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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 24/01/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 1329/2023
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente rel.
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice
Dott. Alessandro D'Aniello GOP
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA
nella causa sopra indicata promossa, con ricorso depositato il 4.04.2023 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...]
cittadina italiana, Cod. Fisc.: C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Michele Re
nei confronti di
2) Parte_2
nato a [...] il [...]
Cittadino italiano, Cod. Fisc.: C.F._2
residente in [...]
con l'Avv. Simona Montorfano e Controparte_1 i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario ed in regime di separazione dei beni in
Alzate Brianza (CO) in data 28 Giugno 2013, iscritto nel Registro Atti di matrimonio al nr. 5, parte
II, Serie A dell'anno 2013.
Dall'unione sono nati i figli:
- , nato il [...] Per_1
- nata il [...] Per_2
Le parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
Per Parte_1
✓ autorizzare i coniugi a vivere separati;
✓ assegnare la casa coniugale alla sig.ra che continuerà ad abitarci insieme ai figli, Pt_1
avendo il sig. già rilasciato la stessa;
Pt_2
✓ affidare i minori ad entrambi i genitori;
✓ disporre a carico del padre un contributo economico di Euro 200,00 per ciascun figlio da versarsi entro il 5 di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie in base al protocollo in essere presso il Tribunale di Como;
✓ disporre che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla signora Pt_1
✓ disporre che i figli minori, stiamo con il padre a week end alterni, dalle ore 12.00 del sabato alle ore 20.30 della domenica. Nel medesimo week end che passeranno con il padre, i figli lo vedranno anche il lunedì e il mercoledì dalle ore 18.30 alle 20.30; il fine settimana in cui staranno con la madre resteranno col padre il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 18.30 alle 20.30;
✓ disporre che il padre tenga con sé i minori anche una settimana durante il periodo natalizio, mentre staranno con la madre per il restante periodo. Posto che nell'anno 2023 i figli hanno trascorso con il padre il periodo dal 23.12.2023 al 30.12.2023, quest'anno passeranno il medesimo periodo con la madre, e così di seguito ad anni alterni;
✓ disporre che per il periodo di Pasqua i genitori si suddivideranno i sei giorni delle vacanze scolastiche in modo equanime, avendo cura che i giorni di Pasqua e di Pasquetta siano fruiti alternativamente di anno in anno con l'uno o l'altro genitore;
✓ disporre che il padre potrà tener con sé i figli per quindici giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo da concordare entro il 30 aprile di ogni anno;
i ponti saranno suddivisi equamente entro il 30 ottobre di ogni anno;
in caso di disaccordo la madre deciderà negli anni pari e il padre negli anni dispari;
✓ disporre che i genitori autorizzino il rilascio dei documenti validi per l'espatrio dei minori
Per Parte_2
✓ pronunciare la separazione personale dei coniugi;
✓ affidare i figli minori in modo condiviso a entrambi i genitori con collocamento prevalente
presso la madre;
✓ regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figli come segue:
− per 2 fine settimana alternati al mese i figli staranno col padre dal venerdì alle 18,30 fino alle ore 21.00 della domenica, il fine settimana in cui i figli staranno con il padre resteranno,
altresì, con lo stesso anche il lunedì ed il mercoledì dalle ore 18.30 alle 21.00 mentre il fine
settimana in cui staranno con la madre, resteranno con il padre il lunedì, il mercoledì ed il
venerdì dalle ore 18.30 alle ore 21,00;
− i giorni della Festa del Papà e del compleanno dello stesso, i figli staranno con lui dalle ore 18,30/45 alle ore 21,00 se sarà un giorno infrasettimanale, altrimenti dal mattino - dopo
le ore 10,30 - sino alle 21,30;
- in merito alle feste natalizie il padre terrà con sé i minori una settimana durante dalle ore
18.30 del 23.12 alla stessa ora del 30.12 o dalle 18.30 del 30.12 alla stessa ora del 6 gennaio;
- durante il periodo pasquale i figli staranno col padre alternativamente alla madre il giorno
di Pasqua o di Pasquetta
- quanto alle vacanze estive i figli staranno col padre per 15 giorni, anche non consecutivi,
in periodi da comunicare alla signora ntro il 31 maggio di ogni anno;
i ponti saranno Pt_1
suddivisi equamente entro il 30 ottobre di ogni anno in caso di disaccordo la madre deciderà
negli anni pari e il padre negli anni dispari
✓ disporre che il sig. provveda al mantenimento dei figli, in via indiretta, mediante Parte_2
versamento in favore di dell'importo di euro 400,00 mensili (200,00 a figlio Parte_1
per 12 mensilità) da versarsi in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, con autorizzazione a favore della signora i riscuotere il 100% dell'assegno unico;
Pt_1 ✓ disporre che il sig. provveda al pagamento del 50% delle spese straordinarie Parte_2
come da Protocollo del Tribunale di Como;
✓ disporre che i genitori prestino il consenso al rilascio dei documenti per i minori validi per
l'espatrio;
✓ dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato nel Comune di Albese
con Cassano il 28/06/2013, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n.
5 anno 2013, Parte II Serie A, alle medesime condizioni di cui alla separazione, ordinando al
competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni.
FATTO
con ricorso datato 4 Aprile 2023, chiedeva la pronuncia della separazione dal Parte_1
marito con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dando atto della profonda diversità di carattere tra le parti che aveva incrinato i rapporti fra i coniugi e reso intollerabile la convivenza.
Quanto alle condizioni accessorie la chiedeva che fosse disposto l'affido condiviso dei figli Pt_1
minori, con collocamento presso di sé e la conseguente assegnazione della casa coniugale;
la regolamentazione del diritto di visita paterno e un contributo al mantenimento dei figli da porsi a carico del marito nella misura complessiva di € 800, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Costituendosi in giudizio aderiva alle domande introdotte dalla controparte, chiedendo Parte_2
l'affido condiviso dei figli, il collocamento presso la madre, la divisione della casa coniugale tra i coniugi, la regolamentazione del suo diritto di visita e la determinazione di un contributo a proprio carico per il mantenimento dei figli di € 400, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 5 Dicembre 2023, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, dopo ampia discussione i coniugi addivenivano ad un accordo provvisorio, dichiarando entrambi di aderire alla proposta formulata dal Giudice1, il quale fissava l'udienza per la rimessione della causa in decisione al 15.1.2025 ai sensi dell'art. 473bis.28 c.p.c. Alla suddetta udienza le parti davano atto di aver rassegnato delle conclusioni distinte ma sostanzialmente identiche, che ricalcavano l'accordo già intervenuto all'udienza del 5.12.2023, fatto salvo per una piccola modifica dell'orario di incontro padre – figli. La causa veniva pertanto rimessa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro sia divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che l'accordo formalizzato dalle parti all'udienza del 5.12.2023 possa essere fatto proprio dal Tribunale, essendo conforme a diritto e non contrario a norme imperative.
Tale accordo, come richiesto dal padre, viene modificato esclusivamente con riguardo all'orario di rientro dei minori presso la madre a seguito dei suoi incontri con i figli che viene fissato alle ore 21.00 anziché alle 20.30, vista la vicinanza tra le abitazioni dei genitori.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Alzate Brianza (CO) in data 28
Giugno 2013, iscritto nel Registro Atti di matrimonio al nr. 5, parte II, Serie A dell'anno 2013;
2) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni risultanti dall'accordo intervenuto in udienza in data 5.12.2023 e riportato in nota, con la specificazione il padre verserà alla madre un contributo economico di 200 per ciascun figlio entro il 5 di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie in base al protocollo in essere presso il Tribunale di Como;
l'assegno unico sarà percepito integralmente dalla signora Pt_1 i figli minori, nella settimana in cui il week end staranno col padre, dalle ore 12.00 del sabato alle ore 20.30 della domenica, lo vedranno anche il lunedì e il mercoledì dalle ore 18.30 alle 20.30; il fine settimana in cui staranno con la madre resteranno col padre il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 18.30 alle 20.30; il padre terrà con sé i minori anche una settimana durante il periodo natalizio, quest'anno dalle 18.30 del 23.12.2023 alla stessa ora del 30.12.2023 mentre staranno con la madre per il restante periodo, e così di seguito ad anni alterni;
per il periodo di Pasqua i genitori si suddivideranno i sei giorni delle vacanze scolastiche in modo equanime, avendo cura che i giorni di Pasqua e di Pasquetta siano fruiti alternativamente di anno in anno con l'uno o l'altro genitore;
il padre potrà tener con sé i figli per quindici giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo da concordare entro il 30 aprile di ogni anno;
i ponti saranno suddivisi equamente entro il 30 ottobre di ogni anno;
in caso di disaccordo la madre deciderà negli anni pari e il padre negli anni dispari. che l'orario di rientro dei figli presso la residenza materna a seguito degli incontri col padre,
deve intendersi fissato alle ore 21:00;
3) MANDA alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza,
passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Alzate Brianza (CO), che provvederà alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
4) PROVVEDE come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio di divorzio;
5) SPESE al definitivo;
6) MANDA al P.M. – sede – tramite la Cancelleria.
Così deciso in COMO, il 24.01.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Barbara Cao 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 i coniugi sono autorizzati a vivere separati;
il lascerà la casa coniugale entro 60 giorni;
Pt_2 i minori sono affidati ad entrambi i genitori;
gli stessi resteranno collocati con la madre nella casa coniugale;
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente rel.
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice
Dott. Alessandro D'Aniello GOP
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA
nella causa sopra indicata promossa, con ricorso depositato il 4.04.2023 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...]
cittadina italiana, Cod. Fisc.: C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Michele Re
nei confronti di
2) Parte_2
nato a [...] il [...]
Cittadino italiano, Cod. Fisc.: C.F._2
residente in [...]
con l'Avv. Simona Montorfano e Controparte_1 i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario ed in regime di separazione dei beni in
Alzate Brianza (CO) in data 28 Giugno 2013, iscritto nel Registro Atti di matrimonio al nr. 5, parte
II, Serie A dell'anno 2013.
Dall'unione sono nati i figli:
- , nato il [...] Per_1
- nata il [...] Per_2
Le parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
Per Parte_1
✓ autorizzare i coniugi a vivere separati;
✓ assegnare la casa coniugale alla sig.ra che continuerà ad abitarci insieme ai figli, Pt_1
avendo il sig. già rilasciato la stessa;
Pt_2
✓ affidare i minori ad entrambi i genitori;
✓ disporre a carico del padre un contributo economico di Euro 200,00 per ciascun figlio da versarsi entro il 5 di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie in base al protocollo in essere presso il Tribunale di Como;
✓ disporre che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla signora Pt_1
✓ disporre che i figli minori, stiamo con il padre a week end alterni, dalle ore 12.00 del sabato alle ore 20.30 della domenica. Nel medesimo week end che passeranno con il padre, i figli lo vedranno anche il lunedì e il mercoledì dalle ore 18.30 alle 20.30; il fine settimana in cui staranno con la madre resteranno col padre il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 18.30 alle 20.30;
✓ disporre che il padre tenga con sé i minori anche una settimana durante il periodo natalizio, mentre staranno con la madre per il restante periodo. Posto che nell'anno 2023 i figli hanno trascorso con il padre il periodo dal 23.12.2023 al 30.12.2023, quest'anno passeranno il medesimo periodo con la madre, e così di seguito ad anni alterni;
✓ disporre che per il periodo di Pasqua i genitori si suddivideranno i sei giorni delle vacanze scolastiche in modo equanime, avendo cura che i giorni di Pasqua e di Pasquetta siano fruiti alternativamente di anno in anno con l'uno o l'altro genitore;
✓ disporre che il padre potrà tener con sé i figli per quindici giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo da concordare entro il 30 aprile di ogni anno;
i ponti saranno suddivisi equamente entro il 30 ottobre di ogni anno;
in caso di disaccordo la madre deciderà negli anni pari e il padre negli anni dispari;
✓ disporre che i genitori autorizzino il rilascio dei documenti validi per l'espatrio dei minori
Per Parte_2
✓ pronunciare la separazione personale dei coniugi;
✓ affidare i figli minori in modo condiviso a entrambi i genitori con collocamento prevalente
presso la madre;
✓ regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figli come segue:
− per 2 fine settimana alternati al mese i figli staranno col padre dal venerdì alle 18,30 fino alle ore 21.00 della domenica, il fine settimana in cui i figli staranno con il padre resteranno,
altresì, con lo stesso anche il lunedì ed il mercoledì dalle ore 18.30 alle 21.00 mentre il fine
settimana in cui staranno con la madre, resteranno con il padre il lunedì, il mercoledì ed il
venerdì dalle ore 18.30 alle ore 21,00;
− i giorni della Festa del Papà e del compleanno dello stesso, i figli staranno con lui dalle ore 18,30/45 alle ore 21,00 se sarà un giorno infrasettimanale, altrimenti dal mattino - dopo
le ore 10,30 - sino alle 21,30;
- in merito alle feste natalizie il padre terrà con sé i minori una settimana durante dalle ore
18.30 del 23.12 alla stessa ora del 30.12 o dalle 18.30 del 30.12 alla stessa ora del 6 gennaio;
- durante il periodo pasquale i figli staranno col padre alternativamente alla madre il giorno
di Pasqua o di Pasquetta
- quanto alle vacanze estive i figli staranno col padre per 15 giorni, anche non consecutivi,
in periodi da comunicare alla signora ntro il 31 maggio di ogni anno;
i ponti saranno Pt_1
suddivisi equamente entro il 30 ottobre di ogni anno in caso di disaccordo la madre deciderà
negli anni pari e il padre negli anni dispari
✓ disporre che il sig. provveda al mantenimento dei figli, in via indiretta, mediante Parte_2
versamento in favore di dell'importo di euro 400,00 mensili (200,00 a figlio Parte_1
per 12 mensilità) da versarsi in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, con autorizzazione a favore della signora i riscuotere il 100% dell'assegno unico;
Pt_1 ✓ disporre che il sig. provveda al pagamento del 50% delle spese straordinarie Parte_2
come da Protocollo del Tribunale di Como;
✓ disporre che i genitori prestino il consenso al rilascio dei documenti per i minori validi per
l'espatrio;
✓ dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato nel Comune di Albese
con Cassano il 28/06/2013, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n.
5 anno 2013, Parte II Serie A, alle medesime condizioni di cui alla separazione, ordinando al
competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni.
FATTO
con ricorso datato 4 Aprile 2023, chiedeva la pronuncia della separazione dal Parte_1
marito con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dando atto della profonda diversità di carattere tra le parti che aveva incrinato i rapporti fra i coniugi e reso intollerabile la convivenza.
Quanto alle condizioni accessorie la chiedeva che fosse disposto l'affido condiviso dei figli Pt_1
minori, con collocamento presso di sé e la conseguente assegnazione della casa coniugale;
la regolamentazione del diritto di visita paterno e un contributo al mantenimento dei figli da porsi a carico del marito nella misura complessiva di € 800, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Costituendosi in giudizio aderiva alle domande introdotte dalla controparte, chiedendo Parte_2
l'affido condiviso dei figli, il collocamento presso la madre, la divisione della casa coniugale tra i coniugi, la regolamentazione del suo diritto di visita e la determinazione di un contributo a proprio carico per il mantenimento dei figli di € 400, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 5 Dicembre 2023, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, dopo ampia discussione i coniugi addivenivano ad un accordo provvisorio, dichiarando entrambi di aderire alla proposta formulata dal Giudice1, il quale fissava l'udienza per la rimessione della causa in decisione al 15.1.2025 ai sensi dell'art. 473bis.28 c.p.c. Alla suddetta udienza le parti davano atto di aver rassegnato delle conclusioni distinte ma sostanzialmente identiche, che ricalcavano l'accordo già intervenuto all'udienza del 5.12.2023, fatto salvo per una piccola modifica dell'orario di incontro padre – figli. La causa veniva pertanto rimessa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro sia divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che l'accordo formalizzato dalle parti all'udienza del 5.12.2023 possa essere fatto proprio dal Tribunale, essendo conforme a diritto e non contrario a norme imperative.
Tale accordo, come richiesto dal padre, viene modificato esclusivamente con riguardo all'orario di rientro dei minori presso la madre a seguito dei suoi incontri con i figli che viene fissato alle ore 21.00 anziché alle 20.30, vista la vicinanza tra le abitazioni dei genitori.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Alzate Brianza (CO) in data 28
Giugno 2013, iscritto nel Registro Atti di matrimonio al nr. 5, parte II, Serie A dell'anno 2013;
2) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni risultanti dall'accordo intervenuto in udienza in data 5.12.2023 e riportato in nota, con la specificazione il padre verserà alla madre un contributo economico di 200 per ciascun figlio entro il 5 di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie in base al protocollo in essere presso il Tribunale di Como;
l'assegno unico sarà percepito integralmente dalla signora Pt_1 i figli minori, nella settimana in cui il week end staranno col padre, dalle ore 12.00 del sabato alle ore 20.30 della domenica, lo vedranno anche il lunedì e il mercoledì dalle ore 18.30 alle 20.30; il fine settimana in cui staranno con la madre resteranno col padre il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 18.30 alle 20.30; il padre terrà con sé i minori anche una settimana durante il periodo natalizio, quest'anno dalle 18.30 del 23.12.2023 alla stessa ora del 30.12.2023 mentre staranno con la madre per il restante periodo, e così di seguito ad anni alterni;
per il periodo di Pasqua i genitori si suddivideranno i sei giorni delle vacanze scolastiche in modo equanime, avendo cura che i giorni di Pasqua e di Pasquetta siano fruiti alternativamente di anno in anno con l'uno o l'altro genitore;
il padre potrà tener con sé i figli per quindici giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo da concordare entro il 30 aprile di ogni anno;
i ponti saranno suddivisi equamente entro il 30 ottobre di ogni anno;
in caso di disaccordo la madre deciderà negli anni pari e il padre negli anni dispari. che l'orario di rientro dei figli presso la residenza materna a seguito degli incontri col padre,
deve intendersi fissato alle ore 21:00;
3) MANDA alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza,
passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Alzate Brianza (CO), che provvederà alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
4) PROVVEDE come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio di divorzio;
5) SPESE al definitivo;
6) MANDA al P.M. – sede – tramite la Cancelleria.
Così deciso in COMO, il 24.01.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Barbara Cao 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 i coniugi sono autorizzati a vivere separati;
il lascerà la casa coniugale entro 60 giorni;
Pt_2 i minori sono affidati ad entrambi i genitori;
gli stessi resteranno collocati con la madre nella casa coniugale;