Versione
16 settembre 2003
16 settembre 2003
>
Versione
1 giugno 2012
1 giugno 2012
>
Versione
24 dicembre 2021
24 dicembre 2021
Art. 75. (( (ex art. 64 eecc - art. 18 Codice 2003)
(Procedura per l'individuazione e la definizione dei mercati) ))
(( 1. L'Autorita', tenendo nella massima considerazione la raccomandazione relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche, e le linee guida SPM, definisce i mercati rilevanti corrispondenti alla situazione nazionale, in particolare i mercati geografici rilevanti nel territorio nazionale, tenendo conto, tra l'altro, del grado di concorrenza a livello delle infrastrutture in tali aree, conformemente ai principi del diritto della concorrenza. L'Autorita', se del caso, tiene altresi' conto dei risultati della mappatura geografica svolta in conformita' dell'articolo 22, comma 1. Prima di definire i mercati diversi da quelli individuati nella raccomandazione, applica la procedura di cui agli articoli 23 e 33.
(Procedura per l'individuazione e la definizione dei mercati) ))
(( 1. L'Autorita', tenendo nella massima considerazione la raccomandazione relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche, e le linee guida SPM, definisce i mercati rilevanti corrispondenti alla situazione nazionale, in particolare i mercati geografici rilevanti nel territorio nazionale, tenendo conto, tra l'altro, del grado di concorrenza a livello delle infrastrutture in tali aree, conformemente ai principi del diritto della concorrenza. L'Autorita', se del caso, tiene altresi' conto dei risultati della mappatura geografica svolta in conformita' dell'articolo 22, comma 1. Prima di definire i mercati diversi da quelli individuati nella raccomandazione, applica la procedura di cui agli articoli 23 e 33.
Commentari • 41
- 1. Diniego della patente di guida per mancanza di requisiti morali: quale giudice decide?Accesso limitatoAntonella Florio · https://www.altalex.com/ · 30 novembre 2021 · 0.94617385
Giurisprudenza • 7
- 1. Trib. Genova, sentenza 05/09/2025, n. 168Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GENOVA Sezione Lavoro in persona del Giudice, dr.ssa VA NE, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2150/24 R.G. promossa da: in persona del Controparte_1 Direttore pro-tempore dr. rappresentato e difeso, CP_2 per delega depositata, dai funzionari delegati ivi indicati; - ricorrente - contro , in persona del curatore fallimentareControparte_3 ; - resistente contumace – Controparte_4 – resistente contumace - Conclusioni per il ricorrente: “Accertare e dichiarare la difformità tra il programma negoziale intercorso e certificato tra le parti resistenti e quello effettivamente …Leggi di più...
- art. 2087 c.c.·
- inopponibilità certificazione·
- solidarietà passiva·
- difformità certificazione·
- contratto di appalto·
- spese di lite·
- certificazione contrattuale·
- art. 2103 c.c.