CGT2
Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 14/01/2026, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 276/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPPELLI PAOLA, Presidente e Relatore
LAUDIERO VINCENZO, Giudice
SPERANZA LILIANA, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 957/2025 depositato il 21/02/2025
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9147/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 9 e pubblicata il 09/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 53230003277 CONTR. SOGG. 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 53230002795 CONTR. SOGG. 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4087/2025 depositato il
23/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a Resistente_1 S.r.l. in data 4 febbraio 2025, Roma Capitale ha proposto appello avverso la sentenza n. 9147/2024, depositata il 9 luglio 2024, con la quale la Corte di Giustizia
Tributaria di I grado di Roma aveva accolto il ricorso della Società riguardante gli avvisi di accertamento nn. 53230003277 e 53230002795 per imposta di soggiorno anni 2021 e 2022, notificati il 1.11.2023.
I Giudici di I grado hanno rilevato l'inesattezza dei dati dei pernotti utilizzati dal Comune per l'accertamento della maggior imposta, in quanto ricavati dalle risultanze provenienti dall'Agenzia delle
Entrate sulla base delle informazioni trasmesse dal Ministero dell'Interno, sulla scorta della elaborazione dei dati ricevuti dalla Questura circa l'identità dei clienti e del numero di notti prenotate, ma senza tenere conto delle notti di soggiorno effettive né dei casi di esenzione di imposta.
Con l'atto di appello il Comune ha chiesto la riforma della sentenza impugnata ribadendo la legittimità del suo operato basato su dati, oggettivi e documentati, dell'Agenzia delle Entrate, provenienti dal
Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Intero, comparati con quelli comunicati dal contribuente trimestralmente tramite la piattaforma Gecos (con piena visualizzazione delle informazioni attraverso l'accesso con credenziali), circa il numero degli ospiti e dei pernottamenti registrati nel trimestre, anche con riferimento ai soggetti esenti, e con la dichiarazione annuale, ai fini della liquidazione degli importi dovuti.
Ha censurato la sentenza rilevando che, a fronte della prova offerta circa i fatti costituenti il fondamento della pretesa tributaria, il contribuente non aveva assolto all'onere di provare i fatti modificativi, estintivi e impeditivi della stessa, provvedendo in particolare a dimostrare i fatti costituenti il diritto al rimborso o il diritto alla agevolazione o esenzione fiscale.
Ha chiesto che in riforma dell'impugnata sentenza venga dichiarata la legittimità degli avvisi impugnati.
In data 22 maggio 2025 si è costituto l'Resistente_1 S.r.l. che ha chiesto il rigetto dell'appello proposto, ribadendo l'inattendibilità dei criteri accertativi utilizzati dal Comune, per non avere considerato le categorie esenti dal pagamento dell'imposta, pur rientranti nell'obbligo di comunicazione alla competente Questura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata non merita le censure sollevate da Roma Capitale e deve essere confermata.
L'Ufficio ha dedotto che gli accertamenti esecutivi si fondano sui dati comunicati dallo stesso contribuente alla Questura e successivamente resi disponibili all'Amministrazione del Ministero dell'Interno tramite l'Agenzia delle Entrate.
E' certo tuttavia che sussiste una differenza tra i dati riferibili ai pernottamenti registrati complessivamente ed indiscriminatamente dalla Questura, sulla base delle comunicazioni cui la Struttura alberghiera era tenuta, e quindi comprensivi dei pernottamenti degli ospiti non esenti ed esenti, e quelli denunciati dalla Struttura come effettivamente soggetti a tassazione.
Resta quindi a carico del Comune l'obbligo di dimostrare la pretesa tributaria azionata con riferimento ai pernottamenti per i quali deduce l'assoggettamento a tassazione, ma asseritamente non dichiarati dalla
Società contribuente.
E' infatti onere dell'Ufficio allegare la propria pretesa e fornire la prova del credito vantato, fornendo in giudizio la dimostrazione dei fatti costitutivi del presupposto impositivo, secondo il principio di cui all'art. 2697 c.c.
Del resto, la Società contribuente ha specificato i pernottamenti per gli anni in questione, provvedendo alla distinzione tra quelli esenti e quelli esenti, e il Comune nulla ha dedotto né dimostrato circa l'eventuale non veridicità di tali risultanze.
L'appello proposto, in quanto infondato, deve essere respinto.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
respinge l'appello e condanna il Comune di Roma al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 7.000,00, oltre accessori di legge.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPPELLI PAOLA, Presidente e Relatore
LAUDIERO VINCENZO, Giudice
SPERANZA LILIANA, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 957/2025 depositato il 21/02/2025
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9147/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 9 e pubblicata il 09/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 53230003277 CONTR. SOGG. 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 53230002795 CONTR. SOGG. 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4087/2025 depositato il
23/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a Resistente_1 S.r.l. in data 4 febbraio 2025, Roma Capitale ha proposto appello avverso la sentenza n. 9147/2024, depositata il 9 luglio 2024, con la quale la Corte di Giustizia
Tributaria di I grado di Roma aveva accolto il ricorso della Società riguardante gli avvisi di accertamento nn. 53230003277 e 53230002795 per imposta di soggiorno anni 2021 e 2022, notificati il 1.11.2023.
I Giudici di I grado hanno rilevato l'inesattezza dei dati dei pernotti utilizzati dal Comune per l'accertamento della maggior imposta, in quanto ricavati dalle risultanze provenienti dall'Agenzia delle
Entrate sulla base delle informazioni trasmesse dal Ministero dell'Interno, sulla scorta della elaborazione dei dati ricevuti dalla Questura circa l'identità dei clienti e del numero di notti prenotate, ma senza tenere conto delle notti di soggiorno effettive né dei casi di esenzione di imposta.
Con l'atto di appello il Comune ha chiesto la riforma della sentenza impugnata ribadendo la legittimità del suo operato basato su dati, oggettivi e documentati, dell'Agenzia delle Entrate, provenienti dal
Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Intero, comparati con quelli comunicati dal contribuente trimestralmente tramite la piattaforma Gecos (con piena visualizzazione delle informazioni attraverso l'accesso con credenziali), circa il numero degli ospiti e dei pernottamenti registrati nel trimestre, anche con riferimento ai soggetti esenti, e con la dichiarazione annuale, ai fini della liquidazione degli importi dovuti.
Ha censurato la sentenza rilevando che, a fronte della prova offerta circa i fatti costituenti il fondamento della pretesa tributaria, il contribuente non aveva assolto all'onere di provare i fatti modificativi, estintivi e impeditivi della stessa, provvedendo in particolare a dimostrare i fatti costituenti il diritto al rimborso o il diritto alla agevolazione o esenzione fiscale.
Ha chiesto che in riforma dell'impugnata sentenza venga dichiarata la legittimità degli avvisi impugnati.
In data 22 maggio 2025 si è costituto l'Resistente_1 S.r.l. che ha chiesto il rigetto dell'appello proposto, ribadendo l'inattendibilità dei criteri accertativi utilizzati dal Comune, per non avere considerato le categorie esenti dal pagamento dell'imposta, pur rientranti nell'obbligo di comunicazione alla competente Questura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata non merita le censure sollevate da Roma Capitale e deve essere confermata.
L'Ufficio ha dedotto che gli accertamenti esecutivi si fondano sui dati comunicati dallo stesso contribuente alla Questura e successivamente resi disponibili all'Amministrazione del Ministero dell'Interno tramite l'Agenzia delle Entrate.
E' certo tuttavia che sussiste una differenza tra i dati riferibili ai pernottamenti registrati complessivamente ed indiscriminatamente dalla Questura, sulla base delle comunicazioni cui la Struttura alberghiera era tenuta, e quindi comprensivi dei pernottamenti degli ospiti non esenti ed esenti, e quelli denunciati dalla Struttura come effettivamente soggetti a tassazione.
Resta quindi a carico del Comune l'obbligo di dimostrare la pretesa tributaria azionata con riferimento ai pernottamenti per i quali deduce l'assoggettamento a tassazione, ma asseritamente non dichiarati dalla
Società contribuente.
E' infatti onere dell'Ufficio allegare la propria pretesa e fornire la prova del credito vantato, fornendo in giudizio la dimostrazione dei fatti costitutivi del presupposto impositivo, secondo il principio di cui all'art. 2697 c.c.
Del resto, la Società contribuente ha specificato i pernottamenti per gli anni in questione, provvedendo alla distinzione tra quelli esenti e quelli esenti, e il Comune nulla ha dedotto né dimostrato circa l'eventuale non veridicità di tali risultanze.
L'appello proposto, in quanto infondato, deve essere respinto.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
respinge l'appello e condanna il Comune di Roma al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 7.000,00, oltre accessori di legge.