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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 09/10/2025, n. 1268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1268 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2903/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FIESOLI Parte_1 C.F._1 IO e dell'avv. CINOTTI GIANLUCA, elettivamente domiciliato in VIA XX SETTEMBRE, 36 FIRENZE presso il difensore avv. FIESOLI IO Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IMBRIACI SILVANO e dell'avv. ZAFFINA CP_1 P.IVA_1 ANTONELLO, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A FIRENZE presso il difensore avv. IMBRIACI SILVANO Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio l' , formulando le seguenti conclusioni: Parte_1 CP_1
“A) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere la liquidazione, a titolo di differenza di TFR, da parte del FO di NZ per l'importo di € 7.124,81 lorde ovvero nella diversa CP_1 misura effettivamente dovuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c.; e per l'effetto B) Condannare , al pagamento, a titolo di differenza di TFR, in favore del Controparte_2 ricorrente per l'importo di € 7.124,18 lorde ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. dal dì del dovuto sino al saldo per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente ricorso. C) In via subordinata, sempre nel merito, per tutti i motivi di cui in ricorso, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno patrimoniale patito a causa della mancata corresponsione della differenza di TFR dal FO di garanzia qualificabile nella misura CP_1 corrispondente alla stessa, ovvero € 7.124.18 lorde, o la diversa ritenuta di giustizia e/o secondo CP_ equità, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
conseguentemente condannare l' a risarcire tale danno nella misura indicata, o la diversa ritenuta di giustizia e/o secondo equità, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali. Con vittoria di spese ed onorari di cui al presente giudizio in favore dell'Avv. Giovanna Fiesoli che si dichiara sin da ora antistataria”.
A sostegno di esse, il ricorrente ha dedotto: - di aver maturato – a seguito di rapporto di lavoro intercorso con Artigraf Toccafondi S.r.l. dal
17.7.1989 al 28.2.2018 – un credito per TFR pari ad € 54.960,77, ridotto ad € 36.428,16 per effetto di parziali pagamenti del datore di lavoro (€ 14.116,91 a titolo di acconto nel corso del rapporto di lavoro ed € 4.415,70 a seguito della cessazione del rapporto di lavoro);
- che, successivamente fallita la società, egli era stato ammesso al relativo passivo per la somma di €
36.428,16 per TFR;
- di aver ricevuto dal , per tale titolo, un acconto di € 6.671,56; Parte_2
- che, a seguito di domanda presentata il 15.2.2020, l' , nella veste di FO di NZ, gli aveva CP_1 liquidato erroneamente a saldo la minor somma di € 15.639,68 (anziché € 29.756,60, cioè € 36.428,16 -
€ 6.671,56);
- di aver presentato in data 22.1.2022 ricorso amministrativo avverso tale erronea liquidazione, chiedendo il pagamento della residua somma di € 7.124,81 (importo residuo alla luce dell'ulteriore somma di € 6.992,21 nelle more versata dal Fallimento: € 36.428,16 - € 6.671,56 - € 15.639,68 - €
6.992,21), ricorso respinto in data 28.3.2022 con la motivazione “domanda improcedibile per intervenuta decadenza”);
- di aver depositato in data 13.4.2022 ulteriore domanda di intervento al FO di NZ , CP_1 avente ad oggetto (non la liquidazione del TFR, come per la prima domanda, ma) l'esatto pagamento del quantum spettante a titolo di TFR in ragione dell'errore compiuto da pari ad € 7.124,81, CP_1 domanda rigettata dall' in data 23.6.2022 con la motivazione “richiesta già definita con pratica CP_3
n. 39559 e con successiva decisione su ricorso amministrativo”;
- che analogo esito aveva avuto il ricorso amministrativo presentato contro tale decisione, respinto per
“improcedibilità ricorso definito il 28/03/22 con Pratica AMM/PSR/2022/4661, che ne ha rilevato
l'intervenuta decadenza”.
Il ricorrente ha sotto vari profili contestato la mancata maturazione della decadenza e la legittimità dei provvedimenti di diniego adottati dall' e, in via subordinata, ha formulato nei confronti CP_1 dell' domanda di risarcimento del danno pari all'importo di € 7.1124,81 lorde pari al TFR CP_3 ancora non ricevuto.
Costituitosi in giudizio, l' ha eccepito preliminarmente l'intervenuta decadenza di cui all'art. 47 CP_1
DPR 639/1970 e, nel merito, il rigetto delle domande del ricorso perché infondate in fatto e in diritto.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
***
A) Eccezione di decadenza In via preliminare, l' ha eccepito la decadenza (sostanziale) di cui all'art. 47 DPR 639/1970, a CP_1 mente del quale:
“Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell o dalla data di scadenza del termine stabilito per la CP_3 pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma. Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute. L è tenuto ad indicare ai richiedenti le prestazioni o ai loro Controparte_4 aventi causa, nel comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione, i gravami che possono essere proposti, a quali organi debbono essere presentati ed entro quali termini. È tenuto, altresì, a precisare i presupposti ed i termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria. Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”.
L'istituto in esame è qualificabile come decadenza di ordine pubblico, dettata “a protezione dell'interesse alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici” (così, tra le tante, Cass., 2770/2015 in motivazione); essa, quindi, non può essere interrotta, ma solo impedita, ed è indisponibile.
Chiarito che “il termine annuale per la proposizione dell'azione giudiziale è applicabile anche alle prestazioni erogate dal FO di garanzia per il trattamento di fine rapporto, in quanto esso rientra nella “”Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti” ai sensi dell'art. 24 legge n.
88/1989, richiamato dall'art. 47, terzo comma, d.p.r. 639/1970 (Cass. S.u. 17 settembre 200, n.
19992)” (così, in motivazione, Cass., 3156/2023) e che, quindi, la decadenza de qua opera nel caso di specie (grazie anche alla previsione dell'ultimo comma dell'art. 47 cit.),
Poiché l' ha erogato il TFR (nell'importo considerato dal ricorrente erroneo e parziale) il CP_1
23.4.2020 con valuta 30.4.2020 (circostanza pacifica), è da tali date che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 47 cit., deve farsi decorrere il termine annuale di decadenza, sicuramente maturato quando il
12.10.2023 è stato depositato l'odierno ricorso giudiziale.
A conclusioni identiche, peraltro, si giunge anche qualora volessimo adottare i criteri di computo ancorati alla data della domanda amministrativa (15.2.2020) e considerare, d tale data, il termine massimo di 300 giorni (il ricorso giudiziale è stato comunque depositato oltre l'anno di decadenza dalla data di scadenza del termine di 300 giorni).
E' da escludere che la decadenza sia stata evitata con la proposizione di una seconda domanda volta al conseguimento, nella sostanza, della medesima prestazione (Cass., 21039/2018, Cass., 17792/2020), mentre non sono qualificabili quali fatti impeditivi ai sensi dell'art. 2966 c.c. l'intervenuto pagamento parziale effettuato dal e la “promessa” di pagamento del saldo proveniente dal Parte_2 Parte_2 medesimo.
La maturata decadenza rende superfluo l'esame delle doglianze del ricorso avverso i provvedimenti censurati. CP_1
B) Domanda di risarcimento del danno
In linea di principio, la Suprema Corte ha chiarito che l'eventuale maturazione della decadenza ex art. 47 cit. non impedisce all'interessato di agire nei confronti dell' per ottenere, a titolo risarcitorio, la CP_1 prestazione preclusa in via amministrativa, allorquando si tratti di situazioni di obiettiva ingiustizia:
“Nel caso di errore dell'ente previdenziale nell'accreditamento di contributi, che comporti l'illegittimo rifiuto della prestazione previdenziale richiesta dall'assicurato, l'azione di risarcimento del danno è un rimedio risarcitorio a situazioni di obiettiva ingiustizia, pur precluse in via amministrativa, fondato sul rapporto obbligatorio tra ed assicurato, di natura contrattuale, sicchè la colpa si presume. CP_1
Ne consegue che la decadenza dall'azione diretta ad ottenere la prestazione previdenziale indebitamente negata dall'ente previdenziale non incide sulla possibilità di esperire l'azione risarcitoria” (Cass., 15083/2008, nella cui motivazione si legge: “È vero che, come paventato dalla
Corte di Appello, in tal modo si finisce per reintrodurre a titolo di risarcimento del danno il contenuto di domande di prestazioni colpite da preclusione o decadenza: ma questa precisamente è la portata della norma, la quale tende ad apprestare un rimedio risarcitorio a situazioni di obiettiva ingiustizia, pur precluse in via amministrativa”).
Sennonchè, tale indirizzo giurisprudenziale è relativo costruito con riferimento alla previsione dell'art. 541 L. 88/1989 (norma invocata nel giudizio conclusioni con la sentenza di cui sopra e richiamata dalla
Suprema Corte nella parte motivazionale sopra riportata), che dà luogo al “contatto” fondante la responsabilità contrattuale di e che nel caso di specie tale norma non trova applicazione. CP_1
In ogni caso, anche a ritenere diversamente ed a condividere l'assunto della sussistenza, anche nella vicenda in oggetto, di un rapporto “contrattuale” con fondato sul principio della presunzione di CP_1 colpa, per come è documentato in atti non risulta una condotta negligente dell' , che ha ricevuto CP_3 la domanda del 15.2.2020 al FO di garanzia in cui il ricorrente ha indicato solo di essere stato ammesso al passivo per l'importo di € 36.428,20 a titolo di TFR, senza anche compilare la parte relativa al TFR lordo già corrisposto dal datore di lavoro o dalla procedura (vd. pag. 2 della domanda del 15.2.2020: doc. 1 fasc. ); a fronte di tale omessa indicazione, la successiva liquidazione di CP_1
(che secondo il ricorrente sarebbe stata parziale ed erronea per aver ulteriormente decurtato CP_1 acconti già ricevuti) non è affetta da alcuna colpa, che quindi è da escludere nel comportamento dell' ; con conseguente infondatezza della domanda risarcitoria, in difetto di danno CP_3 giuridicamente rilevante.
C) Spese di lite
Le spese di lite vengono compensate, in ragione della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Lavoro, definitivamente decidendo, ogni altra eccezione e richiesta disattesa,
1) dichiara inammissibili e rigetta le domande del ricorso;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Sentenza pronunciata all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Firenze, 9 ottobre 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “È fatto obbligo agli enti previdenziali di comunicare, a richiesta esclusiva dell'interessato o di chi ne sia da questi legalmente delegato o ne abbia diritto ai sensi di legge, i dati richiesti relativi alla propria situazione previdenziale e pensionistica. La comunicazione da parte degli enti ha valore certificativo della situazione in essa descritta”.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2903/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FIESOLI Parte_1 C.F._1 IO e dell'avv. CINOTTI GIANLUCA, elettivamente domiciliato in VIA XX SETTEMBRE, 36 FIRENZE presso il difensore avv. FIESOLI IO Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IMBRIACI SILVANO e dell'avv. ZAFFINA CP_1 P.IVA_1 ANTONELLO, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A FIRENZE presso il difensore avv. IMBRIACI SILVANO Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio l' , formulando le seguenti conclusioni: Parte_1 CP_1
“A) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere la liquidazione, a titolo di differenza di TFR, da parte del FO di NZ per l'importo di € 7.124,81 lorde ovvero nella diversa CP_1 misura effettivamente dovuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c.; e per l'effetto B) Condannare , al pagamento, a titolo di differenza di TFR, in favore del Controparte_2 ricorrente per l'importo di € 7.124,18 lorde ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. dal dì del dovuto sino al saldo per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente ricorso. C) In via subordinata, sempre nel merito, per tutti i motivi di cui in ricorso, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno patrimoniale patito a causa della mancata corresponsione della differenza di TFR dal FO di garanzia qualificabile nella misura CP_1 corrispondente alla stessa, ovvero € 7.124.18 lorde, o la diversa ritenuta di giustizia e/o secondo CP_ equità, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
conseguentemente condannare l' a risarcire tale danno nella misura indicata, o la diversa ritenuta di giustizia e/o secondo equità, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali. Con vittoria di spese ed onorari di cui al presente giudizio in favore dell'Avv. Giovanna Fiesoli che si dichiara sin da ora antistataria”.
A sostegno di esse, il ricorrente ha dedotto: - di aver maturato – a seguito di rapporto di lavoro intercorso con Artigraf Toccafondi S.r.l. dal
17.7.1989 al 28.2.2018 – un credito per TFR pari ad € 54.960,77, ridotto ad € 36.428,16 per effetto di parziali pagamenti del datore di lavoro (€ 14.116,91 a titolo di acconto nel corso del rapporto di lavoro ed € 4.415,70 a seguito della cessazione del rapporto di lavoro);
- che, successivamente fallita la società, egli era stato ammesso al relativo passivo per la somma di €
36.428,16 per TFR;
- di aver ricevuto dal , per tale titolo, un acconto di € 6.671,56; Parte_2
- che, a seguito di domanda presentata il 15.2.2020, l' , nella veste di FO di NZ, gli aveva CP_1 liquidato erroneamente a saldo la minor somma di € 15.639,68 (anziché € 29.756,60, cioè € 36.428,16 -
€ 6.671,56);
- di aver presentato in data 22.1.2022 ricorso amministrativo avverso tale erronea liquidazione, chiedendo il pagamento della residua somma di € 7.124,81 (importo residuo alla luce dell'ulteriore somma di € 6.992,21 nelle more versata dal Fallimento: € 36.428,16 - € 6.671,56 - € 15.639,68 - €
6.992,21), ricorso respinto in data 28.3.2022 con la motivazione “domanda improcedibile per intervenuta decadenza”);
- di aver depositato in data 13.4.2022 ulteriore domanda di intervento al FO di NZ , CP_1 avente ad oggetto (non la liquidazione del TFR, come per la prima domanda, ma) l'esatto pagamento del quantum spettante a titolo di TFR in ragione dell'errore compiuto da pari ad € 7.124,81, CP_1 domanda rigettata dall' in data 23.6.2022 con la motivazione “richiesta già definita con pratica CP_3
n. 39559 e con successiva decisione su ricorso amministrativo”;
- che analogo esito aveva avuto il ricorso amministrativo presentato contro tale decisione, respinto per
“improcedibilità ricorso definito il 28/03/22 con Pratica AMM/PSR/2022/4661, che ne ha rilevato
l'intervenuta decadenza”.
Il ricorrente ha sotto vari profili contestato la mancata maturazione della decadenza e la legittimità dei provvedimenti di diniego adottati dall' e, in via subordinata, ha formulato nei confronti CP_1 dell' domanda di risarcimento del danno pari all'importo di € 7.1124,81 lorde pari al TFR CP_3 ancora non ricevuto.
Costituitosi in giudizio, l' ha eccepito preliminarmente l'intervenuta decadenza di cui all'art. 47 CP_1
DPR 639/1970 e, nel merito, il rigetto delle domande del ricorso perché infondate in fatto e in diritto.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
***
A) Eccezione di decadenza In via preliminare, l' ha eccepito la decadenza (sostanziale) di cui all'art. 47 DPR 639/1970, a CP_1 mente del quale:
“Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell o dalla data di scadenza del termine stabilito per la CP_3 pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma. Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute. L è tenuto ad indicare ai richiedenti le prestazioni o ai loro Controparte_4 aventi causa, nel comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione, i gravami che possono essere proposti, a quali organi debbono essere presentati ed entro quali termini. È tenuto, altresì, a precisare i presupposti ed i termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria. Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”.
L'istituto in esame è qualificabile come decadenza di ordine pubblico, dettata “a protezione dell'interesse alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici” (così, tra le tante, Cass., 2770/2015 in motivazione); essa, quindi, non può essere interrotta, ma solo impedita, ed è indisponibile.
Chiarito che “il termine annuale per la proposizione dell'azione giudiziale è applicabile anche alle prestazioni erogate dal FO di garanzia per il trattamento di fine rapporto, in quanto esso rientra nella “”Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti” ai sensi dell'art. 24 legge n.
88/1989, richiamato dall'art. 47, terzo comma, d.p.r. 639/1970 (Cass. S.u. 17 settembre 200, n.
19992)” (così, in motivazione, Cass., 3156/2023) e che, quindi, la decadenza de qua opera nel caso di specie (grazie anche alla previsione dell'ultimo comma dell'art. 47 cit.),
Poiché l' ha erogato il TFR (nell'importo considerato dal ricorrente erroneo e parziale) il CP_1
23.4.2020 con valuta 30.4.2020 (circostanza pacifica), è da tali date che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 47 cit., deve farsi decorrere il termine annuale di decadenza, sicuramente maturato quando il
12.10.2023 è stato depositato l'odierno ricorso giudiziale.
A conclusioni identiche, peraltro, si giunge anche qualora volessimo adottare i criteri di computo ancorati alla data della domanda amministrativa (15.2.2020) e considerare, d tale data, il termine massimo di 300 giorni (il ricorso giudiziale è stato comunque depositato oltre l'anno di decadenza dalla data di scadenza del termine di 300 giorni).
E' da escludere che la decadenza sia stata evitata con la proposizione di una seconda domanda volta al conseguimento, nella sostanza, della medesima prestazione (Cass., 21039/2018, Cass., 17792/2020), mentre non sono qualificabili quali fatti impeditivi ai sensi dell'art. 2966 c.c. l'intervenuto pagamento parziale effettuato dal e la “promessa” di pagamento del saldo proveniente dal Parte_2 Parte_2 medesimo.
La maturata decadenza rende superfluo l'esame delle doglianze del ricorso avverso i provvedimenti censurati. CP_1
B) Domanda di risarcimento del danno
In linea di principio, la Suprema Corte ha chiarito che l'eventuale maturazione della decadenza ex art. 47 cit. non impedisce all'interessato di agire nei confronti dell' per ottenere, a titolo risarcitorio, la CP_1 prestazione preclusa in via amministrativa, allorquando si tratti di situazioni di obiettiva ingiustizia:
“Nel caso di errore dell'ente previdenziale nell'accreditamento di contributi, che comporti l'illegittimo rifiuto della prestazione previdenziale richiesta dall'assicurato, l'azione di risarcimento del danno è un rimedio risarcitorio a situazioni di obiettiva ingiustizia, pur precluse in via amministrativa, fondato sul rapporto obbligatorio tra ed assicurato, di natura contrattuale, sicchè la colpa si presume. CP_1
Ne consegue che la decadenza dall'azione diretta ad ottenere la prestazione previdenziale indebitamente negata dall'ente previdenziale non incide sulla possibilità di esperire l'azione risarcitoria” (Cass., 15083/2008, nella cui motivazione si legge: “È vero che, come paventato dalla
Corte di Appello, in tal modo si finisce per reintrodurre a titolo di risarcimento del danno il contenuto di domande di prestazioni colpite da preclusione o decadenza: ma questa precisamente è la portata della norma, la quale tende ad apprestare un rimedio risarcitorio a situazioni di obiettiva ingiustizia, pur precluse in via amministrativa”).
Sennonchè, tale indirizzo giurisprudenziale è relativo costruito con riferimento alla previsione dell'art. 541 L. 88/1989 (norma invocata nel giudizio conclusioni con la sentenza di cui sopra e richiamata dalla
Suprema Corte nella parte motivazionale sopra riportata), che dà luogo al “contatto” fondante la responsabilità contrattuale di e che nel caso di specie tale norma non trova applicazione. CP_1
In ogni caso, anche a ritenere diversamente ed a condividere l'assunto della sussistenza, anche nella vicenda in oggetto, di un rapporto “contrattuale” con fondato sul principio della presunzione di CP_1 colpa, per come è documentato in atti non risulta una condotta negligente dell' , che ha ricevuto CP_3 la domanda del 15.2.2020 al FO di garanzia in cui il ricorrente ha indicato solo di essere stato ammesso al passivo per l'importo di € 36.428,20 a titolo di TFR, senza anche compilare la parte relativa al TFR lordo già corrisposto dal datore di lavoro o dalla procedura (vd. pag. 2 della domanda del 15.2.2020: doc. 1 fasc. ); a fronte di tale omessa indicazione, la successiva liquidazione di CP_1
(che secondo il ricorrente sarebbe stata parziale ed erronea per aver ulteriormente decurtato CP_1 acconti già ricevuti) non è affetta da alcuna colpa, che quindi è da escludere nel comportamento dell' ; con conseguente infondatezza della domanda risarcitoria, in difetto di danno CP_3 giuridicamente rilevante.
C) Spese di lite
Le spese di lite vengono compensate, in ragione della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Lavoro, definitivamente decidendo, ogni altra eccezione e richiesta disattesa,
1) dichiara inammissibili e rigetta le domande del ricorso;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Sentenza pronunciata all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Firenze, 9 ottobre 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “È fatto obbligo agli enti previdenziali di comunicare, a richiesta esclusiva dell'interessato o di chi ne sia da questi legalmente delegato o ne abbia diritto ai sensi di legge, i dati richiesti relativi alla propria situazione previdenziale e pensionistica. La comunicazione da parte degli enti ha valore certificativo della situazione in essa descritta”.