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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/10/2025, n. 15230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15230 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10783/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
in persona della dr.ssa Rosa D'Urso, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10783 nel ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
dott.ssa elettivamente domiciliata in Anzio (Roma) Corso Italia Parte_1
n. 5, presso lo studio dell'Avv. Cristian Milita, che la rappresenta e difende, come da documentazione in atti
Parte attrice E
il , in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
Parte Convenuta – contumace
Oggetto: risarcimento lesioni personali
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 4 maggio 2025 sulle conclusioni delle parti
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice ha convenuto in giudizio il
, in persona del pro tempore, al fine di veder Controparte_1 CP_2 condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni per le lesioni subite a causa dei fatti accaduti e descritti nell'atto di citazione, il giorno 17 aprile 2019, alle ore 17,30 circa.
Nessuno si è costituito per il , in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore.
La causa veniva istruita con la produzione dei documenti, escussione testi ed espletamento di CTU medico-legale; era, quindi, trattenuta in decisione all'udienza del 4 maggio 2025 sulle conclusioni delle parti di cui in epigrafe, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
ESPOSIZIONE DEI FATTI
La azione proposta da parte attrice, è relativa ai fatti verificatisi il giorno 17 aprile
2019, alle ore 17,30 circa, allorquando la dott.ssa “…durante lo Parte_1 svolgimento dell'orario di servizio, nel fare ingresso presso il proprio Ufficio…cadeva a terra, urtando violentemente la spalla sinistra, il ginocchio sinistro e la caviglia sinistra;
circa la dinamica dei fatti, si rappresenta che il tutto è stato determinato dall'improvviso sollevamento di un pannello del pavimento che non risultava fissato al resto della pavimentazione che, tuttavia, appariva alla vista piana ed uniforme…alla data del 17 aprile 2019 sul luogo del sinistro non era presente apposita segnaletica o qualsiasi altra indicazione che rendesse noto lo scostamento del pannello in questione e quindi, il potenziale pericolo di inciampo;
lo stesso giorno, alle ore 21,30 circa, dato il perdurare del dolore conseguente alla caduta, l'attrice si recava presso il Pronto Soccorso degli Ospedali Riuniti Anzio – Nettuno, Polo Ospedaliero H 4, dove veniva refertata con la seguente diagnosi: trauma contusivo rachide cervicale, spalla sx e ginocchio sx, con prognosi di gg. 10, s.c…successivamente, l'esame ecografico eseguito in data 24 aprile 2019 presso la medesima struttura ospedaliera, evidenziava, nella regione spalla sx, “la distrazione del tendine del capo lungo del bicipite, con parziale interruzione del suo terzo medio…l'infortunio in argomento ha impedito al Commissario di prestare la propria attività lavorativa dal 18 aprile 2019 al 7 Pt_1 agosto 2019…con perdita, pertanto, anche della possibilità di svolgere l'orario di lavoro straordinario che l'attrice effettua regolarmente, al fine di ottemperare ai compiti istituzionali assegnati…in data 17 giugno 2019 il direttore della Segreteria tecnica amministrativa per la gestione dei Fondi Europei e Programmi Operativi Nazionali, nella relazione di propria competenza, in merito all'infortunio occorso alla dott.ssa sseriva “l'esclusione di ogni ipotizzabile elemento di dolo, Pt_1 negligenza, imperizia o imprudenza da parte dell'infortunata” …con pec del 4 marzo
2020 l'Avv. Alessandro DE LUCA, agendo in nome e e per conto del CP_3 inviava al Pt_1 Controparte_4 , formale richiesta di risarcimento danni, alla quale non
[...] veniva dato alcun riscontro…”
il , in persona del Ministro pro tempore – contumace Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
La azione proposta dall'attrice, dott.ssa è diretta al risarcimento Parte_1 dei danni subiti a seguito dei fatti descritti avvenuti il giorno 17 aprile 2019, alle ore 17,30 circa. La domanda si fondava sulla omessa corretta tenuta e manutenzione delle cose in custodia e sulla responsabilità, quindi ex articolo 2051 cc. Si deve, quindi, procedere a verificare se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie riferibile all'art. 2051 cc e se parte convenuta abbia fornito la prova liberatoria consistente nella verificazione di un fatto eccezionale o nel fatto dell'attore, tenuto conto che in materia di responsabilità da cose in custodia, la sussistenza del caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso causale, forma oggetto di un onere probatorio che grava sul custode, soggiacendo, pertanto, alle relative preclusioni istruttorie, ma non anche di un'eccezione in senso stretto, sicché la relativa deduzione non incorre nella preclusione fissata, per il primo grado, dall'art. 167, comma 2, c.p.c. (Cass. Sez. III, 23 giugno 2016, n. 13005), o se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie prevista dall'art. 2043 ed in particolare se sussistano i requisiti richiesti per la configurabilità della responsabilità da insidia.
Sotto questo aspetto occorre osservare che la norma di cui all'art. 2051 cc trova applicazione con esclusivo riguardo ai danni che derivano dalla natura intrinseca delle cose medesime, per la loro consistenza obiettiva,
o per effetto di agenti che ne abbiano alterato la natura ed il comportamento. Detta norma pertanto, non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per il suo intrinseco potere, in quanto sussiste il dovere di controllo e custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possano prevedibilmente intervenire come causa esclusiva o come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, sollecitando lo sviluppo di un agente, di un elemento fattuale che conferiscano alla cosa l'idoneità al nocumento, dal momento che ai sensi dell'art. 2051 c.c., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito. (Cass. Sez. III, 22 giugno 2016, n..12895). Si tratta , quindi, di verificare se il fatto dell'uomo, nel caso di specie, possa essere individuato nelle condizioni in cui si sarebbe trovata la presenza della pedana stessa priva di ogni indicazione di pericolo, per di più in zona adibita a passaggio dei clienti, al momento della caduta.
La norma di cui all'art. 2051 cc, però, pur postulando una presunzione di responsabilità in capo al custode, presunzione, comunque, da intendere sussistente, senza ulteriori accertamenti di fatto sulla effettiva possibilità di vigilanza quando la estensione dei beni affidati alla responsabilità della società siano tali da far ritenere possibile un efficace e costante servizio di vigilanza tale da poter impedire l'insorgere la causa di pericolo per gli utenti (cfr. ad es. Cass. Sez. III 26 settembre 2006, n. 20827), impone, comunque a chi agisce di provare il fatto ed il nesso di causalità tra le lesioni ed il fatto. Se, poi, il danno sia determinato non da cause intrinseche al bene (quale il vizio costruttivo o manutentivo) bensì da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, quali ad esempio l'abbandono improvviso sulla strada di oggetti pericolosi, è configurabile il caso fortuito solo quando si sia in presenza di alterazioni repentine e non specificamente prevedibili dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata per garantire un intervento tempestivo, non possono essere rimosse e segnalate per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (cfr Cass. Sez. III, 21 settembre 2012, n. 16057). Nel caso di specie parte attrice in relazione alla domanda formulata ai sensi dell'articolo 2051 cc ha pienamente corrisposto all'onere probatorio da cui è gravata. Ha provato di essere caduta su un “…sollevamento di un pannello del pavimento che non risultava fissato al resto della pavimentazione che, tuttavia, appariva alla vista piana ed uniforme…”, non segnalato da alcun cartello di pericolo, né tantomeno inibito al passaggio, da indicazioni di percorso obbligatorio. Tale situazione, sebbene non prevedibile, rende evidente una carenza di manutenzione da parte del custode. Dai testimoni escussi, si evince che i fatti si sono svolti come descritti da parte attrice. Entrambi i testi si trovavano sul luogo dell'incidente e hanno constatato l'avvenuta dinamica dell'accadimento.
Il , non costituitosi in giudizio, non ha di conseguenza Controparte_1
allegato alcuna prova liberatoria, non dimostrando la sussistenza del fortuito, ossia dell'imprevedibilità determinata dal fatto che la condotta di parte attrice si sia posta del tutto al di fuori della sua sfera di controllo, operando come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno.
Nessun altro elemento risulta agli atti idoneo a poter provare una condotta anomala di parte attrice nella verificazione dei fatti, ovvero un uso improprio degli spazi adibiti a zona di camminamento, tale da agire come evento interruttivo del nesso di causalità e pertanto idoneo a escludere la riconducibilità del sinistro alla responsabilità del custode.
Per quanto esposto deve ritenersi provata la responsabilità di parte convenuta essendo provati i fatti addotti da parte attrice a sostegno della domanda ed il nesso di causalità fra l'evento ed il danno subito.
Danni subiti
La consulenza tecnica di ufficio
La consulenza tecnica di ufficio, medico-legale, espletata in giudizio, dal dott. ha consentito di accertare l'idoneità causale delle Persona_1 lesioni riportate e conseguentemente si è appurato che in occasione dell'evento per cui è causa, la persona ha subito un danno di tipo biologico, il quale non incide sulla attività lavorativa di parte attrice.
Dalla consulenza tecnica d'ufficio è risultato quanto segue:
- Inabilità temporanea assoluta - giorni 40 € 2.247,20
- Inabilità temporanea parziale 50% - giorni 40 € 1.123,60
- Inabilità permanente - 7% € 9.802,11
- Spese mediche documentate - € 290,66
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., congruamente motivate, prive di vizi logici, coerenti e compatibili con la documentazione prodotta in atti, sono pienamente condivise da questo Giudice
Tra i possibili criteri di liquidazione utilizzati in giurisprudenza, si ritiene di applicare quello risultante dalle tabelle del Tribunale di Roma di più recente pubblicazione, basato sulla attribuzione di un importo predeterminato per ogni punto di invalidità permanente. Per determinare il valore da attribuire a ciascun punto di invalidità, si è tenuto conto, contemporaneamente, della percentuale di invalidità riconosciuta e dell'età del danneggiato al momento del sinistro. La scienza medica, infatti, ha messo in evidenza che l'entità concreta delle limitazioni imposte all'esplicazione della vitalità dì un individuo nel campo lavorativo, dei rapporti sociali ed affettivi, delle attività culturali, di svago e sportive, cresce in misura più che proporzionale rispetto al crescere della misura dell'invalidità permanente. Va, poi, considerato che l'organismo di un individuo giovane se, da un lato, ha maggiori capacità di sviluppare attitudini in grado di compensare le funzioni perse o mortificate, dall'altro, deve sopportare per un periodo più lungo di tempo le conseguenze permanenti delle lesioni subite, arco di tempo nel quale, oltretutto, è compresa la parte della vita che, di solito, è la più ricca e dinamica.
Per quanto attiene al danno morale, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26792/2008, hanno stabilito che il ristoro del danno morale (o ulteriore danno non patrimoniale) compete: a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato, potendo, in questo caso, essere oggetto di risarcimento qualsiasi danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, indipendentemente da una sua rilevanza costituzionale;
b) quando sia la legge stessa a prevedere espressamente il ristoro del danno, limitatamente si soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto;
e) quando il fatto illecito abbia leso in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale e non predeterminati, dovendo, volta a volta, essere allegati dalla parte e valutati caso per caso dal giudice (cfr., anche, ad esempio: Cass. sez. III, 25 settembre 2009 n. 20684). Sotto questo aspetto, si è ben consci del fatto che, secondo la Suprema Corte, nella quantificazione del danno morale, la valutazione di tale voce di danno, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto (che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona ovvero all'integrità morale, quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall'art. 2 della Costituzione in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza, contenuta nel Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008 n. 190), si deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della concreta gravità del fatto, senza che possa quantificarsi il valore dell'integrità morale come una quota minore proporzionale al danno alla salute (cfr. Cass., sez. III, sentenza 10 marzo 2010 n. 5770). Di conseguenza, il meccanismo individuato non determina l'attribuzione di un risarcimento proporzionale al danno alla salute, ma si è, comunque, ritenuto di dover individuare un parametro di riferimento generale al fine di consentire un adeguato esercizio del potere equitativo di determinazione dell'importo. Non vi è dubbio, infatti, che il risarcimento non è collegato al Giudice, ma alla situazione concreta sussistente, di guisa che è interesse della giustizia determinare le condizioni affinché, da un lato, ciascun danneggiato si veda liquidare il danno sulla base di parametri omogenei rispetto agli altri danneggiati, dall'altro sia possibile ricostruire l'iter logico valutativo in base al quale il giudice di fronte ad una determinata situazione — spesso assai simile nel caso di valutazione del danno non patrimoniale sulla base di presunzione — ha attribuito un determinato risarcimento.
Sotto questo aspetto, l'indicazione, come valore di riferimento, di un importo che, ordinariamente, va dal 5% al 60% di quanto liquidato a titolo di danno biologico, serve solo a stabilire un primo parametro omogeneo, destinato ad essere ulteriormente affinato sulla base delle circostanze del caso concreto, tenuto conto che detto parametro è destinato a trovare applicazione nel contenzioso in cui sia presente una lesione della integrità psicofisica, non trovando certamente applicazione negli altri casi - quale il pregiudizio all'onore - in cui, non essendovi un danno biologico, non è neppure astrattamente ipotizzabile tale parametro.
Sulla base di queste considerazioni viene liquidata la somma di € 833,18, riferito al danno morale e pari al 8,5% (valore medio) di quanto liquidato a titolo di danno biologico.
Non risarcibile nessun altra voce di danno, in particolare la perdita per la mancata corresponsione delle somme percepibili per lavoro straordinario, trattandosi di importo ipotizzabile da non potersi provare.
Spese di lite
Alla soccombenza segue la condanna del convenuto al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice, spese che si liquidano, tenuto anche conto del danno effettivamente riconosciuto, come da dispositivo.
P.Q.M.
- Definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa :
-
1. accoglie la domanda e, per l' effetto condanna parte convenuta al risarcimento in favore di parte attrice della somma di € 14.296,75, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo;
2. condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di giudizio che liquida per le varie fasi processuali in € 2.540,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA per compenso al procuratore, mentre nulla può essere riconosciuto per il rimborso delle spese vive (C.U. e marca), che non risultano versate.
3. Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU.
Ai sensi del T.U. – Imposte di Registro – artt. 59 e 60 D.P.R. 131/86, la sentenza è a debito.
Così deciso in Roma in data 31 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa D'Urso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
in persona della dr.ssa Rosa D'Urso, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10783 nel ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
dott.ssa elettivamente domiciliata in Anzio (Roma) Corso Italia Parte_1
n. 5, presso lo studio dell'Avv. Cristian Milita, che la rappresenta e difende, come da documentazione in atti
Parte attrice E
il , in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
Parte Convenuta – contumace
Oggetto: risarcimento lesioni personali
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 4 maggio 2025 sulle conclusioni delle parti
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice ha convenuto in giudizio il
, in persona del pro tempore, al fine di veder Controparte_1 CP_2 condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni per le lesioni subite a causa dei fatti accaduti e descritti nell'atto di citazione, il giorno 17 aprile 2019, alle ore 17,30 circa.
Nessuno si è costituito per il , in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore.
La causa veniva istruita con la produzione dei documenti, escussione testi ed espletamento di CTU medico-legale; era, quindi, trattenuta in decisione all'udienza del 4 maggio 2025 sulle conclusioni delle parti di cui in epigrafe, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
ESPOSIZIONE DEI FATTI
La azione proposta da parte attrice, è relativa ai fatti verificatisi il giorno 17 aprile
2019, alle ore 17,30 circa, allorquando la dott.ssa “…durante lo Parte_1 svolgimento dell'orario di servizio, nel fare ingresso presso il proprio Ufficio…cadeva a terra, urtando violentemente la spalla sinistra, il ginocchio sinistro e la caviglia sinistra;
circa la dinamica dei fatti, si rappresenta che il tutto è stato determinato dall'improvviso sollevamento di un pannello del pavimento che non risultava fissato al resto della pavimentazione che, tuttavia, appariva alla vista piana ed uniforme…alla data del 17 aprile 2019 sul luogo del sinistro non era presente apposita segnaletica o qualsiasi altra indicazione che rendesse noto lo scostamento del pannello in questione e quindi, il potenziale pericolo di inciampo;
lo stesso giorno, alle ore 21,30 circa, dato il perdurare del dolore conseguente alla caduta, l'attrice si recava presso il Pronto Soccorso degli Ospedali Riuniti Anzio – Nettuno, Polo Ospedaliero H 4, dove veniva refertata con la seguente diagnosi: trauma contusivo rachide cervicale, spalla sx e ginocchio sx, con prognosi di gg. 10, s.c…successivamente, l'esame ecografico eseguito in data 24 aprile 2019 presso la medesima struttura ospedaliera, evidenziava, nella regione spalla sx, “la distrazione del tendine del capo lungo del bicipite, con parziale interruzione del suo terzo medio…l'infortunio in argomento ha impedito al Commissario di prestare la propria attività lavorativa dal 18 aprile 2019 al 7 Pt_1 agosto 2019…con perdita, pertanto, anche della possibilità di svolgere l'orario di lavoro straordinario che l'attrice effettua regolarmente, al fine di ottemperare ai compiti istituzionali assegnati…in data 17 giugno 2019 il direttore della Segreteria tecnica amministrativa per la gestione dei Fondi Europei e Programmi Operativi Nazionali, nella relazione di propria competenza, in merito all'infortunio occorso alla dott.ssa sseriva “l'esclusione di ogni ipotizzabile elemento di dolo, Pt_1 negligenza, imperizia o imprudenza da parte dell'infortunata” …con pec del 4 marzo
2020 l'Avv. Alessandro DE LUCA, agendo in nome e e per conto del CP_3 inviava al Pt_1 Controparte_4 , formale richiesta di risarcimento danni, alla quale non
[...] veniva dato alcun riscontro…”
il , in persona del Ministro pro tempore – contumace Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
La azione proposta dall'attrice, dott.ssa è diretta al risarcimento Parte_1 dei danni subiti a seguito dei fatti descritti avvenuti il giorno 17 aprile 2019, alle ore 17,30 circa. La domanda si fondava sulla omessa corretta tenuta e manutenzione delle cose in custodia e sulla responsabilità, quindi ex articolo 2051 cc. Si deve, quindi, procedere a verificare se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie riferibile all'art. 2051 cc e se parte convenuta abbia fornito la prova liberatoria consistente nella verificazione di un fatto eccezionale o nel fatto dell'attore, tenuto conto che in materia di responsabilità da cose in custodia, la sussistenza del caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso causale, forma oggetto di un onere probatorio che grava sul custode, soggiacendo, pertanto, alle relative preclusioni istruttorie, ma non anche di un'eccezione in senso stretto, sicché la relativa deduzione non incorre nella preclusione fissata, per il primo grado, dall'art. 167, comma 2, c.p.c. (Cass. Sez. III, 23 giugno 2016, n. 13005), o se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie prevista dall'art. 2043 ed in particolare se sussistano i requisiti richiesti per la configurabilità della responsabilità da insidia.
Sotto questo aspetto occorre osservare che la norma di cui all'art. 2051 cc trova applicazione con esclusivo riguardo ai danni che derivano dalla natura intrinseca delle cose medesime, per la loro consistenza obiettiva,
o per effetto di agenti che ne abbiano alterato la natura ed il comportamento. Detta norma pertanto, non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per il suo intrinseco potere, in quanto sussiste il dovere di controllo e custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possano prevedibilmente intervenire come causa esclusiva o come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, sollecitando lo sviluppo di un agente, di un elemento fattuale che conferiscano alla cosa l'idoneità al nocumento, dal momento che ai sensi dell'art. 2051 c.c., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito. (Cass. Sez. III, 22 giugno 2016, n..12895). Si tratta , quindi, di verificare se il fatto dell'uomo, nel caso di specie, possa essere individuato nelle condizioni in cui si sarebbe trovata la presenza della pedana stessa priva di ogni indicazione di pericolo, per di più in zona adibita a passaggio dei clienti, al momento della caduta.
La norma di cui all'art. 2051 cc, però, pur postulando una presunzione di responsabilità in capo al custode, presunzione, comunque, da intendere sussistente, senza ulteriori accertamenti di fatto sulla effettiva possibilità di vigilanza quando la estensione dei beni affidati alla responsabilità della società siano tali da far ritenere possibile un efficace e costante servizio di vigilanza tale da poter impedire l'insorgere la causa di pericolo per gli utenti (cfr. ad es. Cass. Sez. III 26 settembre 2006, n. 20827), impone, comunque a chi agisce di provare il fatto ed il nesso di causalità tra le lesioni ed il fatto. Se, poi, il danno sia determinato non da cause intrinseche al bene (quale il vizio costruttivo o manutentivo) bensì da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, quali ad esempio l'abbandono improvviso sulla strada di oggetti pericolosi, è configurabile il caso fortuito solo quando si sia in presenza di alterazioni repentine e non specificamente prevedibili dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata per garantire un intervento tempestivo, non possono essere rimosse e segnalate per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (cfr Cass. Sez. III, 21 settembre 2012, n. 16057). Nel caso di specie parte attrice in relazione alla domanda formulata ai sensi dell'articolo 2051 cc ha pienamente corrisposto all'onere probatorio da cui è gravata. Ha provato di essere caduta su un “…sollevamento di un pannello del pavimento che non risultava fissato al resto della pavimentazione che, tuttavia, appariva alla vista piana ed uniforme…”, non segnalato da alcun cartello di pericolo, né tantomeno inibito al passaggio, da indicazioni di percorso obbligatorio. Tale situazione, sebbene non prevedibile, rende evidente una carenza di manutenzione da parte del custode. Dai testimoni escussi, si evince che i fatti si sono svolti come descritti da parte attrice. Entrambi i testi si trovavano sul luogo dell'incidente e hanno constatato l'avvenuta dinamica dell'accadimento.
Il , non costituitosi in giudizio, non ha di conseguenza Controparte_1
allegato alcuna prova liberatoria, non dimostrando la sussistenza del fortuito, ossia dell'imprevedibilità determinata dal fatto che la condotta di parte attrice si sia posta del tutto al di fuori della sua sfera di controllo, operando come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno.
Nessun altro elemento risulta agli atti idoneo a poter provare una condotta anomala di parte attrice nella verificazione dei fatti, ovvero un uso improprio degli spazi adibiti a zona di camminamento, tale da agire come evento interruttivo del nesso di causalità e pertanto idoneo a escludere la riconducibilità del sinistro alla responsabilità del custode.
Per quanto esposto deve ritenersi provata la responsabilità di parte convenuta essendo provati i fatti addotti da parte attrice a sostegno della domanda ed il nesso di causalità fra l'evento ed il danno subito.
Danni subiti
La consulenza tecnica di ufficio
La consulenza tecnica di ufficio, medico-legale, espletata in giudizio, dal dott. ha consentito di accertare l'idoneità causale delle Persona_1 lesioni riportate e conseguentemente si è appurato che in occasione dell'evento per cui è causa, la persona ha subito un danno di tipo biologico, il quale non incide sulla attività lavorativa di parte attrice.
Dalla consulenza tecnica d'ufficio è risultato quanto segue:
- Inabilità temporanea assoluta - giorni 40 € 2.247,20
- Inabilità temporanea parziale 50% - giorni 40 € 1.123,60
- Inabilità permanente - 7% € 9.802,11
- Spese mediche documentate - € 290,66
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., congruamente motivate, prive di vizi logici, coerenti e compatibili con la documentazione prodotta in atti, sono pienamente condivise da questo Giudice
Tra i possibili criteri di liquidazione utilizzati in giurisprudenza, si ritiene di applicare quello risultante dalle tabelle del Tribunale di Roma di più recente pubblicazione, basato sulla attribuzione di un importo predeterminato per ogni punto di invalidità permanente. Per determinare il valore da attribuire a ciascun punto di invalidità, si è tenuto conto, contemporaneamente, della percentuale di invalidità riconosciuta e dell'età del danneggiato al momento del sinistro. La scienza medica, infatti, ha messo in evidenza che l'entità concreta delle limitazioni imposte all'esplicazione della vitalità dì un individuo nel campo lavorativo, dei rapporti sociali ed affettivi, delle attività culturali, di svago e sportive, cresce in misura più che proporzionale rispetto al crescere della misura dell'invalidità permanente. Va, poi, considerato che l'organismo di un individuo giovane se, da un lato, ha maggiori capacità di sviluppare attitudini in grado di compensare le funzioni perse o mortificate, dall'altro, deve sopportare per un periodo più lungo di tempo le conseguenze permanenti delle lesioni subite, arco di tempo nel quale, oltretutto, è compresa la parte della vita che, di solito, è la più ricca e dinamica.
Per quanto attiene al danno morale, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26792/2008, hanno stabilito che il ristoro del danno morale (o ulteriore danno non patrimoniale) compete: a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato, potendo, in questo caso, essere oggetto di risarcimento qualsiasi danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, indipendentemente da una sua rilevanza costituzionale;
b) quando sia la legge stessa a prevedere espressamente il ristoro del danno, limitatamente si soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto;
e) quando il fatto illecito abbia leso in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale e non predeterminati, dovendo, volta a volta, essere allegati dalla parte e valutati caso per caso dal giudice (cfr., anche, ad esempio: Cass. sez. III, 25 settembre 2009 n. 20684). Sotto questo aspetto, si è ben consci del fatto che, secondo la Suprema Corte, nella quantificazione del danno morale, la valutazione di tale voce di danno, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto (che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona ovvero all'integrità morale, quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall'art. 2 della Costituzione in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza, contenuta nel Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008 n. 190), si deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della concreta gravità del fatto, senza che possa quantificarsi il valore dell'integrità morale come una quota minore proporzionale al danno alla salute (cfr. Cass., sez. III, sentenza 10 marzo 2010 n. 5770). Di conseguenza, il meccanismo individuato non determina l'attribuzione di un risarcimento proporzionale al danno alla salute, ma si è, comunque, ritenuto di dover individuare un parametro di riferimento generale al fine di consentire un adeguato esercizio del potere equitativo di determinazione dell'importo. Non vi è dubbio, infatti, che il risarcimento non è collegato al Giudice, ma alla situazione concreta sussistente, di guisa che è interesse della giustizia determinare le condizioni affinché, da un lato, ciascun danneggiato si veda liquidare il danno sulla base di parametri omogenei rispetto agli altri danneggiati, dall'altro sia possibile ricostruire l'iter logico valutativo in base al quale il giudice di fronte ad una determinata situazione — spesso assai simile nel caso di valutazione del danno non patrimoniale sulla base di presunzione — ha attribuito un determinato risarcimento.
Sotto questo aspetto, l'indicazione, come valore di riferimento, di un importo che, ordinariamente, va dal 5% al 60% di quanto liquidato a titolo di danno biologico, serve solo a stabilire un primo parametro omogeneo, destinato ad essere ulteriormente affinato sulla base delle circostanze del caso concreto, tenuto conto che detto parametro è destinato a trovare applicazione nel contenzioso in cui sia presente una lesione della integrità psicofisica, non trovando certamente applicazione negli altri casi - quale il pregiudizio all'onore - in cui, non essendovi un danno biologico, non è neppure astrattamente ipotizzabile tale parametro.
Sulla base di queste considerazioni viene liquidata la somma di € 833,18, riferito al danno morale e pari al 8,5% (valore medio) di quanto liquidato a titolo di danno biologico.
Non risarcibile nessun altra voce di danno, in particolare la perdita per la mancata corresponsione delle somme percepibili per lavoro straordinario, trattandosi di importo ipotizzabile da non potersi provare.
Spese di lite
Alla soccombenza segue la condanna del convenuto al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice, spese che si liquidano, tenuto anche conto del danno effettivamente riconosciuto, come da dispositivo.
P.Q.M.
- Definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa :
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1. accoglie la domanda e, per l' effetto condanna parte convenuta al risarcimento in favore di parte attrice della somma di € 14.296,75, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo;
2. condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di giudizio che liquida per le varie fasi processuali in € 2.540,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA per compenso al procuratore, mentre nulla può essere riconosciuto per il rimborso delle spese vive (C.U. e marca), che non risultano versate.
3. Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU.
Ai sensi del T.U. – Imposte di Registro – artt. 59 e 60 D.P.R. 131/86, la sentenza è a debito.
Così deciso in Roma in data 31 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa D'Urso