Rigetto
Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 06/03/2026, n. 1820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1820 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01820/2026REG.PROV.COLL.
N. 09617/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9617 del 2023, proposto dal signor-OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avvocato Tommaso Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
il Comando Provinciale di Ancona della Guardia di Finanza, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per le Marche, Sezione Prima, n.-OMISSIS- resa inter partes , concernente la sanzione disciplinare della “consegna per giorni 4”.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il consigliere VA SA e vista l’istanza congiunta di passaggio in decisione da parte dell’avvocato Tommaso Rossi e dell’avvocato dello Stato Liborio Coaccioli;
Nessuno è presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso n. 25172022, proposto innanzi al T.a.r. Marche, il signor -OMISSIS-aveva chiesto l’annullamento:
a ) del provvedimento del Comandante del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona, protocollo 20280/2022 datato 2 febbraio 2022, notificato il 2 febbraio 2022, con il quale è stato rigettato il ricorso gerarchico proposto dall’odierno istante avverso il provvedimento disciplinare definito con la sanzione della “ consegna per giorni 4 ”, adottato nei suoi confronti dal Capo dell’Ufficio Operazioni del Comando Provinciale di Ancona il 7 ottobre 2021;
b ) del presupposto provvedimento sanzionatorio con cui è stata irrogata al ricorrente la sanzione disciplinare di corpo di giorni 4 di consegna;
c ) di tutti gli atti del procedimento amministrativo esitato nella predetta sanzione, nessuno escluso;
d ) degli atti presupposti, connessi, consequenziali, anche non noti, comunque lesivi dei diritti e degli interessi del ricorrente.
2. Premesso che al ricorrente veniva contestato l’uso di espressioni sconvenienti nei confronti del superiore gerarchico quando ricopriva il grado di Brigadiere Capo, a sostegno del ricorso aveva dedotto che: le frasi utilizzate non avrebbero carattere offensivo; il Capo Ufficio Operazioni, che è stato anche il destinatario delle frasi contestate, avrebbe dovuto astenersi dal rilevare l’infrazione e poi dal sanzionarla; a rilevare l’infrazione avrebbe dovuto procedere il Comando Provinciale al quale la comunicazione dell’11 settembre 2021 era diretta; l’Organo che ha proceduto disciplinarmente non sarebbe legittimato; la contestazione sarebbe irragionevolmente tardiva e la sanzione sproporzionata
3. Nella resistenza del Ministero dell’economia e delle finanze e della Guardia di Finanza, Comando Provinciale di Ancona, il Tribunale adìto ha così deciso il gravame al suo esame:
- lo ha respinto;
- ha compensato le spese di lite.
4. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che:
- i “ toni e le modalità con cui il ricorrente si è rivolto ai propri superiori denotano un intento quantomeno provocatorio, rafforzato dall’utilizzo di espressioni indubbiamente offensive ”;
- “ non si può escludere che il Capo Ufficio Operazioni, che all’epoca dei fatti era anche Capo Ufficio Comando in SV, fosse l’Autorità competente a rilevare l’infrazione, non sussistendo in capo allo stesso alcun dovere di astensione per il fatto di essere destinatario di una delle due pec contestate ”;
- ha preso atto della “ competenza e la responsabilità ai fini disciplinari del Ten. Col.-OMISSIS- nei confronti del ricorrente ” e del fatto che “ non si è trattato di un episodio isolato ma reiterato nel tempo ”;
- la iniziativa disciplinare deve reputarsi tempestiva e suffragata da adeguata e congrua motivazione.
5. Avverso tale pronuncia il signor -OMISSIS-ha interposto l’appello in trattazione, notificato e depositato il 6 dicembre 2023, articolando n. 6 motivi di gravame (pagine 5-23) così rubricati:
I) Erroneità e difetto di motivazione della sentenza in relazione alla assoluta mancanza di prova del pregiudizio al prestigio e all'immagine del Corpo Militare. Violazione e/o errata applicazione degli artt. 732/733 TUOM. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e dei presupposti, carenza di motivazione ;
II) Erroneità e difetto di motivazione della sentenza in relazione alla lamentata violazione dell'obbligo di astensione ex art. 51 cpc da parte dell'Organo competente all'irrogazione della sanzione disciplinare. Violazione del principio di imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti, carenza di motivazione ;
III) Erroneità e difetto di motivazione della sentenza in relazione alla mancata attivazione dell'organo competente (Com Prov. Bolognesi) e illegittimità derivata del provvedimento disciplinare attivatosi. Violazione e/o errata applicazione dell'art. 1397 Codice dell'Ordinamento Militare (COM). Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e dei presupposti, carenza di motivazione ;
IV) Erroneità e difetto di motivazione della sentenza in relazione all'illegittimità della contestazione del primo comportamento censurato e della conseguente irrogazione della sanzione disciplinare nella parte ad esso relativa. Violazione e/o errata applicazione dell'art. 1398 Codice dell'Ordinamento Militare (COM). Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e dei presupposti, carenza di motivazione ;
V) Erroneità e difetto di motivazione della sentenza in relazione alla lamentata lesione del diritto costituzionale di critica. Violazione e/o errata applicazione degli artt. 1465, 1466 e 1472 COM; art. 21 COST e art. 10 CEDU. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e dei presupposti, carenza di motivazione ;
VI) Erroneità e difetto di motivazione della sentenza in relazione alla lamentata mancata proporzionalità della sanzione disciplinare inflitta. Violazione e/o errata applicazione dell'art. 1355 COM. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e dei presupposti, carenza di motivazione .
5.1. Deduce parte appellante, col primo motivo, che sarebbe erroneo il richiamo sia all’art. 732 sia all’art. 733 del Testo Unico dell’Ordinamento Militare (TUOM), rubricati rispettivamente “ Contegno del militare ” e “ Norme sul tratto ”, in quanto non si riferiscono a quanto contestato al Brig. -OMISSIS- Tutta la giurisprudenza in materia non a caso prende sempre in considerazione comportamenti o dichiarazioni del militare rese all’esterno e tale non sarebbe il caso di specie.
5.2. Col secondo motivo si deduce che si deve ritenere non rispettato il principio di terzietà e di obiettività dell’azione amministrativa, comunque immanente alle regole che sovrintendono lo stesso, laddove la sanzione, come nel caso di specie, viene irrogata dallo stesso soggetto “ offeso ” dall’incolpato, invece che da altro appartenente al medesimo ufficio. Sarebbe stato violato il principio di imparzialità sancito dall’art. 97 Cost., di cui l’obbligo di astensione, tipizzato dall’art. 51 c.p.c., rappresenta un corollario.
5.3. Col terzo motivo si evidenzia che il Comandante provinciale non ha percepito alcuna offesa al prestigio del Corpo di appartenenza nelle espressioni utilizzate dal -OMISSIS- tanto da non aver assunto alcuna iniziativa al riguardo.
5.4. Col quarto motivo si lamenta la tardività del provvedimento, in quanto non è stata data la prova di una oggettiva impossibilità di avviare prima di 3 mesi l’azione disciplinare.
5.5. Col quinto motivo si deduce che la contestata condotta dell’odierno appellante sarebbe da ricondurre al diritto di critica ed alla libertà di opinione così da non risultare sanzionabile.
5.6. Col sesto, ed ultimo, motivo si rimarca che la sanzione irrogata sarebbe in contrasto con l’art. 1355 COM laddove prevede che le sanzioni disciplinari siamo commisurate al tipo di mancanza commessa e alla gravità della stessa.
6. L’appellante ha concluso chiedendo, in riforma dell’impugnata sentenza, l’accoglimento del ricorso di primo grado e quindi l’annullamento degli atti con lo stesso impugnati. Con vittoria di spese.
7. In data 13 dicembre 2023 il Ministero delle Finanze ed il Comando generale della Guardia di Finanza si sono costituiti in giudizio.
8. In data 27 febbraio 2024 parte appellata ha depositato memoria di controdeduzioni al fine di argomentare per l’infondatezza dell’avverso gravame, di cui quindi si chiede il rigetto con vittoria di spese.
9. In data 10 gennaio 2026 parte appellante ha depositato articolata memoria al fine di insistere per l’accoglimento del gravame.
10. La causa, chiamata per la discussione all’udienza del 12 febbraio 2026, è stata trattenuta in decisione.
11. L’appello, per le ragioni di cui infra , è da reputare infondato.
12. Non coglie nel segno il primo motivo, col quale si deduce che la disciplina (artt. 732 e 733 TUOM) posta a fondamento della irrogata sanzione non sarebbe pertinente con le contestazioni mosse all’odierno appellante, riguardando il primo dei due articoli i rapporti esterni ed il secondo sì quelli interni, ma non a tutela del bene giuridico del prestigio e dell’immagine dell’arma da possibili lesioni.
Il motivo non può essere condiviso, in quanto si deve innanzitutto accedere ad una ricognizione del quadro argomentativo che connota l’atto impugnato in prime cure tenendo conto del suo complessivo ed articolato tenore, imperniato, come evidenziato dallo stesso appellante, su due specifici profili, dei quali già solo il primo risulta in grado di suffragare la determinazione assunta.
Questa, infatti, riflette dettagliate statuizioni che sottendono la necessità che sia serbato dal militare un comportamento coerente con le esigenze di rispetto ed equilibrio verbale, esigenze che si impongono anche nei riguardi dei propri superiori gerarchici.
Tanto è sufficiente al fine di rilevare l’infondatezza di quanto al riguardo dedotto da parte appellante, fermo restando che anche la stessa formula dell’art. 733 TUOM riflette l’esigenza, sottesa al provvedimento impugnato, di sanzionare comportamenti che risultano oggettivamente lesivi delle indeclinabili esigenze di rispetto che si impongono nei riguardi dei propri superiori gerarchici.
Fermo restando che non si tratta di responsabilità disciplinare per comportamenti lesivi della persona o della dignità dei medesimi quanto, piuttosto, di espressioni generali da reputare sconvenienti, inopportune e non consone a un militare, in merito alle quali non si può invocare, come pretende l’appellante, un generico diritto di critica e libero pensiero.
Come condivisibilmente evidenziato da questo Consiglio di Stato, infatti, “ In tema di libertà di espressione delle opinioni personali, non c'è dubbio che più stringenti limiti, anche in punto di espressione di tali opinioni, possano essere imposti ai militari in servizio e ad alcune categorie di pubblici funzionari (arg. ex art. 98, terzo comma, Cost.) sulla scorta dei confini individuati dalla giurisprudenza costituzionale nella « tutela della esistenza, della integrità, della unità, della indipendenza, della pace e della difesa militare e civile dello Stato » (sentenza n. 25 del 1965) ovvero del prestigio del Governo, dell'ordine giudiziario e delle forze armate (sentenza n. 20 del 1974). La giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la pienezza della libertà di manifestazione del pensiero mediante l'esercizio del diritto di critica che, però, deve porsi entro i consueti canoni costituzionali sostanzialmente riconducibili al rispetto della continenza, ossia del linguaggio appropriato, corretto e sereno, della pertinenza, ovvero dell'esistenza di un pubblico interesse alla conoscenza del fatto, della veridicità, cioè della corrispondenza tra fatti avvenuti e riferiti ” (cfr. sentenza, sez. I, 27 giugno 2024, n. 827).
13. Infondato è anche il secondo motivo circa la dedotta violazione dell’obbligo di astensione ex art. 51 c.p.c.
Invero, per le ragioni di cui infra , non risulta sussistente alcuna negativa incidenza sul richiamato principio di imparzialità da parte del soggetto che ha adottato il provvedimento.
In particolare deduce parte appellante che “ il contenuto della pec inviata dal -OMISSIS-al Comando Provinciale di Ancona in data 11/9/2021 riguardava proprio l'operato del Ten. Col. -OMISSIS- che ha poi inflitto la sanzione disciplinare ”.
Di contro, parte appellata osserva che il Capo Ufficio Operazioni, nel promuovere il procedimento disciplinare di corpo, avrebbe agito nel pieno rispetto dei propri poteri e in linea con le disposizioni normative vigenti in materia (artt. dal 1396 al 1398 dei d.lgs. n. 66/2010 - Codice dell’ordinamento militare), sia con riferimento alle espressioni utilizzate dal militare nella PEC datata 11 settembre 2021 (cit. doc. 7) che in quella datata 26 giugno 2021 (cit. doc. 8).
Al fine di esaminare quanto al riguardo dedotto occorre evidenziare che, come contestatogli, l’appellante “ inviava a mezzo pec due comunicazioni alla superiore gerarchia utilizzando espressioni sconvenienti e non confacenti al proprio status di militare in violazione dell’art. 732 del COM (contegno del militare) e 733 (norme di tratto) del Testo Unico sull’Ordinamento Militare ”.
E’ pur vero che la prima si riferisce ad un’espressione indirizzata al Comandante che ha poi emesso il provvedimento impugnato, ma è vero anche che viene contestato l’uso di un’espressione (“ risibile ”) che non assume carattere propriamente offensivo nei suoi riguardi e comunque la contestazione disciplinare si fonda anche sull’ulteriore dichiarazione, questa volta indirizzata a molteplice personale di Comando.
Ne deriva che, al fine di esaminare quanto sul punto dedotto, occorre rilevare che la dinamica procedimentale va vista nel suo complesso tale da coinvolgere, nel caso di specie, una pluralità di soggetti appartenenti a posizioni di Comando. Di qui l’infondatezza del motivo in esame non potendosi configurare i presupposti per radicare il prospettato obbligo di astensione.
14. Infondato è anche il terzo motivo, col quale si lamenta la mancata attivazione del Comandante Provinciale-OMISSIS-.
Parte appellante, in particolare deduce che dal suo comportamento, non sfociato nella irrogazione della sanzione sebbene competente, sarebbe ritraibile la presa d’atto della insussistenza dei relativi presupposti, non avendo percepito alcuna offesa al prestigio del Corpo di appartenenza, fermo restando la necessità della trasmissione al Capo Ufficio Operazioni di apposito rapporto.
Il motivo risulta infondato, in quanto viene in evidenza l’allegato 2 alla determinazione del Comandante Generale, datata 29 dicembre 2019, laddove, tra le autorità cui compete la potestà sanzionatoria di corpo, viene richiamato, in seno ai Comandi Provinciali, il Capo Ufficio (cfr. doc. allegato alla memoria di costituzione in prime cure di parte resistente in data 5 maggio 2022). Peraltro l’art. 4, comma 4, di tale documento prevede che “ Ai fini disciplinari, le funzioni di comandante di corpo comprendono anche quelle di comandante di reparto ”.
Dal comportamento del Comandante-OMISSIS- non è dato, quindi, inferire, come auspica parte appellante, alcuna presa d’atto circa la irrilevanza sul piano disciplinare del comportamento assunto dal -OMISSIS-
15. Nemmeno può essere accolto il quarto motivo, in ordine alla pretesa tardività del provvedimento impugnato, stante la formula generica dell’art. 1398, comma 1, C.O.M. ove discorre semplicemente di “ senza ritardo ” e comunque tenuto conto del ristretto lasso temporale decorrente sia dalla data del 26 giugno 2021, cui risale la prima pec, che, a fortiori , quella dell’11 settembre 2021, cui risale la seconda pec.
16. Infondato risulta anche il quinto motivo di gravame, col quale si deduce che le espressioni utilizzate dall’appellante sarebbero esenti da censura in quanto riconducibili al “ diritto di critica ed alla libertà di opinione ”.
Di contro va osservato che tale prerogativa di ogni cittadino non può esorbitare dai suoi confini fisiologici fino ad assumere i connotati di una condotta potenzialmente offensiva. Le considerazioni di parte appellante si muovono sul punto in termini di mera astrattezza, dovendosi verificare in concreto la coerenza delle affermazioni rese rispetto a tali principi e che, per le ragioni evidenziate, non trova riscontro negli atti di causa.
17. Nemmeno fondato è, infine, il sesto motivo, col quale si lamenta la violazione dell’art. 1355 COM con la conseguenza che la sanzione non sarebbe quantomeno proporzionata.
Vengono in evidenzia, in particolare, alla luce di quanto dedotto, i primi due commi dell’articolo menzionato, che così statuiscono:
“ 1. Le sanzioni disciplinari sono commisurate al tipo di mancanza commessa e alla gravità della stessa. 2. Nel determinare la specie ed eventualmente la durata della sanzione sono inoltre considerati i precedenti di servizio disciplinari, il grado, l’età, e l’anzianità di servizio del militare che ha mancato ”.
Ebbene, tale disciplina va inquadrata alla luce della peculiare natura del potere esercitato, contraddistinto da un elevato coefficiente di discrezionalità e della specificità del caso concreto, connotata dall’obiettiva gravità della condotta contestata all’odierno appellante.
Peraltro l’Amministrazione, in sede di rigetto del ricorso gerarchico, ha opportunamente evidenziato che “ in merito alla presunta assenza di proporzionalità dei criteri applicativi per l'irrogazione della sanzione disciplinare, previsti dall'art. 1355 C.O.M.7, spetta all'autorità competente, in sede di formazione del provvedimento sanzionatorio, stabilire il rapporto tra l'infrazione e il fatto, il quale assume rilevanza in base ad un apprezzamento di larga discrezionalità, disponendo l'autorità procedente di un ampio potere discrezionale nell'apprezzare autonomamente le varie ipotesi disciplinari, con una valutazione insindacabile nel merito, se non in manifestata ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche (l'irragionevolezza, evidente sproporzionalità e il travisamento) che però, per quanto detto sopra, non ricorrono nel caso di specie. Il Ten. Col. -OMISSIS- ha, altresì, tenuto in debito conto la grave violazione dei doveri propri dello stato militare, nonché il grado apicale nel ruolo sovrintendenti rivestito dal militare; ”.
18. Tanto premesso, l’appello deve essere respinto.
19. Le spese del presente grado giudizio, secondo il canone della soccombenza, sono da porre a carico di parte appellante nell’importo stabilito in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 9617/2023), lo respinge.
Condanna parte appellante al rimborso, in favore del Ministero dell’economia e delle finanze, delle spese del presente grado di giudizio nell’importo di € 3000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
AB TA, Presidente
VA SA, Consigliere, Estensore
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere
Luca Emanuele Ricci, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA SA | AB TA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.