Art. 22.
Le disposizioni contenute nella presente legge, nelle quali, non sia diversamente disposto, si applicano con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le disposizioni contenute nella presente legge, nelle quali, non sia diversamente disposto, si applicano con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.