Articolo 600 quater 1 del Codice penale
Articolo 600 quaterArticolo 632
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2 marzo 2006
Art. 600-quater.1

(( (Pornografia virtuale).)) ((Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena e' diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualita' di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali))
Entrata in vigore il 2 marzo 2006
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