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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 07/06/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e o r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Componente dott. Eugenio Bolondi Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 945 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2022 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato LIBORIO CATALIOTTI
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli CP_1 C.F._2
Avvocati GIULIANA GUALDI e CARMINE VACCARO
CONVENUTA
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI: congiunte come in identici fogli depositati da entrambe le parti il 22/05/2025
pagina 1 di 5 RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Carpi in data 03/07/1988 e dalla loro unione sono nati i figli e maggiorenni ed Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti.
2. I coniugi si sono separati consensualmente, comparendo all'udienza presidenziale del 12/12/2005, e la separazione è stata omologata con decreto di questo Tribunale del successivo 22/12/2005.
3. Con ricorso del 16/02/2022, ha domandato la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio e ulteriori statuizioni accessorie, di natura economica, inerenti ai rapporti tra le parti.
4. Nel giudizio così radicato si è costituita concordando con la CP_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio ma chiedendo una differente regolamentazione delle questioni accessorie.
5. E' stata pronunciata sentenza parziale n. 305/2023, pubblicata il 22/02/2023, con cui sono stati dichiarati cessati gli effetti civili del matrimonio.
La causa è stata quindi rimessa in istruttoria per la definizione delle questioni accessorie.
6. Le parti hanno successivamente raggiunto complessivo accordo e rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“1) Le parti dichiarano di rinunciare alla richiesta di assegno divorzile da ciascuno avanzata nella presente procedura ed essendo entrambi i coniugi economicamente autosufficienti nulla dovrà essere disposto sul punto, con spese di causa interamente compensate tra le parti.
2) In conformità al decreto n.2287/2022 del 5.07.2022, che dispone la revoca del contributo economico disposto a carico del padre per il mantenimento dei figli, la
Sig.ra conferma che a far tempo dall'1/1/2022 il Sig. non è più tenuto CP_1 Pt_1
nemmeno al mantenimento del figlio e che, conseguentemente il da Per_1 Pt_1
tale data più nulla deve versare quale contributo al mantenimento dei figli;
3) Al fine di disciplinare i rapporti tra i coniugi e quale regolamentazione economico patrimoniale costituente elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione e conclusione della crisi coniugale, trasferirà a Pt_1 CP_1
pagina 2 di 5 entro e non oltre 30 giorni dalla pronuncia dell'emananda sentenza, il 50% di sua spettanza della proprietà superficiaria dell'immobile sito in Carpi, via Alfonso
Morselli n. 6, composto di appartamento e garage, così descritto al Catasto
Fabbricati di Carpi, Via Alfonso Morselli n. 6, scala B, interno 7, piano 3, foglio
98 particella 129 sub. 44, Cat. A/2, classe 3, vani 6,5, rendita Euro 704,96
l'appartamento, e p. T, Foglio 98 Particella 129 Subalterno 11, Rendita: Euro
100,71 Categoria C/6, Classe 4, Consistenza 26 m2 il garage, immobile che dovrà essere libero da qualsiasi peso o vincolo salvo il pignoramento Macera di cui al punto successivo, per cui eventuali interventi di creditori di dovranno essere Pt_1
da questi purgati in tempo utile per il rogito e se successivi ad esso dovranno essere parimenti dal medesimo pagati;
4) Solo e soltanto se si presenterà e sottoscriverà il rogito attinente al Pt_1
trasferimento di cui sopra, contestualmente la signora CP_1
5) Provvederà a consegnare a rinuncia all'esecuzione n. 238-2023 rg esec. Pt_1
imm.ri Tribunale di Modena con contestuale rinuncia alla comparizione delle parti ed alla liquidazione di spese legali e richiesta di pronuncia di estinzione della procedura, che il medesimo sottoscriverà per accettazione ed i difensori di entrambe le parti depositeranno;
ogni spesa dell'esecuzione a carico di CP_1
escluse le spese legali del di cui lui si farà carico direttamente;
Pt_1
6) Consegnerà a atto di rinuncia a tutte le domande di cui al decreto Pt_1
ingiuntivo n. 85- 2024 nonché a quelle spiegate nell'opposizione n. r.g 1257-2024
e che ha proposto opposizione la firmerà per accettazione e per rinuncia alle Pt_1
domande nel medesimo giudizio svolte, con contestuale accettazione da parte della signora con richiesta da parte di entrambe le parti di estinzione del CP_1
giudizio a spese compensate, atto congiunto che verrà depositato da ambo i difensori;
7) Consegnerà a comunicazione indirizzata all' di null'altro dover avere Pt_1 Pt_2 dal affinché l'istituto cessi di trattenere parte della pensione dell'esecutato Pt_1 in attuazione dell'ordinanza d'assegnazione resa all'esito del procedimento di pignoramento presso terzi n. 2134-2016 r.g esec. mobiliari Tribunale Modena e, entro le 24 ore successive, la trasmetterà all' via pec;
Pt_2
pagina 3 di 5 8) In caso di regolare adempimento di quanto sopra le parti rinunciano a qualsivoglia spesa inerente i suddetti procedimenti ed i rispettivi difensori rinunciano alla solidarietà ex art.13 legge professionale forense riguardo a tutti;
9) comunicherà a mediante pec al suo difensore, il professionista CP_1 Pt_1 scelto per l'atto di trasferimento immobiliare nonché la data e l'ora per la stipula del rogito (che non potrà essere fissato nel periodo dal 6 al 21 giugno 2025 per pregressi impegni del Sig. e qualora il non si presentasse o non Pt_1 Pt_1 sottoscrivesse l'atto di trasferimento continuerà tutte le procedure di cui CP_1
ai punti precedenti.
10) Se il si presenterà e sottoscriverà l'atto di trasferimento immobiliare, e Pt_1
dal canto suo la Sig.ra procederà a consegnare al quanto previsto CP_1 Pt_1
dai precedenti punti 5) 6) 7), le parti fin da ora dichiarano che nulla avranno a pretendere l'una dall'altra in ordine ad eventuali crediti a qualunque titolo eventualmente maturati durante il periodo precedente il raggiungimento del presente accordo ivi compresi quelli di cui alle domande e alle spese legali affrontate e che sarebbero state liquidate nei procedimenti così rinunciati/estinti.”
§
Il Tribunale recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti poiché non contrarie a norme imperative di legge, né all'ordine pubblico, ma contemperanti in modo equilibrato le rispettive esigenze.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta, ferme, quanto al vincolo matrimoniale, le statuizioni della sentenza parziale richiamata in motivazione, recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 23/05/2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Eugenio Bolondi
pagina 4 di 5 IL PRESIDENTE dott. Riccardo Di Pasquale
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