Articolo 75 del Codice delle comunicazioni elettroniche
Articolo 73Articolo 75 bis
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16 settembre 2003
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1 giugno 2012
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24 dicembre 2021
Art. 75. (( (ex art. 64 eecc - art. 18 Codice 2003)
(Procedura per l'individuazione e la definizione dei mercati) ))

(( 1. L'Autorita', tenendo nella massima considerazione la raccomandazione relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche, e le linee guida SPM, definisce i mercati rilevanti corrispondenti alla situazione nazionale, in particolare i mercati geografici rilevanti nel territorio nazionale, tenendo conto, tra l'altro, del grado di concorrenza a livello delle infrastrutture in tali aree, conformemente ai principi del diritto della concorrenza. L'Autorita', se del caso, tiene altresi' conto dei risultati della mappatura geografica svolta in conformita' dell'articolo 22, comma 1. Prima di definire i mercati diversi da quelli individuati nella raccomandazione, applica la procedura di cui agli articoli 23 e 33.
Entrata in vigore il 24 dicembre 2021
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