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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/12/2025, n. 1981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1981 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1317/2018
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella causa in epigrafe indicata, oggi 03/12/2025, il giudice, dott. Salvatore Falzoi;
PREMESSO quanto segue:
l'udienza del 26.11.2025 è sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; la cancelleria ha comunicato alle parti costituite il provvedimento di sostituzione dell'udienza;
COSÌ PROVVEDE
- lette le note depositate, nelle quali le parti hanno precisato le conclusioni;
- rilevato, quanto all'istanza con cui l'opponente ha chiesto “udienza per la precisazione delle conclusioni, con il deposito di memorie conclusive”, che, in disparte l'assoggettamento del presente giudizio al rito del lavoro, le note conclusive sono già state depositate dalle parti per due volte (per ciò che concerne il ricorrente, in data
25.10.2024 e 15.9.2025);
Il Giudice pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. (senza dare lettura del dispositivo, stante la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.).
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 1317/2018 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 1 N. R.G. 1317/2018
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1317 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2018,
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Giuseppe PODDA Parte_1 C.F._1
(C.F. , elettivamente domiciliato a Cagliari, via Palomba n. 22, presso C.F._2
lo studio del difensore;
ricorrente-opponente
contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. P.IVA_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 1317/2018 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 2 (C.F. ), elettivamente domiciliata a Cagliari, via CP_2 C.F._3
Cesare BA n. 6, presso lo studio del difensore;
convenuta-opposta
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'opponente (precisate nelle note conclusive depositate il 15.9.2025 e nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 14.11.2025):
“In via pregiudiziale : vista la richiesta della parte opposta di applicazione dell'art. 4 della legge regionale n.7 del 2003, l'opponente, ritenendo incostituzionale l'art. 4 della legge regionale n.7 del 2003, per la violazione dell' art. 3, comma 1 e 2, dell'art.5 e 117, 1^ e 2^ co. della Costituzione, chiede che l'adito Tribunale voglia sollevare la questione di legittimità costituzionale, ordinare la sospensione della presente causa e la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale . In via preliminare: 1) Dichiarare il difetto di valida procura alle liti per la richiesta di emissione del decreto ingiunti vo opposto e per la costituzione nel giudizio di opposizione perché rilasciata dal Direttore generale per omessa produzione della delibera del Consiglio di Amministrazione, come previsto dall'art. 18 L.R . 8 agosto 2006 n.12 L'art. 18, 6°co. lettera d), della legge regionale n.12 dell'8 agosto 2006,prevede che ” il Direttore generale, su mandato del Consiglio di Amministrazione dell' promuove e CP_1 resiste nelle liti,…..” L' ha allegato al decreto ingiuntivo la determina dell'Amministratore Unico ad CP_1 avviare ogni possibile azione legale…..ma non allegato neppure nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo la delibera n.299/4 del 18.12.2012, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha dato mandato al Direttore Generale di avviare l'azione legale e di costituirsi in giudizio. Nel merito : Revocare il decreto ingiuntivo opposto;
Rigettare ogni avversa domanda della parte opposta;
Accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal Sig. all' Parte_1 [...]
, per i titoli e per le causali richiamate nel decreto Controparte_1 ingiuntivo opposto, nonché nella comparsa di costituzione e di risposta, e comunque revocarlo;
In via subordinata Dichiarare, comunque non dovuti i canoni di locazione per periodo dall'agosto 2013 al giugno 2016, nella misura che risulterà equa e di giustizia;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 1317/2018 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 3 Dichiarare non dovuti per intervenuta prescrizione quinquennale tutti i canoni di locazione, qualora venissero riconosciuti nella misura richiesta dall'opposta, maturati anteriormente ai cinque anni dall'ultima diffida. IN VIA ISTRUTTORIA, sospeso il giudizio il sig. fa istanza affinchè il Giudice voglia ordinare all'A R E A la produzione Parte_1 dell'atto di trasferimento degli immobili costruiti con i fondi della legge n. 52 del 1976 dal Demanio alla Regione Sardegna, inseriti nell'elenco di cui all'art.39 del D P R CP_3
19 maggio 1949 n.250, a seguito del protocollo d'intesa tra l'Agenzia del demanio e la Regione del 22 luglio 2013. Tale documento è necessario al fine di accertare se l'immobile occupato dal CP_4 sia presente nell'elenco e nel protocollo d'intesa. Con vittoria di spese e compensi professionali”. Nell'interesse dell'opposta (precisate nelle note conclusive depositate il 13.9.2025):
“In via preliminare:
- dichiarare l'efficacia del decreto ingiuntivo opposto in quanto tempestivamente notificato;
Nel merito:
- dichiarare l'ammissibilità del decreto ingiuntivo opposto per la presenza della prova scritta;
- rigettare l'opposizione, confermare il decreto ingiuntivo opposto e condannare il signor
al pagamento in favore di della somma di euro 45.249,50 a titolo di Parte_1 CP_1 differenze maturate sul canone di locazione per il periodo dal mese di luglio 2009 a giugno 2016, oltre interessi maggiorati e rivalutazione, nonché al pagamento anche delle differenze maturate successivamente al mese di giugno 2016 fino ad oggi, per le causali di cui in premessa e nell'ingiunzione opposta, o, in difetto, condannare il signor a pagare Pt_1 quell'altra somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta in corso di causa e sempre per le medesime ragioni, oltre interessi maggiorati e rivalutazione
- in ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex artt. 633 ss. c.p.c., depositato in cancelleria il 22.5.2017, l'
[...]
ha chiesto che questo Controparte_5
Tribunale emettesse decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, dell'importo di
45.249,50 euro – oltre agli “interessi di mora nella misura pattuita nel contratto di
locazione e sino al soddisfo, nonché spese, oltre ai compensi professionali del presente
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 1317/2018 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 4 procedimento monitorio liquidati ai sensi del DM 55/2014, oltre spese generali nella
misura del 15% e IVA, oltre alle successive spese tutte occorrende, compresa la tassa per
la registrazione del decreto ingiuntivo” – a carico di – esponendo quanto Parte_1
segue:
a. il credito azionato con la domanda monitoria originava dal contratto, regolarmente registrato, in virtù del quale il 20.8.1988 lo I.A.C.P. – Istituto Autonomo Case
Popolari, a cui essa ricorrente era succeduta in virtù della L.R. n. 12/2006 – aveva concesso in locazione al , appartenente alle Forze Armate, l'immobile sito a Pt_1
Cagliari, via Schiavazzi, scala C/2, piano ottavo, interno 15 (censito nel N.C.E.U.
di detto Comune al foglio 23/27, mappale 10, della superficie di 95 mq.);
b. nonostante l'aggiornamento del canone di locazione a partire dall'1.3.2003 (ai sensi delle L.R. n. 13/1989 e n. 7/2003), il conduttore non aveva mai versato le differenze dovute, maturando al 30.6.2016 l'esposizione debitoria oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo, sebbene più volte diffidato al pagamento di detti maggiori importi.
2. Il Tribunale ha accolto la domanda monitoria con decreto ingiuntivo, non provvisoriamente esecutivo, n. 1847/2017, emesso il 16.10.2017 nel procedimento n.
R.G. 4830/2017, dell'importo di 45.249,50 euro, gli interessi come da domanda e le spese del procedimento, liquidate in “€ 1.305,00 per competenze professionali, in € 286,00 per
esborsi, oltre spese generale, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende”.
3. Con atto di citazione, notificato il 14.12.2017 e depositato in cancelleria il 14.2.2018,
ha contestato la fondatezza della domanda monitoria, sostenendo quanto Parte_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 1317/2018 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 5 segue:
a. il decreto ingiuntivo:
i. era inefficace, siccome emesso in data 16.10.2017 e notificato il
12.1.2018, ossia oltre il termine previsto dall'art. 644 c.p.c.;
ii. era stato emesso nonostante l'assenza:
o di valida procura alle liti, siccome “rilasciata dal Direttore
generale dell' su mandato dell'Amministratore unico e non CP_1
dal Consiglio di Amministrazione, come previsto dall'art. 18 della
L.R. 8 agosto 2006 n.12”;
o di idonea prova scritta, siccome fondato su un “elenco per bollette del rapporto”, dal contenuto non verificabile e contenente conteggi effettuati dalla parte asseritamente creditrice;
b. la misura del canone oggetto del contratto stipulato il 10.8.1998 era regolata dall'art. 22 della Legge n. 513/1977 e avrebbe potuto essere disposta in seguito all'emissione del decreto interministeriale menzionato dalla Legge n. 52/1976,
non già in virtù delle L.R. Sardegna n. 13/1989 e n. 7/2003 (il cui art. 4, in ipotesi di ritenuta applicabilità del medesimo, era viziato da illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 5 e 117 Cost.) – relative al canone di locazione degli alloggi di edilizia popolare – con conseguente insussistenza del credito vantato dalla convenuta nel ricorso monitorio
c. come previsto dalla L. 560/1993 e riconosciutogli formalmente dal Ministero
delle Finanze, esso attore era peraltro titolare del diritto di acquistare la proprietà
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 1317/2018 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 6 dell'alloggio inizialmente concessogli in locazione, acquisto in ordine al quale aveva proposto domanda;
d. il credito eventualmente maturato si era comunque estinto per intervenuta prescrizione quinquennale in relazione al periodo compreso tra il 2003 e il
13.10.2006.
4. Con comparsa di risposta, depositata il 24.5.2018, l' si è così difesa: CP_1
a. ha contestato la fondatezza dell'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo,
sollevata dall'opponente, sul rilievo che, come detto, il provvedimento monitorio,
emesso il 16.10.2017, era stato consegnato all'Ufficiale Giudiziario il 14.12.2017,
ossia entro il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 644 c.p.c.;
b. ha sostenuto che, a corredo del ricorso monitorio, era stata prodotta tutta la documentazione necessaria per giustificare l'emissione del decreto ingiuntivo,
ossia il contratto di locazione e l'estratto conto con attestazione del Dirigente del
Servizio Territoriale;
c. ha contestato la fondatezza dell'opposizione, sostenendo come nel caso in esame trovasse applicazione l'art. 4 della L.R. 7/2003, stante la mancata adozione dei decreti interministeriali attuativi menzionati dall'art. 1, comma 3, della Legge n.
52/1976, disciplina che aveva previsto espressamente la rideterminazione del canone di locazione relativo agli alloggi di edilizia popolare in base ai criteri individuati dalla L.R. n. 13/1989, corrispettivo peraltro rideterminato in misura proporzionata (345,00 euro mensili per un alloggio di 95 mq.) rispetto all'irrisoria somma iniziale di 35,00 euro mensili.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 1317/2018 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 7 La convenuta ha rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe.
5. All'esito dell'udienza del 25.5.2018 il giudice ha assegnato alle parti i termini previsti dall'art. 183, comma 6, c.p.c.
6. Nell'udienza del 5.12.2018 il giudice ha rinviato al 24.3.2021 (poi differita al 13.10.2021)
per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando un termine per note conclusive.
7. Nell'udienza del 13.10.2021 il giudice ha formulato la seguente proposta conciliativa, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.: “pagamento in favore di nella misura dalla Controparte_6
stessa pretesa limitatamente ai canoni maturati dal mese di agosto 2013 compreso, con
spese del giudizio compensate”.
8. In seguito a diversi rinvii ed alla sostituzione dell'udienza del 27.9.2023 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 30.4.2024 ai sensi del comma 3 di detta disposizione, il giudice ha disposto il mutamento del rito da ordinario a locatizio ex art. 426 c.p.c.
9. In virtù del provvedimento di variazione tabellare in via d'urgenza n. 2547 reso il
18.9.2025 dal Presidente di questo Tribunale, la presente causa è transitata nel ruolo dello scrivente.
10. Attesa la sostituzione dell'udienza odierna del 26.11.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
nelle rispettive note le parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe;
il giudice ha quindi pronunciato la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. (senza dare lettura del dispositivo, stante la modalità cartolare di trattazione dell'udienza).
***
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 1317/2018 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 8 11. L'opposizione deve essere accolta, previa declaratoria di contumacia dell'opposta per le ragioni che seguono.
a. In linea generale, il difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione in capo alle parti è suscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., ai sensi del quale “Quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di
rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità, il
giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona
alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie
autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione
della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e
processuali della domanda si producono fin dal momento della prima
notificazione”.
b. Come tuttavia chiarito sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, se da un lato non può dubitarsi del fatto che detta disposizione ha “reso doverosa l'assegnazione del
termine per regolarizzare il vizio, eliminando la preclusione derivante da maturata
decadenza ed assicurando la salvezza dei diritti con effetto retroattivo sin dal
momento della prima notificazione”, siffatta regola trova applicazione unicamente ove sia il giudice a rilevare d'ufficio uno dei difetti de quibus, nel silenzio delle altre parti, mentre “le Sezioni Unite, con la sentenza n. 4248 del 2016, hanno, tuttavia,
precisato che, qualora il rilievo del vizio di rappresentanza non sia officioso, l'onere
di sanatoria sorge immediatamente in capo al rappresentato — anche in sede di
legittimità, ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ. — senza necessità di assegnare un
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 1317/2018 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 9 termine che non sia motivatamente richiesto, giacché sul rilievo di parte
«l'avversario è chiamato a contraddire» tempestivamente, con la produzione della
documentazione necessaria allo scopo, volendosi ‹‹salvaguardare l'ordinamento dal
disvalore “di sistema” costituito dall'emissione di sentenze inutiliter datae››; e tale
principio ha trovato conferma in numerose pronunce successive (Cass., sez. 2,
04/10/2018, n. 24212; Cass., sez. L, 24/12/2019, n. 34467; Cass., sez. 5, 04/07/2019,
n. 17974; Cass., sez. 6 -5, 17/05/2019, n. 13312; Cass., sez. 2, 16/10/2020, n. 22564;
Cass., sez. 1, 20/10/2021, n. 29244), cosicché, in assenza di una tempestiva reazione
all'eccezione, la nullità della procura o il difetto di rappresentanza diviene
insanabile (in tal senso, Cass., sez. 2, 16/10/2020, n. 22564; Cass., sez. 1,
03/11/2022, n. 32399)” (in ultimo, Cass. n. 26127/2024, n. 7589/2023).
In sostanza, “qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di
rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della procura ad litem, è
onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa
utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il
meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 cod. proc. civ.,
prescritto solo per il caso di rilievo officioso (Cass. 29244/2021; nello stesso senso
Cass. 7589/2023, Cass. 22564/2020). Dunque, qualora il rilievo del vizio non sia
officioso, l'onere di sanatoria sorge immediatamente in capo al rappresentato, senza
necessità di assegnare un termine che non sia motivatamente richiesto, giacché sul
rilievo di parte «l'avversario è chiamato a contraddire» tempestivamente, con la
produzione necessaria allo scopo, volendosi «salvaguardare l'ordinamento dal
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 1317/2018 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 10 disvalore "di sistema" costituito dall'emissione di sentenze inutiliter datae» (cfr.
Cass., Sez. U., 4248/2016)” (Cass. n. 32489/2024).
c. Nel caso in esame:
i. ai sensi dell'art. 18, comma 6, lett. d) della , “Il Parte_2
direttore generale è responsabile dell'attività gestionale dell'Azienda, e in
particolare svolge le seguenti funzioni: (…) su mandato del consiglio di
amministrazione, promuove e resiste nelle liti, disponendo per le relative
conciliazioni, rinunce e transazioni e rappresenta l'Azienda in giudizio”;
ii. nell'atto di citazione l'opponente ha contestato la validità della procura alle liti conferita all'avv. per la radicazione della procedura CP_2
monitoria (e, conseguentemente, per la difesa nella presente fase di opposizione, siccome “rilasciata dal Direttore generale dell' su CP_1
mandato dell'Amministratore unico e non dal Consiglio di Amministrazione,
come previsto dall'art. 18 della L.R. 8 agosto 2006 n.12”;
iii. a corredo di alcuno dei suoi scritti difensivi – la fase monitoria, la prima difesa utile successiva alla formulazione dell'eccezione de qua (ossia la comparsa di risposta), le successive memorie istruttorie e note depositate –
l'odierna opposta ha versato in atti la delibera di autorizzazione da parte del consiglio di amministrazione, non essendo all'uopo sufficiente la mera menzione della delibera n. 299/4 del 18.12.2012, contenuta nelle determinazioni n. DG/789 del 18.11.2015 (doc. 6 ricorso monitorio) e n.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 1317/2018 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 11 predisposte dal medesimo Direttore Generale, ing. ossia Parte_3
dal soggetto che avrebbe necessitato della delibera autorizzativa del consiglio di amministrazione;
iv. alla mancata sanatoria del difetto di autorizzazione consegue l'invalidità
derivata della procura alle liti rilasciata all'avv. , siccome CP_2
conferita da soggetto la cui autorizzazione (stabilita dalla suddetta Legge
Regionale) non è stata documentata.
12. Alla luce delle considerazioni che precedono e, quindi, atteso il difetto di capacità
processuale in ordine alla pretesa avanzata in via monitoria e nella presente fase di opposizione, stante il vizio insanabile di autorizzazione in capo al Direttore Generale
dell' con conseguente invalidità derivata della procura alle liti conferita all'avv. CP_1
: CP_2
a. deve essere dichiarata la contumacia dell'odierna opposta, sul rilievo che “il difetto della
procura del convenuto, a differenza di quella dell'attore, non può in alcun modo
incidere sulla regolarità del contraddittorio. Secondo la consolidata giurisprudenza di
questa Corte, infatti, dalla sussistenza di una valida procura conferita dal convenuto al
proprio difensore non dipende la valida costituzione del rapporto processuale,
comportando la sua mancanza esclusivamente la contumacia del convenuto medesimo,
e potendo tale difetto di costituzione della parte in questione rilevare esclusivamente
sotto il profilo dell'eventuale pregiudizio che la non rituale presenza del convenuto nel
processo possa arrecare all'attore (ad esempio comportando la condanna di
quest'ultimo alle spese, che non ci sarebbe stata ove il convenuto, contumace, non
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 1317/2018 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 12 avesse partecipato al giudizio) (cfr. Cass. 7120/1982; 12363/1998; 9596/2001;
10949/2001; 834/2004)” (Cass. n. 24038/2015);
b. il decreto ingiuntivo deve essere revocato e la domanda di pagamento formulata dall' deve essere dichiarata inammissibile. CP_1
13. In ragione dell'inammissibilità della domanda monitoria, le spese di lite (per contributo unificato ed iscrizione a ruolo) del procedimento n. R.G. 4830/2017 di questo Tribunale,
anticipate dall' debbono restare a suo carico. CP_1
14. Le spese di lite del presente giudizio di opposizione debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 ss. c.p.c., quindi poste interamente a carico dell' non ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la compensazione CP_1
neppure parziale tra le parti.
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari medi previsti dal D.M. 55/2014, secondo lo scaglione compreso tra 26.000,01 euro e
52.000,00 euro (ossia in base all'importo di 45.249,50 euro oggetto della domanda monitoria della causa – richiamato l'insegnamento secondo cui “In caso di rigetto della
domanda, nei giudizi per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della
controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attore
soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendosi
seguire soltanto il criterio del disputatum, senza che trovi applicazione il correttivo del
decisum”, onde il valore della controversia è quello corrispondente alla somma
domandata dall'attore›› (Cass., 26/04/2021, n. 10984; Cass., 07/11/2018, n. 28417;
Cass., 30/11/2011, n. 25553; Cass., 11/03/2006, n. 5381; Cass., 15/07/2004, n. 13113)”
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 1317/2018 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 13 (Cass. n. 30384/2024), ipotesi cui è chiaramente riconducibile la declaratoria di inammissibilità della pretesa – in particolare:
a. senza riduzioni o aumenti per i compensi di alcuna delle fasi di studio e introduttiva, atteso il livello medio di complessità della controversia in fatto e in diritto;
b. con riduzione della metà per i compensi della fase istruttoria, nel corso della quale l'opponente ha prodotto alcuni documenti e non ha formulato istanze istruttorie;
c. senza riduzioni o aumenti per la fase decisionale, considerato che le parti hanno più volte depositato note conclusive entro il termine assegnato dal Tribunale.
PER QUESTI MOTIVI
15. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. dichiara la contumacia dell' CP_1
b. accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto: Parte_1
i. revoca il decreto ingiuntivo n. 1847/2017, emesso da questo Tribunale il
16.10.2017 nel procedimento n. R.G. 4830/2017;
ii. dichiara inammissibile la domanda di pagamento formulata dall' CP_1
nei confronti dell'opponente;
c. dispone che le spese del procedimento monitorio n. R.G. 4830/2017, anticipate dall' restino a suo carico;
CP_1
d. condanna l' a rimborsare ad le spese di lite della presente CP_1 Parte_1
fase di opposizione, così liquidate:
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 1317/2018 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 14 € 1.701,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 1.204,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 903,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 2.905,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 27,00, per spese di iscrizione a ruolo;
€ 259,00 per contributo unificato;
€ 6.999,00 complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge.
Cagliari, 3.12.2025 Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 1317/2018 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1351 dell'11.4.2018 (doc. 5 comparsa di risposta), determinazioni entrambe
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella causa in epigrafe indicata, oggi 03/12/2025, il giudice, dott. Salvatore Falzoi;
PREMESSO quanto segue:
l'udienza del 26.11.2025 è sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; la cancelleria ha comunicato alle parti costituite il provvedimento di sostituzione dell'udienza;
COSÌ PROVVEDE
- lette le note depositate, nelle quali le parti hanno precisato le conclusioni;
- rilevato, quanto all'istanza con cui l'opponente ha chiesto “udienza per la precisazione delle conclusioni, con il deposito di memorie conclusive”, che, in disparte l'assoggettamento del presente giudizio al rito del lavoro, le note conclusive sono già state depositate dalle parti per due volte (per ciò che concerne il ricorrente, in data
25.10.2024 e 15.9.2025);
Il Giudice pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. (senza dare lettura del dispositivo, stante la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.).
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 1317/2018 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 1 N. R.G. 1317/2018
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1317 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2018,
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Giuseppe PODDA Parte_1 C.F._1
(C.F. , elettivamente domiciliato a Cagliari, via Palomba n. 22, presso C.F._2
lo studio del difensore;
ricorrente-opponente
contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. P.IVA_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 1317/2018 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 2 (C.F. ), elettivamente domiciliata a Cagliari, via CP_2 C.F._3
Cesare BA n. 6, presso lo studio del difensore;
convenuta-opposta
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'opponente (precisate nelle note conclusive depositate il 15.9.2025 e nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 14.11.2025):
“In via pregiudiziale : vista la richiesta della parte opposta di applicazione dell'art. 4 della legge regionale n.7 del 2003, l'opponente, ritenendo incostituzionale l'art. 4 della legge regionale n.7 del 2003, per la violazione dell' art. 3, comma 1 e 2, dell'art.5 e 117, 1^ e 2^ co. della Costituzione, chiede che l'adito Tribunale voglia sollevare la questione di legittimità costituzionale, ordinare la sospensione della presente causa e la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale . In via preliminare: 1) Dichiarare il difetto di valida procura alle liti per la richiesta di emissione del decreto ingiunti vo opposto e per la costituzione nel giudizio di opposizione perché rilasciata dal Direttore generale per omessa produzione della delibera del Consiglio di Amministrazione, come previsto dall'art. 18 L.R . 8 agosto 2006 n.12 L'art. 18, 6°co. lettera d), della legge regionale n.12 dell'8 agosto 2006,prevede che ” il Direttore generale, su mandato del Consiglio di Amministrazione dell' promuove e CP_1 resiste nelle liti,…..” L' ha allegato al decreto ingiuntivo la determina dell'Amministratore Unico ad CP_1 avviare ogni possibile azione legale…..ma non allegato neppure nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo la delibera n.299/4 del 18.12.2012, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha dato mandato al Direttore Generale di avviare l'azione legale e di costituirsi in giudizio. Nel merito : Revocare il decreto ingiuntivo opposto;
Rigettare ogni avversa domanda della parte opposta;
Accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal Sig. all' Parte_1 [...]
, per i titoli e per le causali richiamate nel decreto Controparte_1 ingiuntivo opposto, nonché nella comparsa di costituzione e di risposta, e comunque revocarlo;
In via subordinata Dichiarare, comunque non dovuti i canoni di locazione per periodo dall'agosto 2013 al giugno 2016, nella misura che risulterà equa e di giustizia;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 1317/2018 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 3 Dichiarare non dovuti per intervenuta prescrizione quinquennale tutti i canoni di locazione, qualora venissero riconosciuti nella misura richiesta dall'opposta, maturati anteriormente ai cinque anni dall'ultima diffida. IN VIA ISTRUTTORIA, sospeso il giudizio il sig. fa istanza affinchè il Giudice voglia ordinare all'A R E A la produzione Parte_1 dell'atto di trasferimento degli immobili costruiti con i fondi della legge n. 52 del 1976 dal Demanio alla Regione Sardegna, inseriti nell'elenco di cui all'art.39 del D P R CP_3
19 maggio 1949 n.250, a seguito del protocollo d'intesa tra l'Agenzia del demanio e la Regione del 22 luglio 2013. Tale documento è necessario al fine di accertare se l'immobile occupato dal CP_4 sia presente nell'elenco e nel protocollo d'intesa. Con vittoria di spese e compensi professionali”. Nell'interesse dell'opposta (precisate nelle note conclusive depositate il 13.9.2025):
“In via preliminare:
- dichiarare l'efficacia del decreto ingiuntivo opposto in quanto tempestivamente notificato;
Nel merito:
- dichiarare l'ammissibilità del decreto ingiuntivo opposto per la presenza della prova scritta;
- rigettare l'opposizione, confermare il decreto ingiuntivo opposto e condannare il signor
al pagamento in favore di della somma di euro 45.249,50 a titolo di Parte_1 CP_1 differenze maturate sul canone di locazione per il periodo dal mese di luglio 2009 a giugno 2016, oltre interessi maggiorati e rivalutazione, nonché al pagamento anche delle differenze maturate successivamente al mese di giugno 2016 fino ad oggi, per le causali di cui in premessa e nell'ingiunzione opposta, o, in difetto, condannare il signor a pagare Pt_1 quell'altra somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta in corso di causa e sempre per le medesime ragioni, oltre interessi maggiorati e rivalutazione
- in ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex artt. 633 ss. c.p.c., depositato in cancelleria il 22.5.2017, l'
[...]
ha chiesto che questo Controparte_5
Tribunale emettesse decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, dell'importo di
45.249,50 euro – oltre agli “interessi di mora nella misura pattuita nel contratto di
locazione e sino al soddisfo, nonché spese, oltre ai compensi professionali del presente
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 1317/2018 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 4 procedimento monitorio liquidati ai sensi del DM 55/2014, oltre spese generali nella
misura del 15% e IVA, oltre alle successive spese tutte occorrende, compresa la tassa per
la registrazione del decreto ingiuntivo” – a carico di – esponendo quanto Parte_1
segue:
a. il credito azionato con la domanda monitoria originava dal contratto, regolarmente registrato, in virtù del quale il 20.8.1988 lo I.A.C.P. – Istituto Autonomo Case
Popolari, a cui essa ricorrente era succeduta in virtù della L.R. n. 12/2006 – aveva concesso in locazione al , appartenente alle Forze Armate, l'immobile sito a Pt_1
Cagliari, via Schiavazzi, scala C/2, piano ottavo, interno 15 (censito nel N.C.E.U.
di detto Comune al foglio 23/27, mappale 10, della superficie di 95 mq.);
b. nonostante l'aggiornamento del canone di locazione a partire dall'1.3.2003 (ai sensi delle L.R. n. 13/1989 e n. 7/2003), il conduttore non aveva mai versato le differenze dovute, maturando al 30.6.2016 l'esposizione debitoria oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo, sebbene più volte diffidato al pagamento di detti maggiori importi.
2. Il Tribunale ha accolto la domanda monitoria con decreto ingiuntivo, non provvisoriamente esecutivo, n. 1847/2017, emesso il 16.10.2017 nel procedimento n.
R.G. 4830/2017, dell'importo di 45.249,50 euro, gli interessi come da domanda e le spese del procedimento, liquidate in “€ 1.305,00 per competenze professionali, in € 286,00 per
esborsi, oltre spese generale, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende”.
3. Con atto di citazione, notificato il 14.12.2017 e depositato in cancelleria il 14.2.2018,
ha contestato la fondatezza della domanda monitoria, sostenendo quanto Parte_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 1317/2018 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 5 segue:
a. il decreto ingiuntivo:
i. era inefficace, siccome emesso in data 16.10.2017 e notificato il
12.1.2018, ossia oltre il termine previsto dall'art. 644 c.p.c.;
ii. era stato emesso nonostante l'assenza:
o di valida procura alle liti, siccome “rilasciata dal Direttore
generale dell' su mandato dell'Amministratore unico e non CP_1
dal Consiglio di Amministrazione, come previsto dall'art. 18 della
L.R. 8 agosto 2006 n.12”;
o di idonea prova scritta, siccome fondato su un “elenco per bollette del rapporto”, dal contenuto non verificabile e contenente conteggi effettuati dalla parte asseritamente creditrice;
b. la misura del canone oggetto del contratto stipulato il 10.8.1998 era regolata dall'art. 22 della Legge n. 513/1977 e avrebbe potuto essere disposta in seguito all'emissione del decreto interministeriale menzionato dalla Legge n. 52/1976,
non già in virtù delle L.R. Sardegna n. 13/1989 e n. 7/2003 (il cui art. 4, in ipotesi di ritenuta applicabilità del medesimo, era viziato da illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 5 e 117 Cost.) – relative al canone di locazione degli alloggi di edilizia popolare – con conseguente insussistenza del credito vantato dalla convenuta nel ricorso monitorio
c. come previsto dalla L. 560/1993 e riconosciutogli formalmente dal Ministero
delle Finanze, esso attore era peraltro titolare del diritto di acquistare la proprietà
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 1317/2018 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 6 dell'alloggio inizialmente concessogli in locazione, acquisto in ordine al quale aveva proposto domanda;
d. il credito eventualmente maturato si era comunque estinto per intervenuta prescrizione quinquennale in relazione al periodo compreso tra il 2003 e il
13.10.2006.
4. Con comparsa di risposta, depositata il 24.5.2018, l' si è così difesa: CP_1
a. ha contestato la fondatezza dell'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo,
sollevata dall'opponente, sul rilievo che, come detto, il provvedimento monitorio,
emesso il 16.10.2017, era stato consegnato all'Ufficiale Giudiziario il 14.12.2017,
ossia entro il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 644 c.p.c.;
b. ha sostenuto che, a corredo del ricorso monitorio, era stata prodotta tutta la documentazione necessaria per giustificare l'emissione del decreto ingiuntivo,
ossia il contratto di locazione e l'estratto conto con attestazione del Dirigente del
Servizio Territoriale;
c. ha contestato la fondatezza dell'opposizione, sostenendo come nel caso in esame trovasse applicazione l'art. 4 della L.R. 7/2003, stante la mancata adozione dei decreti interministeriali attuativi menzionati dall'art. 1, comma 3, della Legge n.
52/1976, disciplina che aveva previsto espressamente la rideterminazione del canone di locazione relativo agli alloggi di edilizia popolare in base ai criteri individuati dalla L.R. n. 13/1989, corrispettivo peraltro rideterminato in misura proporzionata (345,00 euro mensili per un alloggio di 95 mq.) rispetto all'irrisoria somma iniziale di 35,00 euro mensili.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 1317/2018 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 7 La convenuta ha rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe.
5. All'esito dell'udienza del 25.5.2018 il giudice ha assegnato alle parti i termini previsti dall'art. 183, comma 6, c.p.c.
6. Nell'udienza del 5.12.2018 il giudice ha rinviato al 24.3.2021 (poi differita al 13.10.2021)
per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando un termine per note conclusive.
7. Nell'udienza del 13.10.2021 il giudice ha formulato la seguente proposta conciliativa, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.: “pagamento in favore di nella misura dalla Controparte_6
stessa pretesa limitatamente ai canoni maturati dal mese di agosto 2013 compreso, con
spese del giudizio compensate”.
8. In seguito a diversi rinvii ed alla sostituzione dell'udienza del 27.9.2023 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 30.4.2024 ai sensi del comma 3 di detta disposizione, il giudice ha disposto il mutamento del rito da ordinario a locatizio ex art. 426 c.p.c.
9. In virtù del provvedimento di variazione tabellare in via d'urgenza n. 2547 reso il
18.9.2025 dal Presidente di questo Tribunale, la presente causa è transitata nel ruolo dello scrivente.
10. Attesa la sostituzione dell'udienza odierna del 26.11.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
nelle rispettive note le parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe;
il giudice ha quindi pronunciato la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. (senza dare lettura del dispositivo, stante la modalità cartolare di trattazione dell'udienza).
***
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 1317/2018 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 8 11. L'opposizione deve essere accolta, previa declaratoria di contumacia dell'opposta per le ragioni che seguono.
a. In linea generale, il difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione in capo alle parti è suscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., ai sensi del quale “Quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di
rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità, il
giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona
alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie
autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione
della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e
processuali della domanda si producono fin dal momento della prima
notificazione”.
b. Come tuttavia chiarito sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, se da un lato non può dubitarsi del fatto che detta disposizione ha “reso doverosa l'assegnazione del
termine per regolarizzare il vizio, eliminando la preclusione derivante da maturata
decadenza ed assicurando la salvezza dei diritti con effetto retroattivo sin dal
momento della prima notificazione”, siffatta regola trova applicazione unicamente ove sia il giudice a rilevare d'ufficio uno dei difetti de quibus, nel silenzio delle altre parti, mentre “le Sezioni Unite, con la sentenza n. 4248 del 2016, hanno, tuttavia,
precisato che, qualora il rilievo del vizio di rappresentanza non sia officioso, l'onere
di sanatoria sorge immediatamente in capo al rappresentato — anche in sede di
legittimità, ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ. — senza necessità di assegnare un
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 1317/2018 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 9 termine che non sia motivatamente richiesto, giacché sul rilievo di parte
«l'avversario è chiamato a contraddire» tempestivamente, con la produzione della
documentazione necessaria allo scopo, volendosi ‹‹salvaguardare l'ordinamento dal
disvalore “di sistema” costituito dall'emissione di sentenze inutiliter datae››; e tale
principio ha trovato conferma in numerose pronunce successive (Cass., sez. 2,
04/10/2018, n. 24212; Cass., sez. L, 24/12/2019, n. 34467; Cass., sez. 5, 04/07/2019,
n. 17974; Cass., sez. 6 -5, 17/05/2019, n. 13312; Cass., sez. 2, 16/10/2020, n. 22564;
Cass., sez. 1, 20/10/2021, n. 29244), cosicché, in assenza di una tempestiva reazione
all'eccezione, la nullità della procura o il difetto di rappresentanza diviene
insanabile (in tal senso, Cass., sez. 2, 16/10/2020, n. 22564; Cass., sez. 1,
03/11/2022, n. 32399)” (in ultimo, Cass. n. 26127/2024, n. 7589/2023).
In sostanza, “qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di
rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della procura ad litem, è
onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa
utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il
meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 cod. proc. civ.,
prescritto solo per il caso di rilievo officioso (Cass. 29244/2021; nello stesso senso
Cass. 7589/2023, Cass. 22564/2020). Dunque, qualora il rilievo del vizio non sia
officioso, l'onere di sanatoria sorge immediatamente in capo al rappresentato, senza
necessità di assegnare un termine che non sia motivatamente richiesto, giacché sul
rilievo di parte «l'avversario è chiamato a contraddire» tempestivamente, con la
produzione necessaria allo scopo, volendosi «salvaguardare l'ordinamento dal
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 1317/2018 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 10 disvalore "di sistema" costituito dall'emissione di sentenze inutiliter datae» (cfr.
Cass., Sez. U., 4248/2016)” (Cass. n. 32489/2024).
c. Nel caso in esame:
i. ai sensi dell'art. 18, comma 6, lett. d) della , “Il Parte_2
direttore generale è responsabile dell'attività gestionale dell'Azienda, e in
particolare svolge le seguenti funzioni: (…) su mandato del consiglio di
amministrazione, promuove e resiste nelle liti, disponendo per le relative
conciliazioni, rinunce e transazioni e rappresenta l'Azienda in giudizio”;
ii. nell'atto di citazione l'opponente ha contestato la validità della procura alle liti conferita all'avv. per la radicazione della procedura CP_2
monitoria (e, conseguentemente, per la difesa nella presente fase di opposizione, siccome “rilasciata dal Direttore generale dell' su CP_1
mandato dell'Amministratore unico e non dal Consiglio di Amministrazione,
come previsto dall'art. 18 della L.R. 8 agosto 2006 n.12”;
iii. a corredo di alcuno dei suoi scritti difensivi – la fase monitoria, la prima difesa utile successiva alla formulazione dell'eccezione de qua (ossia la comparsa di risposta), le successive memorie istruttorie e note depositate –
l'odierna opposta ha versato in atti la delibera di autorizzazione da parte del consiglio di amministrazione, non essendo all'uopo sufficiente la mera menzione della delibera n. 299/4 del 18.12.2012, contenuta nelle determinazioni n. DG/789 del 18.11.2015 (doc. 6 ricorso monitorio) e n.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 1317/2018 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 11 predisposte dal medesimo Direttore Generale, ing. ossia Parte_3
dal soggetto che avrebbe necessitato della delibera autorizzativa del consiglio di amministrazione;
iv. alla mancata sanatoria del difetto di autorizzazione consegue l'invalidità
derivata della procura alle liti rilasciata all'avv. , siccome CP_2
conferita da soggetto la cui autorizzazione (stabilita dalla suddetta Legge
Regionale) non è stata documentata.
12. Alla luce delle considerazioni che precedono e, quindi, atteso il difetto di capacità
processuale in ordine alla pretesa avanzata in via monitoria e nella presente fase di opposizione, stante il vizio insanabile di autorizzazione in capo al Direttore Generale
dell' con conseguente invalidità derivata della procura alle liti conferita all'avv. CP_1
: CP_2
a. deve essere dichiarata la contumacia dell'odierna opposta, sul rilievo che “il difetto della
procura del convenuto, a differenza di quella dell'attore, non può in alcun modo
incidere sulla regolarità del contraddittorio. Secondo la consolidata giurisprudenza di
questa Corte, infatti, dalla sussistenza di una valida procura conferita dal convenuto al
proprio difensore non dipende la valida costituzione del rapporto processuale,
comportando la sua mancanza esclusivamente la contumacia del convenuto medesimo,
e potendo tale difetto di costituzione della parte in questione rilevare esclusivamente
sotto il profilo dell'eventuale pregiudizio che la non rituale presenza del convenuto nel
processo possa arrecare all'attore (ad esempio comportando la condanna di
quest'ultimo alle spese, che non ci sarebbe stata ove il convenuto, contumace, non
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 1317/2018 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 12 avesse partecipato al giudizio) (cfr. Cass. 7120/1982; 12363/1998; 9596/2001;
10949/2001; 834/2004)” (Cass. n. 24038/2015);
b. il decreto ingiuntivo deve essere revocato e la domanda di pagamento formulata dall' deve essere dichiarata inammissibile. CP_1
13. In ragione dell'inammissibilità della domanda monitoria, le spese di lite (per contributo unificato ed iscrizione a ruolo) del procedimento n. R.G. 4830/2017 di questo Tribunale,
anticipate dall' debbono restare a suo carico. CP_1
14. Le spese di lite del presente giudizio di opposizione debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 ss. c.p.c., quindi poste interamente a carico dell' non ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la compensazione CP_1
neppure parziale tra le parti.
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari medi previsti dal D.M. 55/2014, secondo lo scaglione compreso tra 26.000,01 euro e
52.000,00 euro (ossia in base all'importo di 45.249,50 euro oggetto della domanda monitoria della causa – richiamato l'insegnamento secondo cui “In caso di rigetto della
domanda, nei giudizi per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della
controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attore
soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata, dovendosi
seguire soltanto il criterio del disputatum, senza che trovi applicazione il correttivo del
decisum”, onde il valore della controversia è quello corrispondente alla somma
domandata dall'attore›› (Cass., 26/04/2021, n. 10984; Cass., 07/11/2018, n. 28417;
Cass., 30/11/2011, n. 25553; Cass., 11/03/2006, n. 5381; Cass., 15/07/2004, n. 13113)”
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 1317/2018 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 13 (Cass. n. 30384/2024), ipotesi cui è chiaramente riconducibile la declaratoria di inammissibilità della pretesa – in particolare:
a. senza riduzioni o aumenti per i compensi di alcuna delle fasi di studio e introduttiva, atteso il livello medio di complessità della controversia in fatto e in diritto;
b. con riduzione della metà per i compensi della fase istruttoria, nel corso della quale l'opponente ha prodotto alcuni documenti e non ha formulato istanze istruttorie;
c. senza riduzioni o aumenti per la fase decisionale, considerato che le parti hanno più volte depositato note conclusive entro il termine assegnato dal Tribunale.
PER QUESTI MOTIVI
15. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. dichiara la contumacia dell' CP_1
b. accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto: Parte_1
i. revoca il decreto ingiuntivo n. 1847/2017, emesso da questo Tribunale il
16.10.2017 nel procedimento n. R.G. 4830/2017;
ii. dichiara inammissibile la domanda di pagamento formulata dall' CP_1
nei confronti dell'opponente;
c. dispone che le spese del procedimento monitorio n. R.G. 4830/2017, anticipate dall' restino a suo carico;
CP_1
d. condanna l' a rimborsare ad le spese di lite della presente CP_1 Parte_1
fase di opposizione, così liquidate:
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 1317/2018 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 14 € 1.701,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 1.204,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 903,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 2.905,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 27,00, per spese di iscrizione a ruolo;
€ 259,00 per contributo unificato;
€ 6.999,00 complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge.
Cagliari, 3.12.2025 Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 1317/2018 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1351 dell'11.4.2018 (doc. 5 comparsa di risposta), determinazioni entrambe