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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/11/2025, n. 6830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6830 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 3856/2020
All'udienza collegiale del giorno 18/11/2025 ore 10:45
Presidente Dott. RT IL Consigliere Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Relatore Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. VENTURELLI NURI Avv. Conti presente in sostituzione
Avv. MANCONI ALBERTO MARIA
Parte_2
Avv. VENTURELLI NURI
Avv. MANCONI ALBERTO MARIA
Appellato/i
Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
[...]
Avv. BARBATELLI MAURIZIO Avv. Morelli presente in sostituzione
Avv. TRONCONE RAFFAELE
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione ai sensi dell'art 281 sexies cpc.
IL PRESIDENTE
RT IL
RI d'AM
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott. RT IL - Presidente dott.ssa Giulia Spadaro - Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore all'udienza del 18.11.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3856/2020 del registro generale degli affari contenziosi vertente
tra
(c.f. , nata a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), nato a [...] il [...], entrambi dom.ti in Roma alla Piazza Apollodoro C.F._2
26 presso lo studio degli Avv.ti Nuri Venturelli (c.f. ) ed RT Manconi (c.f. C.F._3
che li rappresentano e difendono giusta procura C.F._4
- APPELLANTE –
E
– Controparte_1 Controparte_4 in persona del procuratore speciale fra giusta
[...] Controparte_5 procura ad negotia per Notar del 18/10/2012, rep. 31865, racc. 11009, rapp.ta e Persona_1 difesa, giusta procura in calce al presente atto, dagli avvocati Maurizio Barbatelli (c.f.
) e EL NE (c.f. elettivamente domiciliata C.F._5 C.F._6 nel loro studio in Roma, Viale delle Milizie, 76
- APPELLATA –
E
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 696 bis e si rivolgevano al Tribunale di Parte_1 Parte_2
Roma per l'espletamento di una consulenza tecnica preventiva ai fini dell'accertamento della responsabilità della di e dei sanitari che ebbero ad eseguire l'intervento Controparte_1 CP_1 di taglio cesareo sulla sig.ra in data 6.3.2016 e che seguirono il suo decorso post operatorio Pt_1 per l'accertamento di tutti i danni conseguentemente patiti da e conviventi e genitori Pt_1 Pt_2 della piccola Per_2
In data 03.04. 2019 i ricorrenti depositavano ricorso ex art. 702 bis c.p.c. al fine di: a) accertare che l'intervento di isterectomia subito dalla in data 23.3.2016, le conseguenze fisiche di Pt_1 quest'ultima nonché le conseguenze morali e psicologiche che ne erano derivate in capo ad entrambi ricorrenti erano riconducibili all'inadempimento contrattuale della struttura convenuta;
b) ottenere la condanna della convenuta al risarcimento dei danni di natura patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimi comprensivi del danno biologico, morale, psichico ed estetico subito da Pt_1
da determinarsi secondo le tabelle di liquidazione del danno elaborate dal Tribunale di
[...]
Milano, nonché al risarcimento del danno morale e psichico subito da Parte_2
Si costituiva in giudizio la per contestare la domanda sia in Controparte_1 CP_1 rito che nel merito.
Nell'ambito del giudizio di merito veniva acquisita la ctu svolta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo.
Il Tribunale di Roma, con ordinanza n. 8238/2020 pubblicata 15/06/2020 così decideva:
“DICHIARA la responsabilità colposa del NA la CP_6 Controparte_7 al Controparte_8 pagamento in favore di della complessiva somma di €. 47.650,00 oltre interessi Parte_1 legali dalla data della sentenza al saldo;
NA la
[...] al pagamento delle spese di causa in favore di Controparte_8 che liquida per compensi anche del procedimento ex art. 696 bis cpc in Parte_1
€.15.000,00 oltre IVA CAP e spese generali, oltre alle spese del procedimento ex art. 696 bis cpc liquidate in €700,00 ; RIGETTA ogni diversa e ulteriore domanda;
compensando le spese quanto a
; Parte_2
Con atto regolarmente notificato e hanno proposto Parte_1 Parte_2 appello avverso l'ordinanza svolgendo le seguenti conclusioni: “Confermare la responsabilità dei sanitari della struttura ospedaliera appellata per le gravi conseguenze fisiche e psichiche riportate dagli appellanti e, in accoglimento dei motivi di appello di cui sopra ed in riforma della sentenza impugnata: 1) accertare che la IG.ra , a seguito dell'operato dei medici della Parte_1
3
Controparte_8 ha subito un danno biologico fisico e psichico nella misura del 35%, come accertato dai CTU, o, in estremo subordine, del 20% oltre il danno esistenziale accertato, nonchè una ITA di 30gg ed una ITP al 50% di 15 gg.; 2) accertare che il IG. , convivente della IG.ra Parte_2 Pt_1
e padre della piccola a seguito delle gravi lesioni subite dalla compagna in Persona_3 conseguenza dell'operato dei sanitari della struttura, ha subito un danno biologico psichico del
9,33%, come accertato dai CTU, o, in estremo subordine, del 3,33% oltre il danno esistenziale;
3) per l'effetto, condannare l'appellata a risarcire: - in favore della IG.ra l'importo di € Pt_1
265.944,00, calcolato sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano, con la personalizzazione massima, attesa la totale compromissione della propria funzione riproduttiva e l'antiestetica cicatrice sull'addome, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e svalutazione monetaria;
- in favore del IG. l'importo di € 29.738,32 calcolato sulla base Pt_2 delle tabelle del Tribunale di Milano, con la personalizzazione massima, attesa l'impossibilità di accedere nuovamente all'esperienza della genitorialità insieme alla propria compagna nonché la sintomatologia ansioso-depressiva riscontrata, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e svalutazione monetaria;
4) condannare altresì parte appellata al pagamento di tutte le spese del primo grado, pari a complessive € € 920,00 (anziché in € 700,00 come erroneamente indicato nel dispositivo), e alle spese di CTP sostenute dagli appellanti, come documentate. 5) Porre le spese di CTU liquidate in complessive € 4.600,00 oltre IVA (comprensive di quelle dell'Ausiliario) definitivamente a carico di parte appellata e di CTP ammontanti ad €
2.020,00 per la sig.ra e € 1.002,00 per il sig. condannando Pt_1 Parte_2 conseguentemente la parte appellata al rimborso in favore degli appellanti;
6) Con vittoria di spese, competenze ed onorari, IVA, C.P.A. e contributo ex art. 15 l. L.P., del presente giudizio di appello per la sig.ra e per il sig. del doppio grado di giudizio.”. Parte_1 Parte_2
Si è costituita in giudizio l'appellata Controparte_8
la quale ha concluso: “affinchè la Corte di Appello adita voglia,
[...] contrariis rejectis, dichiarare nullo, inammissibile, improcedibile l'appello ed in subordine rigettarlo perché infondato nel merito e comunque non provato sia nell'an che sul quantum. In subordine voglia la Corte di Appello congruamente ridurre le pretese attoree. Con vittoria di spese e competenze di questo grado di giudizio con attribuzione in favore dei sottoscritti avvocati.”
La sentenza è motivata come segue: “Attraverso un'accurata indagine, affidata ad ausiliari del giudice di altissimo livello professionale, culminata in altrettanta scrupolosa e completa relazione, ben motivata, tanto che sono mancate robuste e condivisibili contestazioni ad opera delle parti, è stato accertato che a seguito delle inappropriate condotte medico sanitarie apprestate dall'Ospedale
4 San Pietro Fatebenefratelli di Roma l'attrice subito un serie di danni gravi. Tali danni non sono ascrivibili a mera complicanza, come vorrebbe attestare la convenuta ma a errori. Invero CP_1 la complicanza, ove correttamente inteso il termine, costituisce un evento avverso che seppure prevedibile non sempre è evitabile, posto che la scienza medica come quella chirurgica non è in grado, allo stato attuale delle conoscenze, di condurre sempre e comunque alla guarigione, alla salvezza ed alla risoluzione delle patologie dei pazienti, in assenza di condotte medico sanitarie censurabili per via commissiva o omissiva. Se l'evento avverso, in quanto prevedibile sia anche prevenibile con condotte medico-sanitarie accorte, perite, appropriate e prudenti, si è invece fuori della complicanza nella sua corretta accezione. In questo caso non si può parlare di complicanza. I
CTU del giudice hanno bene illustrato (cfr. pagine 28 e ss. della consulenza) gli aspetti critici delle condotte dei medici del convenuto (in particolare pag.309 ai quali va addebitato nella CP_6 sostanza un deficit di prudenza, di adeguata considerazione della situazione complessiva della paziente, oltre che di non perfette capacità tecnico-chirurgiche. Più in generale va ricordato che in termini probatori, il paziente ha il solo l'onere di allegare il contratto ed il relativo inadempimento
o inesatto adempimento, non essendo tenuto a provare né la colpa del medico né quella della struttura. Da quanto sopra, non avendo offerto il offerto alcuna prova liberatoria CP_6 dell'oggettivo inadempimento, va dichiarata la sua responsabilità per colpa. Egualmente sfavorevole al è la valutazione relativa al nesso causale, radicandosi la prova della CP_6 esistenza del nesso etiologico (nell'ambito civile) laddove sia più probabile (che non) – come in questo caso - che la condotta oggetto di censura sia stata la causa (normale) del danno materiale (1)
[1 Cassazione civile, sez. III, 16/10/2007, n. 21619 Nel cosiddetto sottosistema civilistico, il nesso di causalità (materiale) - la cui valutazione in sede civile è diversa da quella penale (ove vale il criterio dell'elevato grado di credibilità razionale che è prossimo alla "certezza") - consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio (ispirato alla regola della normalità causale) del "più probabile che non"; esso si distingue dall'indagine diretta all'individuazione delle singole conseguenze dannose (finalizzata a delimitare, a valle, i confini della già accertata responsabilità risarcitoria) e prescinde da ogni valutazione di prevedibilità o previsione da parte dell'autore, la quale va compiuta soltanto in una fase successiva ai fini dell'accertamento dell'elemento soggettivo (colpevolezza)]. ha pertanto diritto al ristoro dei danni, per il che si effettua una liquidazione Parte_1 che considera anche lo stress e la depressione (in senso atecnico) conseguiti all'intervento di isterectomia con impossibilità di avere ulteriori figli. Considerata la data del fatto e l'età dell'attrice
(all'epoca 34enne) spetta alla medesima il ristoro del danno biologico causato rapportato ad una invalidità permanente del 15 %, ITA di gg.30 e ITP al 50% di 15 gg;
per un totale, secondo le tabelle
5 aggiornate del Tribunale di Roma, di €.36.152. Proprio in conseguenza delle gravi conseguenze ricordate, si concede, nella misura massima, il ristoro per il danno soggettivo, per un totale di
€.46.997. Somma che perviene con i calcoli di cui di seguito ad €.47.650 Invero il calcolo di tali interessi è stato effettuato in virtù della sentenza del 17.2.1995 n.1712 della Suprema Corte procedendo prima alla devalutazione della somma rivalutata alla data della sentenza alla data del fatto, importo;
e successivamente calcolando sugli importi rivalutati anno per anno i relativi interessi legali ai tassi stabiliti per legge anno per anno, senza alcuna capitalizzazione. Al pagamento di tale somma oltre interessi legali fino al saldo la Provincia convenuta va condannata. Nulla spetta al dichiarato convivente per difetto di adeguata allegazione prima ancora che prova (che non può essere, quanto meno soltanto, la labile e poco attendibile prova testimoniale). Il danno riflesso è categoria che, dovendosi evitare un'estensione indebita dei risarcimenti al di là di ciò che prevede la legge (cfr. art. 1223 cc), deve essere riservato alle macroinvalidità, non condividendosi affatto le visioni ecumeniche e aperturiste di alcune decisioni della giurisprudenza. Le spese (che vengono regolate secondo le previsioni – orientative per il giudice che tiene conto di ogni utile circostanza per adeguare nel modo migliore la liquidazione al caso concreto- della l.24.3.2012 n.27 e del D.M.
Ministero Giustizia 10.3.2014 n.55) seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.”
A scioglimento della riserva del 9.3.2022, la Corte ha rigettato le istanze istruttorie degli appellanti rinviando per conclusioni.
All'odierna udienza, i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
L'appello è articolato in 5 motivi.
Con il primo la si duole della circostanza che il Tribunale, contraddittoriamente, dapprima Pt_1 avrebbe dato molto credito alla CTU per poi discostarsene non riconoscendo a il Parte_1 danno psichico, conseguenza dell'intervento di rimozione dell'utero con perdita della possibilità di procreare nonché i danni estetici. Mal aveva fatto il Tribunale a discostarsi dalla CTU che, invece, aveva accertato un “Disturbo da stress acuto” attesa la presenza di alcuni indicatori clinici analiticamente descritti. Orbene, ritiene l'appellante che di fronte ad un tale approfondito e preciso accertamento del danno subito dalla ricorrente, sia di natura fisica che psichica di cui si compone per definizione il danno biologico e che doveva essere liquidato nella misura complessiva del 35% (15% danno fisico + 20% danno psichico), il Tribunale riconosceva invece alla il ristoro del mero Pt_1 danno fisico permanente nella misura del 15%, limitandolo così alla sola lesione all'integrità fisica accertata dai CTU, personalizzando poi l'ammontare del risarcimento. Tale errore dava luogo ad un
6 risarcimento notevolmente inferiore. In via subordinata chiedeva il riconoscimento del 20% di danno biologico.
Con il secondo motivo si contesta l'errata applicazione, nella determinazione del danno biologico, delle tabelle del tribunale di Roma anziché delle tabelle del tribunale di Milano.
Con il terzo motivo gli appellanti e si dolgono che il Tribunale non aveva provveduto Pt_1 Pt_2
a liquidare in loro favore le spese vive di contributo unificato né le marche da bollo per il procedimento ex art. 702 bis c.p.c. e non aveva neppure riconosciuto le spese di CTU e di CTP sostenute.
Con il quarto motivo, sostiene che il Tribunale aveva errato nel non riconoscergli il Parte_2 diritto ad essere ristorato dal danno psichico ed esistenziale subito dalla circostanza di non poter avere altra prole dalla compagna convivente, madre della bimba appena nata e “nel soffrire, di riflesso, per lo scompenso psichico del quale è rimasta afflitta la compagna”.
Il primo ed il quarto motivo vanno esaminati congiuntamente perché afferiscono alla quantificazione del danno biologico patito dagli appellanti. Essi non meritano di essere condivisi.
Anzitutto, come ogni forma di danno anche quello non patrimoniale (nella specie, psicologico) rappresenta una forma di danno conseguenza che, come tale, non è in re ipsa ma deve essere debitamente provato.
In secondo luogo, il danno de quo non si identifica nel mero transeunte patema d'animo ma, di contro, presuppone la lesione dell'integrità psichica della persona, ossia un'alterazione patologica e scientificamente dimostrabile del fisiologico equilibrio psichico dell'interessato (ad es., uno stato depressivo), ovvero comunque una profonda, strutturale, endemica compromissione dell'ordinario tessuto esistenziale del danneggiato, sconvolto dall'illecito con proporzioni ed effetti dirompenti.
Nella specie, tuttavia, dalla stessa perizia psicologica disposta in primo grado e richiamata dagli appellanti non constano né affezioni patologiche della sfera psichica della e del compagno Pt_1
né un radicale e sistemico peggioramento della qualità della vita ovvero un decadimento Pt_2 palese ed oggettivo del di loro tessuto familiare e relazionale.
Di contro, e ferma l'assenza di qualsiasi patologia accertata della sfera psichica, la stessa ctu psicologica riferisce che “A parere della scrivente la condizione emotiva riferita dalla signora caratterizzata da una sensazione di sfiducia e da un forte disinvestimento nei confronti dei medici e del loro operato non sembrerebbe assumere una portata tale da poter diagnosticare la presenza di fobie specifiche infatti seppur siano tuttora blandamente presenti alcuni sintomi di evitamento rispetto a determinate circostanze che possono ricordare l'operazione effettuata e la stessa Pt_1 ad ipotizzare l'eventualità di potersi sottoporre ad un intervento di chirurgia plastico ricostruttiva al fine di correggere e riparare la cicatrice che l'isterectomia le ha provocato. Altresì non sembrano
7 emergere aspetti legati alla esacerbazione di malattie esistenti ne compaiono tratti deliranti o gravemente ipocondriaci a seguito dell'evento di specie. E rileva, in relazione ad entrambi i periziandi come “L'evento abbia lasciato delle tracce psichiche profonde nei periziandi ma che allo stato dell'arte la condizione emotiva riscontrata non possa essere interpretata nei termini di una modificazione totalitaria e sconvolgente della qualità dello stile di vita dei periziandi né che tale condizione psicologica soddisfi i criteri per poter diagnosticare un disturbo depressivo maggiore”.
Del resto la ctu psicologica, nell'indagare i rapporti tra i genitori e la piccola non ha Per_2 riscontrato elementi disfunzionali forieri di patologie psichiche: “A questo proposito durante i colloqui clinici è stata indagata dalla sottoscritta la presenza di eventuali comportamenti disfunzionali dei genitori dettati da possibili preoccupazioni in merito allo stato di salute della bambina ma non vengono evidenziati eventi degni di nota il rapporto con viene descritto da Per_2 entrambi periziando in termini positivi e sembrano essere messe in gioco risorse affettive sufficientemente sane ed equilibrate”
Dunque, la ctu non ha riscontrato situazioni comportamentali indicative di squilibri psichici nei due periziandi neppure nel rapporto delicato come può essere quello con un figlio molto piccolo. “A giudizio del consulente d'ufficio non è possibile affermare che il senso di precarietà di fragilità che compare come sfondo nel tono dell'umore di entrambi i periziando abbia potuto comportare una distorsione significativa nella relazione affettiva intrattenuta con la figlia.. Altresì non sembrano emergere segni o sintomi la cui presenza possa far ipotizzare che l'evento di specie abbia innescato una condizione conclamata di depressione post partum nella tale da compromettere la cura Pt_1 dei bisogni fisici e psichici della neonata nelle sue primissime fasi dello sviluppo..”
Neppure sono stati riscontrati elementi disfunzionali nella relazione di coppia. “Entrambi i periziandi sono concordi nell'affermare che la loro intimità sessuale non ha subito cambiamenti degni di nota a seguito dell'evento di specie”.
In definitiva, secondo la ctu il quadro sintomatologico riscontrato nei due genitori non ha evidenziato segni clinici che possano ascriversi ad una lesione della salute psichica dei soggetti né ad uno stravolgimento irreversibile della vita dei soggetti che già prima dell'evento presentavano una struttura della personalità connotata da un tono dell'umore “fortemente orientato in senso ansioso depressivo”. Il CTU ha tal fine evidenziato “come a seguito dell'evento non sembrano emergere nella
e nel cambiamenti rilevanti per quanto riguarda le proprie abitudini di vita”. Pt_1 Pt_2
Dalla stessa ctu si evince che la condizione interna dei due periziandi si sia gradualmente stemperata nel corso del tempo tanto da non apparire allo stato attuale alla stregua di un disturbo strutturato e particolarmente invalidante pur se si riscontra tuttora una sintomatologia che sembra connotare un senso più che altro un senso di fragilità e precarietà in entrambi i coniugi.
8 Il primo giudice ha correttamente tenuto conto dell'intero quadro delle conseguenze patite riconoscendo alla la sola invalidità da isterectomia;
ciò in quanto non ha ravvisato altre Pt_1 lesioni alla salute intesa unitariamente come sfera psicofisica della persona ma ha effettuato la liquidazione tenendo conto altresì dello stress e della depressione, intesa però in senso atecnico, come conseguiti all'intervento invalidante con impossibilità di avere ulteriori figli ed ha pure liquidato il massimo ristoro per il danno morale soggettivo legato alle sofferenze intime patite. Sicché si ritiene che le dette conseguenze legate all'isterectomia siano state ben tenute in considerazione dal giudicante sebbene esse non abbiano inciso nella sfera della salute della Pt_1
Per quanto sin qui rilevato del tutto condivisibilmente il giudice non ha riconosciuto alcunché né a titolo di danno alla salute al per il quale infatti non sono risultati postumi invalidanti alla sua Pt_2 sfera psichica né a titolo di danno morale conseguente alle lesioni della atteso che, come è Pt_1 stato evidenziato nella ctu, egli a seguito della isterectomia non ha di fatto subito sofferenze morali tali da poter assurgere a danno autonomamente riconoscibile.
I motivi dunque debbono essere respinti.
Venendo al secondo motivo va detto che lo stesso coglie nel segno.
Con esso la sentenza viene censurata in relazione all'applicazione delle tabelle del Tribunale di Roma
e non di quelle del Tribunale di Milano.
Precisato che il giudice di primo grado ha effettivamente applicato le tabelle di Roma, va sul punto richiamato l'orientamento consolidato del Supremo Collegio secondo cui “per la liquidazione del danno biologico devono prendersi a riferimento i parametri delle tabelle predisposte dal tribunale di Milano, salvo che l'eccezionalità del caso concreto non imponga di discostarsene dando atto delle relative ragioni in motivazione” (Cass. sez. VI, n. 20292/2022). Ulteriormente va ricordato come “in materia di danno non patrimoniale, i parametri delle "Tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti. Ne consegue l'incongruità della motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri tratti dalle "Tabelle" di Milano consenta di pervenire” (Cass. sez. III n. 17018/2018). Non può quindi essere condivisa la sentenza di primo grado che ha applicato le tabelle di Roma e non quelle di Milano.
Sicché applicando i detti parametri secondo una i.p. del 15%, 30 giorni di ita e 15 di itp al 50%, valori non oggetto di censura, la massima personalizzazione da riconoscersi alla luce della natura delle conseguenze patite dalla che hanno indubbiamente coinvolto soprattutto la sfera intima della Pt_1
9 già menzionata e l'incremento per la sofferenza morale soggettiva, rappresentando i danni subiti la fattispecie delittuosa delle lesioni colpose, si perviene al seguente calcolo attualizzato al 2024:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 34 anni Percentuale di invalidità permanente 15% Punto danno biologico € 3.211,51 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 31%) € 995,57 Punto danno non patrimoniale € 4.207,08
Punto base I.T.T. € 115,00 Giorni di invalidità temporanea totale 30 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 15
Danno biologico risarcibile € 40.224,00 Danno non patrimoniale risarcibile € 52.694,00 Con personalizzazione massima (max 44% del danno biologico) € 70.393,00
Invalidità temporanea totale € 3.450,00 Invalidità temporanea parziale al 50% € 862,50 Totale danno biologico temporaneo € 4.312,50
Totale generale: € 57.006,50 Totale con personalizzazione massima € 74.705,50
Sulla somma come sopra quantificata vanno riconosciuti gli interessi legali dalla presente pronuncia al saldo, convertendosi per effetto della sentenza il debito di valore in debito di valuta.
Non spettano viceversa gli interessi anteriori. Invero, “l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore che deve essere liquidato tenendo conto non solo dell'esigenza di reintegrare il patrimonio del creditore danneggiato di una somma che equivalga al danno a suo tempo subito, ma anche di ristorarlo della mancata disponibilità della stessa nel tempo intercorso tra il sinistro e la liquidazione;
pertanto, oltre alla rivalutazione, potranno essere liquidati gli interessi cd.
"compensativi", la determinazione dei quali non è però automatica, né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, per la dimostrazione del maggior danno nelle obbligazioni di valuta, ma secondo criteri differenti” (Cass. 8-11-2016, n.
22607). “Nella obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe
10 disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi” (Cass. 13-7-2018, n. 18564). “Nei debiti di valore il riconoscimento dei cd. interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso, con il limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito, senza che sia tenuto a motivarne il mancato riconoscimento, salvo non sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo” (Cass. 20-
1-2020, n. 1111).
Nella specie l'appellante non ha assolto agli oneri di allegazione e prova a suo carico.
Da quanto riconosciuto andrà detratto l'importo eventualmente già corrisposto.
Venendo al terzo motivo vanno svolte le seguenti considerazioni.
Lamenta l'appellante il mancato riconoscimento delle spese vive del procedimento ex art. 702 bis c.p.c., per la consulenza tecnica di ufficio e per quelle relative alla consulenza di parte.
Sicché le "spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue" (Cass. Sez. 2, sent. 3 gennaio 2013, n. 84, Rv. 624396-
01; conforme Cass. Sez. 3, sent. 22 febbraio 2015, n. 3380, Rv. 63447501); si è più di recente dalla
Suprema Corte precisato, ed a tale indirizzo si intende qui dar seguito, che "mentre la mancata determinazione nella sentenza del compenso spettante al consulente tecnico d'ufficio integra un mero errore materiale per omissione, suscettibile di correzione da parte del giudice d'appello con riferimento all'importo della liquidazione effettuata in favore del consulente, non è possibile disporre la condanna del soccombente al pagamento delle spese relative ad una consulenza di parte, in mancanza di prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa" (Cass. Sez. 1, sent. 7 febbraio 2006,
n. 2605, Rv. 586818-01; Cass. 21402/2022).
Risulta agli atti depositata la ricevuta n.39 emessa dal ctp dr. per € 800 intestata a con Per_4 Pt_1 relativa firma in calce a quietanza e l'attestazione di pagamento del CTP dr.ssa con cui Per_5 quest'ultima dà atto di avere emesso fattura nei confronti del soggetto che aveva effettuato il
11 pagamento in nome e per loro conto, per le seguenti somme: €1002 per il ed €1202 per la Pt_2
Pt_1
Deve dunque riconoscersi per le spese di ctp sostenute, a la somma di € 2002 Parte_1
(€800+€1002) ed a l'importo di € 1002. Parte_2
Vanno poi riconosciute le spese di ctu liquidate in primo grado, trattandosi di spese di lite che essendo state complessivamente poste a carico della parte soccombente in primo grado dovranno essere sostenute dall'odierna appellata.
Vanno inoltre riconosciute in favore della le spese vive sopportate in primo grado e quindi Pt_1 anche le spese di contributo unificato e per marche da bollo in relazione al procedimento ex art. 702 bis, quantificate in € 634 (C.U. per €607+ manca da bollo per € 27) oltre a quelle del procedimento ex art. 696 bis cpc (€ 286 per c.u. ed € 27 per marca da bollo) per complessivi € 947 in luogo di € 700 come liquidate in sentenza.
L'appello conclusivamente deve essere parzialmente accolto sicchè a vanno Parte_1 riconosciute le maggiori somme di cui in motivazione mentre a va riconosciuto il solo Parte_2 rimborso delle spese di ctp pari ad € 1002.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore di ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022 tenuto conto del Parte_1 decisum (valore della causa sino ad € 52.000 tabella XII^, scaglione quarto valori in prossimità dei minimi considerati i risultati raggiunti e la semplicità delle questioni trattate).
Quanto a l'accoglimento pur parziale dell'appello comporterebbe la rivisitazione delle Parte_2 spese dell'intero giudizio e tuttavia le ragioni della decisione che lo hanno visto vittorioso soltanto per una ridottissima somma -relativa al solo rimborso della ctp- giustificano la compensazione delle stesse per entrambi i gradi ex art. 92 c.p.c.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza n. 8238/2020 pubblicata il 15.6.2020 del Tribunale di Roma, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della detta sentenza che per il rimanente conferma, così provvede: condanna Controparte_8 al pagamento in favore di
[...] Parte_1 per danno non patrimoniale della somma all'attualità di € 74.705,50 (anziché di € 47.650 di cui alla sentenza di primo grado); pone le spese della ctu espletata in primo grado e come liquidate dal giudice a carico di
[...]
Controparte_8
[...]
12 condanna Controparte_8
l pagamento in favore di i
[...] Parte_1
€ 2949 per spese di ctp e per spese vive (in luogo di quelle liquidate nella sentenza di primo grado); condanna Controparte_8 al pagamento in favore di di
[...] Parte_2
€1002 per spese di ctp;
condanna Controparte_8 [...] alla refusione a favore di Controparte_8 Parte_1 delle spese del grado che liquida in €4.996 per compensi, oltre CU, spese generali, IVA e CPA;
compensa integralmente le spese di lite del doppio grado nei rapporti con Parte_2
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 18.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
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