CASS
Sentenza 13 giugno 2023
Sentenza 13 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/06/2023, n. 25355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25355 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LL ES nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
lette/sede conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 25355 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 24/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 10 maggio 2022, la Corte di appello di Roma ha rigettato l'istanza di riparazione presentata da IL ND per la dedotta ingiusta detenzione sofferta dal 3.5.2017 al 7.8.2017 in regime di custodia cautelare e dal 7.8.2017 al 27.6.2019 in regime di arresti domiciliari, in esecuzione dell'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Roma in relazione al reato di cui agli artt. 110, 73 comma 1 e 1 bis e 80, comma 2 del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 per avere, in concorso con D'ND MI e altro soggetto non identificato, acquistato e detenuto per la successiva cessione a terzi, da TA PE, ST PE e IN RO, un ingente quantitativo di stupefacente stimato in Kg. 15 di marijuana e Kg. 15 di hashish (fatto contestato a Roma 1'11.11.2015). In primo grado, all'esito di giudizio abbreviato, con sentenza in data 15.3.2018 il IL veniva condannato ad anni quattro di reclusione;
con sentenza del 27.6.2019, irrevocabile in data 13.11.2019, la Corte d'appello di Roma lo assolveva ex art. 530 cod.proc.pen. per insussistenza del fatto. Il Giudice della riparazione, dopo avere ripercorso la vicenda processuale e, dopo avere richiamato i principi informatori della materia, ha ritenuto di rigettare la richiesta, individuando, nei comportamenti serbati dal ricorrente una colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del suo difensore, articolando tre motivi di ricorso. Con il primo motivo, lamenta l'inosservanza e la falsa applicazione dell'art. 314, comma 1, cod.proc.pen. con riferimento al parametro normativo e giurisprudenziale della colpa grave nonché la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen. per illogicità manifesta della motivazione con riferimento alla valutazione della documentazione prodotta dalla difesa nel giudizio di merito. Dopo aver rimarcato la nozione di colpa rilevante ai sensi dell'art. 314 cod.proc.pen., si assume che la Corte territoriale ha ritenuto la grave imprudenza del IL in ragione degli incontri con TA, della dazione di grosse somme in contanti, della presenza del pregiudicato D'ND e di tutti i soggetti coinvolti presso l'abitazione del IL senza che la frequentazione con il Portanuova venga analizzata sotto il profilo della consapevolezza del IL circa il coinvolgimento dello stesso in traffici illeciti. Con il secondo motivo deduce ex art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. la carenza e la manifesta illogicità della motivazione nella ricostruzione del 2 comportamento dell'indagato in termini di colpa grave, in assenza di individuazione di una regola, a contenuto cautelare, che si pretenderebbe violata nonché in assenza di qualsiasi analisi circa la sussistenza di una c.d. "colpa lieve" nella condotta. Assume che il giudice della riparazione ha valutato la documentazione offerta dalla difesa dell'istante come se fosse giudice di merito dandone una valutazione assolutamente illogica. Con il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen. per carenza ed apparenza della motivazione avendo omesso qualsiasi confronto critico con le prospettazioni avanzate nell'istanza di riparazione. Censura l'ordinanza impugnata laddove difetta la prospettazione di un comportamento alternativo lecito che avrebbe consentito all'indagato di non dare adito alla misura cautelare, mancando altresì ogni valutazione in ordine alla possibilità di riconoscere un addebito, quantomeno in termini di c.d. "colpa lieve". 3. Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. La difesa dell'imputato ha depositato memoria di replica. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso, da scrutinarsi congiuntamente in quanto attinenti alla medesima questione ovvero la individuazione della condotta ostativa, sono infondati. Va premesso che in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato causa o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" e secondo un iter logico- motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito, non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se essa sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorchè in presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 25908201). La valutazione del giudice della riparazione, pertanto, si svolge su un piano diverso ed autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, ed in relazione a tale aspetto della decisione, egli ha piena ed ampia libertà di considerare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al :3 fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro ed altri). L'unico limite incidente su tale valutazione è rappresentato dall'accertamento effettuato dal giudice della cognizione. Invero, per consolidato orientamento della Corte di legittimità, il giudice della riparazione non può mai ritenere provati fatti che tali non siano stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo abbia valutato come dimostrate (così, Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Rv. 270039; conforme Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Rv. 262957). Condotte rilevanti ai fini della esclusione della riparazione sono quelle di tipo extraprocessuale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l'adozione del provvedimento restrittivo) o di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice della cognizione. Si è inoltre affermato che nei reati contestati in concorso vengono particolarmente in rilievo atteggiamenti che si prestano, sul piano logico, ad essere percepiti come manifestazioni di contiguità con l'attività criminale altrui (Sez. 4, n. 45418 del 25/11/2010 Rv. 249237; Sez. 4 n. 4159/2009; si veda pure Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, Rv. 277475 : "In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, le frequentazioni ambigue con soggetti condannati nel medesimo procedimento possono integrare un comportamento gravemente colposo, ostativo al riconoscimento del diritto all'indennizzo, anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purchè siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate"). 2. A tali principi, nella ricostruzione dei fatti e nella interpretazione degli elementi a sua disposizione, si è attenuto il giudice della riparazione, che ha offerto adeguata giustificazione della ricorrenza della condotta ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, individuando profili di colpa in capo al ricorrente. A questo proposito ha posto in rilievo che, esaminando il compendio probatorio esistente al momento dell'adozione della misura cautelare a suo carico, vi erano sia i plurimi appuntamenti con il TA (con il quale peraltro era stato condannato nel medesimo processo per stupefacenti) avvenuti sempre in tempi molto ristretti dati gli impegni di quest'ultimo, la dazione di grosse somme in contanti nonché la frequentazione del pregiudicato D'ND, condotte che non venivano smentite dallo stesso ricorrente in sede di interrogatorio. Quanto alla documentazione prodotta dal IL, tesa a suffragare la tesi che i rapporti con il TA, avessero la loro causa nel commercio di orologi di 4 valore, benché si trattasse di giustificazione resa sin dal primo momento di contatto con l'autorità giudiziaria, la stessa, come posto in luce nell'ordinanza impugnata, ha avuto sicuramente una valenza processuale nel giudizio di merito (tanto da condurre all'assoluzione dell'imputato in assenza di prova certa che le dazioni di denaro si riferissero ad acquisti/cessioni di stupefacenti) ma non certamente nell'ottica del giudice della cautela, in assenza peraltro di elementi precisi che valessero ad infirmare tout court l'ipotesi accusatoria del commercio di stupefacenti. Pertanto, correttamente, la Corte territoriale ha ritenuto che tale congerie di elementi, ed in particolare la frequentazione di TA e D'ND, unitamente alla oggettiva movimentazione di grosse somme di denaro, nonché il linguaggio certamente allusivo utilizzato nelle intercettazioni, abbia sicuramente esplicato un'efficacia sinergica nell'adozione della misura cautelare. Pertanto tali elementi nel giudizio della Corte territoriale hanno costituito una legittima causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione, alla luce dell'autonomia sussistente tra il giudizio di riparazione ed il giudizio penale di cognizione. In conclusione, al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso il 24.5.2023
lette/sede conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 25355 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 24/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 10 maggio 2022, la Corte di appello di Roma ha rigettato l'istanza di riparazione presentata da IL ND per la dedotta ingiusta detenzione sofferta dal 3.5.2017 al 7.8.2017 in regime di custodia cautelare e dal 7.8.2017 al 27.6.2019 in regime di arresti domiciliari, in esecuzione dell'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Roma in relazione al reato di cui agli artt. 110, 73 comma 1 e 1 bis e 80, comma 2 del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 per avere, in concorso con D'ND MI e altro soggetto non identificato, acquistato e detenuto per la successiva cessione a terzi, da TA PE, ST PE e IN RO, un ingente quantitativo di stupefacente stimato in Kg. 15 di marijuana e Kg. 15 di hashish (fatto contestato a Roma 1'11.11.2015). In primo grado, all'esito di giudizio abbreviato, con sentenza in data 15.3.2018 il IL veniva condannato ad anni quattro di reclusione;
con sentenza del 27.6.2019, irrevocabile in data 13.11.2019, la Corte d'appello di Roma lo assolveva ex art. 530 cod.proc.pen. per insussistenza del fatto. Il Giudice della riparazione, dopo avere ripercorso la vicenda processuale e, dopo avere richiamato i principi informatori della materia, ha ritenuto di rigettare la richiesta, individuando, nei comportamenti serbati dal ricorrente una colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del suo difensore, articolando tre motivi di ricorso. Con il primo motivo, lamenta l'inosservanza e la falsa applicazione dell'art. 314, comma 1, cod.proc.pen. con riferimento al parametro normativo e giurisprudenziale della colpa grave nonché la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen. per illogicità manifesta della motivazione con riferimento alla valutazione della documentazione prodotta dalla difesa nel giudizio di merito. Dopo aver rimarcato la nozione di colpa rilevante ai sensi dell'art. 314 cod.proc.pen., si assume che la Corte territoriale ha ritenuto la grave imprudenza del IL in ragione degli incontri con TA, della dazione di grosse somme in contanti, della presenza del pregiudicato D'ND e di tutti i soggetti coinvolti presso l'abitazione del IL senza che la frequentazione con il Portanuova venga analizzata sotto il profilo della consapevolezza del IL circa il coinvolgimento dello stesso in traffici illeciti. Con il secondo motivo deduce ex art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. la carenza e la manifesta illogicità della motivazione nella ricostruzione del 2 comportamento dell'indagato in termini di colpa grave, in assenza di individuazione di una regola, a contenuto cautelare, che si pretenderebbe violata nonché in assenza di qualsiasi analisi circa la sussistenza di una c.d. "colpa lieve" nella condotta. Assume che il giudice della riparazione ha valutato la documentazione offerta dalla difesa dell'istante come se fosse giudice di merito dandone una valutazione assolutamente illogica. Con il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen. per carenza ed apparenza della motivazione avendo omesso qualsiasi confronto critico con le prospettazioni avanzate nell'istanza di riparazione. Censura l'ordinanza impugnata laddove difetta la prospettazione di un comportamento alternativo lecito che avrebbe consentito all'indagato di non dare adito alla misura cautelare, mancando altresì ogni valutazione in ordine alla possibilità di riconoscere un addebito, quantomeno in termini di c.d. "colpa lieve". 3. Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. La difesa dell'imputato ha depositato memoria di replica. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso, da scrutinarsi congiuntamente in quanto attinenti alla medesima questione ovvero la individuazione della condotta ostativa, sono infondati. Va premesso che in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato causa o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" e secondo un iter logico- motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito, non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se essa sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorchè in presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 25908201). La valutazione del giudice della riparazione, pertanto, si svolge su un piano diverso ed autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, ed in relazione a tale aspetto della decisione, egli ha piena ed ampia libertà di considerare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al :3 fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro ed altri). L'unico limite incidente su tale valutazione è rappresentato dall'accertamento effettuato dal giudice della cognizione. Invero, per consolidato orientamento della Corte di legittimità, il giudice della riparazione non può mai ritenere provati fatti che tali non siano stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo abbia valutato come dimostrate (così, Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Rv. 270039; conforme Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Rv. 262957). Condotte rilevanti ai fini della esclusione della riparazione sono quelle di tipo extraprocessuale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l'adozione del provvedimento restrittivo) o di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice della cognizione. Si è inoltre affermato che nei reati contestati in concorso vengono particolarmente in rilievo atteggiamenti che si prestano, sul piano logico, ad essere percepiti come manifestazioni di contiguità con l'attività criminale altrui (Sez. 4, n. 45418 del 25/11/2010 Rv. 249237; Sez. 4 n. 4159/2009; si veda pure Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, Rv. 277475 : "In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, le frequentazioni ambigue con soggetti condannati nel medesimo procedimento possono integrare un comportamento gravemente colposo, ostativo al riconoscimento del diritto all'indennizzo, anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purchè siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate"). 2. A tali principi, nella ricostruzione dei fatti e nella interpretazione degli elementi a sua disposizione, si è attenuto il giudice della riparazione, che ha offerto adeguata giustificazione della ricorrenza della condotta ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, individuando profili di colpa in capo al ricorrente. A questo proposito ha posto in rilievo che, esaminando il compendio probatorio esistente al momento dell'adozione della misura cautelare a suo carico, vi erano sia i plurimi appuntamenti con il TA (con il quale peraltro era stato condannato nel medesimo processo per stupefacenti) avvenuti sempre in tempi molto ristretti dati gli impegni di quest'ultimo, la dazione di grosse somme in contanti nonché la frequentazione del pregiudicato D'ND, condotte che non venivano smentite dallo stesso ricorrente in sede di interrogatorio. Quanto alla documentazione prodotta dal IL, tesa a suffragare la tesi che i rapporti con il TA, avessero la loro causa nel commercio di orologi di 4 valore, benché si trattasse di giustificazione resa sin dal primo momento di contatto con l'autorità giudiziaria, la stessa, come posto in luce nell'ordinanza impugnata, ha avuto sicuramente una valenza processuale nel giudizio di merito (tanto da condurre all'assoluzione dell'imputato in assenza di prova certa che le dazioni di denaro si riferissero ad acquisti/cessioni di stupefacenti) ma non certamente nell'ottica del giudice della cautela, in assenza peraltro di elementi precisi che valessero ad infirmare tout court l'ipotesi accusatoria del commercio di stupefacenti. Pertanto, correttamente, la Corte territoriale ha ritenuto che tale congerie di elementi, ed in particolare la frequentazione di TA e D'ND, unitamente alla oggettiva movimentazione di grosse somme di denaro, nonché il linguaggio certamente allusivo utilizzato nelle intercettazioni, abbia sicuramente esplicato un'efficacia sinergica nell'adozione della misura cautelare. Pertanto tali elementi nel giudizio della Corte territoriale hanno costituito una legittima causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione, alla luce dell'autonomia sussistente tra il giudizio di riparazione ed il giudizio penale di cognizione. In conclusione, al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso il 24.5.2023