TRIB
Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/01/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 36033 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, decisa il giorno 15.1.2025 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Fabio Massimo n. Parte_1
45 presso lo studio dell'avv. Floriana Alessandrini e dell'avv. Emiliano Irazza che lo rappresentano e difendono per procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappr. pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma via Giulio Romano presso la sede rappresentato e difeso in giudizio dal funzionario Clara Bava CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato la ricorrente adiva questo Tribunale esponendo che con decreto di omologa del 9.4.2024 emesso nel giudizio n.r.g. 18621/2023 il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro aveva omologato l'accertamento del requisito sanitario ai fini dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla domanda amministrativa;
che in data 11.4.2024 aveva notificato all' il decreto di omologa e il mod. AP70, ma che l' non aveva CP_1 CP_1 ancora provveduto al pagamento della provvidenza. Chiedeva l'accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento a far data dal mese di settembre 2023 e la condanna al pagamento dei ratei maturati e maturandi oltre accessori.
1 Si costituiva in giudizio l' che esponeva di avere provveduto nelle more alla CP_1 liquidazione della prestazione. Nelle note di trattazione scritta il ricorrente dava atto dell'avvenuto pagamento e chiedeva la dichiarazione della cessazione della materia del contendere. Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale della vertenza e dello scaglione di valore della causa.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente CP_1 che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Roma 15.1.2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
2
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 36033 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, decisa il giorno 15.1.2025 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Fabio Massimo n. Parte_1
45 presso lo studio dell'avv. Floriana Alessandrini e dell'avv. Emiliano Irazza che lo rappresentano e difendono per procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappr. pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma via Giulio Romano presso la sede rappresentato e difeso in giudizio dal funzionario Clara Bava CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato la ricorrente adiva questo Tribunale esponendo che con decreto di omologa del 9.4.2024 emesso nel giudizio n.r.g. 18621/2023 il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro aveva omologato l'accertamento del requisito sanitario ai fini dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla domanda amministrativa;
che in data 11.4.2024 aveva notificato all' il decreto di omologa e il mod. AP70, ma che l' non aveva CP_1 CP_1 ancora provveduto al pagamento della provvidenza. Chiedeva l'accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento a far data dal mese di settembre 2023 e la condanna al pagamento dei ratei maturati e maturandi oltre accessori.
1 Si costituiva in giudizio l' che esponeva di avere provveduto nelle more alla CP_1 liquidazione della prestazione. Nelle note di trattazione scritta il ricorrente dava atto dell'avvenuto pagamento e chiedeva la dichiarazione della cessazione della materia del contendere. Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale della vertenza e dello scaglione di valore della causa.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente CP_1 che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Roma 15.1.2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
2