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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 21/01/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice;
Dott.ssa. Federica Peluso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3772/2024 avente ad oggetto: Modifica condizioni regolamentazione dell'esercizio responsabilità genitoriale (contenzioso) vertente
TRA
, nato il [...] in [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dalla'Avv.to Aliperti Antonietta;
RICORRENTE
E
, nata il 06/05/1988 in Pomigliano d'Arco Controparte_1
(NA) (C.F. ), residente in [...], rappresentata C.F._2
e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.to Sasso Antonio;
1 RESISTENTE
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate all'udienza dell'8 gennaio 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c. depositato in data 7 luglio 2023, Parte_1 chiedeva la modifica delle condizioni relative alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore (nato il [...]8), nato dalla relazione Per_1 con come precedentemente stabilite con decreto n. 3268/2019 Controparte_1 del 23.10.2019 del Tribunale di Nola.
2. Con comparsa depositata 9 dicembre 2024, la resistente si costituiva e contestava tutto quanto dedotto dal ricorrente.
3. All'udienza dell'8 gennaio 2025, rilevato che le parti erano addivenute ad un accordo, i difensori precisavano le conclusioni ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c. ed insistevano per l'accoglimento delle condizioni concordate. Il Giudice delegato dal Collegio, preso atto dell'accordo, riservava la causa per la decisione al Collegio previa trasmissione degli atti al PM in sede.
4. In specie, le parti hanno sottoposto al Tribunale le presenti intese:
“- il ricorrente si impegna a versare a titolo di contributo per il mantenimento del figlio la somma di Per_1 euro 350,00 rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat famiglie, nonché il 50% delle spese straordinarie, ad esclusione dei cambi di stagione per i quali ognuno provvederà da sé (mediche, scolastiche, ricreative e sportive) da concordarsi preventivamente tra loro coniugi, il tutto da versarsi in contanti, assegno, vaglia postale o bonifico, entro il giorno cinque di ogni mese. Il ricorrente, infine, rinuncia alla quota del 50% dell'assegno unico in favore della signora . CP_1
- il minore sarà affidato ad entrambi i genitori che insieme eserciteranno la potestà genitoriale e decideranno le linee educative essenziali riguardanti la stessa, con collocazione prevalente presso la madre attesa la tenera età;
2 - il sig.re eserciterà il diritto di visita secondo le seguenti modalità indicate quale contenuto Parte_1 minimo: - due giorni a settimana lunedì, dalle ore 13.00 con pernotto e mercoledì dalle ore 13.00, uscita di scuola, fino alle ore 21.00; - weekend alternati dal sabato dalle ore 08.30 al martedì mattina fino all'ingresso a scuola;
- durante le vacanze natalizie, il padre terrà con sé il figlio ad anni alterni dal 24 al 30 Dicembre, oppure, dal 30
Dicembre al giorno 6 Gennaio;
- nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, il piccolo trascorrerà con il Per_1 padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
- 10 giorni continuativi con pernottamento durante le ferie estive, sempre previo accordo tra le parti, entro il 30 giugno di ogni anno, nonché onomastico e compleanno del resistente e festa del papà, onomastici e compleanni del minore da trascorrere insieme, laddove possibile – in assenza di accordo tra essi genitori, garantire al genitore non collocatario la possibilità di trascorrere metà giornata col figlioletto. Attesa la ciclica litigiosità tra loro, il ricorrente preleverà e riaccompagnerà il minore presso l'abitazione materna, rimanendo esclusa la possibilità che la resistente si rechi presso l'abitazione del o presso l'attività ove egli lavora. Parte_1
- ciascuno dei coniugi si obbliga ad evitare qualsiasi comportamento che possa arrecare molestie all'altro e non di meno a porre in essere qualsiasi tipo di controllo, anche occasionale, alle altrui abitudini di vita sia nei pressi del domicilio e sia negli ambienti comunemente frequentati dall'altro coniuge. Ciascuno di essi si obbliga a rispettare i divieti imposti dall'articolo 613bis del codice penale, per cui nessuno potrà assumere iniziative tali da cagionare stati di ansia o paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità dell'altro coniuge o di un suo prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita;
- Ciascuno dei genitori consentirà all'altro di poter sentire, a mezzo telefonate o videochiamate, il minore quotidianamente;
- le parti si impegnano, altresì, a comunicarsi eventuali cambi di residenza, come di domicilio o dimora, stesso dicasi per l'eventuale cambio del recapito telefonico;
- ciascuno di essi, ancora, si obbliga a dare conoscenza all'altro di eventuali spostamenti in altre località differenti da quelli usuali, allorquando quest'ultimo genitore abbia con sé affidato il minore”.
5. Preliminarmente, occorre dare atto che risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante comunicazione degli atti ai sensi dell'art. 71 c.p.c. Infatti, l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non presuppone la partecipazione di un rappresentante del suddetto ufficio alle udienze o che lo stesso renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al Collegio, dovendosi garantire che l'ufficio
3 risulti informato del processo onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dalla legge
(cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass. Civ. 11915/1998; Cass. Civ.
13062/2000).
6. Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella sentenza, in quanto le condizioni espresse nei patti risultano conformi all'ordine pubblico e alle norme imperative nonché all'interesse del figlio minore , poiché rispettose degli artt. 29 e 30 della Costituzione, Per_1 della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147,
148, 315 e ss, 316 e ss c.c. Va, da ultimo, precisato che non si ritiene di procedere all'ascolto del minore, stante la tenera età dello stesso e considerato che le intese tra i genitori assicurano adeguata tutela agli interessi del figlio.
7. In considerazione delle ragioni della pronuncia, il Tribunale ritiene di compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunziando, letto l'art. 472 bis.29, c.p.c. così provvede:
➢ Prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti tra le parti da intendersi integralmente richiamati e trascritti, a modifica delle condizioni di cui al decreto
Tribunale di Nola n. 3268/2019 del 23.10.2019, in ordine alla regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti di , nato il [...]; Persona_2
➢ Dichiara cessata la materia del contendere su ogni altra domanda;
➢ Prende atto di ogni altra pattuizione vincolante per le parti ai sensi degli artt. 1321 e 1322
c.c.
➢ Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 20 gennaio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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