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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 11/06/2025, n. 970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 970 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari, nella causa n. RG 1503 /2024 ;
- visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 10.6.2025, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 22/03/2024 ed iscritto al n 1503 - 2024 RG , vertente tra
- (C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Bovalino al vico I Crotone 25, presso e nello studio dell'avv. Antonio G. Pangallo (C.F. che lo C.F._2 rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- ricorrente -
Contro
- (C.F. Controparte_1
– P.IVA ), con sede in RO, in persona del P.IVA_1 P.IVA_2
Presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Ettore Triolo (CF
- PEC t) e C.F._3 Email_1 dall'Avv. Valeria Grandizio (CF ), in virtù di C.F._4 procura generale alle liti per atto Notar del 22.03.2024 in Persona_1
RO (repertorio 37875 – raccolta 7313);
- resistente- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso del 22.03.2024 il ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento n. 09420239008763243/000, notificata in data 04.01.2024
1 dall , limitando l'impugnazione ai sottesi Controparte_2 avvisi di addebito : CP_3
-n. 39420150002365691000, notificato il 29.10.2015 e recante un ammontare pari ad euro 9.169,22;
- avviso di addebito n. 39420170003188812000, notificato il 23.11.2017 e recante un ammontare pari ad euro 17.489,80.
Eccepiva solo l'intervenuta prescrizione estintiva quinquennale a decorrere dalla data di notifica degli avvisi di addebito.
§ 2. Regolarmente instaurato il contraddittorio, si è costituito l come CP_3 in epigrafe indicato, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
§ 3. Deve darsi atto che la difesa di parte ricorrente ha dichiarato “di non aver più interesse alla domanda atteso e considerato che con atto di pignoramento notificato in data 30.08.2024 sono state sottoposte ad esecuzione forzata somme di spettanza dello stesso sig. a Parte_1 soddisfo, tra l'altro, del credito portato dagli avvisi di addebito impugnati nel presente giudizio”, chiedendo, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
§ 4. La rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione (Cass. n. 23749/2011). Pertanto, nel caso di specie, constatato la modificazione delle conclusioni da parte dell'opponente nel senso anzidetto, deve prendersi atto del venir meno del potere-dovere di giudicare in merito al motivo di opposizione rinunciato e dichiararsi cessata la materia del contendere.
Quanto alle spese legali vengono compensate, considerato che sin dalla prima udienza il ricorrente ha dichiarato di non avere interesse alla domanda.
p.q.m.
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese legali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 11/06/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
2
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari, nella causa n. RG 1503 /2024 ;
- visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 10.6.2025, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 22/03/2024 ed iscritto al n 1503 - 2024 RG , vertente tra
- (C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Bovalino al vico I Crotone 25, presso e nello studio dell'avv. Antonio G. Pangallo (C.F. che lo C.F._2 rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- ricorrente -
Contro
- (C.F. Controparte_1
– P.IVA ), con sede in RO, in persona del P.IVA_1 P.IVA_2
Presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Ettore Triolo (CF
- PEC t) e C.F._3 Email_1 dall'Avv. Valeria Grandizio (CF ), in virtù di C.F._4 procura generale alle liti per atto Notar del 22.03.2024 in Persona_1
RO (repertorio 37875 – raccolta 7313);
- resistente- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso del 22.03.2024 il ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento n. 09420239008763243/000, notificata in data 04.01.2024
1 dall , limitando l'impugnazione ai sottesi Controparte_2 avvisi di addebito : CP_3
-n. 39420150002365691000, notificato il 29.10.2015 e recante un ammontare pari ad euro 9.169,22;
- avviso di addebito n. 39420170003188812000, notificato il 23.11.2017 e recante un ammontare pari ad euro 17.489,80.
Eccepiva solo l'intervenuta prescrizione estintiva quinquennale a decorrere dalla data di notifica degli avvisi di addebito.
§ 2. Regolarmente instaurato il contraddittorio, si è costituito l come CP_3 in epigrafe indicato, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
§ 3. Deve darsi atto che la difesa di parte ricorrente ha dichiarato “di non aver più interesse alla domanda atteso e considerato che con atto di pignoramento notificato in data 30.08.2024 sono state sottoposte ad esecuzione forzata somme di spettanza dello stesso sig. a Parte_1 soddisfo, tra l'altro, del credito portato dagli avvisi di addebito impugnati nel presente giudizio”, chiedendo, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
§ 4. La rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione (Cass. n. 23749/2011). Pertanto, nel caso di specie, constatato la modificazione delle conclusioni da parte dell'opponente nel senso anzidetto, deve prendersi atto del venir meno del potere-dovere di giudicare in merito al motivo di opposizione rinunciato e dichiararsi cessata la materia del contendere.
Quanto alle spese legali vengono compensate, considerato che sin dalla prima udienza il ricorrente ha dichiarato di non avere interesse alla domanda.
p.q.m.
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese legali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 11/06/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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