo del reato di violenza sessuale non soltanto la condotta invasiva della sfera della libertà ed integrità sessuale altrui realizzata …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 19/07/2011, n. 34900
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34900
Data del deposito : 19 luglio 2011

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