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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 2098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2098 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2098/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SPIRITO ANGELO, Presidente
LEPRE ANTONIO, RE
CAPUTO LUCA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15151/2025 depositato il 02/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ministeri Min.giustizia-Dip. Organ. Giudiz.-Dir.gen. - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Via Nazionale Delle Puglie Km 50 80035 Nola NA
elettivamente domiciliato presso Email_3 Camera Di Commercio Napoli - Via S. Aspreno N. 2 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 07120259018270840000 IVA-ALTRO 1995
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1516/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbali e atti di causa
Resistente/Appellato: come da verbali e atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Società_1 professionale S.R.L. ha impugnato l'intimazione di pagamento n 0712025 90182708 40/000, di cui assume aver ricevuto la notifica in data 7.5.2025.
L'intimazione trova giustificazione nell'omesso pagamento di € 19.340,02 a titolo di IVA, IRAP, IRES, IRPEF, come da precedenti cartelle previamente notificate:
1) n. 071 20170113108552000,, presuntivamente notificata il 23/01/2018;
2) n. 071 20180011326103000, presuntivamente notificata il 12/02/2018
3) n. 07120190020364769000, presuntivamente notificata il 23/01/2019
4) n. 071 20190031441675000, presuntivamente notificata il 28/02/2019
5) n. 071 20200015671686000, presuntivamente notificata il 28/02/2020
6) n. 071 20200015671787000, presuntivamente notificata il 28/02/2020
7) n. 071 20200041523464000, presuntivamente notificata il 30/09/2021
8) n. 071 20200052065624000, presuntivamente notificata il 08/12/2021
9) n. 071 2020026695914000 presuntivamente notificata il 17/03/2022
10) n. 071 20210078856576000, presuntivamente notificata il 22/06/2022;
11) n. 071 2021007885667700, presuntivamente notificata il 22/06/2022
12) n. 071 20210104516791000, presuntivamente notificata il 22/06/2022
13) n. 071 20220090048103000, presuntivamente notificata il 22/07/2022 14) n. 071 20220160131885000, presuntivamente notificata il 12/12/2022
15) n. 071 20220174628666000, presuntivamente notificata il 18/01/2023
16) n. 071 20230107458789000, presuntivamente notificata il 18/10/2023
17) n. 071 20240041652578000, presuntivamente notificata il 07/03/2024
18) n. 071 20240057822147000, presuntivamente notificata il 29/03/2024
19) n. 071 20240072554963000, presuntivamente notificata il 23/04/2024
20) n. 071 20240076346030000, presuntivamente notificata il 29/05/2024
21) n. 071 20240093503116000, presuntivamente notificata il 19/06/2024
La società ricorrente:
- col primo motivo contesta l'omessa notifica delle predette cartelle di pagamento, formulando, in via ipotetica, anche richiesta di dichiarare < cartelle esattoriali, intimazioni di pagamento) eventualmente notificati durante il periodo di sospensione
COVID. Il periodo emergenziale è caratterizzato da precisi interventi normativi che hanno avuto l'obiettivo di sospendere la riscossione coattiva dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, anche delle entrate locali >> (p.
3 del ricorso introduttivo);
- col secondo motivo contesta, in linea generale, la maturata prescrizione e decadenza;
- col terzo motivo contesta, sempre in via generale, la prescrizione delle sanzioni e interessi;
- col quarto motivo contesta gli oneri di riscossione e cioè il c.d. aggio, perché abrogato dalla legge di bilancio l. n. 234/2022, con conseguente presunta illegittimità della << richiesta di oneri accessori di cui alla cartella di pagamento impugnata, adottato il 13 maggio 2022>> >;
- col quinto motivo, chiede la nullità per omessa indicazione del responsabile del procedimento;
- col sesto e gli ulteriori motivi ,contesta la violazione della legge n. 241/1990 nonché, in via generale, la errata determinazione degli interessi.
Si è costituita, l'Agenzia delle Entrate di Napoli, affermando di aver notificato le cartelle di sua competenza e contestando le altre ragioni di impugnazione.
Si è altresì costituita, con difensore del libero foro, l'Agenzia delle Entrate e Riscossione, contestando i motivi di impugnazione e producendo documentazione istruttoria comprovante l'avvenuta notifica delle cartelle presupposte ed evidenziando che nell'atto impugnato è indicato il responsabile del procedimento nella persona di Nominativo_1.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato, in quanto l'Agenzia delle Entrate e Riscossione ha prodotto le buste telematiche comprovanti la notifica telematiche delle cartelle presupposte.
La definitività delle cartelle per mancata impugnazione assorbe tutte le altre questioni relative al merito delle somme spettanti, motivi di impugnazione peraltro formulati in modo generico, così come il secondo motivo nella parte in cui formula una contestazione in termini del tutto eventuali e quindi, per definizione, sprovvista dell'attualità che deve caratterizzare l'interesse a ricorrere.
Infine, il responsabile del procedimento è indicato nell'atto impugnato e corrisponde al nominativo di
Nominativo_1.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate:
- in favore dell'Agenzia delle Entrate, in € 992,00 per la fase di studio, € 567,00 per la fase introduttiva,
€ 494,00, € 1.418,00 per un totale di € 4.180, somma da ridurre, ex art. 15 co. 2 sexies d.l.vo n. 546/1992, del 20% per un totale di € 3.344,00, oltre rimborso del 15% per spese generali;
- in favore dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione, in € 1.488,00 per la fase di studio, € 851,00 per la fase introduttiva, € 741,00, € 2.127,00 per un totale di € 5207,00, oltre rimborso del 15% per spese generali ed oltre eventuali ed ulteriori accessori
P.Q.M.
a) rigetta il ricorso;
b) condanna Ricorrente_1 S.R.L. al pagamento delle spese processuali, liquidate, in favore dell'Agenzia delle Entrate, in € € 4.165,60, oltre rimborso del 15% per spese generali e, in favore dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione, in € 5207,00, oltre rimborso del 15% per spese generali ed oltre eventuali ed ulteriori accessori.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SPIRITO ANGELO, Presidente
LEPRE ANTONIO, RE
CAPUTO LUCA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15151/2025 depositato il 02/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ministeri Min.giustizia-Dip. Organ. Giudiz.-Dir.gen. - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Via Nazionale Delle Puglie Km 50 80035 Nola NA
elettivamente domiciliato presso Email_3 Camera Di Commercio Napoli - Via S. Aspreno N. 2 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 07120259018270840000 IVA-ALTRO 1995
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1516/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbali e atti di causa
Resistente/Appellato: come da verbali e atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Società_1 professionale S.R.L. ha impugnato l'intimazione di pagamento n 0712025 90182708 40/000, di cui assume aver ricevuto la notifica in data 7.5.2025.
L'intimazione trova giustificazione nell'omesso pagamento di € 19.340,02 a titolo di IVA, IRAP, IRES, IRPEF, come da precedenti cartelle previamente notificate:
1) n. 071 20170113108552000,, presuntivamente notificata il 23/01/2018;
2) n. 071 20180011326103000, presuntivamente notificata il 12/02/2018
3) n. 07120190020364769000, presuntivamente notificata il 23/01/2019
4) n. 071 20190031441675000, presuntivamente notificata il 28/02/2019
5) n. 071 20200015671686000, presuntivamente notificata il 28/02/2020
6) n. 071 20200015671787000, presuntivamente notificata il 28/02/2020
7) n. 071 20200041523464000, presuntivamente notificata il 30/09/2021
8) n. 071 20200052065624000, presuntivamente notificata il 08/12/2021
9) n. 071 2020026695914000 presuntivamente notificata il 17/03/2022
10) n. 071 20210078856576000, presuntivamente notificata il 22/06/2022;
11) n. 071 2021007885667700, presuntivamente notificata il 22/06/2022
12) n. 071 20210104516791000, presuntivamente notificata il 22/06/2022
13) n. 071 20220090048103000, presuntivamente notificata il 22/07/2022 14) n. 071 20220160131885000, presuntivamente notificata il 12/12/2022
15) n. 071 20220174628666000, presuntivamente notificata il 18/01/2023
16) n. 071 20230107458789000, presuntivamente notificata il 18/10/2023
17) n. 071 20240041652578000, presuntivamente notificata il 07/03/2024
18) n. 071 20240057822147000, presuntivamente notificata il 29/03/2024
19) n. 071 20240072554963000, presuntivamente notificata il 23/04/2024
20) n. 071 20240076346030000, presuntivamente notificata il 29/05/2024
21) n. 071 20240093503116000, presuntivamente notificata il 19/06/2024
La società ricorrente:
- col primo motivo contesta l'omessa notifica delle predette cartelle di pagamento, formulando, in via ipotetica, anche richiesta di dichiarare < cartelle esattoriali, intimazioni di pagamento) eventualmente notificati durante il periodo di sospensione
COVID. Il periodo emergenziale è caratterizzato da precisi interventi normativi che hanno avuto l'obiettivo di sospendere la riscossione coattiva dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, anche delle entrate locali >> (p.
3 del ricorso introduttivo);
- col secondo motivo contesta, in linea generale, la maturata prescrizione e decadenza;
- col terzo motivo contesta, sempre in via generale, la prescrizione delle sanzioni e interessi;
- col quarto motivo contesta gli oneri di riscossione e cioè il c.d. aggio, perché abrogato dalla legge di bilancio l. n. 234/2022, con conseguente presunta illegittimità della << richiesta di oneri accessori di cui alla cartella di pagamento impugnata, adottato il 13 maggio 2022>> >;
- col quinto motivo, chiede la nullità per omessa indicazione del responsabile del procedimento;
- col sesto e gli ulteriori motivi ,contesta la violazione della legge n. 241/1990 nonché, in via generale, la errata determinazione degli interessi.
Si è costituita, l'Agenzia delle Entrate di Napoli, affermando di aver notificato le cartelle di sua competenza e contestando le altre ragioni di impugnazione.
Si è altresì costituita, con difensore del libero foro, l'Agenzia delle Entrate e Riscossione, contestando i motivi di impugnazione e producendo documentazione istruttoria comprovante l'avvenuta notifica delle cartelle presupposte ed evidenziando che nell'atto impugnato è indicato il responsabile del procedimento nella persona di Nominativo_1.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato, in quanto l'Agenzia delle Entrate e Riscossione ha prodotto le buste telematiche comprovanti la notifica telematiche delle cartelle presupposte.
La definitività delle cartelle per mancata impugnazione assorbe tutte le altre questioni relative al merito delle somme spettanti, motivi di impugnazione peraltro formulati in modo generico, così come il secondo motivo nella parte in cui formula una contestazione in termini del tutto eventuali e quindi, per definizione, sprovvista dell'attualità che deve caratterizzare l'interesse a ricorrere.
Infine, il responsabile del procedimento è indicato nell'atto impugnato e corrisponde al nominativo di
Nominativo_1.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate:
- in favore dell'Agenzia delle Entrate, in € 992,00 per la fase di studio, € 567,00 per la fase introduttiva,
€ 494,00, € 1.418,00 per un totale di € 4.180, somma da ridurre, ex art. 15 co. 2 sexies d.l.vo n. 546/1992, del 20% per un totale di € 3.344,00, oltre rimborso del 15% per spese generali;
- in favore dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione, in € 1.488,00 per la fase di studio, € 851,00 per la fase introduttiva, € 741,00, € 2.127,00 per un totale di € 5207,00, oltre rimborso del 15% per spese generali ed oltre eventuali ed ulteriori accessori
P.Q.M.
a) rigetta il ricorso;
b) condanna Ricorrente_1 S.R.L. al pagamento delle spese processuali, liquidate, in favore dell'Agenzia delle Entrate, in € € 4.165,60, oltre rimborso del 15% per spese generali e, in favore dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione, in € 5207,00, oltre rimborso del 15% per spese generali ed oltre eventuali ed ulteriori accessori.