TRIB
Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 07/03/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Antonella Guerra Presidente dott.ssa Silvia Rizzuto Giudice rel dott.ssa Virginia Manfroni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7233/2022 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
.f. ( ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Carlotta Gaiani come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE contro
(c.f. CP_1 C.F._2
Rappresentato e difeso dall'avv. Erika Perbellini che ha rinunciato al mandato in data
6.11.2024
RESISTENTE
con l'intervento dell'avv. Marina Crisafulli curatrice speciale delle minori
[...]
c.f. c.f. Per_1 C.F._3 CP_2 C.F._4
pagina 1 di 14 con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
All'udienza del le parti hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente “in via principale: confermarsi la separazione personale dei coniugi già dichiarata con sentenza non definitiva, dichiarare l'addebito della separazione al Sig.
, alle seguenti condizioni: CP_1
1) i coniugi vivranno separati senza reciproche interferenze, con obbligo del reciproco rispetto;
2) la titolarità della responsabilità genitoriale delle figlie minori sarà soltanto della madre, con decadenza del padre, ai sensi dell'art. 330 c.c., dalla responsabilità genitoriale del Sig.
nei confronti delle figlie minori e;
CP_1 Persona_1 CP_2
3) le figlie minori e vengono affidate, ai sensi dell'art. 337 quater Persona_1 CP_2
c.c., in via super esclusiva alla madre con possibilità per la stessa di assumere Parte_1
in via esclusiva le decisioni di maggiore interesse per le figlie minori, con collocazione esclusiva e residenza presso la madre, con esclusione, o quantomeno sospensione degli incontri e del diritto di visita tra il padre e le figlie minori;
4) a titolo di mantenimento per le figlie minori e il Sig. Per_1 CP_2 CP_1
corrisponderà alla Sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese la somma che il Parte_1
Giudice riterrà equa e di giustizia, in una misura non inferiore a € 250,00 per ciascuna figlia, per un importo complessivo di € 500,00; la suddetta somma sarà rivalutata anno per anno in base all'aumento dell'indice ISTAT pubblicato dalla CCIAA per la provincia di Verona;
le spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Verona del 17/09/2020, saranno ripartite tra i coniugi nella misura del 75% gravanti sul Sig. e 25% gravanti sulla CP_1
Sig.ra Parte_1
5) il Sig. corrisponderà alla Sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese a CP_1 Parte_1 titolo di contributo al suo mantenimento la somma che l'Ill.mo Giudice riterrà equa e di giustizia, rivalutata anno per anno in base all'aumento dell'indice ISTAT pubblicato dalla
CCIAA per la provincia di Verona;
pagina 2 di 14 6) dichiarare il diritto della Sig.ra di percepire direttamente gli assegni familiari e/o Pt_1
Cont qualsiasi altra indennità familiare, con decadenza del Sig. dalla titolarità di qualsiasi assegno e/o indennità familiare.
3 Con vittoria, di spese, competenze e onorari.
Per parte resistente: NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
A) Rigettarsi tutte le domande così come proposte da parte ricorrente, soprattutto quella relativa alla decadenza della potestà genitoriale in quanto eccessive e non corrispondenti al benessere delle minori.
1.) Confermarsi la separazione giudiziale tra i parti già pronunciata con sentenza non definitiva.
2.) Affidarsi le minori e , in via esclusiva alla madre , Persona_1 CP_2 Parte_1
con collocamento delle stesse presso la residenza della madre.
3.) Imporsi a carico del IG. l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie CP_1 minori e , assumendosi l'obbligo del pagamento del 50% delle spese mediche Per_1 CP_2
e scolastiche, come da protocollo del Tribunale di Verona, nonché corrispondendo alla IG.ra
, a titolo di mantenimento delle stesse, un assegno mensile di € 300,00 (€ 150,00 Parte_1
per ciascuna bambina), somma che dovrà essere corrisposta entro i primi 15 giorni di ogni mese (o in base al giorno in cui viene pagato lo stipendio mensile), a mezzo bonifico bancario oltre che soggetto a rivalutazione annuale con decorrenza dalla prima rivalutazione dal mese di dicembre 2025.
Riconoscersi alla IG.ra il 100% dell'assegno unico Pt_1
4.) Nulla disporsi in merito all'assegno di mantenimento a favore della IG.ra , Parte_1
quindi elidendo quello ad oggi in essere, in quanto le parti sono economicamente indipendenti.
Per le minori e “Dichiararsi, ai sensi dell'art. 330 c.c. c., il IG. Persona_1 CP_2
decaduto dalla potestà genitoriale delle minori e;
CP_1 Persona_1 CP_2
2.Affidarsi le figlie minori e , che manterranno la residenza prevale Persona_1 CP_2
presso il domicilio materno, in via superesclusiva alla madre, IG. con Parte_1
possibilità per la stessa di assumere in via esclusiva le decisioni di maggiore interesse per le
pagina 3 di 14 figlie di maggiore interesse per le figlie minori, con esclusione, o quantomeno sospensione degli incontri tra il padre e le figlie minori;
Cont 3.Quanto al contributo per il mantenimento delle minori, obbligarsi il IG. a versare alla
Cont sa versare alla IG. a titolo di contributo per le figlie minori e la Parte_1 CP_2 somma ritenuta equa, oltre al rimborso delle spese straordinarie nella misura ritenuta equa”.
Conclusioni del PM: “si associa”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con il ricorso introduttivo del presente procedimento la IG.ra ha chiesto la Parte_1
pronuncia della separazione dal coniuge, esponendo che dall'unione sono nate il13.7.2019 la figlie e il 7.8.2021 la figlia . Ha quindi dedotto che sin dall'inizio della Per_1 CP_2
convivenza il marito aveva assunto condotte violente nei suoi confronti;
che le CP_1
Cont violenze del IG sono diventate sempre più brutali sia in termini di frequenza che di intensità; che in conseguenza delle percosse subite in diverse occasioni la ricorrente ha riportato lesioni quali fratture alle mani, alle costole, al naso e ad un braccio;
che le violenze non si sono placate durante la gravidanza né dopo la nascita delle bambine che hanno assistito alle violenze e sono state esse stesse oggetto di violenza psicologica;
che, in particolare, nonostante avesse preteso per la figlia maggiore il test del DNA, ha appellato la figlia con l'epiteto “bastarda”; che nel giugno del 2022 il ha percosso la moglie Per_1 Pt_2
initerrottamente dalle 23 alle 3 del mattino e, a seguito di tale evento, la ricorrente ha trovato la forza e il coraggio di allontanarsi con le figlie dalla casa familiare e di denunciare il marito;
che per i fatti denunciati il resistente è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere e poi rinviato a giudizio.
Tanto premesso la ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione con addebito al marito, l'affidamento superesclusivo delle figlie a sé, previa pronuncia di decadenza del IG. Cont dalla responsabilità genitoriale sulle figlie minori ai sensi dell'art. 330 c.c., un contributo di mantenimento di euro 250 per ciascuna delle figlie e di un'ulteriore somma per il mantenimento per la stessa ricorrente, sino a quando la ricorrente non avrà trovato un'occupazione, oltre spese straordinarie come da Protocollo di Verona e rivalutazione
ISTAT annuale.
pagina 4 di 14 Si è costituito il IG. evidenziando di trovarsi ristretto in carcere per i fatti CP_1
denunciati dalla ricorrente;
ha quindi chiesto la sospensione del procedimento. Nel merito ha contestato taluni degli episodi descritti e che gli stessi siano avvenuti alla presenza delle figlie, ha negato di aver avuto un rapporto di rifiuto e di ostilità verso la figlia maggiore. Si è quindi opposto alla pronuncia di addebito e di decadenza, ha chiesto che venga stabilito un contributo di manitemento per la moglie e le figlie compatibile con le sue attuali condizioni economiche nonché la regolamentazione di un regime di visite eventualmente previo adeguato programma ad opera di psicologi esperti dell'eta infantile.
Nel procedimento è stata nominata la curatrice speciale delle due minore la quale, nel costituirsi in giudizio, si è associata alla domanda di decadenza del IG. dalla CP_1 potestà genitoriale delle minori e ha chiesto l'affidamento in via Persona_1 CP_2 superesclusiva alla madre con collocamento presso quest'ultima, la sospensione degli incontri e del diritto di visita tra il padre e le figlie minori, l'immediata presa in carico da parte del
Cont servizio sociale e infine l'imposizione al IG. di un contributo di mantenimento per le figlie minori e . Persona_1 CP_2
All'udienza presidenziale le parti sono state sentite separatamente e all'esito la
Presidente ha disposto l'affidamento super esclusivo delle figlie minori alla madre, ha escluso incontri tra il padre e le bambine ed ha determinato in € 300 ,00 il contributo mensile posto a carico del padre per il mantenimento delle due figlie, e in € 100 quello per la moglie.
Nel corso del procedimento, il giudice relatore, su istanza della ricorrente, ha disposto sequestro conservativo ai sensi dell'art. 156 VI co c.c. sino alla concorrenza di € 5.082,18 nonché la presa in carico del nucleo familaire da parte del servizi sociali.
Con sentenza non definitiva n. 1944 del 13.10.2023 è stata dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi e disponendo, con separata ordinanza, la Parte_1 CP_1
prosecuzione del giudizio per la decisione sulla domanda di addebito, sulle condizioni economiche e sull'affidamento e mantenimento dei figli.
Esaurita la fase istruttoria, nel termine assegnato a tal fine ex art. 127 ter c.p.c. le parti hanno precisato le conlcusioni come in epigrafe e la causa è stata quindi riservata alla decisione del Collegio.
* * * *
Sull'addebito della separazione
pagina 5 di 14 Com'è noto ai sensi dell'art. 151 c.c. "La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole. Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio".
La pronunzia di addebito postula l'accertamento della riferibilità colposa a un coniuge di un dato comportamento che, violando un dovere coniugale, abbia reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi ovvero che sussista un nesso di causalità tra comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (cfr. Cass. civ. n. 40795/21).
La giurisprudenza di legittimità ha previsto una deroga a tale principio nei casi in cui venga in contestazione l'adozione di comportamenti violenti, in ragione della gravità di tali condotte. “Le violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione di addebito all'autore di esse. Il loro accertamento esonera, infatti, il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 31351 del 24/10/2022; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n.
3925 del 19/02/2018)”(Cass. 11631 del 2024).
Ciò premesso, nel caso in esame le condotte violente e gli episodi maltrattanti riferiti dalla ricorrente trovano riscontro nei referti medici e nelle numerose fotografie e sono stati
Cont accertati in sede penale ove il IG. è stato condannato alla pena detentiva di quattro anni e sei mesi “per aver sottoposto abitualmente ad un regime di vita doloroso e vessatoria la moglie aggredendola fisicamente , ingiuriandola in varie occasioni, Parte_1
pagina 6 di 14 costringendola a dormire per terra, aggredendola anche durante la gravidanza e in presenza delle figie minorenni e di aver così cagionato a lesioni personali”. Parte_1
Nel present giudizio, poi, rispetto alla descrizione degli episodi di vilenza, ai referti relativi ai plurimi accessi al Pronmto Soccorso con riportate fratture ossee e alle fotografie dimesse, il reisstente si è limitato a negare genericamente “taluni episodi”.
La domanda di addebito proposta dalla resistente merita dunque accoglimento.
Sulla domanda di decadenza
La IG.ra sin dal ricorso introduttivo, ha formulato domanda, ex art. 330 c.c. di Pt_1
decadenza del padre dalla titolarità e dall'esercizio della responsabilità genitoriale allegando che le figlie, sin da primi giorni di vita, hanno assistito alle continue violenze che il padre infliggeva alla madre;
che la violenza psicologica e gli insulti non avevano risparmiato nemmeno le figlie e, in particolare, la maggiore che ha capelli biondi e occhi azzurri;
che il padre moro e scuro in volto , ossessionato da gelosia, aveva infatti messo in dubbio la fedeltà della moglie e preteso il test del DNA ma nonostante l'esito positivo del test il padre ha più volto rivolto alla figlia l'epiteto “bastarda .. tu non sei mia figlia”; che la bambina, che aveva tre anni quando la madre si è allontanata, ha compreso gli agiti violenti del padre verso la madre e, da quando i genitori, non vivono più insieme appare più serena e non chiede del padre.
Il resistente si è opposto all'accoglimento della domanda contestando di avere mai usato violenza alle figlie e di avere avuto un rapporto conflittuale con la primogenita.
Nel rispetto dei più recenti orientamenti della Corte di Cassazione (ora cristallizzati nelle nuove disposizioni in materia di curatore del minore cfr. art. 473 bis.8 che seppur non applicabili al presente procedimento possono essere valutati in chiave ermeneutica delle pregresse disposizioni), in presenza di domanda ex art. 330 c.c. formulata dalla parte ricorrente si è proceduto alla nomina della curatrice speciale delle due minori e la curatrice speciale del minore ha concluso anch'essa per la pronuncia di decadenza.
Quanto alla competenza del Tribunale adito, l'art. 38 dis. att. c.c., nella formulazione adottata con la novella di cui alla l.n. 219/2012 ha attribuito al tribunale ordinario la competenza per l'adozione di provvedimenti di decadenza della responsabilità genitoriale, se adottati in pendenza di procedimenti di separazione e divorzio o di affidamento dei figli nati fuori del matrimonio.
pagina 7 di 14 Tanto premesso ritiene il Tribunale che nel merito la domanda di decadenza del IG. CP_1
dalla titolarità e dall'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie
[...]
minori e sia fondata e vada accolta. Per_1 CP_2
Cont Come sopra detto il IG. è stato condannato con sentenza passata in giudicato per il reato di maltrattamenti in famiglia aggravati e lesioni, commessi in danno della moglie alla presenza delle figlie minori di anni tre e di mesi dieci, alla pena di quattro anni e sei mesi di reclusione.
In sede penale è stato accertato che “ci sono stati plurimi quanto mai gravi .. commessi con modalità allarmanti brutali e talora davvero odiese anche intrusive della sfera sessuale della vittima , spesse in presenza delle figlie minori….. I maltrattamenti sono stati declinati in diverse forme , dalle ingiurie , alle minacce , ad atti umiliati e volti a sottomettere la vittima (si pensi alle costrizioni a dormire sul pavimento o alle punizioni corporali quali le docce fredde d'inverno o agli strappi di ciocche di capelli;
si pensi ai riferimento al fatto che la figlia maggiore sarebbe “bastarda” come ripetuto dall'imputato anche di fronte alla bambina) sino a brutali aggressioni fisiche con gravi conseguenze in termini di lividi, escoriazioni o simili ma anche in termini di vere e proprie fratture ossee sia al volto sia in altri distretti corporei in particolare al costato”.
Nel corso del procedimento sono stati incaricati i servizi sociali, di Verona per quanto concerne il resistente e di per quanto concerne la ricorrente e le minori. CP_3
Cont Ebbene dalla relazione dei servizi risulta che il IG. scarcerato nel dicembre del
2023 per la concesione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, ha presenziato ad un solo incontro, mancando al secondo senza dare alcuna comunicazione.
Nell'unico incontro tenutosi, rispetto alle vicende che hanno portato alla separazione non ha mostrato di entrare in contatto con la parte emotiva o di sapere dare un senso e IGnificato a quanto accaduto, e non si è assunto alcuna responsabilità. Sebbene infatti abbia affermato di essere consapevole di avere sbagliato, i servizi riferito di non avere non colto riscontri emotivi al riguardo;
nelle relazione si legge infatti “egli infatti identifica le cause della conflittualità e dei maltrattamenti con un atteggiamento bugiardo della IG,ra e con la sua Pt_1
mancanza di fiducia nei suoi confronti. Mantiene tuttora salda la convizione che la responsabilità e la colpa siano attribuibili alla IGnora. Nel corso del colloquio e del
Cont racconto della storia familiare il IG. mostra tuttora comportamenti atteggiamenti e idee
pagina 8 di 14 pesantemente autoritari verso la IGnora non è parso interessato ad un lavoro volto Pt_1
alla rielaborazione di quanto accadauto né sul versante della separazione né sul versante della genitorialità. Egli fatica ad immaginare che le figlie possano ricordare i fatti o il clima familiare all'interno delle mura domestiche ed esclude categoricamente che esse possano aver in qualche modo risentito dal percepire il dolore fisico ed emotivo della propria madre
Cont in conseguenza dei maltrattamenti subiti da lui. Il IG. tende a manifestare un pensiero profondamento concreto ed autocentrato;
sostiene che gli aspetti di difficoltà e dolore sono legati eslcusivamente al passato e che ora la situazione è diversa dal momento che egli non ha più una relazione coniugale con la IGnora dal suo punto di vista non esiste un Pt_1
pericolo reale né per la IGnora in termini di subire un agito violento né per lui di passare all'atto perché la distanza fisica non lo permette. Come egli stesso ha verbalizzato la misura protettiva rispetto al cadere nel rischio di agire violentemente è rappresentata dalla condizione esterna dello stare lontano dalla IGnora non tanto da una rielaborazione interne
e dallo sviluppo di atteggiamenti e comportamenti diversi. Egli ritiene che quanto avvenuto non abbia avuto nessuna ripercussione sulle bambine e non considera la possibilità che possano essere in difficoltà rispetto ad un'ipotetica ripresa dei contatti con lui anche in forma protetta. Mostra una scarsa attitudine a mettersi nei panni delle bambine e del dolore che anche loro possono avere subito. Afferma con fermezza e decisione di non avere bisogno di alcun supporto. Di fronte ai tentativi di avvicinarlo ai bisogni alle necessità e alle emozioni Cont delle bambine e alla possibilità di uno spazio di lavoro sulla genitorialità il IG. ha mostrato una crescente tensione e disappunto che si accentua con un moto di rabbia che non
è in grado di contenere per cui si è alzato e se ne è andato riferendo preferibile andare a dornire visto che aveva fatto la notte e non gli avrebbero fatto vedere le bambine. Da allora ha mancato al secondo incontro senza dare comunciazione”.
Per quanto concerne le minori dalle relazione dei servizi sociali di , risulta che in CP_3
un primo tempo è stato difficile per le minori affrontare un percorso in un territorio diverso e le stesse si sono mostrate dubbiose di fronte a qualsiasi figura di riferimento diversa dalla madre;
attualmente entrambe le bambine appaiono serene e felici. però preferisce Per_2
farsi chiamare e, dunque, con un nome diverso dal suo e, durante la visita Per_3 domiciliare non appena la madre ha fatto riferimento la padre chiamandolo “lui”, ha Per_1
pagina 9 di 14 fermato la madre dicendo “non mamma non parlare”. Questo è successo due volte tanto che le assistenti sociali hanno conIGliato alla madre di cambiare discorso e distrarre la minore.
I servizi hanno evidenziato che l'equilibrio attuale è stato acquisito nel tempo attraverso un percorso speciliastico che ha seguito la madre e le minori. Gi episodi vissuti a causa dei comprotamenti paterni costituiscono un evento traumatico e eventuali contatti con la figura paterna rischiano di portare ad una riattivazione di ricordi dolorosi e poco elaborati.
Quanto, invece, alle capacità genitoriali della ricorrente nessuna criticità è emersa nelle relazioni dei servizi sciali che hanno riportato che la stessa si è sempre dimostrata collaborante, è supportata da una rete amicale e parentale, prosegue nell'attività di lavoro presso una palestra, le bambine sono adeguatamente seguite, curate e affettivamente legale alla madre che è il loro punto di riferimento ed è in grado di mediare la loro relazione con gli altri adulti.
La mancanza di assunzione di responsabilità ed empatia verso il pesante e doloroso vissuto dalla madre delle sue figlie e dalle figlie stesse, l'assenza di alcuna consapevolezza in capo al padre in merito alle difficoltà delle figlie e l'impossibilità, allo stato, di esprimere una prognosi positiva sull'effettiva ed attuale capacità di recupero del resistente, che ha di fatto rifiutato gli interventi posti in essere, inducono il Collegio ad accogliere la domanda di decadenza del resistente dalla titolarità e dall'esercizio delle responsabilità genitoriale.
L'insieme delle condotte riportate, in particolare, le condotte aggressive e violente in danno della moglie alla presenza delle figlie minori, che occorre valutare in applicazione dell'art. 31 della Convenzione di Istanbul per disciplinare le modalità di affidamento e di frequentazioni genitori figli, unitamente alla mancata adesione del padre ai percorsi di sostegno suggeriti dai servizi, fanno inoltre ritenere sussistenti i presupposti per non disporre allo stato alcun incarico ai servizi volto al riavvicinamento del padre alle figlie. Il padre potrà attivarsi formulando apposite domande al giudice competente, previa istaurazione e completamento dei percorsi suggeriti dagli servizi sociali. Dovrà inolter essere attentamente valutata la serenità delle minori, molto piccole e con un passato non elaborato, quantomeno la maggiore.
In conseguenza della pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre sulle figlie minori, nessuna statuizione il Collegio deve adottare sull'affido atteso che la pagina 10 di 14 ricorrente, quale unico genitore esercente la responsabilità genitoriale, eserciterà in via esclusiva la responsabilità sulle minori.
Il Collegio ritiene, altresì, alla luce di quanto emerso in giudizio e delle relazioni dei servizi sociali, di non prevedere alcun calendario di incontri tra le minori ed il padre (come già previsto in sede presidenziale) atteso che, per quanto emerso in giudizio, ciò non risponderebbe all'interesse delle minori. Se il resistente intenderà riavvicinarsi alle figlie e iniziare un percorso di graduale recupero delle proprie competenze genitoriali potrà e dovrà proporre domanda di reintegra nella responsabilità genitoriale.
Sulla domanda di contributo al mantenimento della prole
La decadenza dalla responsabilità genitoriale comporta per il genitore la sospensione dalla titolarità e dall'esercizio della responsabilità quando ricorra un grave pregiudizio per il figlio ma il genitore continua ad essere gravato del mantenimento.
Ciò premesso quanto alla domanda della ricorrente relativa alla determinazione di un assegno per il mantenimento delle minori da porre a carico del padre l'art. 316-bis c.c., stabilisce che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario, quindi, determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti, nonché le modalità concrete di accudimento del minore. L'art. 337-ter c.c. stabilisce che, nel determinare il contributo, il giudice deve considerare le attuali eIGenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi, la valenza dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
In riferimento al mantenimento, il resistente, all'esito dell'emissione del provvedimento di messa in prova è uscito dal regime di detenzione, ha beneficiato di vari sconti di pena ed ha ora scontato i quanto emerso in giudizio la pena;
ha dimesso un contratto di lavoro a tempo deteminato e non è comunque privo della capacità lavorativa.
Ciò premesso ritiene il Collegio che, nell'attuale situazione in mancanza di impedimenti all'attività lavorativa, il contributo di ordinario per le figlie vada stabilito in euro 250,00 mensili ciascuna oltre ISTAT annuale. Per quanto concerne le spese straordinarie si ritiene opportuno prevedere un importo forfettizzato che si quantifica in € 100 per semplificarne l'incasso ed evitare alla ricorrente di dovere ogni volta richiedere e documentare il rimborso.
pagina 11 di 14 Mantenimento moglie
In ordine alla richiesta della ricorrente di porre a carico del coniuge il pagamento, in suo favore, di un assegno di mantenimento, è opportuno rammentare i principi che regolano tale profilo e che sono condivisi dal tribunale.
Ai sensi dell'art. 156, comma 1, c.c., “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce
a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”.
Presupposti che devono concorrere affinché il giudice conceda un contributo di mantenimento sono, quindi, la non addebitabilità della separazione al coniuge a cui favore viene disposto il mantenimento, la mancanza per il beneficiario di adeguati redditi propri e la sussistenza di una disparità economica tra i coniugi.
I "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., il contributo di mantenimento a favore del coniuge separato, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio nella fase temporanea della separazione, stante la permanenza del vincolo coniugale e l'attualità del dovere di assistenza materiale, derivando dalla separazione - a differenza di quanto accade con l'assegno divorzile che postula lo scioglimento del vincolo coniugale - solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione (ex plurimis, Cass. 24249 del 2022, Cass. 26890 del 2022, Cass. 5605 del
2020, 16809 del 2019, 12196 del 2017).
Ciò premesso, nel caso di specie, durante il matrimonio il resistente ha costretto la moglie a smettere di frequentare l'università e a non lavorare (circostanza allegate e non contestate). Quando la ricorrente è riuscita ad allontanarsi dalla casa familiare e si è rifiugiata dal padre, ha iniziato un percorso di sostegno psico-emotivo che l'ha aiuata a riprendere l'università, a conseguire la laurea di scienze motore e a trovare un lavoro. Attualmente lavora presso la palestra del paese dove lavora come istruttrice di fitness e bobybuilder con compensi medi di € 400 al mese (il contratto prevede un compenso di 7 euro lorde all'ora).
Alla luce di quanto sopra ritiene il Collegio di confermare l'importo stabilito in sede presidenziale in € 100 qule contributo di mantenimento a favore della moglie di € 400 oltre rivalutazione Istat annuale.
pagina 12 di 14 Spese di giudizio
In considerazione delle ragioni della decisione con accoglimento della domanda di addebito, di decadenza e di affidamento esclusivo e accoglimento della domanda di contributo al mantenimento del figlio minore, le spese di giudizio devono essere poste a carico del resistente somma da liquidare in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 DPR 30 maggio 2002
n.115, stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della IGra e delle due Pt_1
minori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dato atto che con sentenza parziale n
167/2022 è stata pronunciata la separazione tra le parti, così provvede: accoglie la domanda di addebito della separazione a;
CP_1
dispone, ex art. 330 c.c., la decadenza dalla titolarità e dall'esercizio della responsabilità genitoriale di nei confronti delle figlie e CP_1 Persona_4 CP_2
sospende le frequentazioni tra padre e figlie minori;
dispone che a titolo di mantenimento delle figlie minori, corrisponda a CP_1
l'importo di euro 250,00 mensili ciascuna , entro il giorno 5 di ogni mese, con Parte_1
decorrenza dal aprile 2024 con rivalutazione ISTAT oltre € 100 al mese a titolo di spese straordinarie;
dispone che corrisponda, a titolo di mantenimento della stessa, a CP_1 Pt_1
l'importo di euro 100,00 mensili ciascuna , entro il giorno 5 di ogni mese, con
[...] decorrenza dall'instaurazione edl presente procedimento condanna al pagamento in favore dello Stato delle spese di giudizio che si CP_1
liquidano in complessivi euro 5.810 oltre accessori di legge relativamente alla posizione di
; Parte_1
condanna al pagamento delle spese legali in favore dello Stato delle spese di CP_1
giudizio della curatrice speciale delle minori che si liquidano in euro 5.810,00, oltre accessori di legge relativamente alla posizione delle minori e Persona_1 CP_2
Così deciso in Verona nella Camera di ConIGlio del 25.2.2025
La Giudice Estensore dott.ssa Silvia Rizzuto
La Presidente
pagina 13 di 14 dott.ssa Antonella Guerra
pagina 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Antonella Guerra Presidente dott.ssa Silvia Rizzuto Giudice rel dott.ssa Virginia Manfroni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7233/2022 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
.f. ( ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Carlotta Gaiani come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE contro
(c.f. CP_1 C.F._2
Rappresentato e difeso dall'avv. Erika Perbellini che ha rinunciato al mandato in data
6.11.2024
RESISTENTE
con l'intervento dell'avv. Marina Crisafulli curatrice speciale delle minori
[...]
c.f. c.f. Per_1 C.F._3 CP_2 C.F._4
pagina 1 di 14 con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
All'udienza del le parti hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente “in via principale: confermarsi la separazione personale dei coniugi già dichiarata con sentenza non definitiva, dichiarare l'addebito della separazione al Sig.
, alle seguenti condizioni: CP_1
1) i coniugi vivranno separati senza reciproche interferenze, con obbligo del reciproco rispetto;
2) la titolarità della responsabilità genitoriale delle figlie minori sarà soltanto della madre, con decadenza del padre, ai sensi dell'art. 330 c.c., dalla responsabilità genitoriale del Sig.
nei confronti delle figlie minori e;
CP_1 Persona_1 CP_2
3) le figlie minori e vengono affidate, ai sensi dell'art. 337 quater Persona_1 CP_2
c.c., in via super esclusiva alla madre con possibilità per la stessa di assumere Parte_1
in via esclusiva le decisioni di maggiore interesse per le figlie minori, con collocazione esclusiva e residenza presso la madre, con esclusione, o quantomeno sospensione degli incontri e del diritto di visita tra il padre e le figlie minori;
4) a titolo di mantenimento per le figlie minori e il Sig. Per_1 CP_2 CP_1
corrisponderà alla Sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese la somma che il Parte_1
Giudice riterrà equa e di giustizia, in una misura non inferiore a € 250,00 per ciascuna figlia, per un importo complessivo di € 500,00; la suddetta somma sarà rivalutata anno per anno in base all'aumento dell'indice ISTAT pubblicato dalla CCIAA per la provincia di Verona;
le spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Verona del 17/09/2020, saranno ripartite tra i coniugi nella misura del 75% gravanti sul Sig. e 25% gravanti sulla CP_1
Sig.ra Parte_1
5) il Sig. corrisponderà alla Sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese a CP_1 Parte_1 titolo di contributo al suo mantenimento la somma che l'Ill.mo Giudice riterrà equa e di giustizia, rivalutata anno per anno in base all'aumento dell'indice ISTAT pubblicato dalla
CCIAA per la provincia di Verona;
pagina 2 di 14 6) dichiarare il diritto della Sig.ra di percepire direttamente gli assegni familiari e/o Pt_1
Cont qualsiasi altra indennità familiare, con decadenza del Sig. dalla titolarità di qualsiasi assegno e/o indennità familiare.
3 Con vittoria, di spese, competenze e onorari.
Per parte resistente: NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
A) Rigettarsi tutte le domande così come proposte da parte ricorrente, soprattutto quella relativa alla decadenza della potestà genitoriale in quanto eccessive e non corrispondenti al benessere delle minori.
1.) Confermarsi la separazione giudiziale tra i parti già pronunciata con sentenza non definitiva.
2.) Affidarsi le minori e , in via esclusiva alla madre , Persona_1 CP_2 Parte_1
con collocamento delle stesse presso la residenza della madre.
3.) Imporsi a carico del IG. l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie CP_1 minori e , assumendosi l'obbligo del pagamento del 50% delle spese mediche Per_1 CP_2
e scolastiche, come da protocollo del Tribunale di Verona, nonché corrispondendo alla IG.ra
, a titolo di mantenimento delle stesse, un assegno mensile di € 300,00 (€ 150,00 Parte_1
per ciascuna bambina), somma che dovrà essere corrisposta entro i primi 15 giorni di ogni mese (o in base al giorno in cui viene pagato lo stipendio mensile), a mezzo bonifico bancario oltre che soggetto a rivalutazione annuale con decorrenza dalla prima rivalutazione dal mese di dicembre 2025.
Riconoscersi alla IG.ra il 100% dell'assegno unico Pt_1
4.) Nulla disporsi in merito all'assegno di mantenimento a favore della IG.ra , Parte_1
quindi elidendo quello ad oggi in essere, in quanto le parti sono economicamente indipendenti.
Per le minori e “Dichiararsi, ai sensi dell'art. 330 c.c. c., il IG. Persona_1 CP_2
decaduto dalla potestà genitoriale delle minori e;
CP_1 Persona_1 CP_2
2.Affidarsi le figlie minori e , che manterranno la residenza prevale Persona_1 CP_2
presso il domicilio materno, in via superesclusiva alla madre, IG. con Parte_1
possibilità per la stessa di assumere in via esclusiva le decisioni di maggiore interesse per le
pagina 3 di 14 figlie di maggiore interesse per le figlie minori, con esclusione, o quantomeno sospensione degli incontri tra il padre e le figlie minori;
Cont 3.Quanto al contributo per il mantenimento delle minori, obbligarsi il IG. a versare alla
Cont sa versare alla IG. a titolo di contributo per le figlie minori e la Parte_1 CP_2 somma ritenuta equa, oltre al rimborso delle spese straordinarie nella misura ritenuta equa”.
Conclusioni del PM: “si associa”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con il ricorso introduttivo del presente procedimento la IG.ra ha chiesto la Parte_1
pronuncia della separazione dal coniuge, esponendo che dall'unione sono nate il13.7.2019 la figlie e il 7.8.2021 la figlia . Ha quindi dedotto che sin dall'inizio della Per_1 CP_2
convivenza il marito aveva assunto condotte violente nei suoi confronti;
che le CP_1
Cont violenze del IG sono diventate sempre più brutali sia in termini di frequenza che di intensità; che in conseguenza delle percosse subite in diverse occasioni la ricorrente ha riportato lesioni quali fratture alle mani, alle costole, al naso e ad un braccio;
che le violenze non si sono placate durante la gravidanza né dopo la nascita delle bambine che hanno assistito alle violenze e sono state esse stesse oggetto di violenza psicologica;
che, in particolare, nonostante avesse preteso per la figlia maggiore il test del DNA, ha appellato la figlia con l'epiteto “bastarda”; che nel giugno del 2022 il ha percosso la moglie Per_1 Pt_2
initerrottamente dalle 23 alle 3 del mattino e, a seguito di tale evento, la ricorrente ha trovato la forza e il coraggio di allontanarsi con le figlie dalla casa familiare e di denunciare il marito;
che per i fatti denunciati il resistente è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere e poi rinviato a giudizio.
Tanto premesso la ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione con addebito al marito, l'affidamento superesclusivo delle figlie a sé, previa pronuncia di decadenza del IG. Cont dalla responsabilità genitoriale sulle figlie minori ai sensi dell'art. 330 c.c., un contributo di mantenimento di euro 250 per ciascuna delle figlie e di un'ulteriore somma per il mantenimento per la stessa ricorrente, sino a quando la ricorrente non avrà trovato un'occupazione, oltre spese straordinarie come da Protocollo di Verona e rivalutazione
ISTAT annuale.
pagina 4 di 14 Si è costituito il IG. evidenziando di trovarsi ristretto in carcere per i fatti CP_1
denunciati dalla ricorrente;
ha quindi chiesto la sospensione del procedimento. Nel merito ha contestato taluni degli episodi descritti e che gli stessi siano avvenuti alla presenza delle figlie, ha negato di aver avuto un rapporto di rifiuto e di ostilità verso la figlia maggiore. Si è quindi opposto alla pronuncia di addebito e di decadenza, ha chiesto che venga stabilito un contributo di manitemento per la moglie e le figlie compatibile con le sue attuali condizioni economiche nonché la regolamentazione di un regime di visite eventualmente previo adeguato programma ad opera di psicologi esperti dell'eta infantile.
Nel procedimento è stata nominata la curatrice speciale delle due minore la quale, nel costituirsi in giudizio, si è associata alla domanda di decadenza del IG. dalla CP_1 potestà genitoriale delle minori e ha chiesto l'affidamento in via Persona_1 CP_2 superesclusiva alla madre con collocamento presso quest'ultima, la sospensione degli incontri e del diritto di visita tra il padre e le figlie minori, l'immediata presa in carico da parte del
Cont servizio sociale e infine l'imposizione al IG. di un contributo di mantenimento per le figlie minori e . Persona_1 CP_2
All'udienza presidenziale le parti sono state sentite separatamente e all'esito la
Presidente ha disposto l'affidamento super esclusivo delle figlie minori alla madre, ha escluso incontri tra il padre e le bambine ed ha determinato in € 300 ,00 il contributo mensile posto a carico del padre per il mantenimento delle due figlie, e in € 100 quello per la moglie.
Nel corso del procedimento, il giudice relatore, su istanza della ricorrente, ha disposto sequestro conservativo ai sensi dell'art. 156 VI co c.c. sino alla concorrenza di € 5.082,18 nonché la presa in carico del nucleo familaire da parte del servizi sociali.
Con sentenza non definitiva n. 1944 del 13.10.2023 è stata dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi e disponendo, con separata ordinanza, la Parte_1 CP_1
prosecuzione del giudizio per la decisione sulla domanda di addebito, sulle condizioni economiche e sull'affidamento e mantenimento dei figli.
Esaurita la fase istruttoria, nel termine assegnato a tal fine ex art. 127 ter c.p.c. le parti hanno precisato le conlcusioni come in epigrafe e la causa è stata quindi riservata alla decisione del Collegio.
* * * *
Sull'addebito della separazione
pagina 5 di 14 Com'è noto ai sensi dell'art. 151 c.c. "La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole. Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio".
La pronunzia di addebito postula l'accertamento della riferibilità colposa a un coniuge di un dato comportamento che, violando un dovere coniugale, abbia reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi ovvero che sussista un nesso di causalità tra comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (cfr. Cass. civ. n. 40795/21).
La giurisprudenza di legittimità ha previsto una deroga a tale principio nei casi in cui venga in contestazione l'adozione di comportamenti violenti, in ragione della gravità di tali condotte. “Le violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione di addebito all'autore di esse. Il loro accertamento esonera, infatti, il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 31351 del 24/10/2022; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n.
3925 del 19/02/2018)”(Cass. 11631 del 2024).
Ciò premesso, nel caso in esame le condotte violente e gli episodi maltrattanti riferiti dalla ricorrente trovano riscontro nei referti medici e nelle numerose fotografie e sono stati
Cont accertati in sede penale ove il IG. è stato condannato alla pena detentiva di quattro anni e sei mesi “per aver sottoposto abitualmente ad un regime di vita doloroso e vessatoria la moglie aggredendola fisicamente , ingiuriandola in varie occasioni, Parte_1
pagina 6 di 14 costringendola a dormire per terra, aggredendola anche durante la gravidanza e in presenza delle figie minorenni e di aver così cagionato a lesioni personali”. Parte_1
Nel present giudizio, poi, rispetto alla descrizione degli episodi di vilenza, ai referti relativi ai plurimi accessi al Pronmto Soccorso con riportate fratture ossee e alle fotografie dimesse, il reisstente si è limitato a negare genericamente “taluni episodi”.
La domanda di addebito proposta dalla resistente merita dunque accoglimento.
Sulla domanda di decadenza
La IG.ra sin dal ricorso introduttivo, ha formulato domanda, ex art. 330 c.c. di Pt_1
decadenza del padre dalla titolarità e dall'esercizio della responsabilità genitoriale allegando che le figlie, sin da primi giorni di vita, hanno assistito alle continue violenze che il padre infliggeva alla madre;
che la violenza psicologica e gli insulti non avevano risparmiato nemmeno le figlie e, in particolare, la maggiore che ha capelli biondi e occhi azzurri;
che il padre moro e scuro in volto , ossessionato da gelosia, aveva infatti messo in dubbio la fedeltà della moglie e preteso il test del DNA ma nonostante l'esito positivo del test il padre ha più volto rivolto alla figlia l'epiteto “bastarda .. tu non sei mia figlia”; che la bambina, che aveva tre anni quando la madre si è allontanata, ha compreso gli agiti violenti del padre verso la madre e, da quando i genitori, non vivono più insieme appare più serena e non chiede del padre.
Il resistente si è opposto all'accoglimento della domanda contestando di avere mai usato violenza alle figlie e di avere avuto un rapporto conflittuale con la primogenita.
Nel rispetto dei più recenti orientamenti della Corte di Cassazione (ora cristallizzati nelle nuove disposizioni in materia di curatore del minore cfr. art. 473 bis.8 che seppur non applicabili al presente procedimento possono essere valutati in chiave ermeneutica delle pregresse disposizioni), in presenza di domanda ex art. 330 c.c. formulata dalla parte ricorrente si è proceduto alla nomina della curatrice speciale delle due minori e la curatrice speciale del minore ha concluso anch'essa per la pronuncia di decadenza.
Quanto alla competenza del Tribunale adito, l'art. 38 dis. att. c.c., nella formulazione adottata con la novella di cui alla l.n. 219/2012 ha attribuito al tribunale ordinario la competenza per l'adozione di provvedimenti di decadenza della responsabilità genitoriale, se adottati in pendenza di procedimenti di separazione e divorzio o di affidamento dei figli nati fuori del matrimonio.
pagina 7 di 14 Tanto premesso ritiene il Tribunale che nel merito la domanda di decadenza del IG. CP_1
dalla titolarità e dall'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie
[...]
minori e sia fondata e vada accolta. Per_1 CP_2
Cont Come sopra detto il IG. è stato condannato con sentenza passata in giudicato per il reato di maltrattamenti in famiglia aggravati e lesioni, commessi in danno della moglie alla presenza delle figlie minori di anni tre e di mesi dieci, alla pena di quattro anni e sei mesi di reclusione.
In sede penale è stato accertato che “ci sono stati plurimi quanto mai gravi .. commessi con modalità allarmanti brutali e talora davvero odiese anche intrusive della sfera sessuale della vittima , spesse in presenza delle figlie minori….. I maltrattamenti sono stati declinati in diverse forme , dalle ingiurie , alle minacce , ad atti umiliati e volti a sottomettere la vittima (si pensi alle costrizioni a dormire sul pavimento o alle punizioni corporali quali le docce fredde d'inverno o agli strappi di ciocche di capelli;
si pensi ai riferimento al fatto che la figlia maggiore sarebbe “bastarda” come ripetuto dall'imputato anche di fronte alla bambina) sino a brutali aggressioni fisiche con gravi conseguenze in termini di lividi, escoriazioni o simili ma anche in termini di vere e proprie fratture ossee sia al volto sia in altri distretti corporei in particolare al costato”.
Nel corso del procedimento sono stati incaricati i servizi sociali, di Verona per quanto concerne il resistente e di per quanto concerne la ricorrente e le minori. CP_3
Cont Ebbene dalla relazione dei servizi risulta che il IG. scarcerato nel dicembre del
2023 per la concesione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, ha presenziato ad un solo incontro, mancando al secondo senza dare alcuna comunicazione.
Nell'unico incontro tenutosi, rispetto alle vicende che hanno portato alla separazione non ha mostrato di entrare in contatto con la parte emotiva o di sapere dare un senso e IGnificato a quanto accaduto, e non si è assunto alcuna responsabilità. Sebbene infatti abbia affermato di essere consapevole di avere sbagliato, i servizi riferito di non avere non colto riscontri emotivi al riguardo;
nelle relazione si legge infatti “egli infatti identifica le cause della conflittualità e dei maltrattamenti con un atteggiamento bugiardo della IG,ra e con la sua Pt_1
mancanza di fiducia nei suoi confronti. Mantiene tuttora salda la convizione che la responsabilità e la colpa siano attribuibili alla IGnora. Nel corso del colloquio e del
Cont racconto della storia familiare il IG. mostra tuttora comportamenti atteggiamenti e idee
pagina 8 di 14 pesantemente autoritari verso la IGnora non è parso interessato ad un lavoro volto Pt_1
alla rielaborazione di quanto accadauto né sul versante della separazione né sul versante della genitorialità. Egli fatica ad immaginare che le figlie possano ricordare i fatti o il clima familiare all'interno delle mura domestiche ed esclude categoricamente che esse possano aver in qualche modo risentito dal percepire il dolore fisico ed emotivo della propria madre
Cont in conseguenza dei maltrattamenti subiti da lui. Il IG. tende a manifestare un pensiero profondamento concreto ed autocentrato;
sostiene che gli aspetti di difficoltà e dolore sono legati eslcusivamente al passato e che ora la situazione è diversa dal momento che egli non ha più una relazione coniugale con la IGnora dal suo punto di vista non esiste un Pt_1
pericolo reale né per la IGnora in termini di subire un agito violento né per lui di passare all'atto perché la distanza fisica non lo permette. Come egli stesso ha verbalizzato la misura protettiva rispetto al cadere nel rischio di agire violentemente è rappresentata dalla condizione esterna dello stare lontano dalla IGnora non tanto da una rielaborazione interne
e dallo sviluppo di atteggiamenti e comportamenti diversi. Egli ritiene che quanto avvenuto non abbia avuto nessuna ripercussione sulle bambine e non considera la possibilità che possano essere in difficoltà rispetto ad un'ipotetica ripresa dei contatti con lui anche in forma protetta. Mostra una scarsa attitudine a mettersi nei panni delle bambine e del dolore che anche loro possono avere subito. Afferma con fermezza e decisione di non avere bisogno di alcun supporto. Di fronte ai tentativi di avvicinarlo ai bisogni alle necessità e alle emozioni Cont delle bambine e alla possibilità di uno spazio di lavoro sulla genitorialità il IG. ha mostrato una crescente tensione e disappunto che si accentua con un moto di rabbia che non
è in grado di contenere per cui si è alzato e se ne è andato riferendo preferibile andare a dornire visto che aveva fatto la notte e non gli avrebbero fatto vedere le bambine. Da allora ha mancato al secondo incontro senza dare comunciazione”.
Per quanto concerne le minori dalle relazione dei servizi sociali di , risulta che in CP_3
un primo tempo è stato difficile per le minori affrontare un percorso in un territorio diverso e le stesse si sono mostrate dubbiose di fronte a qualsiasi figura di riferimento diversa dalla madre;
attualmente entrambe le bambine appaiono serene e felici. però preferisce Per_2
farsi chiamare e, dunque, con un nome diverso dal suo e, durante la visita Per_3 domiciliare non appena la madre ha fatto riferimento la padre chiamandolo “lui”, ha Per_1
pagina 9 di 14 fermato la madre dicendo “non mamma non parlare”. Questo è successo due volte tanto che le assistenti sociali hanno conIGliato alla madre di cambiare discorso e distrarre la minore.
I servizi hanno evidenziato che l'equilibrio attuale è stato acquisito nel tempo attraverso un percorso speciliastico che ha seguito la madre e le minori. Gi episodi vissuti a causa dei comprotamenti paterni costituiscono un evento traumatico e eventuali contatti con la figura paterna rischiano di portare ad una riattivazione di ricordi dolorosi e poco elaborati.
Quanto, invece, alle capacità genitoriali della ricorrente nessuna criticità è emersa nelle relazioni dei servizi sciali che hanno riportato che la stessa si è sempre dimostrata collaborante, è supportata da una rete amicale e parentale, prosegue nell'attività di lavoro presso una palestra, le bambine sono adeguatamente seguite, curate e affettivamente legale alla madre che è il loro punto di riferimento ed è in grado di mediare la loro relazione con gli altri adulti.
La mancanza di assunzione di responsabilità ed empatia verso il pesante e doloroso vissuto dalla madre delle sue figlie e dalle figlie stesse, l'assenza di alcuna consapevolezza in capo al padre in merito alle difficoltà delle figlie e l'impossibilità, allo stato, di esprimere una prognosi positiva sull'effettiva ed attuale capacità di recupero del resistente, che ha di fatto rifiutato gli interventi posti in essere, inducono il Collegio ad accogliere la domanda di decadenza del resistente dalla titolarità e dall'esercizio delle responsabilità genitoriale.
L'insieme delle condotte riportate, in particolare, le condotte aggressive e violente in danno della moglie alla presenza delle figlie minori, che occorre valutare in applicazione dell'art. 31 della Convenzione di Istanbul per disciplinare le modalità di affidamento e di frequentazioni genitori figli, unitamente alla mancata adesione del padre ai percorsi di sostegno suggeriti dai servizi, fanno inoltre ritenere sussistenti i presupposti per non disporre allo stato alcun incarico ai servizi volto al riavvicinamento del padre alle figlie. Il padre potrà attivarsi formulando apposite domande al giudice competente, previa istaurazione e completamento dei percorsi suggeriti dagli servizi sociali. Dovrà inolter essere attentamente valutata la serenità delle minori, molto piccole e con un passato non elaborato, quantomeno la maggiore.
In conseguenza della pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre sulle figlie minori, nessuna statuizione il Collegio deve adottare sull'affido atteso che la pagina 10 di 14 ricorrente, quale unico genitore esercente la responsabilità genitoriale, eserciterà in via esclusiva la responsabilità sulle minori.
Il Collegio ritiene, altresì, alla luce di quanto emerso in giudizio e delle relazioni dei servizi sociali, di non prevedere alcun calendario di incontri tra le minori ed il padre (come già previsto in sede presidenziale) atteso che, per quanto emerso in giudizio, ciò non risponderebbe all'interesse delle minori. Se il resistente intenderà riavvicinarsi alle figlie e iniziare un percorso di graduale recupero delle proprie competenze genitoriali potrà e dovrà proporre domanda di reintegra nella responsabilità genitoriale.
Sulla domanda di contributo al mantenimento della prole
La decadenza dalla responsabilità genitoriale comporta per il genitore la sospensione dalla titolarità e dall'esercizio della responsabilità quando ricorra un grave pregiudizio per il figlio ma il genitore continua ad essere gravato del mantenimento.
Ciò premesso quanto alla domanda della ricorrente relativa alla determinazione di un assegno per il mantenimento delle minori da porre a carico del padre l'art. 316-bis c.c., stabilisce che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario, quindi, determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti, nonché le modalità concrete di accudimento del minore. L'art. 337-ter c.c. stabilisce che, nel determinare il contributo, il giudice deve considerare le attuali eIGenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi, la valenza dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
In riferimento al mantenimento, il resistente, all'esito dell'emissione del provvedimento di messa in prova è uscito dal regime di detenzione, ha beneficiato di vari sconti di pena ed ha ora scontato i quanto emerso in giudizio la pena;
ha dimesso un contratto di lavoro a tempo deteminato e non è comunque privo della capacità lavorativa.
Ciò premesso ritiene il Collegio che, nell'attuale situazione in mancanza di impedimenti all'attività lavorativa, il contributo di ordinario per le figlie vada stabilito in euro 250,00 mensili ciascuna oltre ISTAT annuale. Per quanto concerne le spese straordinarie si ritiene opportuno prevedere un importo forfettizzato che si quantifica in € 100 per semplificarne l'incasso ed evitare alla ricorrente di dovere ogni volta richiedere e documentare il rimborso.
pagina 11 di 14 Mantenimento moglie
In ordine alla richiesta della ricorrente di porre a carico del coniuge il pagamento, in suo favore, di un assegno di mantenimento, è opportuno rammentare i principi che regolano tale profilo e che sono condivisi dal tribunale.
Ai sensi dell'art. 156, comma 1, c.c., “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce
a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”.
Presupposti che devono concorrere affinché il giudice conceda un contributo di mantenimento sono, quindi, la non addebitabilità della separazione al coniuge a cui favore viene disposto il mantenimento, la mancanza per il beneficiario di adeguati redditi propri e la sussistenza di una disparità economica tra i coniugi.
I "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., il contributo di mantenimento a favore del coniuge separato, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio nella fase temporanea della separazione, stante la permanenza del vincolo coniugale e l'attualità del dovere di assistenza materiale, derivando dalla separazione - a differenza di quanto accade con l'assegno divorzile che postula lo scioglimento del vincolo coniugale - solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione (ex plurimis, Cass. 24249 del 2022, Cass. 26890 del 2022, Cass. 5605 del
2020, 16809 del 2019, 12196 del 2017).
Ciò premesso, nel caso di specie, durante il matrimonio il resistente ha costretto la moglie a smettere di frequentare l'università e a non lavorare (circostanza allegate e non contestate). Quando la ricorrente è riuscita ad allontanarsi dalla casa familiare e si è rifiugiata dal padre, ha iniziato un percorso di sostegno psico-emotivo che l'ha aiuata a riprendere l'università, a conseguire la laurea di scienze motore e a trovare un lavoro. Attualmente lavora presso la palestra del paese dove lavora come istruttrice di fitness e bobybuilder con compensi medi di € 400 al mese (il contratto prevede un compenso di 7 euro lorde all'ora).
Alla luce di quanto sopra ritiene il Collegio di confermare l'importo stabilito in sede presidenziale in € 100 qule contributo di mantenimento a favore della moglie di € 400 oltre rivalutazione Istat annuale.
pagina 12 di 14 Spese di giudizio
In considerazione delle ragioni della decisione con accoglimento della domanda di addebito, di decadenza e di affidamento esclusivo e accoglimento della domanda di contributo al mantenimento del figlio minore, le spese di giudizio devono essere poste a carico del resistente somma da liquidare in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 DPR 30 maggio 2002
n.115, stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della IGra e delle due Pt_1
minori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dato atto che con sentenza parziale n
167/2022 è stata pronunciata la separazione tra le parti, così provvede: accoglie la domanda di addebito della separazione a;
CP_1
dispone, ex art. 330 c.c., la decadenza dalla titolarità e dall'esercizio della responsabilità genitoriale di nei confronti delle figlie e CP_1 Persona_4 CP_2
sospende le frequentazioni tra padre e figlie minori;
dispone che a titolo di mantenimento delle figlie minori, corrisponda a CP_1
l'importo di euro 250,00 mensili ciascuna , entro il giorno 5 di ogni mese, con Parte_1
decorrenza dal aprile 2024 con rivalutazione ISTAT oltre € 100 al mese a titolo di spese straordinarie;
dispone che corrisponda, a titolo di mantenimento della stessa, a CP_1 Pt_1
l'importo di euro 100,00 mensili ciascuna , entro il giorno 5 di ogni mese, con
[...] decorrenza dall'instaurazione edl presente procedimento condanna al pagamento in favore dello Stato delle spese di giudizio che si CP_1
liquidano in complessivi euro 5.810 oltre accessori di legge relativamente alla posizione di
; Parte_1
condanna al pagamento delle spese legali in favore dello Stato delle spese di CP_1
giudizio della curatrice speciale delle minori che si liquidano in euro 5.810,00, oltre accessori di legge relativamente alla posizione delle minori e Persona_1 CP_2
Così deciso in Verona nella Camera di ConIGlio del 25.2.2025
La Giudice Estensore dott.ssa Silvia Rizzuto
La Presidente
pagina 13 di 14 dott.ssa Antonella Guerra
pagina 14 di 14