Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 11/02/2026, n. 374
CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026

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  • Accolto
    Mancanza di prova della pretesa fiscale

    L'Agenzia delle Entrate non ha provato la notifica del preliminare avviso di accertamento rispetto all'intimazione di pagamento impugnata, né degli altri atti indicati. L'intimazione di pagamento è un atto strumentale che presuppone la precedente notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di accertamento esecutivo. La mancata prova della notifica del titolo esecutivo comporta l'annullamento dell'intimazione.

  • Accolto
    Decadenza per mancata notifica dell'avviso di accertamento

    In assenza della prova della notifica del preliminare avviso di accertamento, l'intimazione di pagamento è priva del suo presupposto. Di conseguenza, va dichiarata la decadenza dell'amministrazione finanziaria dalla potestà di accertamento per l'anno d'imposta 2012.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 11/02/2026, n. 374
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro
    Numero : 374
    Data del deposito : 11 febbraio 2026

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