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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 11/02/2026, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 374/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SESSA MICHELE, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2857/2024 depositato il 20/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro - Via A. Lombardi 88100 Catanzaro CZ
Email_2elettivamente domiciliata presso
Ag. Entrate - Riscossione - Catanzaro - Via A. Lombardi Metroquadro 88100 Catanzaro CZ
Email_3elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDETDEM000494/2017 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDETDEM000494/2017 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDETDEM000494/2017 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti Resistente: come in atti
Esposizione dei fatti rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione
Il Giudice monocratico presso la C. G. T. di I Grado di Catanzaro, ai sensi degli artt. 132 cpc e
118 disp. att. cpc e dell'art. 4/bis del D. Lgv. 546/1992, dà atto che il ricorso proposto
Ricorrente_1nell'interesse di avverso l'intimazione di pagamento, in epigrafe indicata, quanto all'avviso di accertamento n. TDETDEM000494 (IRPEF, addizionali comunale e regionale per l'anno di imposta 2012, oltre sanzioni e interessi) può essere accolto.
La contribuente ha eccepito in via principale: “nella fattispecie non sussiste la prova documentale della pretesa tributaria e la documentazione prodotta non è comunque sufficiente a dimostrare la pretesa, in modo circostanziato e puntuale, come espressamente previsto dal nuovo comma 5-bis dell'articolo 7 del Dlgs 546/1992 introdotto dalla legge 130/2022. Il nuovo comma 5-bis del citato articolo prevede espressamente che l'Amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni.”
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, ritualmente evocata in giudizio, è rimasta intimata.
L'Agenzia delle Entrate, costituita in giudizio il 7.1.2025, ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo la regolare notifica dell'avviso di accertamento e di altri atti esattivi (indicati a pag.
3 della memoria di costituzione) aventi a suo avviso anche efficacia interruttiva della prescrizione. Tuttavia, ha rinviato genericamente alla produzione allegata (costituita da 40 pagine di documenti) demandando al Giudicante, in modo inammissibile, di rinvenire tutta la documentazione specifica e pertinente alle difese svolte.
Annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata.
La ricorrente chiede l'annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata, deducendo la mancata prova della pretesa fiscale e di conseguenza la decadenza dall'accertamento per
IRPEF anno d'imposta 2012.
L'eccezione è fondata.
Invero, l'AdE non ha provato la notifica del preliminare avviso di accertamento rispetto all'intimazione di pagamento impugnata, né degli altri atti indicati a pag. 3 della memoria di costituzione.
Sul punto il G. M. richiama quanto costantemente affermato dalla Suprema Corte di
Cassazione secondo cui “La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni (Cass. 18/01/2018, n. 1144). L'intimazione di pagamento, che ha sostituito l'avviso di mora, è atto previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50 ai sensi del quale il concessionario della riscossione non può iniziare la procedura esecutiva se è decorso più di un anno dalla notifica della cartella di pagamento, essendo tenuto a notificare un atto contenente l'intimazione al debitore di provvedere al pagamento.
L'intimazione non costituisce, pertanto, il titolo della pretesa di pagamento e presuppone, di conseguenza, che sia stata precedentemente notificata la cartella esattoriale (ovvero, come nel caso in esame, l'avviso di accertamento esecutivo).
Piuttosto, ha la funzione di riattivare il procedimento di riscossione del credito tributario;
esso segue la cartella di pagamento che ne costituisce il presupposto e che contiene le ragioni della pretesa tributaria. E', quindi, atto a contenuto vincolato per il quale è sufficiente che la motivazione faccia riferimento all'avviso di accertamento (ovvero alla cartella di pagamento) precedentemente notificata (Cass. 09/11/2018, n. 28689). Assolve, infatti, alla funzione del precetto in rinnovazione ossia al precetto che il creditore è tenuto a notificare ove il precedente precetto sia divenuto inefficace (cfr. anche Cassazione civile sez. trib., ord.
22/02/2023 n.5546).
L'intimazione di pagamento, lungi dall'avere natura provvedimentale, è atto prodromico e strumentale all'avvio del processo esecutivo, essendo equiparato, nel sistema della riscossione fiscale, al precetto civilistico, il quale non prevede affatto una nuova notificazione, in uno, del titolo esecutivo ove precedentemente notificato al debitore. Ai sensi del DPR n. 602 del 1973, art. 50, la notifica dell'intimazione di pagamento si rende necessaria quando l'esecuzione non sia iniziata nel termine di un anno dalla notifica della cartella di pagamento.
Se, come è avvenuto nel caso di specie, l'esecuzione non viene iniziata nel termine di centottanta giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento quest'ultima diviene inefficace, ai sensi del citato art. 50, comma 3. ed è necessaria la notifica di un'ulteriore intimazione per poter procedere in executivis (cfr. sent. Cass. Sez. Tr. n. 21658/2023).
In conclusione, la contribuente ha ricevuto la notifica dell'intimazione di pagamento nell'anno
2024 priva della precedente notifica del titolo esecutivo (id est, il richiamato avviso di accertamento). Di conseguenza, va annullata l'intimazione di pagamento impugnata e dichiarata, in accoglimento del terzo motivo di ricorso, la decadenza dell'amministrazione finanziaria dalla potestà di accertamento IRPEF per l'anno 2012, in mancanza di specifica prova della necessaria notifica dell'avviso di accertamento, quale titolo esecutivo presupposto dell'intimazione impugnata.
Spese processuali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in ragione dell'importo del credito tributario contestato e ai sensi del DM 147/2022.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'intimazione di pagamento impugnata;
2) dichiara la decadenza dalla potestà di accertamento IRPEF anno 2012;
3) condanna l'Agenzia delle Entrate di Catanzaro e l'AdER, ciascuna in persona del legale rappresentante, al pagamento in solido fra loro delle spese processuali liquidate in euro 30,00 per esborsi e in euro 200,00# per compensi professionali in favore di ciascun difensore costituito, oltre rimborso spese generali del 12,50%, IVA e CPA come per Legge, distratte in favore di ciascun difensore per espressa anticipazione.
Catanzaro, 9.2.2026.
Il Giudice monocratico
Dott. Michele Sessa
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SESSA MICHELE, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2857/2024 depositato il 20/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro - Via A. Lombardi 88100 Catanzaro CZ
Email_2elettivamente domiciliata presso
Ag. Entrate - Riscossione - Catanzaro - Via A. Lombardi Metroquadro 88100 Catanzaro CZ
Email_3elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDETDEM000494/2017 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDETDEM000494/2017 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDETDEM000494/2017 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti Resistente: come in atti
Esposizione dei fatti rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione
Il Giudice monocratico presso la C. G. T. di I Grado di Catanzaro, ai sensi degli artt. 132 cpc e
118 disp. att. cpc e dell'art. 4/bis del D. Lgv. 546/1992, dà atto che il ricorso proposto
Ricorrente_1nell'interesse di avverso l'intimazione di pagamento, in epigrafe indicata, quanto all'avviso di accertamento n. TDETDEM000494 (IRPEF, addizionali comunale e regionale per l'anno di imposta 2012, oltre sanzioni e interessi) può essere accolto.
La contribuente ha eccepito in via principale: “nella fattispecie non sussiste la prova documentale della pretesa tributaria e la documentazione prodotta non è comunque sufficiente a dimostrare la pretesa, in modo circostanziato e puntuale, come espressamente previsto dal nuovo comma 5-bis dell'articolo 7 del Dlgs 546/1992 introdotto dalla legge 130/2022. Il nuovo comma 5-bis del citato articolo prevede espressamente che l'Amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni.”
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, ritualmente evocata in giudizio, è rimasta intimata.
L'Agenzia delle Entrate, costituita in giudizio il 7.1.2025, ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo la regolare notifica dell'avviso di accertamento e di altri atti esattivi (indicati a pag.
3 della memoria di costituzione) aventi a suo avviso anche efficacia interruttiva della prescrizione. Tuttavia, ha rinviato genericamente alla produzione allegata (costituita da 40 pagine di documenti) demandando al Giudicante, in modo inammissibile, di rinvenire tutta la documentazione specifica e pertinente alle difese svolte.
Annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata.
La ricorrente chiede l'annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata, deducendo la mancata prova della pretesa fiscale e di conseguenza la decadenza dall'accertamento per
IRPEF anno d'imposta 2012.
L'eccezione è fondata.
Invero, l'AdE non ha provato la notifica del preliminare avviso di accertamento rispetto all'intimazione di pagamento impugnata, né degli altri atti indicati a pag. 3 della memoria di costituzione.
Sul punto il G. M. richiama quanto costantemente affermato dalla Suprema Corte di
Cassazione secondo cui “La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni (Cass. 18/01/2018, n. 1144). L'intimazione di pagamento, che ha sostituito l'avviso di mora, è atto previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50 ai sensi del quale il concessionario della riscossione non può iniziare la procedura esecutiva se è decorso più di un anno dalla notifica della cartella di pagamento, essendo tenuto a notificare un atto contenente l'intimazione al debitore di provvedere al pagamento.
L'intimazione non costituisce, pertanto, il titolo della pretesa di pagamento e presuppone, di conseguenza, che sia stata precedentemente notificata la cartella esattoriale (ovvero, come nel caso in esame, l'avviso di accertamento esecutivo).
Piuttosto, ha la funzione di riattivare il procedimento di riscossione del credito tributario;
esso segue la cartella di pagamento che ne costituisce il presupposto e che contiene le ragioni della pretesa tributaria. E', quindi, atto a contenuto vincolato per il quale è sufficiente che la motivazione faccia riferimento all'avviso di accertamento (ovvero alla cartella di pagamento) precedentemente notificata (Cass. 09/11/2018, n. 28689). Assolve, infatti, alla funzione del precetto in rinnovazione ossia al precetto che il creditore è tenuto a notificare ove il precedente precetto sia divenuto inefficace (cfr. anche Cassazione civile sez. trib., ord.
22/02/2023 n.5546).
L'intimazione di pagamento, lungi dall'avere natura provvedimentale, è atto prodromico e strumentale all'avvio del processo esecutivo, essendo equiparato, nel sistema della riscossione fiscale, al precetto civilistico, il quale non prevede affatto una nuova notificazione, in uno, del titolo esecutivo ove precedentemente notificato al debitore. Ai sensi del DPR n. 602 del 1973, art. 50, la notifica dell'intimazione di pagamento si rende necessaria quando l'esecuzione non sia iniziata nel termine di un anno dalla notifica della cartella di pagamento.
Se, come è avvenuto nel caso di specie, l'esecuzione non viene iniziata nel termine di centottanta giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento quest'ultima diviene inefficace, ai sensi del citato art. 50, comma 3. ed è necessaria la notifica di un'ulteriore intimazione per poter procedere in executivis (cfr. sent. Cass. Sez. Tr. n. 21658/2023).
In conclusione, la contribuente ha ricevuto la notifica dell'intimazione di pagamento nell'anno
2024 priva della precedente notifica del titolo esecutivo (id est, il richiamato avviso di accertamento). Di conseguenza, va annullata l'intimazione di pagamento impugnata e dichiarata, in accoglimento del terzo motivo di ricorso, la decadenza dell'amministrazione finanziaria dalla potestà di accertamento IRPEF per l'anno 2012, in mancanza di specifica prova della necessaria notifica dell'avviso di accertamento, quale titolo esecutivo presupposto dell'intimazione impugnata.
Spese processuali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in ragione dell'importo del credito tributario contestato e ai sensi del DM 147/2022.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'intimazione di pagamento impugnata;
2) dichiara la decadenza dalla potestà di accertamento IRPEF anno 2012;
3) condanna l'Agenzia delle Entrate di Catanzaro e l'AdER, ciascuna in persona del legale rappresentante, al pagamento in solido fra loro delle spese processuali liquidate in euro 30,00 per esborsi e in euro 200,00# per compensi professionali in favore di ciascun difensore costituito, oltre rimborso spese generali del 12,50%, IVA e CPA come per Legge, distratte in favore di ciascun difensore per espressa anticipazione.
Catanzaro, 9.2.2026.
Il Giudice monocratico
Dott. Michele Sessa