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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 08/08/2025, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 384/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Natalino Sapone Consigliere
Manuela Morrone Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 384/2020 RG tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DE TO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
DE TO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._3
DE TO
TO DE (C.F. , con il patrocinio dell'avv. C.F._4
DE TO
RI DE (C.F. ), con il patrocinio C.F._5 dell'avv. DE TO
appellanti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. P_ C.F._6
ALVARO CARMELITA
MICHELE CARBONE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._7
ALVARO CARMELITA
IN ON (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._8
SERAFINO FRANCESCO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_2 C.F._9
ARENA LUCA
(C.F. ), (già NT P.IVA_1 CP_4
) (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GULLO LUIGI
[...] P.IVA_2
(C.F. , impresa designata FGVS, con il Controparte_5 P.IVA_3 patrocinio dell'avv. MAZZITELLI GIOVANNI
(C.F. , con il Controparte_6 P.IVA_4 patrocinio dell'avv. DORIA BRUNO e dell'avv. SCIARRONE PAOLA
MITKO (C.F. ), contumace Controparte_7 C.F._10
appellati cui è stato riunito il procedimento n. 388/2020 RG tra
IN ON (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._8
SERAFINO FRANCESCO appellante e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DE TO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
DE TO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._3
DE TO
TO DE (C.F. , con il patrocinio dell'avv. C.F._4
DE TO
RI DE (C.F. ), con il patrocinio C.F._5 dell'avv. DE TO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_2 C.F._9
ARENA LUCA
(C.F. ), (già NT P.IVA_1 CP_4
) (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GULLO LUIGI
[...] P.IVA_2
pag. 2/28 (C.F. , impresa designata FGVS, con il Controparte_5 P.IVA_3 patrocinio dell'avv. MAZZITELLI GIOVANNI
(C.F. , con il Controparte_6 P.IVA_4 patrocinio dell'avv. DORIA BRUNO e dell'avv. SCIARRONE PAOLA
(C.F. ), contumace Controparte_8 C.F._10
MICHELE CARBONE (C.F. ), non costituito C.F._7
IN ON (C.F. ), non costituito C.F._8
appellati nonché il procedimento n. 407/2020 RG tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. P_ C.F._6
ALVARO CARMELITA
MICHELE CARBONE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._7
ALVARO CARMELITA appellanti e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DE TO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
DE TO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._3
DE TO
TO DE (C.F. , con il patrocinio dell'avv. C.F._4
DE TO
RI DE (C.F. ), con il patrocinio C.F._5 dell'avv. DE TO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_2 C.F._9
ARENA LUCA
UNIPOLSAI (C.F. ), (già NT P.IVA_1 CP_4
) (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GULLO LUIGI
[...] P.IVA_2
(C.F. , impresa designata FGVS, con il Controparte_5 P.IVA_3 patrocinio dell'avv. MAZZITELLI GIOVANNI
pag. 3/28 (C.F. , con il Controparte_6 P.IVA_4 patrocinio dell'avv. DORIA BRUNO e dell'avv. SCIARRONE PAOLA
MITKO (C.F. ), contumace Controparte_7 C.F._10
appellati
CONCLUSIONI
per TT NA Parte_1 Parte_2 Parte_3
IA NA: - accertare e dichiarare che il sinistro avvenuto in data
05.08.2012 sulla Statale SS 682 è avvenuto per esclusiva colpa dei conducenti CP_2
e determinando, se ritenuto, le percentuali di colpa di ciascuno
[...] Controparte_9 di loro;
- accertare e dichiarare che il è morto sul colpo al momento Persona_1 dell'incidente e che i comparenti hanno diritto ad essere risarciti per la perdita del loro congiunto , sia in proprio che quali eredi della Persona_1 Controparte_10 per il risarcimento da accertarsi come a lei dovuto per il decesso del figlio, e perciò per tutti i danni qui di seguito quantificati, seppur in maniera indicativa, o nella misura ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi dalla data del sinistro e fino al momento del soddisfo:
- al , in proprio, per danno non patrimoniale per la perdita del fratello Parte_1
€.142.420,00; quale avente causa di per il danno non patrimoniale Controparte_10 per la perdita del figlio €.65.598,00; e così a complessivi €.208.018,00; Per_1
- al , in proprio, per danno non patrimoniale per la perdita del fratello Controparte_11
€.142.420,00; quale avente causa di per il danno non patrimoniale Controparte_10 per la perdita del figlio €.65.598,00; e così a complessivi €.208.018,00; Per_1
- alla in proprio, per danno non patrimoniale per la perdita del fratello, Parte_2
€.142.420,00, per le spese funerarie, €. 3.900,00; quale avente causa di P_0
per il danno non patrimoniale per la perdita del figlio
[...] Per_1
€.65.598,00; e così a complessivi €.211.918,00;
- alla NA TT, quale avente causa della e per il danno non Controparte_10 patrimoniale subito da ella per la perdita del figlio €.32.799,00; Per_1
pag. 4/28 - alla NA IA, quale avente causa della e per il danno Controparte_10 non patrimoniale da ella subito per la perdita del figlio €.32.799,00; Per_1
- condannare al risarcimento dei detti danni da intendersi dovuti in solido: CP_2
nato a [...] il [...] ed ivi residente in via Trastevere,
[...]
n.177; , nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]; l' (già Controparte_12
, in persona del suo legale rappresentante, con sede in Controparte_12
Bologna alla via Stalingrado, n.45; la in persona del suo legale Controparte_5 rappresentante pro-tempore, con sede in Modigliano Veneto, alla via Marocchesa, n.14, quale Impresa designata dal Fondo per le Vittime della Strada;
- in subordine, ove fosse accertata anche una corresponsabilità del condannare Pt_1
i suddetti al risarcimento per la quota di responsabilità addebitabile al ed alla CP_2
CP_9
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario ai sensi dell'art.93 c.p.c.
IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse o rigettate in primo grado in particolare nella memoria istruttoria ex art. 183 6° co. n.2 del
3/6/2019 (sostitutiva, o comunque integrativa di quella precedente) depositata telematicamente il 04/6/2019, e riformulate nell'atto di appello.
Per e EL NE:
1- accertare e dichiarare l'insussistenza del P_ comportamento colposo, imprudente, negligente e imperito del signor Per_1
e, per converso, la responsabilità nella causazione del sinistro dei signori
[...]
e con conseguente condanna dei convenuti CP_2 Controparte_9
in solido con la propria compagnia , nonché CP_2 NT
, rispettivamente quale proprietario e Controparte_8 Controparte_9 conducente dell'Alfa Romeo, in solido con la compagnia , quale Controparte_5 impresa designata per la gestione del FGVS, al risarcimento del danno patrimoniale subito dalla signora per la distruzione del proprio autoveicolo, pari ad P_ euro 6.000,00, nonché del danno patrimoniale e non patrimoniale subito da entrambi i figli del defunto signori e NE EL, in Persona_1 P_
pag. 5/28 proprio e quali eredi della nonna paterna pari rispettivamente ad Controparte_10 euro 551.799,000 ed euro 419.799,00, ovvero diversa somma (maggiore o minore) ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3- in via subordinata, accertare e dichiarare il concorso di colpa in misura pari al 50% ciascuno del signor e del signor nella causazione CP_2 Persona_1 dell'evento, così come accertato dalle sentenze penali, con conseguente condanna del convenuto in solido con la propria compagnia CP_2 NT
al risarcimento del danno patrimoniale subito dalla signora per la
[...] P_ distruzione del proprio autoveicolo, pari ad euro 3.000,00 (ridotto della metà per effetto del concorso di colpa), nonché del danno patrimoniale e non patrimoniale subito da entrambi i figli del defunto signori e NE Persona_1 P_
EL, in proprio e nella qualità, pari rispettivamente, al netto del concorso di colpa, ad euro 275.899,50 ed euro 209.899,50, ovvero diversa somma (maggiore o minore) ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
4- con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio.
Per NA CI:
1. In via preliminare rimettere la causa all'udienza istruttoria previa ammissione della prova testimoniale e della Ctu medico – legale per come formulate nel giudizio di I° grado nella memoria autorizzata ex art. 183, c. VI, n. 2
c.p.c. del 30.10.2019 e ribadite con l'atto di appello, il cui contenuto è qui da intendersi integralmente riportato e trascritto.
2. Nel merito, accertare e dichiarare, sulla scorta della documentazione acquisita agli atti, che il SI. è deceduto in data 05.08.2012 a causa dell'incidente Persona_2 stradale in cui rimase coinvolto lungo la SS 682 (S.G.C. Jonio – Tirreno), in particolare nel tratto ricadente nel territorio del Comune di Melicucco, mentre si trovava a bordo del veicolo Peugeot “307” Tg. CF960PS di proprietà e condotto dal SI. CP_2
decesso ascrivibile a colpa esclusiva e/o concorrente del defunto SI.
[...] Per_1
conducente dell'autovettura Peugeot “206” Tg. BP208KJ, di proprietà della
[...] sig.ra per colpa esclusiva e/o concorrente della sig.ra P_ P_3
conducente dell'autovettura Alfa Romeo “156” Tg. C0871MK, di proprietà
[...]
pag. 6/28 del SI. , risultata priva di copertura assicurativa e con targa Controparte_8 falsa ovvero, infine, per colpa esclusiva e/o concorrente del sig. CP_2
2. Accertare e dichiarare, sulla base della rinnovata valutazione delle prove e della documentazione prodotta in prime cure nonchè previa ammissione della prova testimoniale e della Ctu medico - legale per come articolate nel giudizio di I° grado nella memoria ex art. 183, c. VI, n. 2 c.p.c. del 30.10.2019, che la sig.ra CI
NA, nipote convivente del defunto SI. (zio), ha subito Persona_2 danni patrimoniali e non patrimoniali c.d. riflessi (danno da perdita del rapporto parentale, danno biologico, morale, esistenziale ecc..) in conseguenza del decesso del proprio congiunto, vittima diretta dell'incidente stradale del 05.08.2012;
3. Condannare la in persona del legale rappresentante pro Controparte_14 tempore, ( presso cui risultava assicurato per la r.c.a., il veicolo Controparte_15
Peugeot “206” Tg. BP208KJ di proprietà della SI.ra , e la sig.ra P_ P_
(proprietaria del veicolo Peugeot 206 Tg. BP208KJ), la in
[...] Controparte_5 persona del legale rappresentante pro tempore, quale Impresa gestionaria del F.G.V.S. per la Regione Calabria, e il sig. (proprietario del veicolo Alfa Controparte_8
Romeo “156” Tg. C0871MK), l' in persona del legale Controparte_16 rappresentante pro tempore, ( presso cui risultava assicurato per la Controparte_15
r.c.a., il veicolo Peugeot “307” Tg. CF960PS di proprietà del SI. e il CP_2 sig. in solido tra di loro, a: CP_2
A. risarcire tutti i danni non patrimoniali (pregiudizio biologico) derivati alla sig.ra
CI NA a seguito delle lesioni riportate in conseguenza della perdita del caro zio, quantificabili sulla scorta della certificazione medica acquisita agli atti, nell'importo di € 12.534,95, somma determinata sulla base della Tabella del danno biologico ex art. 139 del CDA (lesioni micropermanenti), aggiornata al DM del
16.07.2024, ovvero nella minor somma che sarà ritenuta di giustizia, anche via equitativa;
B. risarcire tutti i danni non patrimoniali (pregiudizio morale e da perdita definitiva del rapporto parentale) derivati alla sig.ra CI NA in conseguenza della perdita del caro zio convivente, determinabile, sulla base dei parametri contenuti nelle
Tabelle di Milano, aggiornate all'attualità, nell'importo di € 100.000,00, ovvero nella pag. 7/28 minore somma che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del sinistro sino al soddisfo, secondo i principi affermati dalla sentenza delle S.U. della Corte di Cassazione n. 1712 del 1995;
C. risarcire tutti i danni patrimoniali (danno emergente) derivati all'odierna appellante dalle spese funerarie e di tumulazione del feretro, sopportate in conseguenza del decesso del SI. , quantificabili complessivamente, sulla scorta delle fatture Persona_2 allegate, in € 6.337,24, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì del sinistro fino al soddisfo;
4. condannare i convenuti, in solido tra di loro, alla rifusione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre oneri di legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore costituito.
Per : confermare l'impugnata sentenza e per l'effetto: NT in via preliminare al merito: dichiarare ai sensi dell'art. 348 bis, introdotto con D.L.
22/06/2012 n. 83 art. 54 comma 1 lettera A, convertito con modificazione dalla legge
7/08/2012 nr. 134 gli appelli proposti inammissibili in quanto a seguito della suddetta ricostruzione dei fatti e dell'applicazione delle norme di diritto compiute nella sentenza impugnata, non hanno una ragionevole probabilità di essere accolti;
- in subordine e nel merito, rigettare gli appelli proposti (ed oggi tutti riuniti) dalle parti appellanti – ut supra indicate- perché inammissibili ed infondati in fatto e in diritto;
- condannare, ulteriormente, gli appellanti – tutti - alla refusione delle spese, competenze e onorari di questo grado del giudizio;
per , quale impresa designata FGVS: Controparte_5
IN VIA PRELIMINARE: voglia il Giudice di appello adito in forza di quanto già eccepito nel giudizio di primo grado e nel presente atto accertare e dichiarare che la domanda avanzata nei suoi confronti è prescritta ex art. 2947 2° comma c.c. a mente del quale il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni.
IN VIA PRELIMINARE: voglia il Giudice di Appello adito, in forza di quanto già eccepito in primo grado e nel presente atto, accertare e dichiarare l'improponibilità e/o pag. 8/28 inammissibilità della domanda nei confronti del F.G.V.S. ai sensi dell'art. 287 del
Codice delle Assicurazioni Private per essere stata l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è l'obbligo di assicurazione proposta senza che il danneggiato abbia chiesto nei termini di legge il risarcimento del danno a mezzo di raccomandata all' Impresa Designata e alla Consap – F.G.V.S.
IN VIA PRELIMINARE: voglia il Giudice di Appello adito, in forza di quanto già eccepito in primo grado e nel presente atto, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della sig.ra e della sig.ra CI NA che P_ hanno agito in proprio e non nella qualità di asseriti eredi dei de cuius Per_1
e ; e del sig. NE EL, che ha agito per la prima
[...] Persona_2 volta in appello.
NEL MERITO: rigettare tutte le domande in quanto infondate in fatto ed in diritto o comunque non provate. In via subordinata, e senza nulla concedere, ridimensionare il
"quantum debeatur" richiesto, anche alla luce del fatto che non sussiste una responsabilità – quantomeno esclusiva – della SI.ra nel Controparte_9 sinistro per cui è causa.
Nel caso di condanna, graduare le colpe dei compartecipi alla determinazione dell'evento per cui è causa, senza alcuna solidarietà, contenendo comunque il dovuto per l'esponente entro il limite del massimale di legge e di polizza e accertando e dichiarando il diritto dell'esponente a rivalersi nei confronti dei responsabili del sinistro.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Per già ora Controparte_17 Controparte_18 Controparte_5
- NEL MERITO -
[...]
- Accogliere l'appello avanzato dai signori , Parte_1 Parte_2
, NA TT e nella precisata qualità Parte_3 Parte_4 riformando la sentenza n. 1032/2019 del Tribunale di Palmi nella parte in cui il predetto
Tribunale ha illegittimamente riconosciuto l'esclusiva responsabilità del defunto nella determinazione dell'evento incidentistico del 5.8.2012 sulla Persona_1
SS di Rossano – Grotteria Mare progressiva km/ca 5.000,00 nel territorio di Melicucco, confermando invece la predetta sentenza n. 1032/2019 nella parte in cui ha pag. 9/28 legittimamente rigettato la domanda avanzata nel corso del giudizio di primo grado dalla sig.ra CI NA.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.
Relativamente al procedimento RGN 388/2020 così precisa le proprie conclusioni:
Voglia l'On.le Corte di Appello adita, contrariis reiectis, così statuire: IN VIA
PRELIMINARE ED ASSORBENTE –
- Dichiarare l'inammissibilità dell'appello spiegato ex art. 342 c.p.c., art. 348 bis c.p.c. e
348 ter c.p.c., alla luce di tutte le motivazioni esposte.
IN VIA SUBORDINATA E NEL MERITO –
-Respingere l'appello avanzato dalla sig.ra CI NA perché totalmente inammissibile e infondato in fatto e in diritto, confermando la sentenza n. 1032/2014 del
Tribunale di Palmi.
- IN VIA DI ESTREMO SUBORDINE E NEL MERITO –
- Riformare la sentenza n. 1032/2019 del Tribunale di Palmi nella parte in cui il predetto
Tribunale ha illegittimamente riconosciuto l'esclusiva responsabilità del defunto nella determinazione dell'evento incidentistico del 5.8.2012 sulla Persona_1
SS di Rossano – Grotteria Mare progressiva km/ca 5.000,00 nel territorio di Melicucco.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.
Relativamente al procedimento RGN 407/2020 così precisa le proprie conclusioni:
Voglia l'On.le Corte di Appello adita, contrariis reiectis, così statuire: - NEL MERITO -
- Accogliere l'appello avanzato dai signori e NE EL in proprio P_
e nella qualità di eredi della nonna paterna sig.ra riformando la Persona_3 sentenza n. 1032/2019 del Tribunale di Palmi nella parte in cui il predetto Tribunale ha illegittimamente riconosciuto l'esclusiva responsabilità del defunto Persona_1 nella determinazione dell'evento incidentistico del 5.8.2012 sulla SS di Rossano –
Grotteria Mare progressiva km/ca 5.000,00 nel territorio di Melicucco, confermando invece la predetta sentenza n. 1032/2019 nella parte in cui ha legittimamente rigettato la domanda avanzata nel corso del giudizio di primo grado dalla sig.ra CI
NA.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.
pag. 10/28 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Palmi, NA CI conveniva in giudizio e per ottenere il risarcimento dei P_ Controparte_19 danni subiti a causa del sinistro occorso allo zio, con lei Persona_2 convivente. L'attrice affermava che lo zio, terzo trasportato sulla Peugeot 307 di proprietà e condotta da , era deceduto a seguito dello scontro CP_2 dell'autovettura sulla quale viaggiava e l'auto Peugeot 206 condotta da Per_1
di proprietà di assicurata con la e che
[...] P_ Controparte_6 la responsabilità del sinistro doveva essere attribuita totalmente alla condotta di guida del che aveva invaso la corsia di marcia dell'auto Peugeot 307 e l'aveva Pt_1 violentemente colpita.
Si costituiva in giudizio la , che eccepiva il difetto di legittimazione passiva e CP_6 negava la fondatezza della domanda, attribuendo la responsabilità del sinistro al
, e contestava l'esistenza e la quantificazione dei danni. CP_2 si costituiva chiedendo il rigetto della domanda e formulava domanda di P_ risarcimento per i danni subiti in proprio e per la perdita del proprio genitore Per_1
per cui chiedeva di chiamare in causa , proprietario e
[...] CP_2 conducente della Peugeot 206, e la sua compagnia di assicurazioni, nonché CP_3
, proprietario di altra autovettura (Alfa Romeo 156) coinvolta nel Controparte_8 sinistro e sprovvista di assicurazione RCA, nonché quale impresa Controparte_5 designata FGVS.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva , che chiedeva il rigetto CP_2 della domanda proposta nei suoi confronti e formulava domanda di risarcimento per i danni subiti a seguito del sinistro. Si costituiva altresì , che NT affermava essere intervenuto accertamento in sede penale sulla dinamica del sinistro e contestava l'ammissibilità delle domande risarcitorie.
escludeva la fondatezza della domanda proposta nei suoi confronti, Controparte_5 in quanto non vi era responsabilità dell'Alfa Romeo 156 e chiedeva di chiamare in causa la conducente domanda alla quale tuttavia rinunciava. Controparte_9
restava contumace. Per_4 CP_20
pag. 11/28 Spiegavano inoltre intervento volontario EL NE, Parte_1 Pt_3
, in proprio e quali eredi di madre di
[...] Parte_2 Controparte_10
nonché , TT NA e Persona_1 Parte_4 P_ nella sola qualità di eredi di chiedendo il risarcimento del danno per Controparte_10 la perdita del proprio congiunto.
Con sentenza n. 1032/2019 il Tribunale di Palmi rigettava le domande di NA
CI, e degli intervenuti, dichiarava cessata la materia del P_ contendere per la domanda proposta da e compensava le spese di lite. CP_2
Contro la predetta sentenza venivano proposti distinti appelli, tutti riuniti nel presente procedimento.
1.1. , i proprio e quali eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3
TT NA e quali eredi di Controparte_10 Parte_4 P_0
impugnavano la decisione, chiedendone la riforma nei termini riportati in
[...] epigrafe, lamentando:
A) l'errata valutazione delle difese della e l'omessa Controparte_19 motivazione in ordine al comportamento della conducente della Alfa Romeo 156;
B) L'omessa valutazione di tutti gli elementi probatori raccolti nel corso dell'istruttoria, ed in particolare le consulenze di parte, in cui erano indicati elementi di fatto utili ad una diversa ricostruzione della dinamica del sinistro, e la sentenza di condanna del
; CP_2
C) l'irragionevole rigetto delle richieste istruttorie sulla ricostruzione del fatto, e l'errata ricostruzione della dinamica del sinistro;
D) la violazione dell'art. 2054 c.c. e la contraddittoria motivazione in merito all'esclusione della responsabilità di e CP_2 CP_9
1.2. NA CI impugnava la medesima sentenza, nella parte in cui non aveva ammesso le istanze istruttorie tempestivamente avanzate ed aveva rigettato la domanda risarcitoria per difetto di priva, affermando la sussistenza di elementi documentali sufficienti a dimostrare il rapporto di convivenza con il defunto zio e la necessità di ammissione delle prove testimoniali e della ctu medico legale per la quantificazione del danno biologico subito.
pag. 12/28 1.3. e EL NE, in proprio e quali eredi di P_ Persona_3 proponevano appello avverso la sentenza predetta, affermando che la sentenza di primo grado avrebbe travisato e mal interpretato i fatti e le risultanze istruttorie, poiché avrebbe dovuto valutare la responsabilità, esclusiva o concorrente, del e della CP_2 nella causazione del sinistro, ricavabile dalle prove raccolte nel presente CP_9 procedimento e nel giudizio penale a carico del . Gli appellanti concludevano, CP_2 pertanto, nei termini riportati in epigrafe.
1.4. si costituiva e contestava l'ammissibilità e fondatezza di tutti gli appelli, CP_3 concludendo per la conferma della sentenza di prime cure. si costituiva concludendo per l'accoglimento degli appelli degli Controparte_6 eredi di e contestando la fondatezza dell'appello proposto da Persona_1
NA CI.
contestava la fondatezza degli appelli e concludeva per il rigetto, o in CP_2 subordine per la valutazione dell'incidenza minima del contributo causale della sua condotta.
quale impresa designata per il FGVS, si costituiva contestando Controparte_21 gli appelli proposti e, nel caso di accoglimento, insisteva nella domanda di manleva nei confronti del proprietario dell'Alfa Romeo 156, domanda assorbita in primo grado, e provvedeva alla notifica della comparsa di risposta all'appellato contumace.
1.5. Riuniti gli appelli, sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto da NA CI ai sensi dell'art. 342 c.p.c., avanzata da (ora , Controparte_6 Controparte_5 ma che per chiarezza espositiva verrà indicata come ” in seguito, per evitare CP_6
l'inevitabile confusione con la posizione della quale impresa Controparte_5 designata da FGVS) è infondata. Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con pag. 13/28 certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice. (cfr. Cass. SU, sentenza n. 27199 del 16/11/2017Rv. 645991-01). Nel rispetto di questo principio, l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, e l'appellante che intenda dolersi di una erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporgli le argomentazioni difensive già svolte in primo grado, senza che ciò comporti di per sé
l'inammissibilità dell'appello. (Cass. Sez. 6, 08/02/2018, n. 3115, Rv. 648034 - 01). Nel caso di specie, l'appello indica chiaramente le parti della sentenza ritenute erronee, i vizi della pronuncia impugnata e la diversa decisione da assumere.
Gli eredi di hanno tutti avanzato come principale motivo di appello Persona_1
l'errata valutazione delle prove operata dal giudice di prime cure, nonché la violazione dell'art. 2054 c.c., e – tenuto conto che la domanda di NA CI presuppone l'accertamento della responsabilità dei proprietari dei tre veicoli – si ritiene opportuno partire dall'esame dei motivi attinenti la responsabilità di ciascun veicolo, per poi esaminare le domande di ciascun appellante.
Si deve, inoltre, rigettare l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto da
EL NE, in quanto non intervenuto in primo grado, risultando invece documentata la sua domanda unitamente agli altri intervenuti.
Infine, occorre precisare che la conducente della Alfa Romeo 156, Controparte_9 non è parte del presente giudizio – contrariamente a quanto indicato nell'intestazione della sentenza ed affermato nell'atto di appello di e EL NE – in quanto P_
l'unica parte ad averla chiamata in causa in primo grado era stata , Controparte_5 che non era mai riuscita a notificare l'atto di chiamata e vi aveva rinunciato.
3. Gli appelli avanzati dagli eredi di per la parte relativa alla Persona_1 valutazione delle prove raccolte in istruttoria ed alla violazione dell'art. 2054 c.c., sono parzialmente fondati.
Il giudice di prime cure ha ritenuto superflua l'istruttoria richiesta dalle parti, reputando la causa pienamente istruita, ed ha affermato di poter utilizzare i documenti prodotti dalle parti, gli accertamenti degli agenti di PS intervenuti e la perizia disposta dal PM in pag. 14/28 sede di indagini preliminari, concludendo che questi elementi probatori avrebbero consentito l'affermazione della esclusiva responsabilità di Persona_1
Il rigetto delle prove testimoniali richieste dagli eredi di relative Persona_1 all'accertamento della dinamica del sinistro, appare condivisibile, in quanto è pacifico che non vi erano testimoni al momento del sinistro ed i testi indicati erano gli agenti della Polizia Stradale intervenuti, da sentire sulle medesime circostanze già rappresentate nella documentazione a loro firma acquisita in giudizio, ed i consulenti di parte, chiamati ad esprimere giudizi tecnici (già agli atti del procedimento). Si trattava, pertanto, di prove certamente superflue ai fini della decisione.
La valutazione delle prove e l'accertamento delle responsabilità dei veicoli coinvolti nel sinistro è stata compiuta senza tener conto dell'effettivo valore degli atti acquisiti ed in violazione dell'art. 2054 c.c.
Non è mai stato accertato, infatti, che avesse effettuato un sorpasso Persona_1 invadendo completamente la corsia di marcia del , che sopraggiungeva nella CP_2 direzione opposta. È stato, infatti, il a dichiarare alle forze dell'ordine che CP_2
l'auto del stava effettuando un sorpasso ed aveva invaso la sua corsia, Pt_1 rendendo inevitabile l'urto nonostante il suo tentativo di sterzata verso destra. La dichiarazione a sé favorevole di una delle parti coinvolte non ha valore di confessione, ma la tesi ha trovato riscontro unicamente nelle dichiarazioni della moglie del , CP_2 terza trasportata, e non nelle dichiarazioni della conducente della Alfa Romeo 156,
che si trovava dietro alla Peugeot condotta dal (e quindi in Controparte_9 Pt_1 ipotesi doveva essere l'auto sorpassata, visto che non ce ne sono altre presenti al momento del sinistro) e riferiva solo che si verificava uno scontro frontale tra le due
Peugeot e che quella che la precedeva, dopo l'urto, andava a collidere anche con la sua, senza specificare che lo scontro si era verificato a causa dell'invasione di corsia durante detto sorpasso.
Il perito del Pm ha, invece, ritenuto che nella fase finale del sorpasso vi sia stato un urto tra la Peugeot 206 del e l'Alfa Romeo, seguito quasi istantaneamente dallo Pt_1 scontro frontale tra le due Peugeot. Il perito ha, infatti, rilevato che l'urto frontale è stato contemporaneo o di poco successivo al tamponamento tra la Peugeot del e Pt_1
l'Alfa Romeo, perché i punti d'urto e le deformazioni delle auto coinvolte dimostrano pag. 15/28 che i mezzi fossero paralleli tra di loro, circostanza che non poteva verificarsi se il tamponamento fosse avvenuto un po' prima o un po' dopo dello scontro frontale e non contemporaneamente o quasi.
In particolare, l'urto tra le due Peugeot è stato “eccentrico”, conseguente ad una rotazione antioraria dell'autoveicolo, che non poteva verificarsi se il tamponamento fosse stato di molto successivo allo scontro.
Il perito ha anche precisato che il punto d'urto tra le due Peugeot sia da collocare nella corsia di marcia della Peugeot 307 del ma non al centro della carreggiata (a mt CP_22
2 dalla linea di mezzeria) come indicato dagli agenti intervenuti, bensì in un punto imprecisato tra la linea di mezzeria ed una fascia di circa 15,5/2 metri, in quanto il punto d'urto non coincide con il punto in cui si trovano i detriti. Il perito chiariva, inoltre, che le misurazioni effettuate dagli agenti non erano utilizzabili per verificare la velocità dei mezzi e l'effettivo punto di impatto, e concludeva ritenendo che tutti i conducenti fossero stati negligenti: il per aver effettuato il sorpasso senza verificare se lo Pt_1 spazio a disposizione era sufficiente per completarlo e valutando male la velocità del veicolo proveniente nell'altra direzione di marcia, la per non aver agevolato il CP_9 soprasso, ed il per non aver mantenuto l'estrema destra per evitare l'urto. CP_22
La ricostruzione del sinistro effettuata dal perito del P.M. appare più attendibile di quelle dei periti di parte appellante, che effettuano una ricostruzione della velocità e dei puti d'urto basandosi su dati di partenza ritenuti non attendibili, in quanto oggetto del rilievo degli agenti di PS, privo dei necessari punti di riferimento. Detta ricostruzione, inoltre, è stata in parte recepita nella sentenza del 12.7.2017 n. 120/2017, con la quale il
Gup di Palmi ha condannato il per aver cooperato colposamente al sinistro, CP_22 avendo superato i limiti di velocità e non avendo mantenuto l'estrema destra per evitare l'urto.
La consulenza tecnica disposta dal Gip di Palmi e recepita dal Gup per la decisione n.
120/2017 – confermata in appello dalla sentenza n. 1358/2018 – non è stata prodotta in giudizio dalle parti, ma è riportata nella sentenza del Tribunale civile di Palmi del
16.4.2024, con la quale è stato liquidato il danno subito dalla coniuge di Per_1
e ed sono stati condannati a pagare il
[...] CP_2 NT risarcimento del 40% del danno in favore di . Parte_5
pag. 16/28 La sentenza di condanna al risarcimento del danno pronunciata nei confronti del responsabile di un sinistro stradale fa stato nei confronti del suo assicuratore della responsabilità civile, per quanto concerne la sussistenza dell'obbligo risarcitorio del danneggiante, anche se l'assicuratore non abbia partecipato al relativo giudizio, atteso che l'assicuratore non è titolare di una posizione autonoma rispetto al rapporto cui si riferisce la sentenza e non può disconoscere l'accertamento in essa contenuto come affermazione oggetto di verità, ma è titolare di una situazione giuridica dipendente dalla situazione definita con la prima sentenza. (Cass. Sez. 3, 31/01/2012, n. 1359, Rv.
621256 - 01), può essere utilizzata anche nel presente procedimento come elemento di prova per verificare la dinamica del sinistro ed accertare la responsabilità dei conducenti.
In particolare, il consulente tecnico d'ufficio nominato dal gip ha concluso che“risulta una corresponsabilità nella causazione del sinistro stradale …. In misura maggiore il non rispetto da parte del sig. delle norme indicanti il comportamento da Pt_1 tenere in caso di sorpasso, considerando anche l'ottima visibilità del tratto teatro del sinistro, e in misura minore, il non rispetto del limite imposto su tale arteria dal SI.
. In sentenza vengono descritte le condotte illecite dei due conducenti, CP_2 tratte dalla sentenza della Core d'appello di Reggio Calabria n.1358/2018: “E' possibile attribuire le seguenti violazioni del codice della strada: al sig. : l'art. 140 comma 1 in quanto creava situazioni di pericolo per CP_2 gli altri utenti della strada non salvaguardando la sicurezza stradale, , ovvero circolava su strada statale senza regolare la velocità così come prescritto dalla segnaletica verticale, art. 141 comma 1 in quanto circolava non regolando la velocità secondo il tipo di strada percorsa;
art. 142 secondo comma, perché percorreva la SS 862ad una velocità superiore a quella massima imposta;
art. 143 comma 1 in quanto circolava non mantenendo strettamente la destra;
al SI. : art. 140 comma 1 in quanto creava situazioni di pericolo Persona_1 per gli altri utenti della strada non salvaguardando la sicurezza stradale;
art. 148 commi 2 e 3 in quanto durante la manovra del sorpasso non valutava correttamente gli spazi per effettuare tale manovra in sicurezza”
pag. 17/28 La dinamica del sinistro stradale accertata in sede penale appare del tutto coerente con la gli esiti delle perizie del P.M. e degli accertamenti della PG. La responsabilità del sinistro doveva essere, pertanto, attribuita al ed al in applicazione CP_22 Pt_1 dell'art. 2054 comma 2 c.c., il stabilisce che “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”
La sentenza di prime cure non ha applicato correttamente la disposizione predetta, in quanto ha accertato la colpa di ed ha ritenuto superata la Persona_1 presunzione posta a carico anche del dall'art. 2054, comma 2, c.c., senza CP_2 verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta. Il procedimento penale ha, invece, accertato che la velocità tenuta da
[...] era superiore al limite, e che nel procedere sulla sua corsia di marcia non CP_23 avrebbe tenuto la destra. È vero che l'automobilista non deve tenersi costantemente a ridosso del margine destro della corsia, ma deve comunque tenere la destra e fare il possibile per evitare lo scontro (come previsto dall'art. 2054 comma 1 c.c.), per cui al può essere mosso il rimprovero di aver viaggiato ad una velocità troppo CP_22 sostenuta – circostanza che gli ha impedito di mettere in atto delle manovre d'emergenza efficaci – e di non aver fatto il possibile per evitare il danno mantenendosi sulla sua destra. Giova rammentare che lo scontro avveniva su un rettilineo con ottima visibilità, per cui procedendo ad una andatura adeguata e tenendo la destra, lo scontro avrebbe potuto essere evitato o avrebbe probabilmente avuto un diverso e meno grave esito.
In tema di circolazione stradale, costituisce di per sé condotta negligente l'aver riposto fiducia nel fatto che gli altri utenti della strada si attengano alle prescrizioni del legislatore, poiché il conducente di un veicolo non ha solo l'obbligo di attenersi puntualmente alle norme del codice della strada rispetto al suo veicolo, ma deve anche osservare una condotta che tenga in debita considerazione l'eventuale comportamento imprudente, negligente o imperito altrui, se prevedibile secondo un giudizio ex ante e in concreto, basato su tutte le circostanze spazio-temporali conosciute o conoscibili al momento dell'evento. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che, in relazione ad uno scontro tra un veicolo che eseguiva una manovra di svolta a sinistra per pag. 18/28 immettersi in una strada a senso unico e altro veicolo che percorreva quest'ultima contromano, aveva ritenuto esente da colpa il conducente del primo veicolo senza accertare l'imprevedibilità della condotta di guida dell'altro). (Cass. Sez. 3, 21/11/2024,
n. 30089, Rv. 673532 - 01).
L'aver constatato l'invasione di corsia ed una manovra di sorpasso avventata non consente di escludere la colpa del visto che l'accertamento in concreto di una CP_22 condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti solleva l'altro dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., solo quando la colpa concreta dell'uno sia stata tale da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro, con la conseguenza che non è possibile attribuire l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti ove non sia possibile stabilire in concreto se l'altro abbia avuto la possibilità, almeno teorica, di evitare la collisione. (cfr. Cass. Sez. 3, 20/11/2024, n. 29927, Rv.
672909 - 01)
Appare quindi ragionevole affermare che, in applicazione dell'art. 2054 c.c., la responsabilità del sinistro debba essere attribuita per il 60% alla condotta del Pt_1 che procedeva al sorpasso senza avere lo spazio necessario per completare la manovra di rientro, e per il 40% la condotta del che – come affermato nella sentenza CP_2 del Tribunale civile di Palmi del 16.4.2024 – “superava il limite di velocità consentito, non manteneva strettamente la destra e non teneva una condotta idonea ad evitare il sinistro”.
Si deve, invece, escludere la responsabilità dell'Alfa Romeo, che era l'auto che veniva superata e si trovava impossibilitata ad effettuare qualunque tipo di manovra per evitare lo scontro, vista la collisione frontale che aveva appena interessato la Peugeot che l'aveva appena superata. Appare del tutto verosimile, infatti, che la conducente dell'Alfa Romeo non potesse effettuare alcuna manovra utile per evitare di tamponare l'autovettura che la precedeva ed effettuava un sorpasso, visto lo scontro intervenuto a brevissima distanza. Anche in linea teorica, pertanto, non appare ipotizzabile un comportamento colposo della risultando ininfluente quindi il mancato CP_9 possesso della patente di guida.
pag. 19/28 In parziale accoglimento degli appelli proposti dagli eredi di si Persona_1 deve affermare che il sinistro è attribuibile per il 60% a e per il 40% Persona_1
a , e conseguentemente la riforma della sentenza, con accoglimento CP_2 parziale della domanda di risarcimento a carico di e CP_2 [...]
in solido nella misura del 40% del danno subito dagli appellanti. NT
4. L'accoglimento parziale dell'appello sul punto impone l'accertamento dei danni subiti dai congiunti di Persona_1
Gli appellanti avevano articolato prove testimoniali sulla attività svolta da Per_1
quale insegnante e gestore dell'associazione sindacale CILS, e sull'effetto
[...] della morte sulla salute del figlio EL e della madre Persona_3
Si tratta di circostanze inammissibili:
- l'attività svolta da è documentata, così come il suo reddito, Persona_1
l'attività di dirigente dell'associazione sindacale è gratuita e il ricavo asseritamente ricavato doveva essere certificato e non provato a mezzo di una testimonianza (peraltro di tenore contrario ai documenti prodotti dagli stessi appellanti), né è ammissibile la dimostrazione a mezzo testimoni che l'incarico poteva essere trasmesso di padre in figlio;
- la contrazione di malattie psicosomatiche da parte del figlio dopo la morte di
è certificata;
Persona_1
- lo stato di depressione della madre del in conseguenza del decesso non Pt_1 può essere oggetto di prova testimoniale, né può essere accertato a mezzo ctu in ragione del decesso della in corso di causa. Per_3
4.1. Il danno non patrimoniale subito dai figli di viene liquidato Persona_1 utilizzando le tabelle di Milano, tenendo conto della convivenza con la figlia e degli effetti negativi sugli studi subiti da entrambi (circostanze non contestate e documentate).
In applicazione di questi criteri, si deve liquidare il danno subito da in € P_
348.079,00 e quello subito da EL NE in € 285.503,00.
Il danno non patrimoniale subito da , ed e da Parte_1 Pt_2 Parte_3
rispettivamente fratelli e madre del defunto, viene liquidato tenendo conto Per_5 dell'assenza di convivenza e senza operare alcuna ulteriore personalizzazione del danno, non avendo le parti allegato o dimostrato ulteriori aspetti di danno non pag. 20/28 ricompresi nella predetta tabella anche sotto il profilo del danno morale. In tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio - configurabile per i membri della famiglia nucleare
"successiva" (coniuge e figli) - si estende ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti;
tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore
(c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova). (Cass. Sez.
3, 04/03/2024, n. 5769, Rv. 670338 - 01).
In base a detti parametri, si deve liquidare la somma di € 62.826,00 in favore di
€ 62.826,00 in favore di , € 66.222,00 in favore di Parte_1 Parte_2
€ 160.351,00 in favore degli eredi di (€ 32.070,20 Parte_3 Persona_3 in favore di ciascun dei figli, , e , ed € 16.035,10 in favore di Parte_1 Pt_2 Pt_3 ciascuno dei nipoti, e EL NE, TT e ). P_ Parte_4
In conclusione, spettano, a titolo di danno non patrimoniale € 145.645,64 (pari al 40% di € 348.079,00 in proprio ed € 16.035,10 quale erede di a Persona_6 [...]
€ 120.615,24 (pari al 40% di € 285.503,00 in proprio ed € 16.035,10 quale P_ erede di a EL NE, € 37.958,48 (pari al 40% di € Persona_6
62.826,00 in proprio ed € 32.070,20 quale erede di in favore di Persona_6
€ 37.958,48 (pari al 40% di € 62.826,00 in proprio ed € 32.070,20 Parte_1 quale erede di in favore di , € 39.316,88 (pari al Persona_6 Parte_2
40% di € 66.222,00 in proprio ed € 32.070,20 quale erede di in Persona_6 favore di € 6.414,04 in favore di TT NA, € 6.414,04 in Parte_3 favore di . Parte_4
In accoglimento parziale dell'appello, e in solido, devono CP_2 CP_3 essere condannati al pagamento della somma del 40% del danno non patrimoniale liquidato, oltre interessi sulla somma devalutata al momento del sinistro e via via pag. 21/28 rivalutata sino alla presente decisione, nonché ulteriori interessi sul totale dalla sentenza al soddisfo.
4.2. ha altresì chiesto il risarcimento del danno patrimoniale per la P_ distruzione dell'autovettura, di valore pari ad € 6.000,00 al momento del sinistro.
Poiché l'autovettura era totalmente distrutta, il danno può essere quantificato nel valore dell'auto al momento del sinistro, ricavabile dalla valutazione dell'usato per Peugeot del medesimo modello immatricolate nel 2008, e non specificamente contestato dalla parte convenuta.
e in solido, devono essere condannati al pagamento della CP_2 CP_3 somma del 40% del danno non patrimoniale liquidato, oltre rivalutazione ed interessi dal sinistro alla sentenza, oltre interessi sulla somma totale dalla sentenza al soddisfo.
Si deve, invece, escludere che il decesso del padre abbia determinato la perdita del reddito futuro derivante dall'attività di responsabile dell'associazione sindacale, visto che si tratta di incarico gratuito e di carica non ereditaria o oggetto di cooptazione.
Quanto al danno da perdita del supporto economico del padre, si deve osservare che è dimostrata la convivenza della figlia con il padre al momento della sua morte ed il P_ suo status di studente, così come all'epoca era studente anche il figlio EL.
Tenuto conto del reddito goduto dal de cuius (circa e dell'obbligo di mantenimento anche in capo alla madre, si deve ritenere che il defunto avrebbe destinato al massimo €
250 euro mensili per ciascuno dei figli, fino al compimento del 30° anno di età. Non si può, infatti, ritenere che il contributo economico del genitore sarebbe stato corrisposto per tutta la vita, ma sino a che i figli non fossero stati in grado di divenire autonomi ovvero posti nelle condizioni di trovare idonea occupazione.
Si tratta di danno già consumato al momento della decisione, posto che P_ aveva 20 anni al momento del sinistro e EL NE 17 anni, per cui spettano a
€ 29.000,00 (pari ad € 250,00 per 116 mesi – dal sinistro sino a marzo P_
2021) ed a EL NE € 36.500 (pari ad € 250,00 per 146 mesi – dal sinistro sino ad ottobre 2023).
Infine, spetta a il rimborso delle spese funerarie, pari ad € 3.900,00. Parte_2
I convenuti e in solido devono, pertanto, essere CP_2 NT condannati al pagamento del 40% del danno patrimoniale subito dagli appellanti, oltre pag. 22/28 rivalutazioni interessi dalle scadenze alla decisione, oltre interessi dalla decisione al soddisfo.
5. Passando all'esame dell'appello proposto da NA CI, si deve osservare che il giudice di prime cure ha rigettato le richieste probatorie tempestivamente avanzate dalla CI, ritenendo la causa sufficientemente istruita, per poi rigettare la domanda per difetto di prova. L'appello deve ritenersi fondato, posto che il deficit probatorio non è addebitabile alla parte attrice, che aveva prodotto documentazione utilizzabile ai fini della decisione e chiesto l'ammissione di prove testimoniali per dimostrare il legame esistente con il defunto zio, reiterando l'istanza di ammissione anche in sede di precisazione delle conclusioni.
Le prove articolate dall'appellante appaiono tuttavia superflue, in quanto dirette a dimostrare l'esistenza di un legame affettivo ricavabile dalla documentazione prodotta, che accerta la stabile convivenza con il defunto Persona_2
Il rapporto di parentela e la convivenza tra zio e nipote – nonostante la presenza di moglie e figlia in Australia – conduce a ritenere sussistente un forte legame affettivo, reciso dal sinistro. La domanda risarcitoria si riferisce dunque ad un diritto iure proprio esercitato dalla nipote, e non alla richiesta di risarcimento a titolo ereditario, per cui l'appellante aveva correttamente agito in proprio e non quale erede del defunto
(qualità mai affermata e non documentata). La medesima Persona_2 conclusione può tarsi per la richiesta di pagamento delle spese funerarie, atteso che esse sono imprescindibilmente successive alla morte del "de cuius". (Cass. Sez. 3,
31/05/2005, n. 11601, Rv. 582850 - 01).
La lesione di questo legame affettivo è suscettibile di risarcimento, trattandosi di un rapporto di parentela stretta caratterizzato anche dalla stabile convivenza. Ai fini della risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale è necessaria la dimostrazione, anche presuntiva, della gravità e serietà del pregiudizio (tanto sul piano morale e soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale), senza che sia necessario che questo assurga a un radicale sconvolgimento delle abitudini di vita del danneggiato, profilo quest'ultimo che - al cospetto di una prova circostanziata da parte dell'attore - può incidere sulla personalizzazione del risarcimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda risarcitoria avanzata dai pag. 23/28 nipoti "ex fratre" della vittima di un incidente stradale, sul solo presupposto della mancata prova di uno stravolgimento delle loro condizioni di vita, senza tener conto delle circostanze di fatto da questi allegate ai fini della prova presuntiva del suddetto pregiudizio). (Cass. Sez. 3, 07/09/2023, n. 26140, Rv. 669087 - 01).
Il danno viene liquidato utilizzando le tabelle di Milano, aggiornate all'attualità, calcolando la presenza di altri soggetti nel nucleo familiare primario, una convivenza inferiore ai 30 anni, una intensità del rapporto minima, giungendosi così alla somma di
€ 81.504,00. Su questa somma, devalutata al momento del sinistro, verranno calcolarti gli interessi legali via via maturati sino alla decisione e, sulla somma totale, gli interessi dalla decisione al soddisfo.
Si deve, invece, escludere l'esistenza di un danno biologico provocato dal sinistro, tenuto conto che i certificati medici prodotti non hanno alcun legame certo con il decesso dello zio e la ctu medico legale richiesta appare del tutto esplorativa.
La domanda risarcitoria per le spese funerarie può essere accolta, avendo l'appellante dimostrato di aver sostenuto esborsi per € 6.337,24, che devono essere rimborsate, oltre rivalutazione ed interessi dall'esborso al soddisfo. Si tratta, infatti, di un debito di valore
(cfr. cass. 4185/1998).
La Corte esclude, invece, l'esistenza di un danno patrimoniale per la cessazione della contribuzione dello zio alle spese familiari, rispetto alle quali appaiono ininfluenti le prove articolare sull'ausilio fornito dal congiunto rispetto alle spese quotidiane, trattandosi di portato inevitabile della stabile convivenza, per cui il venir meno di detta contribuzione, non quantificata e non quantificabile sulla scorta del capitolo formulato, non può essere considerato danno patrimoniale. Non è stata prodotta documentazione relativa alle disponibilità economiche del defunto né è stato Persona_2 allegato dalla danneggiata che lo zio provvedeva al suo mantenimento, limitando invece la sua contribuzione al pagamento di utenze ed alla spesa quotidiana, ossia spese correnti legate anche alla sua presenza nell'abitazione della nipote.
In conclusione, in parziale accoglimento della domanda proposta da NA
CI, , P_ CP_2 NT [...]
(ora ), quali responsabili del sinistro, devono essere CP_6 Controparte_5 condannati in solido al risarcimento del danno nei termini su indicati. pag. 24/28 La domanda deve, invece, essere rigettata nei confronti di quale impresa Controparte_5 designata dal FGVS e di , vista la non imputabilità del sinistro e Controparte_8 del decesso all'Alfa Romeo, come già indicato per precedente paragrafo.
5. Il rigetto della domanda degli appellanti nei confronti di quale impresa Controparte_5 designata dal FGVS esclude l'esame delle eccezioni sollevate da quest'ultima.
6. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio possono essere compensate tra gli appellanti e quale impresa designata dal FGVS, tenuto conto della Controparte_5 particolarità della dinamica del sinistro e della incertezza sulla esatta sequenza delle collisioni tra i mezzi nella fase delle indagini preliminari ed al momento della instaurazione del giudizio.
Le spese sostenute da NA CI per entrambi i gradi vengono poste a carico delle parti soccombenti, ossia , P_ CP_2 NT
(ora ), in solido e sono liquidate per
[...] Controparte_6 Controparte_5 entrambi i gradi di giudizio utilizzando le tariffe previste per le cause di valore inferiore ad € 260.000 dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, nei seguenti termini: € 14.103,00 per il primo grado (€ 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase istruttoria, €
4.253,00 per la fase decisionale); € 7.160,00 per il presente grado (€ 1.489,00 per la fase di studio, € 956,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione, €
2.552,00 per la fase decisionale).
Le spese sostenute da e EL NE vengono poste a carico delle parti P_ soccombenti, e , in solido, e sono liquidate CP_2 NT per entrambi i gradi di giudizio utilizzando le tariffe previste per le cause di valore inferiore ad € 260.000,00 (calcolato in relazione all'importo riconosciuto in favore di aumentato del 20%) dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 P_ del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, con applicazione dell'aumento del 30% per la difesa di più parti, nei seguenti termini: € 14.103,00 per il primo grado (€ 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase istruttoria, €
pag. 25/28 4.253,00 per la fase decisionale); € 7.160,00 per il presente grado (€ 1.489,00 per la fase di studio, € 956,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione, €
2.552,00 per la fase decisionale), per un totale di € 21.263,00, che viene aumentato sino ad € 27.641,90 ex art. 4 comma 2 DM 55/2014.
Le spese sostenute da , e TT e IA Parte_1 Pt_2 Parte_3
NA vengono poste a carico delle parti soccombenti, e CP_2 [...]
, in solido, e sono liquidate per entrambi i gradi di giudizio utilizzando NT le tariffe previste per le cause di valore inferiore ad € 52.000,00 (calcolato in relazione all'importo riconosciuto in favore di aumentato del 30%) dal D.M. Parte_2
55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, con applicazione dell'aumento del 120 % per la difesa di più parti, nei seguenti termini: €
7.616,00 per il primo grado (€ 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria, € 2.905,00 per la fase decisionale); €
4996,00 per il presente grado (€ 1.029,00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione, € 1.735,00 per la fase decisionale), per un totale di € 12.612,00, che viene aumentato sino ad € 27.746,40 ex art. 4 comma 2
DM 55/2014.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti da , Parte_1
, TT NA, IA NA, Pt_1 Parte_2 Parte_3
EL NE, NA CI avverso la sentenza del P_
Tribunale di Palmi n. 1032/2019, così provvede:
1. Accoglie, per quanto di ragione, gli appelli proposti da e EL NE, P_
, e TT e IA NA nei Parte_1 Pt_2 Parte_3 confronti di e e, in riforma parziale CP_2 NT della sentenza impugnata, accoglie la domanda di EL, , P_ Parte_1
ed TT e IA NA e per l'effetto Pt_2 Parte_3 condanna e , in solido, al pagamento CP_2 NT delle seguenti somme:
pag. 26/28 a) € 145.645,64 oltre interessi come in motivazione a titolo di danno non patrimoniale ed € 14.000,00 (di cui € 2.400,00 per l'autovettura ed € 11.600,00 per lucro cessante) oltre rivalutazione ed interessi come in motivazione a titolo di danno patrimoniale in favore di P_
b) € 120.615,24 oltre interessi come in motivazione a titolo di danno non patrimoniale ed € 14.600,00 oltre rivalutazione ed interessi come in motivazione a titolo di danno patrimoniale a EL NE;
c) € 37.958,48 oltre interessi come in motivazione a titolo di danno non patrimoniale in favore di Parte_1
d) € 37.958,48 oltre interessi come in motivazione a titolo di danno non patrimoniale ed € 1.560,00 oltre interessi e rivalutazione a titolo di danno patrimoniale in favore di;
Parte_2
e) € 39.316,88 oltre interessi come in motivazione a titolo di danno non patrimoniale in favore di Parte_3
f) € 6.414,04 oltre interessi come in motivazione a titolo di danno non patrimoniale in favore di TT NA;
g) € 6.414,04 in favore di IA NA;
2. Accoglie – per quanto di ragione – l'appello proposto da NA CI nei confronti di , , P_ CP_2 NT [...]
(ora ), ed in parziale riforma della sentenza impugnata CP_6 Controparte_5 condanna , P_ CP_2 NT [...]
(ora ), in solido, al pagamento della somma di € CP_6 Controparte_5
81.504,00, oltre interessi come in motivazione, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, e di € 6.337,00 oltre rivalutazione ed interessi come in motivazione, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale in favore di NA CI;
3. Rigetta gli appelli proposti da NA CI, e EL NE, P_
, e TT e IA NA nei confronti di Parte_1 Pt_2 Parte_3
quale impresa designata dal FGVS e di;
Controparte_5 Controparte_8
3. Compensa le spese di lite tra gli appellanti e quale impresa Controparte_5 designata dal FGVS;
pag. 27/28 4. Condanna , , P_ CP_2 NT [...]
(ora ) al pagamento in solido delle spese del doppio CP_6 Controparte_5 grado del giudizio sostenute da NA CI, che liquida in € 27.641,90 per compensi ed € 3.315,66 per spese, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Francesco Serafino;
5. Condanna e al pagamento in solido delle CP_2 NT spese del doppio grado del giudizio sostenute da e EL NE, che liquida in P_
€ 21.263,00 per compensi ed € 4.662,24 per spese, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
6. Condanna e al pagamento in solido delle CP_2 NT spese del doppio grado del giudizio sostenute da , Parte_1 Parte_2
TT NA e CA NA, che liquida in € 27.746,40 Parte_3 per compensi ed € 4.445,36 per spese, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. TT NA.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 4 luglio 2025
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 28/28
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 384/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Natalino Sapone Consigliere
Manuela Morrone Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 384/2020 RG tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DE TO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
DE TO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._3
DE TO
TO DE (C.F. , con il patrocinio dell'avv. C.F._4
DE TO
RI DE (C.F. ), con il patrocinio C.F._5 dell'avv. DE TO
appellanti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. P_ C.F._6
ALVARO CARMELITA
MICHELE CARBONE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._7
ALVARO CARMELITA
IN ON (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._8
SERAFINO FRANCESCO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_2 C.F._9
ARENA LUCA
(C.F. ), (già NT P.IVA_1 CP_4
) (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GULLO LUIGI
[...] P.IVA_2
(C.F. , impresa designata FGVS, con il Controparte_5 P.IVA_3 patrocinio dell'avv. MAZZITELLI GIOVANNI
(C.F. , con il Controparte_6 P.IVA_4 patrocinio dell'avv. DORIA BRUNO e dell'avv. SCIARRONE PAOLA
MITKO (C.F. ), contumace Controparte_7 C.F._10
appellati cui è stato riunito il procedimento n. 388/2020 RG tra
IN ON (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._8
SERAFINO FRANCESCO appellante e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DE TO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
DE TO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._3
DE TO
TO DE (C.F. , con il patrocinio dell'avv. C.F._4
DE TO
RI DE (C.F. ), con il patrocinio C.F._5 dell'avv. DE TO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_2 C.F._9
ARENA LUCA
(C.F. ), (già NT P.IVA_1 CP_4
) (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GULLO LUIGI
[...] P.IVA_2
pag. 2/28 (C.F. , impresa designata FGVS, con il Controparte_5 P.IVA_3 patrocinio dell'avv. MAZZITELLI GIOVANNI
(C.F. , con il Controparte_6 P.IVA_4 patrocinio dell'avv. DORIA BRUNO e dell'avv. SCIARRONE PAOLA
(C.F. ), contumace Controparte_8 C.F._10
MICHELE CARBONE (C.F. ), non costituito C.F._7
IN ON (C.F. ), non costituito C.F._8
appellati nonché il procedimento n. 407/2020 RG tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. P_ C.F._6
ALVARO CARMELITA
MICHELE CARBONE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._7
ALVARO CARMELITA appellanti e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DE TO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
DE TO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_3 C.F._3
DE TO
TO DE (C.F. , con il patrocinio dell'avv. C.F._4
DE TO
RI DE (C.F. ), con il patrocinio C.F._5 dell'avv. DE TO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_2 C.F._9
ARENA LUCA
UNIPOLSAI (C.F. ), (già NT P.IVA_1 CP_4
) (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GULLO LUIGI
[...] P.IVA_2
(C.F. , impresa designata FGVS, con il Controparte_5 P.IVA_3 patrocinio dell'avv. MAZZITELLI GIOVANNI
pag. 3/28 (C.F. , con il Controparte_6 P.IVA_4 patrocinio dell'avv. DORIA BRUNO e dell'avv. SCIARRONE PAOLA
MITKO (C.F. ), contumace Controparte_7 C.F._10
appellati
CONCLUSIONI
per TT NA Parte_1 Parte_2 Parte_3
IA NA: - accertare e dichiarare che il sinistro avvenuto in data
05.08.2012 sulla Statale SS 682 è avvenuto per esclusiva colpa dei conducenti CP_2
e determinando, se ritenuto, le percentuali di colpa di ciascuno
[...] Controparte_9 di loro;
- accertare e dichiarare che il è morto sul colpo al momento Persona_1 dell'incidente e che i comparenti hanno diritto ad essere risarciti per la perdita del loro congiunto , sia in proprio che quali eredi della Persona_1 Controparte_10 per il risarcimento da accertarsi come a lei dovuto per il decesso del figlio, e perciò per tutti i danni qui di seguito quantificati, seppur in maniera indicativa, o nella misura ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi dalla data del sinistro e fino al momento del soddisfo:
- al , in proprio, per danno non patrimoniale per la perdita del fratello Parte_1
€.142.420,00; quale avente causa di per il danno non patrimoniale Controparte_10 per la perdita del figlio €.65.598,00; e così a complessivi €.208.018,00; Per_1
- al , in proprio, per danno non patrimoniale per la perdita del fratello Controparte_11
€.142.420,00; quale avente causa di per il danno non patrimoniale Controparte_10 per la perdita del figlio €.65.598,00; e così a complessivi €.208.018,00; Per_1
- alla in proprio, per danno non patrimoniale per la perdita del fratello, Parte_2
€.142.420,00, per le spese funerarie, €. 3.900,00; quale avente causa di P_0
per il danno non patrimoniale per la perdita del figlio
[...] Per_1
€.65.598,00; e così a complessivi €.211.918,00;
- alla NA TT, quale avente causa della e per il danno non Controparte_10 patrimoniale subito da ella per la perdita del figlio €.32.799,00; Per_1
pag. 4/28 - alla NA IA, quale avente causa della e per il danno Controparte_10 non patrimoniale da ella subito per la perdita del figlio €.32.799,00; Per_1
- condannare al risarcimento dei detti danni da intendersi dovuti in solido: CP_2
nato a [...] il [...] ed ivi residente in via Trastevere,
[...]
n.177; , nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]; l' (già Controparte_12
, in persona del suo legale rappresentante, con sede in Controparte_12
Bologna alla via Stalingrado, n.45; la in persona del suo legale Controparte_5 rappresentante pro-tempore, con sede in Modigliano Veneto, alla via Marocchesa, n.14, quale Impresa designata dal Fondo per le Vittime della Strada;
- in subordine, ove fosse accertata anche una corresponsabilità del condannare Pt_1
i suddetti al risarcimento per la quota di responsabilità addebitabile al ed alla CP_2
CP_9
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario ai sensi dell'art.93 c.p.c.
IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse o rigettate in primo grado in particolare nella memoria istruttoria ex art. 183 6° co. n.2 del
3/6/2019 (sostitutiva, o comunque integrativa di quella precedente) depositata telematicamente il 04/6/2019, e riformulate nell'atto di appello.
Per e EL NE:
1- accertare e dichiarare l'insussistenza del P_ comportamento colposo, imprudente, negligente e imperito del signor Per_1
e, per converso, la responsabilità nella causazione del sinistro dei signori
[...]
e con conseguente condanna dei convenuti CP_2 Controparte_9
in solido con la propria compagnia , nonché CP_2 NT
, rispettivamente quale proprietario e Controparte_8 Controparte_9 conducente dell'Alfa Romeo, in solido con la compagnia , quale Controparte_5 impresa designata per la gestione del FGVS, al risarcimento del danno patrimoniale subito dalla signora per la distruzione del proprio autoveicolo, pari ad P_ euro 6.000,00, nonché del danno patrimoniale e non patrimoniale subito da entrambi i figli del defunto signori e NE EL, in Persona_1 P_
pag. 5/28 proprio e quali eredi della nonna paterna pari rispettivamente ad Controparte_10 euro 551.799,000 ed euro 419.799,00, ovvero diversa somma (maggiore o minore) ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3- in via subordinata, accertare e dichiarare il concorso di colpa in misura pari al 50% ciascuno del signor e del signor nella causazione CP_2 Persona_1 dell'evento, così come accertato dalle sentenze penali, con conseguente condanna del convenuto in solido con la propria compagnia CP_2 NT
al risarcimento del danno patrimoniale subito dalla signora per la
[...] P_ distruzione del proprio autoveicolo, pari ad euro 3.000,00 (ridotto della metà per effetto del concorso di colpa), nonché del danno patrimoniale e non patrimoniale subito da entrambi i figli del defunto signori e NE Persona_1 P_
EL, in proprio e nella qualità, pari rispettivamente, al netto del concorso di colpa, ad euro 275.899,50 ed euro 209.899,50, ovvero diversa somma (maggiore o minore) ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
4- con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio.
Per NA CI:
1. In via preliminare rimettere la causa all'udienza istruttoria previa ammissione della prova testimoniale e della Ctu medico – legale per come formulate nel giudizio di I° grado nella memoria autorizzata ex art. 183, c. VI, n. 2
c.p.c. del 30.10.2019 e ribadite con l'atto di appello, il cui contenuto è qui da intendersi integralmente riportato e trascritto.
2. Nel merito, accertare e dichiarare, sulla scorta della documentazione acquisita agli atti, che il SI. è deceduto in data 05.08.2012 a causa dell'incidente Persona_2 stradale in cui rimase coinvolto lungo la SS 682 (S.G.C. Jonio – Tirreno), in particolare nel tratto ricadente nel territorio del Comune di Melicucco, mentre si trovava a bordo del veicolo Peugeot “307” Tg. CF960PS di proprietà e condotto dal SI. CP_2
decesso ascrivibile a colpa esclusiva e/o concorrente del defunto SI.
[...] Per_1
conducente dell'autovettura Peugeot “206” Tg. BP208KJ, di proprietà della
[...] sig.ra per colpa esclusiva e/o concorrente della sig.ra P_ P_3
conducente dell'autovettura Alfa Romeo “156” Tg. C0871MK, di proprietà
[...]
pag. 6/28 del SI. , risultata priva di copertura assicurativa e con targa Controparte_8 falsa ovvero, infine, per colpa esclusiva e/o concorrente del sig. CP_2
2. Accertare e dichiarare, sulla base della rinnovata valutazione delle prove e della documentazione prodotta in prime cure nonchè previa ammissione della prova testimoniale e della Ctu medico - legale per come articolate nel giudizio di I° grado nella memoria ex art. 183, c. VI, n. 2 c.p.c. del 30.10.2019, che la sig.ra CI
NA, nipote convivente del defunto SI. (zio), ha subito Persona_2 danni patrimoniali e non patrimoniali c.d. riflessi (danno da perdita del rapporto parentale, danno biologico, morale, esistenziale ecc..) in conseguenza del decesso del proprio congiunto, vittima diretta dell'incidente stradale del 05.08.2012;
3. Condannare la in persona del legale rappresentante pro Controparte_14 tempore, ( presso cui risultava assicurato per la r.c.a., il veicolo Controparte_15
Peugeot “206” Tg. BP208KJ di proprietà della SI.ra , e la sig.ra P_ P_
(proprietaria del veicolo Peugeot 206 Tg. BP208KJ), la in
[...] Controparte_5 persona del legale rappresentante pro tempore, quale Impresa gestionaria del F.G.V.S. per la Regione Calabria, e il sig. (proprietario del veicolo Alfa Controparte_8
Romeo “156” Tg. C0871MK), l' in persona del legale Controparte_16 rappresentante pro tempore, ( presso cui risultava assicurato per la Controparte_15
r.c.a., il veicolo Peugeot “307” Tg. CF960PS di proprietà del SI. e il CP_2 sig. in solido tra di loro, a: CP_2
A. risarcire tutti i danni non patrimoniali (pregiudizio biologico) derivati alla sig.ra
CI NA a seguito delle lesioni riportate in conseguenza della perdita del caro zio, quantificabili sulla scorta della certificazione medica acquisita agli atti, nell'importo di € 12.534,95, somma determinata sulla base della Tabella del danno biologico ex art. 139 del CDA (lesioni micropermanenti), aggiornata al DM del
16.07.2024, ovvero nella minor somma che sarà ritenuta di giustizia, anche via equitativa;
B. risarcire tutti i danni non patrimoniali (pregiudizio morale e da perdita definitiva del rapporto parentale) derivati alla sig.ra CI NA in conseguenza della perdita del caro zio convivente, determinabile, sulla base dei parametri contenuti nelle
Tabelle di Milano, aggiornate all'attualità, nell'importo di € 100.000,00, ovvero nella pag. 7/28 minore somma che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del sinistro sino al soddisfo, secondo i principi affermati dalla sentenza delle S.U. della Corte di Cassazione n. 1712 del 1995;
C. risarcire tutti i danni patrimoniali (danno emergente) derivati all'odierna appellante dalle spese funerarie e di tumulazione del feretro, sopportate in conseguenza del decesso del SI. , quantificabili complessivamente, sulla scorta delle fatture Persona_2 allegate, in € 6.337,24, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì del sinistro fino al soddisfo;
4. condannare i convenuti, in solido tra di loro, alla rifusione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre oneri di legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore costituito.
Per : confermare l'impugnata sentenza e per l'effetto: NT in via preliminare al merito: dichiarare ai sensi dell'art. 348 bis, introdotto con D.L.
22/06/2012 n. 83 art. 54 comma 1 lettera A, convertito con modificazione dalla legge
7/08/2012 nr. 134 gli appelli proposti inammissibili in quanto a seguito della suddetta ricostruzione dei fatti e dell'applicazione delle norme di diritto compiute nella sentenza impugnata, non hanno una ragionevole probabilità di essere accolti;
- in subordine e nel merito, rigettare gli appelli proposti (ed oggi tutti riuniti) dalle parti appellanti – ut supra indicate- perché inammissibili ed infondati in fatto e in diritto;
- condannare, ulteriormente, gli appellanti – tutti - alla refusione delle spese, competenze e onorari di questo grado del giudizio;
per , quale impresa designata FGVS: Controparte_5
IN VIA PRELIMINARE: voglia il Giudice di appello adito in forza di quanto già eccepito nel giudizio di primo grado e nel presente atto accertare e dichiarare che la domanda avanzata nei suoi confronti è prescritta ex art. 2947 2° comma c.c. a mente del quale il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni.
IN VIA PRELIMINARE: voglia il Giudice di Appello adito, in forza di quanto già eccepito in primo grado e nel presente atto, accertare e dichiarare l'improponibilità e/o pag. 8/28 inammissibilità della domanda nei confronti del F.G.V.S. ai sensi dell'art. 287 del
Codice delle Assicurazioni Private per essere stata l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è l'obbligo di assicurazione proposta senza che il danneggiato abbia chiesto nei termini di legge il risarcimento del danno a mezzo di raccomandata all' Impresa Designata e alla Consap – F.G.V.S.
IN VIA PRELIMINARE: voglia il Giudice di Appello adito, in forza di quanto già eccepito in primo grado e nel presente atto, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della sig.ra e della sig.ra CI NA che P_ hanno agito in proprio e non nella qualità di asseriti eredi dei de cuius Per_1
e ; e del sig. NE EL, che ha agito per la prima
[...] Persona_2 volta in appello.
NEL MERITO: rigettare tutte le domande in quanto infondate in fatto ed in diritto o comunque non provate. In via subordinata, e senza nulla concedere, ridimensionare il
"quantum debeatur" richiesto, anche alla luce del fatto che non sussiste una responsabilità – quantomeno esclusiva – della SI.ra nel Controparte_9 sinistro per cui è causa.
Nel caso di condanna, graduare le colpe dei compartecipi alla determinazione dell'evento per cui è causa, senza alcuna solidarietà, contenendo comunque il dovuto per l'esponente entro il limite del massimale di legge e di polizza e accertando e dichiarando il diritto dell'esponente a rivalersi nei confronti dei responsabili del sinistro.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Per già ora Controparte_17 Controparte_18 Controparte_5
- NEL MERITO -
[...]
- Accogliere l'appello avanzato dai signori , Parte_1 Parte_2
, NA TT e nella precisata qualità Parte_3 Parte_4 riformando la sentenza n. 1032/2019 del Tribunale di Palmi nella parte in cui il predetto
Tribunale ha illegittimamente riconosciuto l'esclusiva responsabilità del defunto nella determinazione dell'evento incidentistico del 5.8.2012 sulla Persona_1
SS di Rossano – Grotteria Mare progressiva km/ca 5.000,00 nel territorio di Melicucco, confermando invece la predetta sentenza n. 1032/2019 nella parte in cui ha pag. 9/28 legittimamente rigettato la domanda avanzata nel corso del giudizio di primo grado dalla sig.ra CI NA.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.
Relativamente al procedimento RGN 388/2020 così precisa le proprie conclusioni:
Voglia l'On.le Corte di Appello adita, contrariis reiectis, così statuire: IN VIA
PRELIMINARE ED ASSORBENTE –
- Dichiarare l'inammissibilità dell'appello spiegato ex art. 342 c.p.c., art. 348 bis c.p.c. e
348 ter c.p.c., alla luce di tutte le motivazioni esposte.
IN VIA SUBORDINATA E NEL MERITO –
-Respingere l'appello avanzato dalla sig.ra CI NA perché totalmente inammissibile e infondato in fatto e in diritto, confermando la sentenza n. 1032/2014 del
Tribunale di Palmi.
- IN VIA DI ESTREMO SUBORDINE E NEL MERITO –
- Riformare la sentenza n. 1032/2019 del Tribunale di Palmi nella parte in cui il predetto
Tribunale ha illegittimamente riconosciuto l'esclusiva responsabilità del defunto nella determinazione dell'evento incidentistico del 5.8.2012 sulla Persona_1
SS di Rossano – Grotteria Mare progressiva km/ca 5.000,00 nel territorio di Melicucco.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.
Relativamente al procedimento RGN 407/2020 così precisa le proprie conclusioni:
Voglia l'On.le Corte di Appello adita, contrariis reiectis, così statuire: - NEL MERITO -
- Accogliere l'appello avanzato dai signori e NE EL in proprio P_
e nella qualità di eredi della nonna paterna sig.ra riformando la Persona_3 sentenza n. 1032/2019 del Tribunale di Palmi nella parte in cui il predetto Tribunale ha illegittimamente riconosciuto l'esclusiva responsabilità del defunto Persona_1 nella determinazione dell'evento incidentistico del 5.8.2012 sulla SS di Rossano –
Grotteria Mare progressiva km/ca 5.000,00 nel territorio di Melicucco, confermando invece la predetta sentenza n. 1032/2019 nella parte in cui ha legittimamente rigettato la domanda avanzata nel corso del giudizio di primo grado dalla sig.ra CI
NA.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.
pag. 10/28 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Palmi, NA CI conveniva in giudizio e per ottenere il risarcimento dei P_ Controparte_19 danni subiti a causa del sinistro occorso allo zio, con lei Persona_2 convivente. L'attrice affermava che lo zio, terzo trasportato sulla Peugeot 307 di proprietà e condotta da , era deceduto a seguito dello scontro CP_2 dell'autovettura sulla quale viaggiava e l'auto Peugeot 206 condotta da Per_1
di proprietà di assicurata con la e che
[...] P_ Controparte_6 la responsabilità del sinistro doveva essere attribuita totalmente alla condotta di guida del che aveva invaso la corsia di marcia dell'auto Peugeot 307 e l'aveva Pt_1 violentemente colpita.
Si costituiva in giudizio la , che eccepiva il difetto di legittimazione passiva e CP_6 negava la fondatezza della domanda, attribuendo la responsabilità del sinistro al
, e contestava l'esistenza e la quantificazione dei danni. CP_2 si costituiva chiedendo il rigetto della domanda e formulava domanda di P_ risarcimento per i danni subiti in proprio e per la perdita del proprio genitore Per_1
per cui chiedeva di chiamare in causa , proprietario e
[...] CP_2 conducente della Peugeot 206, e la sua compagnia di assicurazioni, nonché CP_3
, proprietario di altra autovettura (Alfa Romeo 156) coinvolta nel Controparte_8 sinistro e sprovvista di assicurazione RCA, nonché quale impresa Controparte_5 designata FGVS.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva , che chiedeva il rigetto CP_2 della domanda proposta nei suoi confronti e formulava domanda di risarcimento per i danni subiti a seguito del sinistro. Si costituiva altresì , che NT affermava essere intervenuto accertamento in sede penale sulla dinamica del sinistro e contestava l'ammissibilità delle domande risarcitorie.
escludeva la fondatezza della domanda proposta nei suoi confronti, Controparte_5 in quanto non vi era responsabilità dell'Alfa Romeo 156 e chiedeva di chiamare in causa la conducente domanda alla quale tuttavia rinunciava. Controparte_9
restava contumace. Per_4 CP_20
pag. 11/28 Spiegavano inoltre intervento volontario EL NE, Parte_1 Pt_3
, in proprio e quali eredi di madre di
[...] Parte_2 Controparte_10
nonché , TT NA e Persona_1 Parte_4 P_ nella sola qualità di eredi di chiedendo il risarcimento del danno per Controparte_10 la perdita del proprio congiunto.
Con sentenza n. 1032/2019 il Tribunale di Palmi rigettava le domande di NA
CI, e degli intervenuti, dichiarava cessata la materia del P_ contendere per la domanda proposta da e compensava le spese di lite. CP_2
Contro la predetta sentenza venivano proposti distinti appelli, tutti riuniti nel presente procedimento.
1.1. , i proprio e quali eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3
TT NA e quali eredi di Controparte_10 Parte_4 P_0
impugnavano la decisione, chiedendone la riforma nei termini riportati in
[...] epigrafe, lamentando:
A) l'errata valutazione delle difese della e l'omessa Controparte_19 motivazione in ordine al comportamento della conducente della Alfa Romeo 156;
B) L'omessa valutazione di tutti gli elementi probatori raccolti nel corso dell'istruttoria, ed in particolare le consulenze di parte, in cui erano indicati elementi di fatto utili ad una diversa ricostruzione della dinamica del sinistro, e la sentenza di condanna del
; CP_2
C) l'irragionevole rigetto delle richieste istruttorie sulla ricostruzione del fatto, e l'errata ricostruzione della dinamica del sinistro;
D) la violazione dell'art. 2054 c.c. e la contraddittoria motivazione in merito all'esclusione della responsabilità di e CP_2 CP_9
1.2. NA CI impugnava la medesima sentenza, nella parte in cui non aveva ammesso le istanze istruttorie tempestivamente avanzate ed aveva rigettato la domanda risarcitoria per difetto di priva, affermando la sussistenza di elementi documentali sufficienti a dimostrare il rapporto di convivenza con il defunto zio e la necessità di ammissione delle prove testimoniali e della ctu medico legale per la quantificazione del danno biologico subito.
pag. 12/28 1.3. e EL NE, in proprio e quali eredi di P_ Persona_3 proponevano appello avverso la sentenza predetta, affermando che la sentenza di primo grado avrebbe travisato e mal interpretato i fatti e le risultanze istruttorie, poiché avrebbe dovuto valutare la responsabilità, esclusiva o concorrente, del e della CP_2 nella causazione del sinistro, ricavabile dalle prove raccolte nel presente CP_9 procedimento e nel giudizio penale a carico del . Gli appellanti concludevano, CP_2 pertanto, nei termini riportati in epigrafe.
1.4. si costituiva e contestava l'ammissibilità e fondatezza di tutti gli appelli, CP_3 concludendo per la conferma della sentenza di prime cure. si costituiva concludendo per l'accoglimento degli appelli degli Controparte_6 eredi di e contestando la fondatezza dell'appello proposto da Persona_1
NA CI.
contestava la fondatezza degli appelli e concludeva per il rigetto, o in CP_2 subordine per la valutazione dell'incidenza minima del contributo causale della sua condotta.
quale impresa designata per il FGVS, si costituiva contestando Controparte_21 gli appelli proposti e, nel caso di accoglimento, insisteva nella domanda di manleva nei confronti del proprietario dell'Alfa Romeo 156, domanda assorbita in primo grado, e provvedeva alla notifica della comparsa di risposta all'appellato contumace.
1.5. Riuniti gli appelli, sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto da NA CI ai sensi dell'art. 342 c.p.c., avanzata da (ora , Controparte_6 Controparte_5 ma che per chiarezza espositiva verrà indicata come ” in seguito, per evitare CP_6
l'inevitabile confusione con la posizione della quale impresa Controparte_5 designata da FGVS) è infondata. Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con pag. 13/28 certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice. (cfr. Cass. SU, sentenza n. 27199 del 16/11/2017Rv. 645991-01). Nel rispetto di questo principio, l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, e l'appellante che intenda dolersi di una erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporgli le argomentazioni difensive già svolte in primo grado, senza che ciò comporti di per sé
l'inammissibilità dell'appello. (Cass. Sez. 6, 08/02/2018, n. 3115, Rv. 648034 - 01). Nel caso di specie, l'appello indica chiaramente le parti della sentenza ritenute erronee, i vizi della pronuncia impugnata e la diversa decisione da assumere.
Gli eredi di hanno tutti avanzato come principale motivo di appello Persona_1
l'errata valutazione delle prove operata dal giudice di prime cure, nonché la violazione dell'art. 2054 c.c., e – tenuto conto che la domanda di NA CI presuppone l'accertamento della responsabilità dei proprietari dei tre veicoli – si ritiene opportuno partire dall'esame dei motivi attinenti la responsabilità di ciascun veicolo, per poi esaminare le domande di ciascun appellante.
Si deve, inoltre, rigettare l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto da
EL NE, in quanto non intervenuto in primo grado, risultando invece documentata la sua domanda unitamente agli altri intervenuti.
Infine, occorre precisare che la conducente della Alfa Romeo 156, Controparte_9 non è parte del presente giudizio – contrariamente a quanto indicato nell'intestazione della sentenza ed affermato nell'atto di appello di e EL NE – in quanto P_
l'unica parte ad averla chiamata in causa in primo grado era stata , Controparte_5 che non era mai riuscita a notificare l'atto di chiamata e vi aveva rinunciato.
3. Gli appelli avanzati dagli eredi di per la parte relativa alla Persona_1 valutazione delle prove raccolte in istruttoria ed alla violazione dell'art. 2054 c.c., sono parzialmente fondati.
Il giudice di prime cure ha ritenuto superflua l'istruttoria richiesta dalle parti, reputando la causa pienamente istruita, ed ha affermato di poter utilizzare i documenti prodotti dalle parti, gli accertamenti degli agenti di PS intervenuti e la perizia disposta dal PM in pag. 14/28 sede di indagini preliminari, concludendo che questi elementi probatori avrebbero consentito l'affermazione della esclusiva responsabilità di Persona_1
Il rigetto delle prove testimoniali richieste dagli eredi di relative Persona_1 all'accertamento della dinamica del sinistro, appare condivisibile, in quanto è pacifico che non vi erano testimoni al momento del sinistro ed i testi indicati erano gli agenti della Polizia Stradale intervenuti, da sentire sulle medesime circostanze già rappresentate nella documentazione a loro firma acquisita in giudizio, ed i consulenti di parte, chiamati ad esprimere giudizi tecnici (già agli atti del procedimento). Si trattava, pertanto, di prove certamente superflue ai fini della decisione.
La valutazione delle prove e l'accertamento delle responsabilità dei veicoli coinvolti nel sinistro è stata compiuta senza tener conto dell'effettivo valore degli atti acquisiti ed in violazione dell'art. 2054 c.c.
Non è mai stato accertato, infatti, che avesse effettuato un sorpasso Persona_1 invadendo completamente la corsia di marcia del , che sopraggiungeva nella CP_2 direzione opposta. È stato, infatti, il a dichiarare alle forze dell'ordine che CP_2
l'auto del stava effettuando un sorpasso ed aveva invaso la sua corsia, Pt_1 rendendo inevitabile l'urto nonostante il suo tentativo di sterzata verso destra. La dichiarazione a sé favorevole di una delle parti coinvolte non ha valore di confessione, ma la tesi ha trovato riscontro unicamente nelle dichiarazioni della moglie del , CP_2 terza trasportata, e non nelle dichiarazioni della conducente della Alfa Romeo 156,
che si trovava dietro alla Peugeot condotta dal (e quindi in Controparte_9 Pt_1 ipotesi doveva essere l'auto sorpassata, visto che non ce ne sono altre presenti al momento del sinistro) e riferiva solo che si verificava uno scontro frontale tra le due
Peugeot e che quella che la precedeva, dopo l'urto, andava a collidere anche con la sua, senza specificare che lo scontro si era verificato a causa dell'invasione di corsia durante detto sorpasso.
Il perito del Pm ha, invece, ritenuto che nella fase finale del sorpasso vi sia stato un urto tra la Peugeot 206 del e l'Alfa Romeo, seguito quasi istantaneamente dallo Pt_1 scontro frontale tra le due Peugeot. Il perito ha, infatti, rilevato che l'urto frontale è stato contemporaneo o di poco successivo al tamponamento tra la Peugeot del e Pt_1
l'Alfa Romeo, perché i punti d'urto e le deformazioni delle auto coinvolte dimostrano pag. 15/28 che i mezzi fossero paralleli tra di loro, circostanza che non poteva verificarsi se il tamponamento fosse avvenuto un po' prima o un po' dopo dello scontro frontale e non contemporaneamente o quasi.
In particolare, l'urto tra le due Peugeot è stato “eccentrico”, conseguente ad una rotazione antioraria dell'autoveicolo, che non poteva verificarsi se il tamponamento fosse stato di molto successivo allo scontro.
Il perito ha anche precisato che il punto d'urto tra le due Peugeot sia da collocare nella corsia di marcia della Peugeot 307 del ma non al centro della carreggiata (a mt CP_22
2 dalla linea di mezzeria) come indicato dagli agenti intervenuti, bensì in un punto imprecisato tra la linea di mezzeria ed una fascia di circa 15,5/2 metri, in quanto il punto d'urto non coincide con il punto in cui si trovano i detriti. Il perito chiariva, inoltre, che le misurazioni effettuate dagli agenti non erano utilizzabili per verificare la velocità dei mezzi e l'effettivo punto di impatto, e concludeva ritenendo che tutti i conducenti fossero stati negligenti: il per aver effettuato il sorpasso senza verificare se lo Pt_1 spazio a disposizione era sufficiente per completarlo e valutando male la velocità del veicolo proveniente nell'altra direzione di marcia, la per non aver agevolato il CP_9 soprasso, ed il per non aver mantenuto l'estrema destra per evitare l'urto. CP_22
La ricostruzione del sinistro effettuata dal perito del P.M. appare più attendibile di quelle dei periti di parte appellante, che effettuano una ricostruzione della velocità e dei puti d'urto basandosi su dati di partenza ritenuti non attendibili, in quanto oggetto del rilievo degli agenti di PS, privo dei necessari punti di riferimento. Detta ricostruzione, inoltre, è stata in parte recepita nella sentenza del 12.7.2017 n. 120/2017, con la quale il
Gup di Palmi ha condannato il per aver cooperato colposamente al sinistro, CP_22 avendo superato i limiti di velocità e non avendo mantenuto l'estrema destra per evitare l'urto.
La consulenza tecnica disposta dal Gip di Palmi e recepita dal Gup per la decisione n.
120/2017 – confermata in appello dalla sentenza n. 1358/2018 – non è stata prodotta in giudizio dalle parti, ma è riportata nella sentenza del Tribunale civile di Palmi del
16.4.2024, con la quale è stato liquidato il danno subito dalla coniuge di Per_1
e ed sono stati condannati a pagare il
[...] CP_2 NT risarcimento del 40% del danno in favore di . Parte_5
pag. 16/28 La sentenza di condanna al risarcimento del danno pronunciata nei confronti del responsabile di un sinistro stradale fa stato nei confronti del suo assicuratore della responsabilità civile, per quanto concerne la sussistenza dell'obbligo risarcitorio del danneggiante, anche se l'assicuratore non abbia partecipato al relativo giudizio, atteso che l'assicuratore non è titolare di una posizione autonoma rispetto al rapporto cui si riferisce la sentenza e non può disconoscere l'accertamento in essa contenuto come affermazione oggetto di verità, ma è titolare di una situazione giuridica dipendente dalla situazione definita con la prima sentenza. (Cass. Sez. 3, 31/01/2012, n. 1359, Rv.
621256 - 01), può essere utilizzata anche nel presente procedimento come elemento di prova per verificare la dinamica del sinistro ed accertare la responsabilità dei conducenti.
In particolare, il consulente tecnico d'ufficio nominato dal gip ha concluso che“risulta una corresponsabilità nella causazione del sinistro stradale …. In misura maggiore il non rispetto da parte del sig. delle norme indicanti il comportamento da Pt_1 tenere in caso di sorpasso, considerando anche l'ottima visibilità del tratto teatro del sinistro, e in misura minore, il non rispetto del limite imposto su tale arteria dal SI.
. In sentenza vengono descritte le condotte illecite dei due conducenti, CP_2 tratte dalla sentenza della Core d'appello di Reggio Calabria n.1358/2018: “E' possibile attribuire le seguenti violazioni del codice della strada: al sig. : l'art. 140 comma 1 in quanto creava situazioni di pericolo per CP_2 gli altri utenti della strada non salvaguardando la sicurezza stradale, , ovvero circolava su strada statale senza regolare la velocità così come prescritto dalla segnaletica verticale, art. 141 comma 1 in quanto circolava non regolando la velocità secondo il tipo di strada percorsa;
art. 142 secondo comma, perché percorreva la SS 862ad una velocità superiore a quella massima imposta;
art. 143 comma 1 in quanto circolava non mantenendo strettamente la destra;
al SI. : art. 140 comma 1 in quanto creava situazioni di pericolo Persona_1 per gli altri utenti della strada non salvaguardando la sicurezza stradale;
art. 148 commi 2 e 3 in quanto durante la manovra del sorpasso non valutava correttamente gli spazi per effettuare tale manovra in sicurezza”
pag. 17/28 La dinamica del sinistro stradale accertata in sede penale appare del tutto coerente con la gli esiti delle perizie del P.M. e degli accertamenti della PG. La responsabilità del sinistro doveva essere, pertanto, attribuita al ed al in applicazione CP_22 Pt_1 dell'art. 2054 comma 2 c.c., il stabilisce che “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”
La sentenza di prime cure non ha applicato correttamente la disposizione predetta, in quanto ha accertato la colpa di ed ha ritenuto superata la Persona_1 presunzione posta a carico anche del dall'art. 2054, comma 2, c.c., senza CP_2 verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta. Il procedimento penale ha, invece, accertato che la velocità tenuta da
[...] era superiore al limite, e che nel procedere sulla sua corsia di marcia non CP_23 avrebbe tenuto la destra. È vero che l'automobilista non deve tenersi costantemente a ridosso del margine destro della corsia, ma deve comunque tenere la destra e fare il possibile per evitare lo scontro (come previsto dall'art. 2054 comma 1 c.c.), per cui al può essere mosso il rimprovero di aver viaggiato ad una velocità troppo CP_22 sostenuta – circostanza che gli ha impedito di mettere in atto delle manovre d'emergenza efficaci – e di non aver fatto il possibile per evitare il danno mantenendosi sulla sua destra. Giova rammentare che lo scontro avveniva su un rettilineo con ottima visibilità, per cui procedendo ad una andatura adeguata e tenendo la destra, lo scontro avrebbe potuto essere evitato o avrebbe probabilmente avuto un diverso e meno grave esito.
In tema di circolazione stradale, costituisce di per sé condotta negligente l'aver riposto fiducia nel fatto che gli altri utenti della strada si attengano alle prescrizioni del legislatore, poiché il conducente di un veicolo non ha solo l'obbligo di attenersi puntualmente alle norme del codice della strada rispetto al suo veicolo, ma deve anche osservare una condotta che tenga in debita considerazione l'eventuale comportamento imprudente, negligente o imperito altrui, se prevedibile secondo un giudizio ex ante e in concreto, basato su tutte le circostanze spazio-temporali conosciute o conoscibili al momento dell'evento. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che, in relazione ad uno scontro tra un veicolo che eseguiva una manovra di svolta a sinistra per pag. 18/28 immettersi in una strada a senso unico e altro veicolo che percorreva quest'ultima contromano, aveva ritenuto esente da colpa il conducente del primo veicolo senza accertare l'imprevedibilità della condotta di guida dell'altro). (Cass. Sez. 3, 21/11/2024,
n. 30089, Rv. 673532 - 01).
L'aver constatato l'invasione di corsia ed una manovra di sorpasso avventata non consente di escludere la colpa del visto che l'accertamento in concreto di una CP_22 condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti solleva l'altro dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., solo quando la colpa concreta dell'uno sia stata tale da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro, con la conseguenza che non è possibile attribuire l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti ove non sia possibile stabilire in concreto se l'altro abbia avuto la possibilità, almeno teorica, di evitare la collisione. (cfr. Cass. Sez. 3, 20/11/2024, n. 29927, Rv.
672909 - 01)
Appare quindi ragionevole affermare che, in applicazione dell'art. 2054 c.c., la responsabilità del sinistro debba essere attribuita per il 60% alla condotta del Pt_1 che procedeva al sorpasso senza avere lo spazio necessario per completare la manovra di rientro, e per il 40% la condotta del che – come affermato nella sentenza CP_2 del Tribunale civile di Palmi del 16.4.2024 – “superava il limite di velocità consentito, non manteneva strettamente la destra e non teneva una condotta idonea ad evitare il sinistro”.
Si deve, invece, escludere la responsabilità dell'Alfa Romeo, che era l'auto che veniva superata e si trovava impossibilitata ad effettuare qualunque tipo di manovra per evitare lo scontro, vista la collisione frontale che aveva appena interessato la Peugeot che l'aveva appena superata. Appare del tutto verosimile, infatti, che la conducente dell'Alfa Romeo non potesse effettuare alcuna manovra utile per evitare di tamponare l'autovettura che la precedeva ed effettuava un sorpasso, visto lo scontro intervenuto a brevissima distanza. Anche in linea teorica, pertanto, non appare ipotizzabile un comportamento colposo della risultando ininfluente quindi il mancato CP_9 possesso della patente di guida.
pag. 19/28 In parziale accoglimento degli appelli proposti dagli eredi di si Persona_1 deve affermare che il sinistro è attribuibile per il 60% a e per il 40% Persona_1
a , e conseguentemente la riforma della sentenza, con accoglimento CP_2 parziale della domanda di risarcimento a carico di e CP_2 [...]
in solido nella misura del 40% del danno subito dagli appellanti. NT
4. L'accoglimento parziale dell'appello sul punto impone l'accertamento dei danni subiti dai congiunti di Persona_1
Gli appellanti avevano articolato prove testimoniali sulla attività svolta da Per_1
quale insegnante e gestore dell'associazione sindacale CILS, e sull'effetto
[...] della morte sulla salute del figlio EL e della madre Persona_3
Si tratta di circostanze inammissibili:
- l'attività svolta da è documentata, così come il suo reddito, Persona_1
l'attività di dirigente dell'associazione sindacale è gratuita e il ricavo asseritamente ricavato doveva essere certificato e non provato a mezzo di una testimonianza (peraltro di tenore contrario ai documenti prodotti dagli stessi appellanti), né è ammissibile la dimostrazione a mezzo testimoni che l'incarico poteva essere trasmesso di padre in figlio;
- la contrazione di malattie psicosomatiche da parte del figlio dopo la morte di
è certificata;
Persona_1
- lo stato di depressione della madre del in conseguenza del decesso non Pt_1 può essere oggetto di prova testimoniale, né può essere accertato a mezzo ctu in ragione del decesso della in corso di causa. Per_3
4.1. Il danno non patrimoniale subito dai figli di viene liquidato Persona_1 utilizzando le tabelle di Milano, tenendo conto della convivenza con la figlia e degli effetti negativi sugli studi subiti da entrambi (circostanze non contestate e documentate).
In applicazione di questi criteri, si deve liquidare il danno subito da in € P_
348.079,00 e quello subito da EL NE in € 285.503,00.
Il danno non patrimoniale subito da , ed e da Parte_1 Pt_2 Parte_3
rispettivamente fratelli e madre del defunto, viene liquidato tenendo conto Per_5 dell'assenza di convivenza e senza operare alcuna ulteriore personalizzazione del danno, non avendo le parti allegato o dimostrato ulteriori aspetti di danno non pag. 20/28 ricompresi nella predetta tabella anche sotto il profilo del danno morale. In tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio - configurabile per i membri della famiglia nucleare
"successiva" (coniuge e figli) - si estende ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti;
tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore
(c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova). (Cass. Sez.
3, 04/03/2024, n. 5769, Rv. 670338 - 01).
In base a detti parametri, si deve liquidare la somma di € 62.826,00 in favore di
€ 62.826,00 in favore di , € 66.222,00 in favore di Parte_1 Parte_2
€ 160.351,00 in favore degli eredi di (€ 32.070,20 Parte_3 Persona_3 in favore di ciascun dei figli, , e , ed € 16.035,10 in favore di Parte_1 Pt_2 Pt_3 ciascuno dei nipoti, e EL NE, TT e ). P_ Parte_4
In conclusione, spettano, a titolo di danno non patrimoniale € 145.645,64 (pari al 40% di € 348.079,00 in proprio ed € 16.035,10 quale erede di a Persona_6 [...]
€ 120.615,24 (pari al 40% di € 285.503,00 in proprio ed € 16.035,10 quale P_ erede di a EL NE, € 37.958,48 (pari al 40% di € Persona_6
62.826,00 in proprio ed € 32.070,20 quale erede di in favore di Persona_6
€ 37.958,48 (pari al 40% di € 62.826,00 in proprio ed € 32.070,20 Parte_1 quale erede di in favore di , € 39.316,88 (pari al Persona_6 Parte_2
40% di € 66.222,00 in proprio ed € 32.070,20 quale erede di in Persona_6 favore di € 6.414,04 in favore di TT NA, € 6.414,04 in Parte_3 favore di . Parte_4
In accoglimento parziale dell'appello, e in solido, devono CP_2 CP_3 essere condannati al pagamento della somma del 40% del danno non patrimoniale liquidato, oltre interessi sulla somma devalutata al momento del sinistro e via via pag. 21/28 rivalutata sino alla presente decisione, nonché ulteriori interessi sul totale dalla sentenza al soddisfo.
4.2. ha altresì chiesto il risarcimento del danno patrimoniale per la P_ distruzione dell'autovettura, di valore pari ad € 6.000,00 al momento del sinistro.
Poiché l'autovettura era totalmente distrutta, il danno può essere quantificato nel valore dell'auto al momento del sinistro, ricavabile dalla valutazione dell'usato per Peugeot del medesimo modello immatricolate nel 2008, e non specificamente contestato dalla parte convenuta.
e in solido, devono essere condannati al pagamento della CP_2 CP_3 somma del 40% del danno non patrimoniale liquidato, oltre rivalutazione ed interessi dal sinistro alla sentenza, oltre interessi sulla somma totale dalla sentenza al soddisfo.
Si deve, invece, escludere che il decesso del padre abbia determinato la perdita del reddito futuro derivante dall'attività di responsabile dell'associazione sindacale, visto che si tratta di incarico gratuito e di carica non ereditaria o oggetto di cooptazione.
Quanto al danno da perdita del supporto economico del padre, si deve osservare che è dimostrata la convivenza della figlia con il padre al momento della sua morte ed il P_ suo status di studente, così come all'epoca era studente anche il figlio EL.
Tenuto conto del reddito goduto dal de cuius (circa e dell'obbligo di mantenimento anche in capo alla madre, si deve ritenere che il defunto avrebbe destinato al massimo €
250 euro mensili per ciascuno dei figli, fino al compimento del 30° anno di età. Non si può, infatti, ritenere che il contributo economico del genitore sarebbe stato corrisposto per tutta la vita, ma sino a che i figli non fossero stati in grado di divenire autonomi ovvero posti nelle condizioni di trovare idonea occupazione.
Si tratta di danno già consumato al momento della decisione, posto che P_ aveva 20 anni al momento del sinistro e EL NE 17 anni, per cui spettano a
€ 29.000,00 (pari ad € 250,00 per 116 mesi – dal sinistro sino a marzo P_
2021) ed a EL NE € 36.500 (pari ad € 250,00 per 146 mesi – dal sinistro sino ad ottobre 2023).
Infine, spetta a il rimborso delle spese funerarie, pari ad € 3.900,00. Parte_2
I convenuti e in solido devono, pertanto, essere CP_2 NT condannati al pagamento del 40% del danno patrimoniale subito dagli appellanti, oltre pag. 22/28 rivalutazioni interessi dalle scadenze alla decisione, oltre interessi dalla decisione al soddisfo.
5. Passando all'esame dell'appello proposto da NA CI, si deve osservare che il giudice di prime cure ha rigettato le richieste probatorie tempestivamente avanzate dalla CI, ritenendo la causa sufficientemente istruita, per poi rigettare la domanda per difetto di prova. L'appello deve ritenersi fondato, posto che il deficit probatorio non è addebitabile alla parte attrice, che aveva prodotto documentazione utilizzabile ai fini della decisione e chiesto l'ammissione di prove testimoniali per dimostrare il legame esistente con il defunto zio, reiterando l'istanza di ammissione anche in sede di precisazione delle conclusioni.
Le prove articolate dall'appellante appaiono tuttavia superflue, in quanto dirette a dimostrare l'esistenza di un legame affettivo ricavabile dalla documentazione prodotta, che accerta la stabile convivenza con il defunto Persona_2
Il rapporto di parentela e la convivenza tra zio e nipote – nonostante la presenza di moglie e figlia in Australia – conduce a ritenere sussistente un forte legame affettivo, reciso dal sinistro. La domanda risarcitoria si riferisce dunque ad un diritto iure proprio esercitato dalla nipote, e non alla richiesta di risarcimento a titolo ereditario, per cui l'appellante aveva correttamente agito in proprio e non quale erede del defunto
(qualità mai affermata e non documentata). La medesima Persona_2 conclusione può tarsi per la richiesta di pagamento delle spese funerarie, atteso che esse sono imprescindibilmente successive alla morte del "de cuius". (Cass. Sez. 3,
31/05/2005, n. 11601, Rv. 582850 - 01).
La lesione di questo legame affettivo è suscettibile di risarcimento, trattandosi di un rapporto di parentela stretta caratterizzato anche dalla stabile convivenza. Ai fini della risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale è necessaria la dimostrazione, anche presuntiva, della gravità e serietà del pregiudizio (tanto sul piano morale e soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale), senza che sia necessario che questo assurga a un radicale sconvolgimento delle abitudini di vita del danneggiato, profilo quest'ultimo che - al cospetto di una prova circostanziata da parte dell'attore - può incidere sulla personalizzazione del risarcimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda risarcitoria avanzata dai pag. 23/28 nipoti "ex fratre" della vittima di un incidente stradale, sul solo presupposto della mancata prova di uno stravolgimento delle loro condizioni di vita, senza tener conto delle circostanze di fatto da questi allegate ai fini della prova presuntiva del suddetto pregiudizio). (Cass. Sez. 3, 07/09/2023, n. 26140, Rv. 669087 - 01).
Il danno viene liquidato utilizzando le tabelle di Milano, aggiornate all'attualità, calcolando la presenza di altri soggetti nel nucleo familiare primario, una convivenza inferiore ai 30 anni, una intensità del rapporto minima, giungendosi così alla somma di
€ 81.504,00. Su questa somma, devalutata al momento del sinistro, verranno calcolarti gli interessi legali via via maturati sino alla decisione e, sulla somma totale, gli interessi dalla decisione al soddisfo.
Si deve, invece, escludere l'esistenza di un danno biologico provocato dal sinistro, tenuto conto che i certificati medici prodotti non hanno alcun legame certo con il decesso dello zio e la ctu medico legale richiesta appare del tutto esplorativa.
La domanda risarcitoria per le spese funerarie può essere accolta, avendo l'appellante dimostrato di aver sostenuto esborsi per € 6.337,24, che devono essere rimborsate, oltre rivalutazione ed interessi dall'esborso al soddisfo. Si tratta, infatti, di un debito di valore
(cfr. cass. 4185/1998).
La Corte esclude, invece, l'esistenza di un danno patrimoniale per la cessazione della contribuzione dello zio alle spese familiari, rispetto alle quali appaiono ininfluenti le prove articolare sull'ausilio fornito dal congiunto rispetto alle spese quotidiane, trattandosi di portato inevitabile della stabile convivenza, per cui il venir meno di detta contribuzione, non quantificata e non quantificabile sulla scorta del capitolo formulato, non può essere considerato danno patrimoniale. Non è stata prodotta documentazione relativa alle disponibilità economiche del defunto né è stato Persona_2 allegato dalla danneggiata che lo zio provvedeva al suo mantenimento, limitando invece la sua contribuzione al pagamento di utenze ed alla spesa quotidiana, ossia spese correnti legate anche alla sua presenza nell'abitazione della nipote.
In conclusione, in parziale accoglimento della domanda proposta da NA
CI, , P_ CP_2 NT [...]
(ora ), quali responsabili del sinistro, devono essere CP_6 Controparte_5 condannati in solido al risarcimento del danno nei termini su indicati. pag. 24/28 La domanda deve, invece, essere rigettata nei confronti di quale impresa Controparte_5 designata dal FGVS e di , vista la non imputabilità del sinistro e Controparte_8 del decesso all'Alfa Romeo, come già indicato per precedente paragrafo.
5. Il rigetto della domanda degli appellanti nei confronti di quale impresa Controparte_5 designata dal FGVS esclude l'esame delle eccezioni sollevate da quest'ultima.
6. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio possono essere compensate tra gli appellanti e quale impresa designata dal FGVS, tenuto conto della Controparte_5 particolarità della dinamica del sinistro e della incertezza sulla esatta sequenza delle collisioni tra i mezzi nella fase delle indagini preliminari ed al momento della instaurazione del giudizio.
Le spese sostenute da NA CI per entrambi i gradi vengono poste a carico delle parti soccombenti, ossia , P_ CP_2 NT
(ora ), in solido e sono liquidate per
[...] Controparte_6 Controparte_5 entrambi i gradi di giudizio utilizzando le tariffe previste per le cause di valore inferiore ad € 260.000 dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, nei seguenti termini: € 14.103,00 per il primo grado (€ 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase istruttoria, €
4.253,00 per la fase decisionale); € 7.160,00 per il presente grado (€ 1.489,00 per la fase di studio, € 956,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione, €
2.552,00 per la fase decisionale).
Le spese sostenute da e EL NE vengono poste a carico delle parti P_ soccombenti, e , in solido, e sono liquidate CP_2 NT per entrambi i gradi di giudizio utilizzando le tariffe previste per le cause di valore inferiore ad € 260.000,00 (calcolato in relazione all'importo riconosciuto in favore di aumentato del 20%) dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 P_ del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, con applicazione dell'aumento del 30% per la difesa di più parti, nei seguenti termini: € 14.103,00 per il primo grado (€ 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase istruttoria, €
pag. 25/28 4.253,00 per la fase decisionale); € 7.160,00 per il presente grado (€ 1.489,00 per la fase di studio, € 956,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione, €
2.552,00 per la fase decisionale), per un totale di € 21.263,00, che viene aumentato sino ad € 27.641,90 ex art. 4 comma 2 DM 55/2014.
Le spese sostenute da , e TT e IA Parte_1 Pt_2 Parte_3
NA vengono poste a carico delle parti soccombenti, e CP_2 [...]
, in solido, e sono liquidate per entrambi i gradi di giudizio utilizzando NT le tariffe previste per le cause di valore inferiore ad € 52.000,00 (calcolato in relazione all'importo riconosciuto in favore di aumentato del 30%) dal D.M. Parte_2
55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, con applicazione dell'aumento del 120 % per la difesa di più parti, nei seguenti termini: €
7.616,00 per il primo grado (€ 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria, € 2.905,00 per la fase decisionale); €
4996,00 per il presente grado (€ 1.029,00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione, € 1.735,00 per la fase decisionale), per un totale di € 12.612,00, che viene aumentato sino ad € 27.746,40 ex art. 4 comma 2
DM 55/2014.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti da , Parte_1
, TT NA, IA NA, Pt_1 Parte_2 Parte_3
EL NE, NA CI avverso la sentenza del P_
Tribunale di Palmi n. 1032/2019, così provvede:
1. Accoglie, per quanto di ragione, gli appelli proposti da e EL NE, P_
, e TT e IA NA nei Parte_1 Pt_2 Parte_3 confronti di e e, in riforma parziale CP_2 NT della sentenza impugnata, accoglie la domanda di EL, , P_ Parte_1
ed TT e IA NA e per l'effetto Pt_2 Parte_3 condanna e , in solido, al pagamento CP_2 NT delle seguenti somme:
pag. 26/28 a) € 145.645,64 oltre interessi come in motivazione a titolo di danno non patrimoniale ed € 14.000,00 (di cui € 2.400,00 per l'autovettura ed € 11.600,00 per lucro cessante) oltre rivalutazione ed interessi come in motivazione a titolo di danno patrimoniale in favore di P_
b) € 120.615,24 oltre interessi come in motivazione a titolo di danno non patrimoniale ed € 14.600,00 oltre rivalutazione ed interessi come in motivazione a titolo di danno patrimoniale a EL NE;
c) € 37.958,48 oltre interessi come in motivazione a titolo di danno non patrimoniale in favore di Parte_1
d) € 37.958,48 oltre interessi come in motivazione a titolo di danno non patrimoniale ed € 1.560,00 oltre interessi e rivalutazione a titolo di danno patrimoniale in favore di;
Parte_2
e) € 39.316,88 oltre interessi come in motivazione a titolo di danno non patrimoniale in favore di Parte_3
f) € 6.414,04 oltre interessi come in motivazione a titolo di danno non patrimoniale in favore di TT NA;
g) € 6.414,04 in favore di IA NA;
2. Accoglie – per quanto di ragione – l'appello proposto da NA CI nei confronti di , , P_ CP_2 NT [...]
(ora ), ed in parziale riforma della sentenza impugnata CP_6 Controparte_5 condanna , P_ CP_2 NT [...]
(ora ), in solido, al pagamento della somma di € CP_6 Controparte_5
81.504,00, oltre interessi come in motivazione, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, e di € 6.337,00 oltre rivalutazione ed interessi come in motivazione, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale in favore di NA CI;
3. Rigetta gli appelli proposti da NA CI, e EL NE, P_
, e TT e IA NA nei confronti di Parte_1 Pt_2 Parte_3
quale impresa designata dal FGVS e di;
Controparte_5 Controparte_8
3. Compensa le spese di lite tra gli appellanti e quale impresa Controparte_5 designata dal FGVS;
pag. 27/28 4. Condanna , , P_ CP_2 NT [...]
(ora ) al pagamento in solido delle spese del doppio CP_6 Controparte_5 grado del giudizio sostenute da NA CI, che liquida in € 27.641,90 per compensi ed € 3.315,66 per spese, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Francesco Serafino;
5. Condanna e al pagamento in solido delle CP_2 NT spese del doppio grado del giudizio sostenute da e EL NE, che liquida in P_
€ 21.263,00 per compensi ed € 4.662,24 per spese, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
6. Condanna e al pagamento in solido delle CP_2 NT spese del doppio grado del giudizio sostenute da , Parte_1 Parte_2
TT NA e CA NA, che liquida in € 27.746,40 Parte_3 per compensi ed € 4.445,36 per spese, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. TT NA.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 4 luglio 2025
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
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