Sentenza 20 aprile 2007
Massime • 1
È illegittima la decisione con cui il Tribunale, in composizione monocratica, rigetti l'istanza di restituzione nel termine ritenendo la ritualità della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza eseguita all'imputato detenuto nel domicilio eletto presso il difensore d'ufficio, considerato che ai sensi dell'art. 175, comma secondo, cod.proc.pen. - novellato dal D.L. n. 17 del 2005, convertito con modificazioni nella L. n. 60 del 2005 - l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione, ad esclusione del caso in cui abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire o a proporre impugnazione, condizioni che non possono ritenersi provate, nella specie, stante lo stato di detenzione dell'imputato al momento della notifica del predetto estratto contumaciale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/04/2007, n. 25572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25572 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Luigi Renato - Presidente - del 20/04/2007
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 648
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI TOMASSI MAstefania - Consigliere - N. 28427/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO AR, N. IL 03/04/1983;
avverso l'ORDINANZA del 24/03/2006 TRIBUNALE di FORLÌ - SEZ. DIST. di CESENA;
sentita la relazione del Consigliere Dott. PAOLO OLDI;
lette le conclusioni del P.G., che ha chiesto l'annullamento con rinvio al Tribunale di Forlì per nuovo esame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza in data 24 marzo 2006 il Tribunale di Forlì - sezione distaccata di Cesena - in composizione monocratica, provvedendo sull'incidente di esecuzione sollevato da MA MAnovic avverso l'ordine di carcerazione emesso nei suoi confronti dal locale Procuratore della Repubblica, revocava tale provvedimento e rigettava l'istanza di restituzione in termini contestualmente proposta. Riteneva quel giudice che il titolo esecutivo si fosse legittimamente formato attraverso la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di condanna, ritualmente effettuata presso il difensore domiciliatario, ma che il successivo procedimento di formazione e di emissione del decreto di irreperibilità fosse viziato, in quanto la MAnovic era all'epoca detenuta presso la Casa Circondariale di Venezia.
Ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, affidandolo ad un solo motivo. Con esso denuncia carenza di motivazione in ordine al diniego della restituzione in termini, la cui richiesta si fonda sul disposto dell'art. 175 c.p.p., comma 2, come modificato dal D.L. 21 febbraio 2005 n. 17. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Secondo il disposto dell'art. 175 c.p.p., nella formulazione derivante dalla modifica apportatavi col D.L. 21 febbraio 2005, n. 17 (convertito, con modificazioni, nella L. 22 aprile 2005 n. 60), nel caso di pronuncia di sentenza contumaciale l'imputato ha diritto alla restituzione nel termine per proporre impugnazione, salvo che abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire o a proporre impugnazione.
Nel caso che qui ne occupa l'imputata MAnovic, allorquando le venne notificato nel domicilio eletto l'estratto contumaciale relativo alla sentenza di condanna emessa a suo carico il giorno 11 marzo 2005, e per tutta la durata del termine per impugnare, si trovava ristretta nella Casa Circondariale di Venezia. Nella descritta situazione, non soltanto non può dirsi provato (come esige la ripartizione dell'onere probatorio di cui al citato art. 175 c.p.p.) che l'imputata, a conoscenza della pronuncia di condanna emessa a suo carico, abbia rinunciato ad impugnarla;
ma esiste anzi un forte elemento di segno contrario, in quanto lo stato di detenzione non può non aver gravemente inciso sul mantenimento dei contatti fra la MAnovic e il suo difensore d'ufficio, ancorché domiciliatario.
L'ordinanza del giudice dell'esecuzione, che ha disapplicato senza motivazione il precetto di cui al più volte ricordato art. 175 c.p.p., va conseguentemente annullata con rinvio allo stesso
Tribunale di Forlì, il quale - in persona di altro magistrato - sottoporrà a riesame l'istanza di restituzione nel termine.
P.Q.M.
la Corte annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Forlì.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2007