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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 11/07/2025, n. 1533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1533 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 1369/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Il Tribunale di Catanzaro, Prima sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Fortunata Esposito, nel giudizio civile iscritto al n. R.G. 1369/2013 avente ad oggetto : usucapione e promosso da
( ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Iannone, giusta procura a margine all'atto di citazione;
- Attore
Contro
( ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
e ( ), nato a [...] il Controparte_2 C.F._3
25.02.1955, rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Morrone, giuste distinte procure in calce alle copie rispettivamente notificate dell'atto di citazione;
- Convenuti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato ai convenuti, l'attore agiva in giudizio per sentire: “accertare e dichiarare che il sig. ha usucapito il terreno sito nel Parte_1
Comune di Belcastro distinto al foglio catastale n.12 particella 636 e 637 e di conseguenza disporre ai fini della trascrizione presso la Conservatoria dei registri immobiliari competente per territorio e condanna al pagamento delle sese di lite da distrarsi ex art 93 cpc.” A fondamento della propria domanda l'attore adduceva di possedere in maniera pubblica, pacifica, ininterrotta ed esclusiva sin dal 1982 il terreno censito al foglio catastale n.12, p.lle n. 636 e 637 del Comune di Belcastro e di aver costruito sul predetto terreno nel 1989 una abitazione, provvedendo anche alle opere di urbanizzazione e ristrutturazione della stessa.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano i signori e Controparte_1 CP_2
contestando l'avversa domanda, con richiesta di integrale rigetto, e proponendo
[...] domanda riconvenzionale volta ad ottenere il rilascio del terreno illegittimamente occupato dall'attore o, in via subordinata, l'arretramento della costruzione fino a 5 metri dal confine.
In particolare, riferivano i convenuti che nel 1996, premettendo di essere possessori di un appezzamento di terreno sito in Belcastro, avevano proposto azione di spoglio nei confronti dell'odierno attore sull'assunto che quest'ultimo, possessore di un terreno confinante, avesse costruito un immobile a distanza inferiore a quella prevista nel regolamento edilizio del Comune di Belcastro.
Che, nonostante ciò, il sig. aveva successivamente edificato una costruzione Pt_1 sulla linea di confine. Per tale ragione, ritenendo sussistente uno spoglio del possesso, con il suddetto ricorso chiedevano la demolizione dell'opera abusiva o il riconoscimento della turbativa del possesso dei signori , con richiesta di CP_1 provvedimento interdittale e conseguente fissazione di un termine per l'inizio del giudizio possessorio di merito.
Successivamente (per il protrarsi del giudizio conseguente all'abolizione della sezione distaccata di Cropani), considerato che medio tempore il sig. aveva completato Pt_1
l'opera abusiva, gli odierni convenuti rinunciavano alla domanda interdittale richiedendo che la causa proseguisse per il merito.
In primo grado la domanda veniva dichiarata inammissibile (con sentenza n. 211/2003) per mancanza di prova in ordine all'epoca di esecuzione dei lavori da parte del sig La sentenza veniva confermata anche in appello. Pt_1
Fatta tale ricostruzione gli odierni convenuti, ritenendo che le azioni possessorie intraprese rappresentano sicuramente atti interruttivi del possesso utile ai fini dell'usucapione così concludevano: “In via principale, rigettare la domanda del sig.
e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, voglia disporre il Parte_1 rilascio da parte dell'attore ed in favore dei sigg.ri ed il lotto CP_1 Controparte_2 di terreno censito nel catasto del Comune di Belcastro al f. 12, part. 636 e 637;
1 in ogni caso, disporre l'arretramento della costruzione realizzata dal sig. Pt_1
a mt. 5 dal confine;
[...]
2 in via subordinata, anche nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, disporre l'arretramento della costruzione realizzata dal sig. a mt. Parte_1
pag. 2/10 5 dal confine eventualmente risultante dall'accoglimento della domanda di usucapione: 3 condannare l'attore al pagamento di spese e competenze di lite, da stralciarsi in favore del sottoscritto difensore, ex art. 93 c.p.c.”.
All'udienza del 01/10/2013 il giudice concedeva alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Nelle memorie istruttorie l'attore eccepiva che l'azione possessoria promossa Pt_1 dai convenuti non rientrasse nelle ipotesi tassativamente fissate dalla legge per interrompere il possesso utile ai fini dell'usucapione e che la domanda riconvenzionale dovesse essere considerata inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem, considerato l'esito del precedente ricorso.
Nelle memorie istruttorie i convenuti e sulla domanda Controparte_2 CP_1 riconvenzionale rilevavano che l'attore non aveva contestato i fatti posti a fondamento della domanda, con conseguente applicabilità dell'art. 115 c.p.c. ed esonero dall'onere probatorio a loro carico. Contestavano, inoltre, l'eccezione di giudicato esterno formulata dall'attore e depositavano copia del fascicolo depositato in Cassazione.
Con ordinanza del 01/12/2015 il Giudice disponeva la comparizione delle parti per rendere chiarimenti.
All'udienza del 17/01/2017 comparivano personalmente i convenuti e Controparte_1
per rendere i chiarimenti richiesti dal giudice. Controparte_2
Con ordinanza dell'8/03/2017 il Giudice: ammetteva la documentazione prodotta dalle parti ed altresì l'interrogatorio formale dei convenuti richiesto da parte attrice nonché la prova per testi per come richiesta da entrambe le parti, fissando l'udienza del 06/07/2017 per l'espletamento della prova.
All'udienza del 06/07/2017, stante la non comparizione dell'attore, il Giudice dichiarava la decadenza dell'attore dalla prova e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 22/10/2019 il giudice rigettava la richiesta dell'attore di revoca dell'ordinanza di decadenza dalle richieste istruttorie.
Nella comparsa conclusionale l'attore reiterava l'istanza di revoca dell'ordinanza di decadenza dalle istanze istruttorie e, riportandosi alle conclusioni già rassegnate, insisteva per l'accoglimento della domanda.
Dopo una serie di rinvii per esigenze di ruolo, con decreto del 23 aprile 2024 la causa veniva assegnata allo scrivente magistrato ed in data 10.01.2025 a scioglimento della riservata la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge.
pag. 3/10 Nella comparsa conclusionale i convenuti rilevavano che la domanda riconvenzionale risultava provata anche alla luce delle dichiarazioni rese dall'attore nell'atto di citazione che, non solo non aveva contestato i fatti posti a base della domanda, ma addirittura li confermava riconoscendo di aver occupato un terreno di proprietà dei sig.ri CP_2
e senza il loro consenso, con conseguente esonero
[...] Controparte_1 dall'obbligo di provare i fatti non contestati. Chiedevano, pertanto, il rigetto della domanda principale e l'accoglimento integrale della domanda riconvenzionale.
**********
Nel merito la domanda è infondata e non può trovare accoglimento per i motivi di seguito indicati.
Deve in primis rammentarsi che, ai sensi dell'art 2697 c.c., “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda” in quanto, nel nostro ordinamento l'onere di provare un fatto ricade su colui che invoca proprio quel fatto a sostegno della propria tesi, con l'ovvia conseguenza che chi vuol far valere in giudizio un diritto deve dimostrare i fatti costitutivi che ne hanno determinato l'origine.
L'adempimento dell'onere di prova, pertanto, è la condizione necessaria per ottenere la formazione del convincimento del Giudice e costituisce la premessa necessaria alla richiesta di attribuzione di un bene della vita e, in virtù del disposto di cui all'art. 116 c.p.c., “il Giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga diversamente”.
Tanto premesso, con riferimento alla vicenda in questione occorre rilevare che, in linea generale, è noto che l'acquisto di un bene per usucapione presuppone la sussistenza di un corpus, accompagnata dall'animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà - pacifico, non violento, ininterrotto e continuato - che si protragga per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione. Secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di merito e di legittimità, chi agisce in giudizio per sentir dichiarare l'intervenuta usucapione in suo favore, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva a titolo originario e, in particolare, ha l'onere di provare sia il momento iniziale del possesso ad usucapionem, sia la decorrenza del ventennio, nonché di aver acquistato il possesso di cosa altrui in modo pacifico, pubblico, inequivoco e di averlo esercitato in continuità per almeno venti anni, senza interruzione, ponendo in essere tutte quelle attività corrispondenti al diritto di proprietà
o di altro diritto reale, tramite il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria.
Non solo, l'attore deve anche fornire una prova certa e rigorosa del diritto affermato, che non può lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante pag. 4/10 comportamento corrispondente all'esercizio del diritto reale affermato, occorrendo, altresì, che gli atti compiuti, in relazione alle concrete particolarità, inequivocabilmente rivelino l'intenzionalità del possesso e che i fatti siano tali da apparire per il titolare della cosa come inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa.
Ne consegue che l'attore, per vedere accolta la domanda proposta, ha l'onere di provare tanto il “corpus” quanto l'“animus” in quanto solo la sussistenza di un corpus, accompagnata dall'animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, che si protrae per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione, raffigura il fatto cui la legge riconduce l'acquisto del diritto di proprietà. Conformemente “per la sussistenza del possesso utile per usucapire occorre il riscontro di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo prescritto dalla legge, l'esercizio di un potere corrispondente a quello del proprietario;
la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato deve attuarsi attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene” (vedi ex multis sent. Cass. 18.2.1999 n. 1367; sent. Cass. 15.6.2001 n. 8152; sent. Cass. 20.9.2007 n. 19478; sent. Cass. 27.7.2009 n. 17462; sent. Cass.
1.3.2010 n. 4863).
D'altra parte, in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio - della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale (Cass., Sez. 2 -, Sentenza n. 20539 del 30/08/2017). Non a caso, le recenti tendenze giurisprudenziali tendono a punire chi abusivamente e sempre di più sfrutta le cose comuni o ne rivendica la proprietà anche attraverso l'usucapione per la cui prova, in generale, possono essere utilizzati tutti i mezzi messi a disposizione dall'ordinamento e, nella maggioranza dei casi, la prova di cui trattasi viene fornita mediante testimonianza (cfr. Cass. 16.01.2014 n. 874). In altri termini, il particolare rigore della prova dell'usucapione non può non tener conto del fatto che, nella fattispecie, si tratta pur sempre di un comportamento (quello dell'usucapente) che priva il legittimo proprietario di un bene che gli appartiene, talché le prove dovranno essere tali da giustificare la perdita della proprietà altrui.
I giudici di legittimità e di merito – pur a fronte della certezza del diritto che deriva dall'usucapione – per sacrificare le ragioni del diritto di proprietà richiedono, dunque, una prova certa e rigorosa ed a ciò consegue anche “la non sufficienza dell'inerzia del proprietario”, in quanto anche il non uso è una modalità di godimento del bene, essendo piuttosto necessario che, parallelamente ad esso, si affermi un utilizzo uti dominus di un terzo, con rilievo esterno e tale da dimostrare un'indiscussa e piena signoria di fatto contrapposta all'inerzia del titolare (Corte d'Appello Napoli, sez. 6,
pag. 5/10 26.6.2018, n. 3151). A ciò si aggiunga che “il comportamento della parte convenuta in azione dichiarativa della usucapione non condiziona il potere/dovere del giudice di accertare in ogni caso, anche d'ufficio e indipendentemente dall'attività processuale da questa svolta, la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto fatto valere dall'attore, atteso che l'art. 1158 cod. civ. pone, tra gli elementi costitutivi dell'usucapione, proprio il protrarsi continuativo del possesso per il previsto periodo ventennale, onde l'attore che intenda avvalersene è onerato della prova del decorso di tale periodo, mentre il giudice, a sua volta, deve accertare l'effettivo protrarsi del possesso per il prescritto ventennio in quanto condizione per l'accoglimento della domanda, a prescindere dal fatto che il convenuto - il quale può anche rimanere contumace senza che, per ciò, l'attore sia esonerato dal fornire la prova della ricorrenza dei presupposti del vantato diritto - abbia o meno sollevato, al riguardo, eccezione alcuna” (tra le altre, cfr. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 17322 del 23/07/2010 e Sez II n.5487-2004).
Difatti, secondo giurisprudenza sedimentata che trova conforto normativo nella nuova formulazione del richiamato art. 115 c.p.c., seppure tutte le parti del giudizio siano ritualmente costituite è ininfluente anche il comportamento assunto da queste ultime ed è rimesso al Giudice l'accertamento della sussistenza degli elementi costitutivi dell'azione intrapresa dalla parte attrice: “il comportamento processuale della parte – la cui nozione è comprensiva del sistema difensivo adottato nel processo a mezzo del procuratore – può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento e non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo;
tuttavia il comportamento della parte convenuta nell'azione dichiarativa di usucapione, non condiziona il potere-dovere del giudice di accertare in ogni caso, anche d'ufficio e indipendentemente dall'attività processuale da questa svolta, la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto fatto valere dall'attore, atteso che l'art. 1158 c.c., pone, tra gli elementi costitutivi dell'usucapione, proprio il protrarsi continuativo del possesso per il previsto periodo ventennale, per cui l'attore che intenda avvalersene è onerato della prova del decorso di tale periodo, mentre il giudice, a sua volta, deve accertare l'effettivo protrarsi del possesso per il prescritto ventennio in quanto condizione per l'accoglimento della domanda, a prescindere dal fatto che il convenuto abbia o meno sollevato, al riguardo, eccezione alcuna" ( Cass. civ., sez. II, 13.07.1991, n. 7800, in GCM, 1991, 7; Cass. civ., sez. II, 10.07.1980, n. 4414, in GCM, 1980, 7; Cass. civ., sez. II, 09.08.2001, n. 11000, in GCM, 2001, 1587). Sicché anche la contumacia, così come il comportamento adesivo della parte convenuta costituita, non modifica le regole processuali in ordine alla ripartizione dell'onere della prova tant'è che il Giudice non può desumere né dalla contumacia del convenuto, né dalla non opposizione alla domanda del convenuto costituito la prova di fatti soltanto dedotti dall'attore ma affatto provati poiché incombe alla parte che ha proposto la domanda il conseguente onere probatorio secondo il principio ex art. 2697 c.c. (cfr. Cass. 11.07.2003, n. 10947).
Sulla scorta delle considerazioni espresse deve, in primo luogo, ribadirsi il concetto che, in materia di prova, la domanda di usucapione è soggetta alla dimostrazione, quanto mai pag. 6/10 rigorosa, in ordine all'inizio, alla durata ed alle modalità del possesso ad usucapionem. A tal proposito, ha precisato, anche di recente, la Suprema Corte che “l'espressione di aver posseduto per oltre vent'anni è talmente generica che lascia indeterminati i termini essenziali della fattispecie dell'usucapione” (Cass. civ. sez. VI, 7 settembre 2018, n. 21873 e Cass. civ. sez. VI, 4 luglio 2011, n. 14593). Quindi, colui che invoca l'intervenuto acquisto per usucapione deve anche allegare e dimostrare il momento e le modalità di acquisto del possesso, non potendosi ritenere sufficiente a tal fine la generica dichiarazione di aver posseduto per oltre vent'anni. Ovvia conseguenza è che
“la parte che afferma di avere usucapito il bene deve fornire la dimostrazione del come e del quando ha iniziato a possedere uti dominus non essendo sufficiente a tal fine una semplice dichiarazione di aver posseduto ma essendo, al contrario, indispensabile fornire una prova certa della data di inizio del possesso” (Cass. 21837/18).
Trasfondendo i richiamati principi al caso che ci occupa, non può non rilevarsi che l'invocato acquisto della proprietà del bene immobile, da parte dell'attore, è risultato privo di fondamento non essendo emerso dalle risultanze processuali la prova dell'usucapione nei modi e nei termini fin qui illustrati. E, invero, deve evidenziarsi che l'attore si è limitato ad allegare di aver posseduto, dal 1982, il bene in questione, senza fornire prova di tale impossessamento. In particolare, l'attore, ammesso all'assunzione della prova testimoniale e dell'interrogatorio formale, non compariva all'udienza fissata (06/07/2017) e, pertanto, decadeva dalla prova.
È evidente che tale completa carenza probatoria incide in modo determinante sull'esito del presente giudizio considerato che l'usucapione può affermarsi compiuta solo in presenza di una prova certa sul termine iniziale di decorrenza del possesso sicché, in difetto, non può esservi alcun riconoscimento in capo a chi la invoca.
Quindi se, da un lato, già le allegazioni iniziali di parte attrice, attesa la loro genericità, risultavano del tutto insufficienti a ritenere integrata la fattispecie dell'acquisto della proprietà per usucapione, dall'altro, alcuna prova è stata fornita al fine di corroborare, nei termini rigorosi richiesti, la fondatezza della domanda de qua.
A fronte della completa assenza di prova in ordine alla proposta domanda, non può che ritenersi non raggiunta la prova del possesso animo domini dei terreni per cui è causa da parte dell'attore, in maniera pacifica e assolutamente indisturbata per il periodo di tempo utile per usucapire.
Del resto, a ciò si aggiunge che in ogni caso non si può immaginare un possesso pacifico ed ininterrotto sul bene per cui è causa dal momento che i convenuti avevano proposto ricorso per la reintegra nel possesso del bene, idonea di per sé ad interrompere il termine ventennale.
Del resto, in punto di interruzione del possesso è pacifico l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “L'azione di reintegrazione è idonea ad interrompere il possesso "ad usucapionem", non rilevando l'esito dell'azione medesima, ma la volontà di
pag. 7/10 riacquistare il possesso mediante un atto idoneo ad instaurare il giudizio” (Cassazione Ordinanza n. 23850 del 02/10/2018).
Ne consegue che la domanda attorea deve essere rigettata.
SULLA DOMANDA RICONVENZIONALE
Gli odierni attori chiedevano in via riconvenzionale il rilascio del terreno illegittimamente occupato o in via subordinata l'arretramento della costruzione fino a 5 mt dal confine.
Preliminarmente occorre qualificare la suddetta domanda come azione di rivendicazione.
Come è noto l'azione di rivendicazione e l'azione di restituzione mirano allo stesso risultato, ovvero ottenere la disponibilità materiale di un bene della quale si è privi.
Tuttavia, è altrettanto pacifico che dette azioni hanno diversa natura: hanno lo stesso petitum, ma diversa causa petendi.
Precisamente, l'azione di restituzione ha ad oggetto una prestazione di dare, che deriva da un rapporto di carattere obbligatorio, connotata da personalità e relatività, in opposto alla realità ed assolutezza dell'azione di rivendicazione. Ed infatti, l'azione di rivendicazione ha carattere reale e petitorio, giacché è esperibile erga omnes, avverso chiunque possieda o detenga la cosa, ed è finalizzata ad accertare il diritto di proprietà vantato dal legittimo titolare (art. 948 cod. civ.).
Ne deriva che, con l'azione di rivendicazione, a carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene ed agisce contro chiunque ne disponga per conseguire nuovamente il possesso della cosa, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà. Con l'azione di restituzione, di natura personale, l'attore mira invece ad ottenere non il riconoscimento del proprio diritto, del quale non deve fornire la prova, ma la riconsegna del bene, e, a tal fine, è sufficiente che alleghi l'insussistenza ab origine o la cessazione sopravvenuta della giusta causa che aveva dato luogo allo spostamento patrimoniale a favore del convenuto.
L'onere probatorio richiesto dalle due distinte azioni è pertanto ben diverso, essendo più gravosa la prova pretesa da chi voglia rivendicare il bene in qualità di suo proprietario, dovendo questi dimostrare di essere titolare del diritto di proprietà sulla cosa rivendicata od in forza di un titolo originario od in forza di un valido titolo derivativo, acquisito dall'effettivo e precedente dominus del bene (c.d. probatio diabolica).
Ebbene applicando tali coordinate ermeneutiche al caso in esame, non vi è dubbio che i convenuti chiedendo la condanna dell'attore al rilascio del bene non hanno inteso promuovere una azione di restituzione ma una azione di rivendica, essendo volta a pag. 8/10 difendere la proprietà ed avendo come causa petendi la reintegrazione piena ed esclusiva del diritto reale, e non certo di un rapporto giuridico obbligatorio.
Ne deriva che i convenuti non avendo concluso alcun rapporto obbligatorio con l'attore avrebbero dovuto dar prova non solo dell'abusività dell'occupazione dell'immobile da parte dell'attore ma anche del proprio diritto vantato sul fondo per cui è causa. Sul punto infatti la corte di Cassazione a Sezioni Unite chiarendo peraltro che l'azione personale di restituzione non può certo sostituirsi all'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio od alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso, ad avviso dei giudici di legittimità, la domanda è quindi di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes (Cass. S.U., n. 7305 del 2014).
D'altra parte, diversamente argomentando, ne deriverebbe la sostanziale vanificazione della stessa previsione legislativa dell'azione di rivendicazione, il cui campo di applicazione resterebbe praticamente azzerato se si potesse esercitare un'azione personale di restituzione nei confronti del detentore sine titulo.
Pertanto, alla luce di tutto quanto esposto e considerato che la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti debba essere qualificata come azione di rivendica, gli stessi non hanno assolto all'onere probatorio impostogli dall'art. 948 cod. civ. e non hanno quindi fornito alcuna dimostrazione in ordine alla titolarità del diritto di proprietà del fondo conteso.
Le spese giudiziali, vista la soccombenza reciproca, sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott.ssa Fortunata Esposito, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea di usucapione;
2) rigetta la domanda riconvenzionale dei convenuti per le ragioni di cui in parte motiva.
3) compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Catanzaro, dì 11 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa. Fortunata Esposito
pag. 9/10 pag. 10/10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Il Tribunale di Catanzaro, Prima sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Fortunata Esposito, nel giudizio civile iscritto al n. R.G. 1369/2013 avente ad oggetto : usucapione e promosso da
( ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Iannone, giusta procura a margine all'atto di citazione;
- Attore
Contro
( ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
e ( ), nato a [...] il Controparte_2 C.F._3
25.02.1955, rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Morrone, giuste distinte procure in calce alle copie rispettivamente notificate dell'atto di citazione;
- Convenuti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato ai convenuti, l'attore agiva in giudizio per sentire: “accertare e dichiarare che il sig. ha usucapito il terreno sito nel Parte_1
Comune di Belcastro distinto al foglio catastale n.12 particella 636 e 637 e di conseguenza disporre ai fini della trascrizione presso la Conservatoria dei registri immobiliari competente per territorio e condanna al pagamento delle sese di lite da distrarsi ex art 93 cpc.” A fondamento della propria domanda l'attore adduceva di possedere in maniera pubblica, pacifica, ininterrotta ed esclusiva sin dal 1982 il terreno censito al foglio catastale n.12, p.lle n. 636 e 637 del Comune di Belcastro e di aver costruito sul predetto terreno nel 1989 una abitazione, provvedendo anche alle opere di urbanizzazione e ristrutturazione della stessa.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano i signori e Controparte_1 CP_2
contestando l'avversa domanda, con richiesta di integrale rigetto, e proponendo
[...] domanda riconvenzionale volta ad ottenere il rilascio del terreno illegittimamente occupato dall'attore o, in via subordinata, l'arretramento della costruzione fino a 5 metri dal confine.
In particolare, riferivano i convenuti che nel 1996, premettendo di essere possessori di un appezzamento di terreno sito in Belcastro, avevano proposto azione di spoglio nei confronti dell'odierno attore sull'assunto che quest'ultimo, possessore di un terreno confinante, avesse costruito un immobile a distanza inferiore a quella prevista nel regolamento edilizio del Comune di Belcastro.
Che, nonostante ciò, il sig. aveva successivamente edificato una costruzione Pt_1 sulla linea di confine. Per tale ragione, ritenendo sussistente uno spoglio del possesso, con il suddetto ricorso chiedevano la demolizione dell'opera abusiva o il riconoscimento della turbativa del possesso dei signori , con richiesta di CP_1 provvedimento interdittale e conseguente fissazione di un termine per l'inizio del giudizio possessorio di merito.
Successivamente (per il protrarsi del giudizio conseguente all'abolizione della sezione distaccata di Cropani), considerato che medio tempore il sig. aveva completato Pt_1
l'opera abusiva, gli odierni convenuti rinunciavano alla domanda interdittale richiedendo che la causa proseguisse per il merito.
In primo grado la domanda veniva dichiarata inammissibile (con sentenza n. 211/2003) per mancanza di prova in ordine all'epoca di esecuzione dei lavori da parte del sig La sentenza veniva confermata anche in appello. Pt_1
Fatta tale ricostruzione gli odierni convenuti, ritenendo che le azioni possessorie intraprese rappresentano sicuramente atti interruttivi del possesso utile ai fini dell'usucapione così concludevano: “In via principale, rigettare la domanda del sig.
e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, voglia disporre il Parte_1 rilascio da parte dell'attore ed in favore dei sigg.ri ed il lotto CP_1 Controparte_2 di terreno censito nel catasto del Comune di Belcastro al f. 12, part. 636 e 637;
1 in ogni caso, disporre l'arretramento della costruzione realizzata dal sig. Pt_1
a mt. 5 dal confine;
[...]
2 in via subordinata, anche nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, disporre l'arretramento della costruzione realizzata dal sig. a mt. Parte_1
pag. 2/10 5 dal confine eventualmente risultante dall'accoglimento della domanda di usucapione: 3 condannare l'attore al pagamento di spese e competenze di lite, da stralciarsi in favore del sottoscritto difensore, ex art. 93 c.p.c.”.
All'udienza del 01/10/2013 il giudice concedeva alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Nelle memorie istruttorie l'attore eccepiva che l'azione possessoria promossa Pt_1 dai convenuti non rientrasse nelle ipotesi tassativamente fissate dalla legge per interrompere il possesso utile ai fini dell'usucapione e che la domanda riconvenzionale dovesse essere considerata inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem, considerato l'esito del precedente ricorso.
Nelle memorie istruttorie i convenuti e sulla domanda Controparte_2 CP_1 riconvenzionale rilevavano che l'attore non aveva contestato i fatti posti a fondamento della domanda, con conseguente applicabilità dell'art. 115 c.p.c. ed esonero dall'onere probatorio a loro carico. Contestavano, inoltre, l'eccezione di giudicato esterno formulata dall'attore e depositavano copia del fascicolo depositato in Cassazione.
Con ordinanza del 01/12/2015 il Giudice disponeva la comparizione delle parti per rendere chiarimenti.
All'udienza del 17/01/2017 comparivano personalmente i convenuti e Controparte_1
per rendere i chiarimenti richiesti dal giudice. Controparte_2
Con ordinanza dell'8/03/2017 il Giudice: ammetteva la documentazione prodotta dalle parti ed altresì l'interrogatorio formale dei convenuti richiesto da parte attrice nonché la prova per testi per come richiesta da entrambe le parti, fissando l'udienza del 06/07/2017 per l'espletamento della prova.
All'udienza del 06/07/2017, stante la non comparizione dell'attore, il Giudice dichiarava la decadenza dell'attore dalla prova e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 22/10/2019 il giudice rigettava la richiesta dell'attore di revoca dell'ordinanza di decadenza dalle richieste istruttorie.
Nella comparsa conclusionale l'attore reiterava l'istanza di revoca dell'ordinanza di decadenza dalle istanze istruttorie e, riportandosi alle conclusioni già rassegnate, insisteva per l'accoglimento della domanda.
Dopo una serie di rinvii per esigenze di ruolo, con decreto del 23 aprile 2024 la causa veniva assegnata allo scrivente magistrato ed in data 10.01.2025 a scioglimento della riservata la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge.
pag. 3/10 Nella comparsa conclusionale i convenuti rilevavano che la domanda riconvenzionale risultava provata anche alla luce delle dichiarazioni rese dall'attore nell'atto di citazione che, non solo non aveva contestato i fatti posti a base della domanda, ma addirittura li confermava riconoscendo di aver occupato un terreno di proprietà dei sig.ri CP_2
e senza il loro consenso, con conseguente esonero
[...] Controparte_1 dall'obbligo di provare i fatti non contestati. Chiedevano, pertanto, il rigetto della domanda principale e l'accoglimento integrale della domanda riconvenzionale.
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Nel merito la domanda è infondata e non può trovare accoglimento per i motivi di seguito indicati.
Deve in primis rammentarsi che, ai sensi dell'art 2697 c.c., “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda” in quanto, nel nostro ordinamento l'onere di provare un fatto ricade su colui che invoca proprio quel fatto a sostegno della propria tesi, con l'ovvia conseguenza che chi vuol far valere in giudizio un diritto deve dimostrare i fatti costitutivi che ne hanno determinato l'origine.
L'adempimento dell'onere di prova, pertanto, è la condizione necessaria per ottenere la formazione del convincimento del Giudice e costituisce la premessa necessaria alla richiesta di attribuzione di un bene della vita e, in virtù del disposto di cui all'art. 116 c.p.c., “il Giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga diversamente”.
Tanto premesso, con riferimento alla vicenda in questione occorre rilevare che, in linea generale, è noto che l'acquisto di un bene per usucapione presuppone la sussistenza di un corpus, accompagnata dall'animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà - pacifico, non violento, ininterrotto e continuato - che si protragga per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione. Secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di merito e di legittimità, chi agisce in giudizio per sentir dichiarare l'intervenuta usucapione in suo favore, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva a titolo originario e, in particolare, ha l'onere di provare sia il momento iniziale del possesso ad usucapionem, sia la decorrenza del ventennio, nonché di aver acquistato il possesso di cosa altrui in modo pacifico, pubblico, inequivoco e di averlo esercitato in continuità per almeno venti anni, senza interruzione, ponendo in essere tutte quelle attività corrispondenti al diritto di proprietà
o di altro diritto reale, tramite il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria.
Non solo, l'attore deve anche fornire una prova certa e rigorosa del diritto affermato, che non può lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante pag. 4/10 comportamento corrispondente all'esercizio del diritto reale affermato, occorrendo, altresì, che gli atti compiuti, in relazione alle concrete particolarità, inequivocabilmente rivelino l'intenzionalità del possesso e che i fatti siano tali da apparire per il titolare della cosa come inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa.
Ne consegue che l'attore, per vedere accolta la domanda proposta, ha l'onere di provare tanto il “corpus” quanto l'“animus” in quanto solo la sussistenza di un corpus, accompagnata dall'animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, che si protrae per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione, raffigura il fatto cui la legge riconduce l'acquisto del diritto di proprietà. Conformemente “per la sussistenza del possesso utile per usucapire occorre il riscontro di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo prescritto dalla legge, l'esercizio di un potere corrispondente a quello del proprietario;
la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato deve attuarsi attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene” (vedi ex multis sent. Cass. 18.2.1999 n. 1367; sent. Cass. 15.6.2001 n. 8152; sent. Cass. 20.9.2007 n. 19478; sent. Cass. 27.7.2009 n. 17462; sent. Cass.
1.3.2010 n. 4863).
D'altra parte, in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio - della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale (Cass., Sez. 2 -, Sentenza n. 20539 del 30/08/2017). Non a caso, le recenti tendenze giurisprudenziali tendono a punire chi abusivamente e sempre di più sfrutta le cose comuni o ne rivendica la proprietà anche attraverso l'usucapione per la cui prova, in generale, possono essere utilizzati tutti i mezzi messi a disposizione dall'ordinamento e, nella maggioranza dei casi, la prova di cui trattasi viene fornita mediante testimonianza (cfr. Cass. 16.01.2014 n. 874). In altri termini, il particolare rigore della prova dell'usucapione non può non tener conto del fatto che, nella fattispecie, si tratta pur sempre di un comportamento (quello dell'usucapente) che priva il legittimo proprietario di un bene che gli appartiene, talché le prove dovranno essere tali da giustificare la perdita della proprietà altrui.
I giudici di legittimità e di merito – pur a fronte della certezza del diritto che deriva dall'usucapione – per sacrificare le ragioni del diritto di proprietà richiedono, dunque, una prova certa e rigorosa ed a ciò consegue anche “la non sufficienza dell'inerzia del proprietario”, in quanto anche il non uso è una modalità di godimento del bene, essendo piuttosto necessario che, parallelamente ad esso, si affermi un utilizzo uti dominus di un terzo, con rilievo esterno e tale da dimostrare un'indiscussa e piena signoria di fatto contrapposta all'inerzia del titolare (Corte d'Appello Napoli, sez. 6,
pag. 5/10 26.6.2018, n. 3151). A ciò si aggiunga che “il comportamento della parte convenuta in azione dichiarativa della usucapione non condiziona il potere/dovere del giudice di accertare in ogni caso, anche d'ufficio e indipendentemente dall'attività processuale da questa svolta, la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto fatto valere dall'attore, atteso che l'art. 1158 cod. civ. pone, tra gli elementi costitutivi dell'usucapione, proprio il protrarsi continuativo del possesso per il previsto periodo ventennale, onde l'attore che intenda avvalersene è onerato della prova del decorso di tale periodo, mentre il giudice, a sua volta, deve accertare l'effettivo protrarsi del possesso per il prescritto ventennio in quanto condizione per l'accoglimento della domanda, a prescindere dal fatto che il convenuto - il quale può anche rimanere contumace senza che, per ciò, l'attore sia esonerato dal fornire la prova della ricorrenza dei presupposti del vantato diritto - abbia o meno sollevato, al riguardo, eccezione alcuna” (tra le altre, cfr. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 17322 del 23/07/2010 e Sez II n.5487-2004).
Difatti, secondo giurisprudenza sedimentata che trova conforto normativo nella nuova formulazione del richiamato art. 115 c.p.c., seppure tutte le parti del giudizio siano ritualmente costituite è ininfluente anche il comportamento assunto da queste ultime ed è rimesso al Giudice l'accertamento della sussistenza degli elementi costitutivi dell'azione intrapresa dalla parte attrice: “il comportamento processuale della parte – la cui nozione è comprensiva del sistema difensivo adottato nel processo a mezzo del procuratore – può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento e non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo;
tuttavia il comportamento della parte convenuta nell'azione dichiarativa di usucapione, non condiziona il potere-dovere del giudice di accertare in ogni caso, anche d'ufficio e indipendentemente dall'attività processuale da questa svolta, la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto fatto valere dall'attore, atteso che l'art. 1158 c.c., pone, tra gli elementi costitutivi dell'usucapione, proprio il protrarsi continuativo del possesso per il previsto periodo ventennale, per cui l'attore che intenda avvalersene è onerato della prova del decorso di tale periodo, mentre il giudice, a sua volta, deve accertare l'effettivo protrarsi del possesso per il prescritto ventennio in quanto condizione per l'accoglimento della domanda, a prescindere dal fatto che il convenuto abbia o meno sollevato, al riguardo, eccezione alcuna" ( Cass. civ., sez. II, 13.07.1991, n. 7800, in GCM, 1991, 7; Cass. civ., sez. II, 10.07.1980, n. 4414, in GCM, 1980, 7; Cass. civ., sez. II, 09.08.2001, n. 11000, in GCM, 2001, 1587). Sicché anche la contumacia, così come il comportamento adesivo della parte convenuta costituita, non modifica le regole processuali in ordine alla ripartizione dell'onere della prova tant'è che il Giudice non può desumere né dalla contumacia del convenuto, né dalla non opposizione alla domanda del convenuto costituito la prova di fatti soltanto dedotti dall'attore ma affatto provati poiché incombe alla parte che ha proposto la domanda il conseguente onere probatorio secondo il principio ex art. 2697 c.c. (cfr. Cass. 11.07.2003, n. 10947).
Sulla scorta delle considerazioni espresse deve, in primo luogo, ribadirsi il concetto che, in materia di prova, la domanda di usucapione è soggetta alla dimostrazione, quanto mai pag. 6/10 rigorosa, in ordine all'inizio, alla durata ed alle modalità del possesso ad usucapionem. A tal proposito, ha precisato, anche di recente, la Suprema Corte che “l'espressione di aver posseduto per oltre vent'anni è talmente generica che lascia indeterminati i termini essenziali della fattispecie dell'usucapione” (Cass. civ. sez. VI, 7 settembre 2018, n. 21873 e Cass. civ. sez. VI, 4 luglio 2011, n. 14593). Quindi, colui che invoca l'intervenuto acquisto per usucapione deve anche allegare e dimostrare il momento e le modalità di acquisto del possesso, non potendosi ritenere sufficiente a tal fine la generica dichiarazione di aver posseduto per oltre vent'anni. Ovvia conseguenza è che
“la parte che afferma di avere usucapito il bene deve fornire la dimostrazione del come e del quando ha iniziato a possedere uti dominus non essendo sufficiente a tal fine una semplice dichiarazione di aver posseduto ma essendo, al contrario, indispensabile fornire una prova certa della data di inizio del possesso” (Cass. 21837/18).
Trasfondendo i richiamati principi al caso che ci occupa, non può non rilevarsi che l'invocato acquisto della proprietà del bene immobile, da parte dell'attore, è risultato privo di fondamento non essendo emerso dalle risultanze processuali la prova dell'usucapione nei modi e nei termini fin qui illustrati. E, invero, deve evidenziarsi che l'attore si è limitato ad allegare di aver posseduto, dal 1982, il bene in questione, senza fornire prova di tale impossessamento. In particolare, l'attore, ammesso all'assunzione della prova testimoniale e dell'interrogatorio formale, non compariva all'udienza fissata (06/07/2017) e, pertanto, decadeva dalla prova.
È evidente che tale completa carenza probatoria incide in modo determinante sull'esito del presente giudizio considerato che l'usucapione può affermarsi compiuta solo in presenza di una prova certa sul termine iniziale di decorrenza del possesso sicché, in difetto, non può esservi alcun riconoscimento in capo a chi la invoca.
Quindi se, da un lato, già le allegazioni iniziali di parte attrice, attesa la loro genericità, risultavano del tutto insufficienti a ritenere integrata la fattispecie dell'acquisto della proprietà per usucapione, dall'altro, alcuna prova è stata fornita al fine di corroborare, nei termini rigorosi richiesti, la fondatezza della domanda de qua.
A fronte della completa assenza di prova in ordine alla proposta domanda, non può che ritenersi non raggiunta la prova del possesso animo domini dei terreni per cui è causa da parte dell'attore, in maniera pacifica e assolutamente indisturbata per il periodo di tempo utile per usucapire.
Del resto, a ciò si aggiunge che in ogni caso non si può immaginare un possesso pacifico ed ininterrotto sul bene per cui è causa dal momento che i convenuti avevano proposto ricorso per la reintegra nel possesso del bene, idonea di per sé ad interrompere il termine ventennale.
Del resto, in punto di interruzione del possesso è pacifico l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “L'azione di reintegrazione è idonea ad interrompere il possesso "ad usucapionem", non rilevando l'esito dell'azione medesima, ma la volontà di
pag. 7/10 riacquistare il possesso mediante un atto idoneo ad instaurare il giudizio” (Cassazione Ordinanza n. 23850 del 02/10/2018).
Ne consegue che la domanda attorea deve essere rigettata.
SULLA DOMANDA RICONVENZIONALE
Gli odierni attori chiedevano in via riconvenzionale il rilascio del terreno illegittimamente occupato o in via subordinata l'arretramento della costruzione fino a 5 mt dal confine.
Preliminarmente occorre qualificare la suddetta domanda come azione di rivendicazione.
Come è noto l'azione di rivendicazione e l'azione di restituzione mirano allo stesso risultato, ovvero ottenere la disponibilità materiale di un bene della quale si è privi.
Tuttavia, è altrettanto pacifico che dette azioni hanno diversa natura: hanno lo stesso petitum, ma diversa causa petendi.
Precisamente, l'azione di restituzione ha ad oggetto una prestazione di dare, che deriva da un rapporto di carattere obbligatorio, connotata da personalità e relatività, in opposto alla realità ed assolutezza dell'azione di rivendicazione. Ed infatti, l'azione di rivendicazione ha carattere reale e petitorio, giacché è esperibile erga omnes, avverso chiunque possieda o detenga la cosa, ed è finalizzata ad accertare il diritto di proprietà vantato dal legittimo titolare (art. 948 cod. civ.).
Ne deriva che, con l'azione di rivendicazione, a carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene ed agisce contro chiunque ne disponga per conseguire nuovamente il possesso della cosa, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà. Con l'azione di restituzione, di natura personale, l'attore mira invece ad ottenere non il riconoscimento del proprio diritto, del quale non deve fornire la prova, ma la riconsegna del bene, e, a tal fine, è sufficiente che alleghi l'insussistenza ab origine o la cessazione sopravvenuta della giusta causa che aveva dato luogo allo spostamento patrimoniale a favore del convenuto.
L'onere probatorio richiesto dalle due distinte azioni è pertanto ben diverso, essendo più gravosa la prova pretesa da chi voglia rivendicare il bene in qualità di suo proprietario, dovendo questi dimostrare di essere titolare del diritto di proprietà sulla cosa rivendicata od in forza di un titolo originario od in forza di un valido titolo derivativo, acquisito dall'effettivo e precedente dominus del bene (c.d. probatio diabolica).
Ebbene applicando tali coordinate ermeneutiche al caso in esame, non vi è dubbio che i convenuti chiedendo la condanna dell'attore al rilascio del bene non hanno inteso promuovere una azione di restituzione ma una azione di rivendica, essendo volta a pag. 8/10 difendere la proprietà ed avendo come causa petendi la reintegrazione piena ed esclusiva del diritto reale, e non certo di un rapporto giuridico obbligatorio.
Ne deriva che i convenuti non avendo concluso alcun rapporto obbligatorio con l'attore avrebbero dovuto dar prova non solo dell'abusività dell'occupazione dell'immobile da parte dell'attore ma anche del proprio diritto vantato sul fondo per cui è causa. Sul punto infatti la corte di Cassazione a Sezioni Unite chiarendo peraltro che l'azione personale di restituzione non può certo sostituirsi all'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio od alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso, ad avviso dei giudici di legittimità, la domanda è quindi di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes (Cass. S.U., n. 7305 del 2014).
D'altra parte, diversamente argomentando, ne deriverebbe la sostanziale vanificazione della stessa previsione legislativa dell'azione di rivendicazione, il cui campo di applicazione resterebbe praticamente azzerato se si potesse esercitare un'azione personale di restituzione nei confronti del detentore sine titulo.
Pertanto, alla luce di tutto quanto esposto e considerato che la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti debba essere qualificata come azione di rivendica, gli stessi non hanno assolto all'onere probatorio impostogli dall'art. 948 cod. civ. e non hanno quindi fornito alcuna dimostrazione in ordine alla titolarità del diritto di proprietà del fondo conteso.
Le spese giudiziali, vista la soccombenza reciproca, sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott.ssa Fortunata Esposito, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea di usucapione;
2) rigetta la domanda riconvenzionale dei convenuti per le ragioni di cui in parte motiva.
3) compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Catanzaro, dì 11 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa. Fortunata Esposito
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