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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 23/01/2026, n. 1028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1028 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1028/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
CORSO MARIDA, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19047/2025 depositato il 10/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 - Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio C/o P. San Giacomo 80133 Napoli NA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Napoli Obiettivo Valore S.r.l. - 17142801004 elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250002531700248731575 TARI 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 853/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Il ricorrente propone ricorso avverso la Comunicazione d'Avvenuta Iscrizione del Fermo Amministrativo n. 20250002531700248731575, relativa a un veicolo di Ricorrente_1proprietà di , per presunto omesso pagamento della TARI e TEFA anno 2021,
per un importo totale di € 649,32. Motivi del Ricorso Difetto di motivazione: Il provvedimento di fermo amministrativo sarebbe privo di motivazione congrua e specifica, in violazione dell'art. 7 L. 212/2000. Nullità della notifica: Il ricorrente sostiene di aver appreso solo tramite la comunicazione del fermo dei presunti importi dovuti, lamentando la omessa notifica degli atti presupposti, con conseguente nullità degli atti successivi. Onere della prova: gli enti opposti devono dimostrare la correttezza del procedimento notificatorio. Strumentalità del bene: il veicolo è strumentale all'attività sociale dell'ente, richiamando giurisprudenza che vieta il fermo su beni strumentali all'attività lavorativa. Proporzionalità: vi è una sproporzione tra il valore del bene sottoposto a fermo e il debito iscritto a ruolo. Conclude per l'annullamento del fermo amministrativo, la dichiarazione di estraneità del ricorrente a ogni contestazione e la condanna della società di riscossione alle spese di giudizio. Con la comparsa di costituzione, il Comune eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, evidenziando che, in base alla normativa vigente (D.lgs. 446/1997, art. 52), il potere di accertamento e riscossione della TARI è attribuito al concessionario (Napoli Obiettivo Valore s.r.l.), che è quindi l'unico responsabile e legittimato passivo per eventuali vizi o irregolarità nella procedura. Il Comune chiede pertanto l'estromissione dal giudizio. Napoli Obiettivo Valore s.r.l.: non si è costituita in giudizio. La Corte ha deciso la causa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricordato, invero superfluamente, che, ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., la motivazione della sentenza consiste nella concisa e succinta esposizione, giuridica e fattuale, delle ragioni poste a sostegno della decisione, anche facendo riferimento a precedenti conformi, è a dirsi che il ricorso appare fondato, e, merita di essere accolto.
Parte ricorrente ha formulato di versi motivi di impugnativa. Nel processo tributario, che ha natura impugnatoria, volto a contestare la pretesa tributaria attraverso l'impugnazione del provvedimento recante la pretesa stessa, l'onere della prova è declinato come segue: - l'onere di provare il fatto costitutivo della pretesa tributaria spetta all'Amministrazione finanziaria, la quale assume il ruolo di attore in senso sostanziale dal momento che vanta una maggiore pretesa fiscale, cui adempie motivando adeguatamente l'atto impositivo;
- l'onere di provare i fatti impeditivi, estintivi o modificativi della pretesa tributaria spetta invece al contribuente, che è attore in senso formale.
Spetta dunque all'Ufficio (attore sostanziale), fornire la prova del fatto costitutivo della sua, pretesa, mentre, a prova fornita, spetterà al destinatario provare che il fatto è inefficace o che il diritto dell'A.F. si è modificato od estinto. L'onere del convenuto, quindi, sorge solo quando l'attore ha provato tutti gli elementi costitutivi del rapporto su cui si fonda la sua domanda. Orbene nella fattispecie, l'ufficio (attore sostanziale), non si è costituito in giudizio, nulla ha prodotto e nulla ha documentato, e, quindi, non ha provato la notifica degli atti prodromici.
Da quanto sopra dedotto ne deriva che il ricorso va accolto Le spese del giudizio seguono la soccombenza..
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, Sezione 9, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso;
dichiara l'estromissione dal giudizio del Comune di Napoli e compensa le spese fra le parti. condanna Napoli Obiettivo Valore srl al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 280,00 oltre rimborso spese generali, iva e cpa, con attribuzione.
Così deciso in Napoli in data 20.1.2026
Il Giudice
Dr.ssa Marida Corso
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
CORSO MARIDA, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19047/2025 depositato il 10/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 - Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio C/o P. San Giacomo 80133 Napoli NA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Napoli Obiettivo Valore S.r.l. - 17142801004 elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250002531700248731575 TARI 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 853/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Il ricorrente propone ricorso avverso la Comunicazione d'Avvenuta Iscrizione del Fermo Amministrativo n. 20250002531700248731575, relativa a un veicolo di Ricorrente_1proprietà di , per presunto omesso pagamento della TARI e TEFA anno 2021,
per un importo totale di € 649,32. Motivi del Ricorso Difetto di motivazione: Il provvedimento di fermo amministrativo sarebbe privo di motivazione congrua e specifica, in violazione dell'art. 7 L. 212/2000. Nullità della notifica: Il ricorrente sostiene di aver appreso solo tramite la comunicazione del fermo dei presunti importi dovuti, lamentando la omessa notifica degli atti presupposti, con conseguente nullità degli atti successivi. Onere della prova: gli enti opposti devono dimostrare la correttezza del procedimento notificatorio. Strumentalità del bene: il veicolo è strumentale all'attività sociale dell'ente, richiamando giurisprudenza che vieta il fermo su beni strumentali all'attività lavorativa. Proporzionalità: vi è una sproporzione tra il valore del bene sottoposto a fermo e il debito iscritto a ruolo. Conclude per l'annullamento del fermo amministrativo, la dichiarazione di estraneità del ricorrente a ogni contestazione e la condanna della società di riscossione alle spese di giudizio. Con la comparsa di costituzione, il Comune eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, evidenziando che, in base alla normativa vigente (D.lgs. 446/1997, art. 52), il potere di accertamento e riscossione della TARI è attribuito al concessionario (Napoli Obiettivo Valore s.r.l.), che è quindi l'unico responsabile e legittimato passivo per eventuali vizi o irregolarità nella procedura. Il Comune chiede pertanto l'estromissione dal giudizio. Napoli Obiettivo Valore s.r.l.: non si è costituita in giudizio. La Corte ha deciso la causa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricordato, invero superfluamente, che, ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., la motivazione della sentenza consiste nella concisa e succinta esposizione, giuridica e fattuale, delle ragioni poste a sostegno della decisione, anche facendo riferimento a precedenti conformi, è a dirsi che il ricorso appare fondato, e, merita di essere accolto.
Parte ricorrente ha formulato di versi motivi di impugnativa. Nel processo tributario, che ha natura impugnatoria, volto a contestare la pretesa tributaria attraverso l'impugnazione del provvedimento recante la pretesa stessa, l'onere della prova è declinato come segue: - l'onere di provare il fatto costitutivo della pretesa tributaria spetta all'Amministrazione finanziaria, la quale assume il ruolo di attore in senso sostanziale dal momento che vanta una maggiore pretesa fiscale, cui adempie motivando adeguatamente l'atto impositivo;
- l'onere di provare i fatti impeditivi, estintivi o modificativi della pretesa tributaria spetta invece al contribuente, che è attore in senso formale.
Spetta dunque all'Ufficio (attore sostanziale), fornire la prova del fatto costitutivo della sua, pretesa, mentre, a prova fornita, spetterà al destinatario provare che il fatto è inefficace o che il diritto dell'A.F. si è modificato od estinto. L'onere del convenuto, quindi, sorge solo quando l'attore ha provato tutti gli elementi costitutivi del rapporto su cui si fonda la sua domanda. Orbene nella fattispecie, l'ufficio (attore sostanziale), non si è costituito in giudizio, nulla ha prodotto e nulla ha documentato, e, quindi, non ha provato la notifica degli atti prodromici.
Da quanto sopra dedotto ne deriva che il ricorso va accolto Le spese del giudizio seguono la soccombenza..
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, Sezione 9, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso;
dichiara l'estromissione dal giudizio del Comune di Napoli e compensa le spese fra le parti. condanna Napoli Obiettivo Valore srl al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 280,00 oltre rimborso spese generali, iva e cpa, con attribuzione.
Così deciso in Napoli in data 20.1.2026
Il Giudice
Dr.ssa Marida Corso