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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 11/09/2025, n. 1182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1182 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3192/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Falcione, quale Giudice del lavoro, all'udienza dell'11/09/2005 ha pronunciato mediante pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART.429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3192/2024 R.G.A.L. e vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Silvia Assennato
E
– in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore Resistente
Rappresentato e difeso dal Funzionario dott.ssa Anna Rita Luciani
Oggetto: Pagamento Assegno di Assistenza mensile Art. 13 L. 118/1971.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione 1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2. Compensa di 1/3 le spese processuali e condanna l' in persona del l.r.p.t., a CP_1 rimborsare alla ricorrente il residuo, liquidato in complessivi € 2.000,00 oltre IVA CPA
e spese generali come per legge, da distrare in favore del procuratore antistatario. pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente epigrafata con ricorso depositato in data 29.05.2024, ritualmente notificato, chiede che l' sia condannato a pagare in sui favore i ratei del beneficio CP_1 dell'assegno di assistenza mensile -ex art. 13 L. 118/1971- maturati a decorre dalla visita di revisione del 15.04.2022 ad oggi - stante l'avvenuto accertamento del requisito sanitario presupposto giusto Decreto di Omologa del Tribunale di Velletri n. 5006/2022 emesso in data 14.12.2023 all'esito del procedimento introdotto dalla ricorrente ex art. 445 bis c.p.c.. Riferisce di avere notificato il Decreto di Omologa alle competenti sedi dell' a mezzo PEC per il tramite del proprio difensore di fiducia in data 15.12.2023 e CP_1 di avere, altresì, trasmesso il successivo 17.01.2024 il Modello AP70 contenente tutti gli elementi e le informazioni per consentire la liquidazione della prestazione. Ciò malgrado,
e nonostante il possesso di tutti gli ulteriori requisiti di legge, l'Istituto non ha provveduto al pagamento per cui si hai vista costretta ad adire l'autorità giudiziaria.
Allega documentazione.
L' si costituisce in giudizio e riferisce che la prestazione è stata liquidata in data CP_1
28.08.2024 con provvedimenti TP/150 e TE08 e che la rata corrente e gli arretrati sono stati accreditati con valuta 20.09.2024. Chiede, quindi, dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Allega documentazione.
La causa veniva istruita con la prova documentale offerta dalle parti. All'udienza del
27.03.2025 il procuratore della ricorrente, preso atto di quanto dedotto dall' nella CP_1 memoria ricostituzione in giudizio, confermava a l'avvenuto esatto pagamento di quanto dovuto dall'Istituto alla sig.ra e si associava alla domanda di declaratoria di Pt_1 cessazione della materia del contendere proposta dal procuratore dell' insistendo, CP_1 tuttavia, per il riconoscimento delle spese processuali. All'odierna udienza, dopo la discussione, la causa veniva decisa con lettura della sentenza con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c..
Ciò posto osserva il giudicante che l'istituto giuridico denominato "cessazione della materia del contendere" è stato creato al fine di dare una soluzione concreta ai casi in cui, per sopraggiunte situazioni di fatto nel corso del processo, sia inutile la prosecuzione del processo stesso perché la situazione del contendere è stata risolta. E', quindi, un'ipotesi di estinzione del giudizio, creata dalla prassi giurisprudenziale, da pronunciare, anche d'ufficio, ogniqualvolta si verifichi un'ipotesi di: a) rinuncia all'azione; b) rinuncia alla pretesa sostanziale;
c) venire meno dell'interesse delle parti alla sua naturale definizione.
pagina 2 di 4 Presuppone, dunque, che la situazione sostanziale nuova (o quanto meno diversa) da quella presente al momento dell'introduzione del processo, "soddisfi" l'attore rendendo inutile la sua azione volta ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice. L'accertamento, inoltre, deve essere condotto avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass.
2567/2007).
In definitiva “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, dev'essere valutata dal giudice” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16150/2010).
Ebbene l'art. 445 bis c.p.c. dispone, al comma 5, applicabile per identità di ratio al presente giudizio di merito introdotto dalla ricorrente ai sensi del comma 6 dell'art. 445 bis che viene definito con sentenza inappellabile, che il Decreto di Omologa, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni entro 120 giorni dalla notifica, sempreché la domanda dell'interessato sia completa di tutti i documenti e i dati necessari all'Istituto (Cass. 16 gennaio 1996, n. 317; Cass. 22 marzo 2001, n. 4155), anche ai sensi dell'art. 16, comma 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'art, 1, comma 783 della legge 27 dicembre 2006, n, 296, in forza del quale la domanda incompleta non comporta il diritto a interessi legali e oneri accessori.
Ne discende che la legittima attività svolta dall' inerente la verifica dei requisiti CP_1 socio-economici previsti dalla legge per accedere alla prestazione medesima, di norma comunicati dall'interessato tramite invio dei Modelli predisposti dall'Ente, implica la considerazione del termine di 120 giorni come termine che deve rimanere sospeso fino all'invio di detti Modelli all'Istituto, debitamente compilati, nonché dell'ulteriore documentazione che si rendesse eventualmente necessaria.
Tale considerazione, benché non rinvenibile nel testo normativo, può desumersi dalle considerazioni che precedono, oltre che dai principi generali del codice civile in materia di obbligazioni, e in particolare dall'art. 1175 c.c. che impone la diligente collaborazione del creditore per consentire al debitore l'adempimento dell'obbligazione.
Nel caso che ci occupa vi è prova in atti che il Decreto di Omologa del Tribunale di
Velletri è stato notificato all' il 15.12.2023 che il Modello AP70 (modulistica CP_1
pagina 3 di 4 necessaria per consentire la liquidazione e il pagamento della prestazione) è stato trasmesso alle competenti sedi dell'Istituto in data 17.01.2024.
Ne consegue che il termine di legge dei 120 giorni per provvedere al pagamento scadeva nel mese di maggio 2024 per cui il provvedimento di liquidazione è stato emesso con tre mesi di ritardo rispetto alla scadenza del termine di legge, e il pagamento di quanto dovuto alla ricorrente è seguito nel mese successivo.
Si è quindi in presenza di un adempimento, anche se di poco, tardivo.
Sussistono, pertanto, a parere del giudicante giuste ragioni per disporre la compensazione parziale delle spese processuali, ex art. 92 c.p.c., che vengono liquidate come in dispositivo - tenuto conto dell'importo del credito accertato in giudizio €
10.054,54 - e distratte in favore dej procuratore della ricorrente che se ne dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Velletri, 11 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Falcione, quale Giudice del lavoro, all'udienza dell'11/09/2005 ha pronunciato mediante pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART.429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3192/2024 R.G.A.L. e vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Silvia Assennato
E
– in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore Resistente
Rappresentato e difeso dal Funzionario dott.ssa Anna Rita Luciani
Oggetto: Pagamento Assegno di Assistenza mensile Art. 13 L. 118/1971.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione 1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2. Compensa di 1/3 le spese processuali e condanna l' in persona del l.r.p.t., a CP_1 rimborsare alla ricorrente il residuo, liquidato in complessivi € 2.000,00 oltre IVA CPA
e spese generali come per legge, da distrare in favore del procuratore antistatario. pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente epigrafata con ricorso depositato in data 29.05.2024, ritualmente notificato, chiede che l' sia condannato a pagare in sui favore i ratei del beneficio CP_1 dell'assegno di assistenza mensile -ex art. 13 L. 118/1971- maturati a decorre dalla visita di revisione del 15.04.2022 ad oggi - stante l'avvenuto accertamento del requisito sanitario presupposto giusto Decreto di Omologa del Tribunale di Velletri n. 5006/2022 emesso in data 14.12.2023 all'esito del procedimento introdotto dalla ricorrente ex art. 445 bis c.p.c.. Riferisce di avere notificato il Decreto di Omologa alle competenti sedi dell' a mezzo PEC per il tramite del proprio difensore di fiducia in data 15.12.2023 e CP_1 di avere, altresì, trasmesso il successivo 17.01.2024 il Modello AP70 contenente tutti gli elementi e le informazioni per consentire la liquidazione della prestazione. Ciò malgrado,
e nonostante il possesso di tutti gli ulteriori requisiti di legge, l'Istituto non ha provveduto al pagamento per cui si hai vista costretta ad adire l'autorità giudiziaria.
Allega documentazione.
L' si costituisce in giudizio e riferisce che la prestazione è stata liquidata in data CP_1
28.08.2024 con provvedimenti TP/150 e TE08 e che la rata corrente e gli arretrati sono stati accreditati con valuta 20.09.2024. Chiede, quindi, dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Allega documentazione.
La causa veniva istruita con la prova documentale offerta dalle parti. All'udienza del
27.03.2025 il procuratore della ricorrente, preso atto di quanto dedotto dall' nella CP_1 memoria ricostituzione in giudizio, confermava a l'avvenuto esatto pagamento di quanto dovuto dall'Istituto alla sig.ra e si associava alla domanda di declaratoria di Pt_1 cessazione della materia del contendere proposta dal procuratore dell' insistendo, CP_1 tuttavia, per il riconoscimento delle spese processuali. All'odierna udienza, dopo la discussione, la causa veniva decisa con lettura della sentenza con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c..
Ciò posto osserva il giudicante che l'istituto giuridico denominato "cessazione della materia del contendere" è stato creato al fine di dare una soluzione concreta ai casi in cui, per sopraggiunte situazioni di fatto nel corso del processo, sia inutile la prosecuzione del processo stesso perché la situazione del contendere è stata risolta. E', quindi, un'ipotesi di estinzione del giudizio, creata dalla prassi giurisprudenziale, da pronunciare, anche d'ufficio, ogniqualvolta si verifichi un'ipotesi di: a) rinuncia all'azione; b) rinuncia alla pretesa sostanziale;
c) venire meno dell'interesse delle parti alla sua naturale definizione.
pagina 2 di 4 Presuppone, dunque, che la situazione sostanziale nuova (o quanto meno diversa) da quella presente al momento dell'introduzione del processo, "soddisfi" l'attore rendendo inutile la sua azione volta ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice. L'accertamento, inoltre, deve essere condotto avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass.
2567/2007).
In definitiva “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, dev'essere valutata dal giudice” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16150/2010).
Ebbene l'art. 445 bis c.p.c. dispone, al comma 5, applicabile per identità di ratio al presente giudizio di merito introdotto dalla ricorrente ai sensi del comma 6 dell'art. 445 bis che viene definito con sentenza inappellabile, che il Decreto di Omologa, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni entro 120 giorni dalla notifica, sempreché la domanda dell'interessato sia completa di tutti i documenti e i dati necessari all'Istituto (Cass. 16 gennaio 1996, n. 317; Cass. 22 marzo 2001, n. 4155), anche ai sensi dell'art. 16, comma 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'art, 1, comma 783 della legge 27 dicembre 2006, n, 296, in forza del quale la domanda incompleta non comporta il diritto a interessi legali e oneri accessori.
Ne discende che la legittima attività svolta dall' inerente la verifica dei requisiti CP_1 socio-economici previsti dalla legge per accedere alla prestazione medesima, di norma comunicati dall'interessato tramite invio dei Modelli predisposti dall'Ente, implica la considerazione del termine di 120 giorni come termine che deve rimanere sospeso fino all'invio di detti Modelli all'Istituto, debitamente compilati, nonché dell'ulteriore documentazione che si rendesse eventualmente necessaria.
Tale considerazione, benché non rinvenibile nel testo normativo, può desumersi dalle considerazioni che precedono, oltre che dai principi generali del codice civile in materia di obbligazioni, e in particolare dall'art. 1175 c.c. che impone la diligente collaborazione del creditore per consentire al debitore l'adempimento dell'obbligazione.
Nel caso che ci occupa vi è prova in atti che il Decreto di Omologa del Tribunale di
Velletri è stato notificato all' il 15.12.2023 che il Modello AP70 (modulistica CP_1
pagina 3 di 4 necessaria per consentire la liquidazione e il pagamento della prestazione) è stato trasmesso alle competenti sedi dell'Istituto in data 17.01.2024.
Ne consegue che il termine di legge dei 120 giorni per provvedere al pagamento scadeva nel mese di maggio 2024 per cui il provvedimento di liquidazione è stato emesso con tre mesi di ritardo rispetto alla scadenza del termine di legge, e il pagamento di quanto dovuto alla ricorrente è seguito nel mese successivo.
Si è quindi in presenza di un adempimento, anche se di poco, tardivo.
Sussistono, pertanto, a parere del giudicante giuste ragioni per disporre la compensazione parziale delle spese processuali, ex art. 92 c.p.c., che vengono liquidate come in dispositivo - tenuto conto dell'importo del credito accertato in giudizio €
10.054,54 - e distratte in favore dej procuratore della ricorrente che se ne dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Velletri, 11 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
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