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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIV, sentenza 26/01/2026, n. 1076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1076 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1076/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente e Relatore
GALLO GIANFRANCO, Giudice
MARRA PAOLO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17753/2024 depositato il 29/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - PIVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0060000094772 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13215/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento n. 0060000094772, notificato in data 20 agosto 2024, con il quale Roma Capitale chiede il pagamento della somma di € 242.944,00 a titolo di omessa dichiarazione e versamento della TARI e TEFA per gli anni dal 2018 al 2023 relativamente all'utenza in Indirizzo_1 in catasto al Dati_Cat_1 sub 501, categoria C/05.
Come principale motivo di impugnazione il Dopolavoro ricorrente eccepisce l'inesistenza dei presupposti impositivi in quanto titolare della concessione demaniale per la gestione di uno stabilimento balnare denominato “Società_1” di circa 10.500 mq. ubicato in Roma, Indirizzo_1, composto da un locale bar di mq 44 circa, retro -bar di mq 39 circa, locale spogliatoio e bagni uomini e donne, biglietteria, direzione, deposito e cabine.
La stessa Associazione sostiene che al fine di organizzare al meglio il servizio ai soci, aveva stipulato sin dal 2010 un contratto di comodato, provvisto di autorizzazione rilasciata da Roma Capitale, con la società
Società_2 avente ad oggetto l'intero stabilimento balneare in conseguenza del quale non era soggetto passivo della tassa non avendo la disponibilità dei locali .
Roma Capitale si costituiva tardivamente in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le ragioni del Ricorrente_1 ricorrente appaiono fondate e meritevoli di essere accolte.
Occorre premettere innanzitutto come la tardiva costituzione in giudizio di Roma Capitale, effettuata il
17.12.25 due giorni prima dell'udienza di trattazione e nel mancato rispetto del termine, di cui all'art. 32 c.1 del D. Lgs. 546/92, previsto per il deposito documentale di giorni 20 prima della data di trattazione, consenta al Comune di svolgere solo “mere difese” in sede di discussione orale in pubblica udienza e comporti la decadenza di ogni altra ulteriore attività difensiva.
Premesso ciò la Corte osserva che l'Associazione ha prodotto in giudizio il contratto di comodato con il quale concede a terzi gli immobili situati sul Indirizzo_1 n. 14 e pertanto risulta non onerata dall'obbligo di corrispondere la TARI atteso che Il pagamento, ai sensi dell'art. 1 c. 641 L. n. 147/2013, spetta esclusivamente a chiunque sia in possesso, o detenga a qualsiasi titolo le superfici suscettibili di produrre rifiuti urbani, nella fattispecie la comodataria società Società_2 S.r.l.
Per le ragioni esposte il ricorso va accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna Roma Capitale alla rifusione delle spese di giudizio in favore della Associazione ricorrente liquidate in € 1.980,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Così deciso in Roma il 19.12.2025
Il Presidente estensore
DO TI
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente e Relatore
GALLO GIANFRANCO, Giudice
MARRA PAOLO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17753/2024 depositato il 29/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - PIVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0060000094772 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13215/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento n. 0060000094772, notificato in data 20 agosto 2024, con il quale Roma Capitale chiede il pagamento della somma di € 242.944,00 a titolo di omessa dichiarazione e versamento della TARI e TEFA per gli anni dal 2018 al 2023 relativamente all'utenza in Indirizzo_1 in catasto al Dati_Cat_1 sub 501, categoria C/05.
Come principale motivo di impugnazione il Dopolavoro ricorrente eccepisce l'inesistenza dei presupposti impositivi in quanto titolare della concessione demaniale per la gestione di uno stabilimento balnare denominato “Società_1” di circa 10.500 mq. ubicato in Roma, Indirizzo_1, composto da un locale bar di mq 44 circa, retro -bar di mq 39 circa, locale spogliatoio e bagni uomini e donne, biglietteria, direzione, deposito e cabine.
La stessa Associazione sostiene che al fine di organizzare al meglio il servizio ai soci, aveva stipulato sin dal 2010 un contratto di comodato, provvisto di autorizzazione rilasciata da Roma Capitale, con la società
Società_2 avente ad oggetto l'intero stabilimento balneare in conseguenza del quale non era soggetto passivo della tassa non avendo la disponibilità dei locali .
Roma Capitale si costituiva tardivamente in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le ragioni del Ricorrente_1 ricorrente appaiono fondate e meritevoli di essere accolte.
Occorre premettere innanzitutto come la tardiva costituzione in giudizio di Roma Capitale, effettuata il
17.12.25 due giorni prima dell'udienza di trattazione e nel mancato rispetto del termine, di cui all'art. 32 c.1 del D. Lgs. 546/92, previsto per il deposito documentale di giorni 20 prima della data di trattazione, consenta al Comune di svolgere solo “mere difese” in sede di discussione orale in pubblica udienza e comporti la decadenza di ogni altra ulteriore attività difensiva.
Premesso ciò la Corte osserva che l'Associazione ha prodotto in giudizio il contratto di comodato con il quale concede a terzi gli immobili situati sul Indirizzo_1 n. 14 e pertanto risulta non onerata dall'obbligo di corrispondere la TARI atteso che Il pagamento, ai sensi dell'art. 1 c. 641 L. n. 147/2013, spetta esclusivamente a chiunque sia in possesso, o detenga a qualsiasi titolo le superfici suscettibili di produrre rifiuti urbani, nella fattispecie la comodataria società Società_2 S.r.l.
Per le ragioni esposte il ricorso va accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna Roma Capitale alla rifusione delle spese di giudizio in favore della Associazione ricorrente liquidate in € 1.980,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Così deciso in Roma il 19.12.2025
Il Presidente estensore
DO TI