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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 26/11/2025, n. 1312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1312 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. BE MA TU, all'esito dell'udienza del 6 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5041/2024 R.G. Lavoro e Previdenza, promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio MA Isabella Parte_1 contro in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Anna Paola Ciarelli e dall'avv. CP_1
LA Loreni;
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.12.2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale l' deducendo: CP_1
- di aver lavorato alle dipendenze della ditta dal 3.02.1997 al 2011 e della Parte_2 soc. Fornaretto S.r.l. con socio unico dal 3.01.2012 al 10.09.2014 ed ancora Parte_2 dal 10.09.2014 al 10.04.2020;
- di aver presentato, in data 5.12.2023, domanda di ammissione allo stato passivo della soc.
Fornaretto S.r.l. in quanto dichiarata fallita con sentenza n. 39 del 2023 del Tribunale di Latina sez. Fallimentare, essendo rimasto creditore del TFR non corrisposto alla cessazione del rapporto di lavoro;
- di essere stato ammesso al passivo della predetta procedura concorsuale n. 39/23 per l'intera somma richiesta a titolo di TFR maturato per tutti i predetti periodi di lavoro pari ad €
21.099,13;
- di aver presentato pertanto, in data 22.04.2024, domanda di intervento al Fondo di Garanzia per il pagamento del TFR allegando tutta la documentazione di riferimento;
CP_1
- di aver ricevuto, in data 09.10.2024, comunicazione di liquidazione del solo TFR CP_1 maturato nel periodo di lavoro dal 10.09.2019 al 10.04.2020 mentre non veniva riconosciuto e quindi liquidato il TFR relativo al periodo dal 03.03.1997 al 31.12.2011 e dal 03.01.2012 al
31.07.2014 chiedendo l'Istituto per essi i relativi atti interruttivi della prescrizione e il deposito di due nuove domande;
- di aver contestato detta richiesta, considerato che il termine di prescrizione, come chiarito ed affermato dalla S.C. in relazione alle fattispecie regolate dall'art. 2 della legge 29 maggio
1982 n.297, inizia a decorrere solo dal momento in cui sussistono tutti i presupposti per proporre la domanda di intervento al Fondo di garanzia gestito dall' e dunque CP_1 individuato il dies a quo nella dichiarazione di esecutività dello stato passivo della procedura n.
39/23 (8.02.2024) il termine di prescrizione non poteva dirsi compiuto;
- di aver comunque ricevuto dall' solo il pagamento del TFR maturato nel periodo dal CP_1
10.09.2019 al 10.04.2020 pari ad € 1.046,34;
Pertanto, contestata l'illegittimità del diniego amministrativo rispetto al restante TFR non liquidato, rassegnava le seguenti conclusioni:
“accertare e condannare l Sede provinciale di Controparte_2
Latina, in persona del Direttore, legale rapp.te p.t. a corrispondere ad esso la Parte_1 somma di € 20.100,15 a titolo di Tfr, quale garante del fondo di garanzia dei lavoratori, ex legge 297/82, per la causale di cui alle premesse.”
Il tutto con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo dichiararsi la cessata materia del contendere con CP_1 compensazione delle spese di lite, per aver proceduto in data 30.09.2025, all'esito del riesame della pratica amministrativa, alla liquidazione in favore dell'odierno ricorrente della restante parte di TFR pari ad € 20.454,52 (periodo dal 03.02.1997 al 10.09.20214), come da ammissione allo stato passivo, nonché per aver provveduto all'effettivo pagamento in data 06.10.2025.
Parte ricorrente nelle note di trattazione scritta predisposte per l'udienza di cui in epigrafe, appunto celebrata in modalità cartolare, si associava alla richiesta di cessata materia del contendere avanzata dall' , chiedendone però la condanna alla rifusione delle spese di CP_2 lite in virtù del principio della soccombenza virtuale, atteso l'accoglimento da parte dell' CP_2 della domanda amministrativa di intervento del Fondo di garanzia per il pagamento del residuo
TFR solo in data successiva (30.09.2025) al deposito del ricorso giudiziale (27.12.2024).
Deve senz'altro ritenersi cessata la materia del contendere tra le parti.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. Civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto
è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. Civ. sez. lav. 7.6.99; Cass. Civ. sez. lav.
6.4.83 n. 24069);
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass.
7.12.95 n. 12614; Cass.
7.5.93 n. 5286; Cass. 21.5.87 n. 4630; Cass. 16.6.82 n. 3664; Cass. SU12.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass.
8.8.90 n. 8000; Cass.
2.5.87 n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno l'oggetto del contendere, avendo l' provveduto al pagamento del residuo TFR (€ CP_1 20.454,52) maturato dalla parte ricorrente in relazione agli ulteriori periodi del rapporto di lavoro (periodo dal 03.02.1997 al 10.09.20214).
Sulla base delle superiori considerazioni va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
In ordine alle spese di lite, dal momento che l' ha provveduto alla liquidazione del CP_2 predetto TFR in data successiva (30.09.2025) alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, in applicazione del principio della “soccombenza virtuale” le spese di giudizio devono essere poste a carico dell' nella misura liquidata in dispositivo, anche in CP_1 considerazione del valore della controversia e dell'attività processuale svolta, limitata alla sola fase di studio ed introduzione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano CP_1 in euro 1.000,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre € 43,00 per rimborso del C.U., con attribuzione al procuratore antistatario.
Latina, data del deposito
Il Giudice
BE MA TU
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. BE MA TU, all'esito dell'udienza del 6 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5041/2024 R.G. Lavoro e Previdenza, promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio MA Isabella Parte_1 contro in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Anna Paola Ciarelli e dall'avv. CP_1
LA Loreni;
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.12.2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale l' deducendo: CP_1
- di aver lavorato alle dipendenze della ditta dal 3.02.1997 al 2011 e della Parte_2 soc. Fornaretto S.r.l. con socio unico dal 3.01.2012 al 10.09.2014 ed ancora Parte_2 dal 10.09.2014 al 10.04.2020;
- di aver presentato, in data 5.12.2023, domanda di ammissione allo stato passivo della soc.
Fornaretto S.r.l. in quanto dichiarata fallita con sentenza n. 39 del 2023 del Tribunale di Latina sez. Fallimentare, essendo rimasto creditore del TFR non corrisposto alla cessazione del rapporto di lavoro;
- di essere stato ammesso al passivo della predetta procedura concorsuale n. 39/23 per l'intera somma richiesta a titolo di TFR maturato per tutti i predetti periodi di lavoro pari ad €
21.099,13;
- di aver presentato pertanto, in data 22.04.2024, domanda di intervento al Fondo di Garanzia per il pagamento del TFR allegando tutta la documentazione di riferimento;
CP_1
- di aver ricevuto, in data 09.10.2024, comunicazione di liquidazione del solo TFR CP_1 maturato nel periodo di lavoro dal 10.09.2019 al 10.04.2020 mentre non veniva riconosciuto e quindi liquidato il TFR relativo al periodo dal 03.03.1997 al 31.12.2011 e dal 03.01.2012 al
31.07.2014 chiedendo l'Istituto per essi i relativi atti interruttivi della prescrizione e il deposito di due nuove domande;
- di aver contestato detta richiesta, considerato che il termine di prescrizione, come chiarito ed affermato dalla S.C. in relazione alle fattispecie regolate dall'art. 2 della legge 29 maggio
1982 n.297, inizia a decorrere solo dal momento in cui sussistono tutti i presupposti per proporre la domanda di intervento al Fondo di garanzia gestito dall' e dunque CP_1 individuato il dies a quo nella dichiarazione di esecutività dello stato passivo della procedura n.
39/23 (8.02.2024) il termine di prescrizione non poteva dirsi compiuto;
- di aver comunque ricevuto dall' solo il pagamento del TFR maturato nel periodo dal CP_1
10.09.2019 al 10.04.2020 pari ad € 1.046,34;
Pertanto, contestata l'illegittimità del diniego amministrativo rispetto al restante TFR non liquidato, rassegnava le seguenti conclusioni:
“accertare e condannare l Sede provinciale di Controparte_2
Latina, in persona del Direttore, legale rapp.te p.t. a corrispondere ad esso la Parte_1 somma di € 20.100,15 a titolo di Tfr, quale garante del fondo di garanzia dei lavoratori, ex legge 297/82, per la causale di cui alle premesse.”
Il tutto con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo dichiararsi la cessata materia del contendere con CP_1 compensazione delle spese di lite, per aver proceduto in data 30.09.2025, all'esito del riesame della pratica amministrativa, alla liquidazione in favore dell'odierno ricorrente della restante parte di TFR pari ad € 20.454,52 (periodo dal 03.02.1997 al 10.09.20214), come da ammissione allo stato passivo, nonché per aver provveduto all'effettivo pagamento in data 06.10.2025.
Parte ricorrente nelle note di trattazione scritta predisposte per l'udienza di cui in epigrafe, appunto celebrata in modalità cartolare, si associava alla richiesta di cessata materia del contendere avanzata dall' , chiedendone però la condanna alla rifusione delle spese di CP_2 lite in virtù del principio della soccombenza virtuale, atteso l'accoglimento da parte dell' CP_2 della domanda amministrativa di intervento del Fondo di garanzia per il pagamento del residuo
TFR solo in data successiva (30.09.2025) al deposito del ricorso giudiziale (27.12.2024).
Deve senz'altro ritenersi cessata la materia del contendere tra le parti.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. Civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto
è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. Civ. sez. lav. 7.6.99; Cass. Civ. sez. lav.
6.4.83 n. 24069);
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass.
7.12.95 n. 12614; Cass.
7.5.93 n. 5286; Cass. 21.5.87 n. 4630; Cass. 16.6.82 n. 3664; Cass. SU12.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass.
8.8.90 n. 8000; Cass.
2.5.87 n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno l'oggetto del contendere, avendo l' provveduto al pagamento del residuo TFR (€ CP_1 20.454,52) maturato dalla parte ricorrente in relazione agli ulteriori periodi del rapporto di lavoro (periodo dal 03.02.1997 al 10.09.20214).
Sulla base delle superiori considerazioni va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
In ordine alle spese di lite, dal momento che l' ha provveduto alla liquidazione del CP_2 predetto TFR in data successiva (30.09.2025) alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, in applicazione del principio della “soccombenza virtuale” le spese di giudizio devono essere poste a carico dell' nella misura liquidata in dispositivo, anche in CP_1 considerazione del valore della controversia e dell'attività processuale svolta, limitata alla sola fase di studio ed introduzione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano CP_1 in euro 1.000,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre € 43,00 per rimborso del C.U., con attribuzione al procuratore antistatario.
Latina, data del deposito
Il Giudice
BE MA TU