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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 27/01/2026, n. 1294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1294 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1294/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NUNZIATA GABRIELE, Presidente e Relatore
GUGLIELMO GAETANO, Giudice
IOVINO GABRIELE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17948/2024 depositato il 08/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - Via Fabio Filzi 2 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RETTIFICA n. 2024NA0172045 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 934/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste per l'accoglimento del ricorso
Resistente:Agenzia delle Entrate insiste per la reiezione del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In particolare si espone che in data 21 maggio 2024 veniva notificato l'impugnato Avviso di accertamento catastale di nuova determinazione di classamento e rendita catastale dell'immobile in San Giorgio a
CR (Na) al Indirizzo_1 di cui al fl.7, p.lla 82 sub 12 a seguito di presentazione di DOCFA del
10 marzo 2023. Si deducono decadenza per violazione del termine di 12 mesi di cui al DM n.701/1994, infondatezza in fatto ed in diritto, insussistenza dei presupposti di legge, carenza di motivazione, violazione dei principi della trasparenza e del contraddittorio.
L'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Napoli Territorio - si è costituita per evidenziare di aver legittimamente proceduto alla rettifica del classamento a seguito di diversa distribuzione degli spazi interni aumentando i vani da 10,5 a 12 e la R.C. da € 1897,98 a € 2169,12, rimarcando l'adeguata motivazione da cui è sorretto il provvedimento impugnato – anche senza instaurazione del contraddittorio
- con riferimenti giurisprudenziali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza n.3424 del 2025 veniva disposta l'interruzione del giudizio a seguito della comunicazione a verbale di avvenuto decesso di parte ricorrente il 31 marzo 2025.
La Sezione, premessa la reiezione dell'istanza di rinvio formulata all'Udienza dall'Avv. Difensore_1 per successivo conferimento di procura da parte degli eredi, ritiene nella fattispecie di dover prendere atto della mancata riassunzione a cura della parte più diligente, dell'applicabilità dell'art.305 c.p.c. circa l'estinzione del processo già interrotto che non viene riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, nonchè della mancanza di costituzione volontaria e di riassunzione a seguito dell'ordinanza di questo Tribunale di cui in premessa. Conseguentemente va dichiarata l'estinzione del giudizio.
La sentenza in rito giustifica la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio. Spese compensate
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NUNZIATA GABRIELE, Presidente e Relatore
GUGLIELMO GAETANO, Giudice
IOVINO GABRIELE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17948/2024 depositato il 08/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - Via Fabio Filzi 2 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RETTIFICA n. 2024NA0172045 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 934/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste per l'accoglimento del ricorso
Resistente:Agenzia delle Entrate insiste per la reiezione del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In particolare si espone che in data 21 maggio 2024 veniva notificato l'impugnato Avviso di accertamento catastale di nuova determinazione di classamento e rendita catastale dell'immobile in San Giorgio a
CR (Na) al Indirizzo_1 di cui al fl.7, p.lla 82 sub 12 a seguito di presentazione di DOCFA del
10 marzo 2023. Si deducono decadenza per violazione del termine di 12 mesi di cui al DM n.701/1994, infondatezza in fatto ed in diritto, insussistenza dei presupposti di legge, carenza di motivazione, violazione dei principi della trasparenza e del contraddittorio.
L'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Napoli Territorio - si è costituita per evidenziare di aver legittimamente proceduto alla rettifica del classamento a seguito di diversa distribuzione degli spazi interni aumentando i vani da 10,5 a 12 e la R.C. da € 1897,98 a € 2169,12, rimarcando l'adeguata motivazione da cui è sorretto il provvedimento impugnato – anche senza instaurazione del contraddittorio
- con riferimenti giurisprudenziali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza n.3424 del 2025 veniva disposta l'interruzione del giudizio a seguito della comunicazione a verbale di avvenuto decesso di parte ricorrente il 31 marzo 2025.
La Sezione, premessa la reiezione dell'istanza di rinvio formulata all'Udienza dall'Avv. Difensore_1 per successivo conferimento di procura da parte degli eredi, ritiene nella fattispecie di dover prendere atto della mancata riassunzione a cura della parte più diligente, dell'applicabilità dell'art.305 c.p.c. circa l'estinzione del processo già interrotto che non viene riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, nonchè della mancanza di costituzione volontaria e di riassunzione a seguito dell'ordinanza di questo Tribunale di cui in premessa. Conseguentemente va dichiarata l'estinzione del giudizio.
La sentenza in rito giustifica la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio. Spese compensate