Sentenza 2 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/08/2002, n. 11524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11524 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2002 |
Testo completo
le REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA15 245/402 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto firelice concitatore SEZIONE E ZAŁCIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Vincenzo CARBONE - - R.G.N. 5523/00 - Cron. 29.132 Consigliere Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere Dott. Ernesto LUPO - Rep. Consigliere Dott. Roberto PREDEN - Ud. 09/05/02 Rel. Consigliere Dott. Antonio SEGRETO C. C. - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZI VI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TIBULLO 16, presso lo studio dell'avvocato SANDRO FASCIOTTI, difeso dall'avvocato SALVATORE CANCIELLO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
RD IL, RD DA, domiciliate in ROMA VLE DELLE MILIZIE elettivamente 38, presso lo studio LIGUORI, difese dagli avvocati ENZO LIGUORI, MICHELE LIGUORI, giusta delega in atti;
2002 controricorrenti avverso la sentenza n. 111/99 del Giudice conciliatore 1117 -1- di ROMA, Sezione VII Civile, emessa il 30/11/99 e depositata il 01/12/99 (R.G. 167/93); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 09/05/02 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha chiesto si dichiari l'inammissibilità del ricorso. -2- Svolgimento del processo Il conciliatore di Roma, con sentenza depositata il 1.12.1999, dichiarava la responsabilità di SE IT, proprietario del motocarro Piaggio/Ape, per i danni arrecati nel corso di un incidente stradale a DE IL e DE IE, e lo condannava, al risarcimento dei danni liquidati in £. 991.000, oltre interessi e spese processuali. Secondo il giudice la responsabilità del SE risultava dalla deposizione del testi Proietti, mentre la documentazione fornita era idonea a provare il quantum dei danni;
inoltre il convenuto non si era presentato a rendere l'interrogatorio. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il SE. Resistono con controricorso le attrici. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 113, c. 2,c.p.c., e 23 1. n. 990/1969, ai sensi dell'art. 360 n. c.p.c. Assume il ricorrente che l'attrice non ha provato che egli era il proprietario del veicolo investitore, mentre, in effetti egli l'aveva ceduto a MO QU il 18.2.1981, 3 come risultava dalla certificazione del P.R.A., alligata al ricorso per cassazione e che competeva alle attrici fornire detta prova davanti al giudice del merito. Secondo il ricorrente non poteva ritenersi provata la sua legittimazione passiva sulla base del solo fatto che egli era rimasto contumace.
2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta "la violazione e falsa applicazione degli artt. 360 n. 3 e 5 c.p.c., nonché dell'art. 2697 C.C. e l'apparente motivazione", per averlo ritenuto responsabile del sinistro, pur non essendo più proprietario dello veicolo al momento del sinistro.
3. Ritiene questa Corte che i due motivi di ricorso, essendo strettamente connessi, vadano esaminati congiuntamente. Essi sono manifestamente infondati e vanno rigettati. Va, anzitutto, rilevato l'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ. impone al giudice conciliatore, da un canto, il ricorso all'equita' per individuare la regola sostanziale da applicare alla controversia sottoposta al suo esame e, dall'altro, il controllo della conformita' della decisione adottata con i principi regolatori della materia e, ancor prima, con dettato costituzionale e con i principi generali dell'ordinamento. Inoltre, una siffatta sentenza e censurabile per cassazione in relazione alla motivazione soltanto quando, per inesistenza di questa, ovvero per G inesistenza apparente, o per perplessita', o per contrasto affermazioni che la sostengono, irriducibile tra le della "ratio decidendi" о lal'identificazione preclusa qualificazione giuridica del rapporto (cass. 9/04/1999 n. 3456; cass. n. 9778 del 1997). Nella fattispecie, anzitutto, non sussiste una violazione della norma processuale sotto il profilo del mancato rilievo della legittimazione processuale, in quanto questa attiene al dovere del convenuto di subire un giudizio instaurato dall'attore con una determinata prospettazione della controversia, indipendentemente dall'effettiva sussistenza e titolarità del rapporto stesso, che costituisce una questione di merito. (Cass. 17.3.1995, n. 3110). Non sussiste, quindi, nella fattispecie, alcuna violazione di norma processuale.
4. Il riferimento all'art. 23 1. n. 990/1969 è assolutamente inconferente, poiché, avendo le attrici proposto un'azione di responsabilità aquiliana contro il responsabile (art. 2054 c.c.) e non un'azione diretta nei confronti dell'assicuratore, non sussisteva alcun litisconsorzio necessario processuale previsto dalla detta norma.
5. Quanto alla valutazione di merito effettuata dal conciliatore, sulla responsabilità del convenuto, essa è stata fondata non sulla contumacia dello stesso, ma sulla mancata risposta all'interrogatorio deferito, che, nel Q 5 concorso con altri elementi (nella fattispecie il teste escusso), ben può far ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio (art. 232 c.p.c.). Non sussiste quindi alcun vizio motivazionale dell'impugnat.a sentenza, sia pure nei ridotti limiti, sopra detti.
6. Infine, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., non è ammissibile, in questa sede di legittimità, la produzione dei documenti, effettuata dal ricorrente, diretta a corroborare le censure prospettate nel ricorso. la Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese seguono soccombenza.
P.Q.M.
Visto l'art. 375, c.2, c.p.c. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione sostenute dalle resistenti, liquidate in Euro...63.06 . oltre Euro quattrocentocinquanta//00 per onorario di avvocato. Così deciso in Roma, lì 9 maggio 2002. E Il cons. est. Il Presidente N Actorio Sepato O I Z A IL DIRETTORE DI CANCELLERIA R T S I G E Umberto ibero R A D E Depositata in Cancelleria T N E S oggi, 0.2 AGO 2002 E IL DIRETTORE DI CANCELLERIA Umberto Cice