Sentenza 12 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/04/2002, n. 5228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5228 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2002 |
Testo completo
0 52 2 8 /02 REPUBBLICA ITALIANA t 5 IN NOME EL P OLO LA CORTE SU EM AZIONE Oggetto SERVITU SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo - Presidente R.G.N. 18491/99 CALFAPIETRA Consigliere Cron. 16058 Dott. Antonio VELLA Rep.1182 NAPOLETANO - Consigliere Dott. Giandonato Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA Ud.15/01/02 GOLDONI Rel. Consigliere Dott. Umberto CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. SENTENZA €155per diritti €. sul ricorso proposto da: "12 APR 2002. IL CANCELLIERE AS PP, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difeso dagli avvocati FRANCESCO CRUPI, ANTONIO PONTORIERO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
TO RI, TO AN, elettivamente VIA ACCA LARENZIA 16, presso lo domiciliati in ROMA 4 0 CASSAZ studio dell'avvocato ARMODIO MIGALI, che li difende, giusta delega in atti;
A M * 2002 E -> controricorrenti R P 37 avverso la sentenza n. 8/99 del Tribunale di VIBO -1- VALENTIA, depositata il 15/01/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/02 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto notificato il 15.10.1997, PP SO, premesso che: TE e AN AT avevano convenuto in giudizio PP SO e CC LL dinanzi al Pretore di Vibo Valentia, affinchè venisse riconosciuto il loro diritto ad esercitare la servitù di passaggio carraio anche sui fondi dei predetti, in base a quanto stabilito negli atti pubblici di acquisto della proprieta del 23.10.1973 e dell'11.4.1938; in giudizio si costituiva il solo PP SO, il quale chiedeva il rigetto della domanda attorea, atteso che le AT avevano diritto unicamente ad una servitù di passaggio pedonale su un viottolo largo circa un metro;
ry il Pretore con sentenza del 22.8.97 riconosceva il diritto delle attrici ad esercitare la servitù di passaggio carraio sui fondi di proprietà di PP SO e CC LL, e condannava il SO al pagamento delle spese processuali, tutto ciò premesso citava in appello TE e SA AT per sentir riformare nei loro confronti la sentenza emessa dal Pretore. Si costituivano le AT e contestavano tutto quanto prospettato dall'appellante, e concludendo per il rigetto dell'appello. Con sentenza in data 11.11.98, il Tribunale di Vibo Valentia confermava interamente la sentenza impugnata e regolava le spese Il Pretore, aveva infatti riconosciuto, sulla scorta degli atti pubblici acquisiti, della CTU e delle dichiarazioni testimoniali, la sussistenza in favore delle attrici di una servitù di passaggio carraio anche sul fondo di PP SO, precisando peraltro come la dismissione del passaggio, avvenuta in epoca imprecisata, non avesse alcuna rilevanza, non essendo stato eccepito alcun fatto estintivo " Era poi sufficiente evidenziare che, sulla questione relativa alla asserita contraddittorietà tra la relazione di consulenza tecnica e gli atti pubblici acquisiti al processo, nessuna contraddizione era riscontrabile negli atti sopra richiamati. Ed infatti, la CTU aveva precisato che le particelle su cui il rogito notarile del 1938 e poi del 1973 fissava la servitù di passaggio carraio erano quelle che risultano oggi appartenere a SO e LL. Al riguardo il CTU aveva chiaramente spiegato che il passaggio carraio passava certamente attraverso la particella 205 del foglio di mappa n. 13 del Comune di San Calogero e che attualmente non risultava materializzato sul terreno de quo per il mutamento dello stato dei luoghi a seguito della realizzazione di un fabbricato, di una ferrovia a doppio binario e di sbancamenti vari. Quanto poi alla asserita nullità delle prove testimoniali di parte attrice му assunte nel giudizio di primo grado, in quanto non vi sarebbe prova della tempestività del deposito della lista testimoniale nei termini perentori imposti dal Pretore. era sufficiente osservare che all'udienza del 15.12.1994, alla presenza di entrambi i procuratori delle parti costituite, si dava atto della regolarità della notifica dell'atto di intimazione testi, e si procedeva all'assunzione della prova. Ebbene il fatto che la prova fosse stata espletata senza alcuna opposizione in merito alla tempestività del deposito della lista testimoniale (da effettuarsi almeno dieci giorni prima dell'udienza del 17.2.1994) ha fatto sì che ogni eventuale decadenza fosse sanata per acquiescenza, in quanto, com'è unanimamente riconosciuto, la decadenza per la violazione del termine perentorio fissato dal giudice per il deposito della lista testimoniale non è stabilita per motivi di ordine pubblico, bensì solo a tutela degli interessi delle parti. 2 Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, il SO sulla base di un solo articolato motivo;
resistono con controricorso le AT. Motivi della decisione Nell'ambito di un solo motivo di ricorso si prospettano in realtà due censure, la prima d carattere sostanziale e la seconda di natura processuale. Con riferimento alla prima di esse (violazione e falsa applicazione degli artt 115 e 116 cpc, in relazione all'art.360, nn.3 e 5 stesso codice) ci si duole del fatto che il Tribunale avrebbe, acriticamente e in contrasto con le risultanze degli atti pubblici di provenienza, recepito le conclusioni del سر CTU, peraltro espresse contraddittoriamente in quanto le osservazioni contenute nella relazione erano state poi smentite nella richiesta di chiarimenti effettuata in udienza. Premesso che trattasi di una doglianza che impinge nel merito, attinendo, come attiene, alla questione afferente all'ubicazione della servitù di passo in questione e che non può darsi ingresso all'esame della perizia giurata prodotta con il ricorso in quanto la produzione in parola è senza dubbio alcuno inammissibile ai sensi dell'art. 372 cpc, va rilevato che la consulenza di ufficio deve essere valutata nel suo complesso, sicchè, avendo il CTU chiarito la ragione della apparente discordanza delle sue conclusioni nella sede in cui ha fornito i chiarimenti, il motivo non ha pregio. Invero e la sentenza impugnata ha richiamato al riguardo le specificazioni del consulente, la apparente discrasia risulta chiarita dal fatto che il passaggio carraio non risultava materializzato sul terreno per il mutamento dello stato dei luoghi a seguito della realizzazione di un fabbricato, di una ferrovia a doppio binario e di sbancamenti vari. e 3 こ Ne risulta che all'esito dei complessivi accertamenti svolti il CTU ha concluso nel senso che la particella di proprietà del SO era interessata dalla servitu in argomento. Va all'uopo rilevato che il giudice del merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto a esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a far propri gli argomenti dell'ausiliare se dalle indicazioni della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso (v Cass. 9.12.1995, n. 12630). In un caso quale l'attuale, in cui, depositata la relazione, il CTU è stato chiamato a chiarimenti, ovviamente nel contraddittorio delle parti, risulta * evidente che si è tenuto conto delle ragioni di entrambe, sicchè le deduzioni contrarie risultano inequivocamente respinte. Tale censura non ha pertanto pregio. Del pari infondata è la doglianza relativa alla tardività nel deposito della lista dei testi;
per vero, la sentenza si è basata sulla consulenza tecnica, di per se sufficiente a fondare la decisione impugnata, donde la conseguente non decisività dell'argomento, che si basa sulla pretesa inutilizzabilità delle deposizioni testimoniali, non poste dal giudice di appello a fondamento della sentenza Il ricorso deve essere pertanto respinto;
le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in 69,07 euro, oltre a 1.500,00 euro per onorari. Cosi deciso in Roma, il 15.1.2002 Il Presidente Il Consigliere estensore IL CANCELLIERE C1 1 TalaricoPaolo Ta 20 DEPOSITATO IN CANCELLERIA 12 APR. 2002 Roma 10ST 129.11 IL CANCELLIERE C1 C O T 20.66 ii: 149,77 in 1. 8061 12.00 161.72 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 16/177 7 0 0 MAG 2003 4. Registrato in data steel versate 543 p. Il Dirigente Area Seofizi Il Responsabile Servizio Atti Guddoo an. auro RACCICH Dr. M 5