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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/06/2025, n. 2689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2689 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 14935/2024
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice di Milano
Dr. Antonio Lombardi quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale nella causa promossa da
, con l'Avv.to AMATA SARINA, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Indirizzo Telematico;
RICORRENTE contro
Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in Milano alla via Freguglia, 1, rappresentato giusta il disposto dell'art. 417 bis c.p.c. dal dr. (codice fiscale CP_2
), Direttore Generale dell'amministrazione resistente in servizio presso la C.F._2
, sita in Milano alla via Tarchetti, 6; Controparte_3
l' (C.F. ) in persona del Dirigente in carica, con l'Avv.to Controparte_7 P.IVA_2
ROVELLI STEFANO e con l'Avv.to SERAFINO FRANCESCO ( VIA C.F._3
SODERINI, 24 20146 MILANO;
elettivamente domiciliati in CORSO MAGENTA 45 20123
MILANO;
RESISTENTI
OGGETTO: opposizione a Ingiunzione di Pagamento, Prot. n. 181044/3, emessa dal
[...]
, Controparte_8
Parte_1
19/11/2024.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 18/12/2024, la Cont Contr ricorrente conveniva in giudizio , e Parte_1 CP_10 CP_11 premettendo di essere stata nominata, con decorrenza giuridica dal 01/09/1994 e decorrenza economica dal 21/11/1994 nel ruolo della scuola secondaria di II grado e inquadrata nell'area della funzione docente – personale diplomato della scuola secondaria di II grado, di essere stata dispensata CP_1 dal servizio con provvedimento della Commissione Medica dell' a seguito di visita collegiale con esito di inabilità ordinaria a proficuo lavoro e collocata in quiescenza a far data dal 23/04/2024, di aver ricevuto ingiunzione di pagamento n. 181044/3, per recupero credito erariale, per la somma netta di €.
58.629,12, a fronte del presunto debito imponibile di €. 78.781,40 per differenza assegni dal
01/01/1996 al 22/04/2024 “in seguito a variazione della qualifica stipendiale, in quanto, come segnalato con nota 9817 del 11/07/2024 dell'Istituto A. Vespucci di Milano, l'amministrata, retribuita per tutta la carriera scolastica con qualifica di docente scuola secondaria secondo grado laureata, doveva essere pagata con qualifica da docente diplomata”.
Assumeva l'illegittimità/invalidità/nullità/inefficacia dell'ingiunzione di pagamento per recupero del presunto credito erariale della somma netta di €. 58.629,12 per errore attribuibile in via esclusiva all'Amministrazione, in via subordinata eccepiva la prescrizione decennale dell'azione di recupero del presunto credito erariale.
Tanto premesso ed esposto, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
2 «In via cautelare: sospendere, per le ragioni espresse in narrativa, l'opposta Ingiunzione di Pagamento e ogni altro atto
o provvedimento connesso, presupposto e/o consequenziale.
Nel merito:
1) accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in premessa, l'illegittimità/nullità/inefficacia/invalidità dell'opposta Ingiunzione di Pagamento n. 181044/3 e di ogni altro provvedimento presupposto, consequenziale e/o connesso e per l'effetto emettere ogni consequenziale provvedimento;
2) in subordine, accertare e dichiarare ex art. 9 l. n. 428/1985 non dovuta la somma richiesta per il periodo anteriore all'ultimo anno antecedente il ricalcolo, ricalcolo avvenuto con l'opposta Ingiunzione di pagamento e per l'effetto emettere ogni consequenziale provvedimento;
3) in ulteriore subordine, accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione decennale della somma richiesta per il periodo
01.01.1996-19.11.2014 e per l'effetto emettere ogni consequenziale provvedimento a seguito dell'accoglimento della domanda».
***
Il ricorso proposto da appare parzialmente fondato e meritevole di accoglimento per Parte_1 quanto di ragione, nella misura di seguito evidenziata.
In relazione ai principi che governano la ripetibilità del c.d. indebito erariale, si è assistito a una evoluzione della giurisprudenza amministrativa.
Un primo e più risalente orientamento, di cui la difesa di parte ricorrente auspica la valorizzazione, affermava che «non può ipotizzarsi la ripetizione di indebito trattamento economico al pubblico dipendente, nel caso di imputabilità dell'errore interpretativo posto a base della erogazione in via esclusiva alla Amministrazione procedente. Ferma restando, dunque, l'eventuale responsabilità erariale dell'autore dell'errore, viola il principio di proporzionalità previsto dall'art. 1 del Protocollo alla
Convenzione dei diritti umani la richiesta restitutoria sopraggiunta a considerevole distanza di tempo dalla erogazione delle somme, purché le stesse siano riconducibili all'attività professionale ordinaria del dipendente e non ad una prestazione effettuata una tantum e « isolata », non vi sia stato un mero errore di calcolo ovvero l'esplicita indicazione della riserva di ripetizione» (C. Stato, sez. II, 01 luglio 2021, n.
5014).
Sulla questione è successivamente intervenuta la Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi, tra l'altro, in merito alla legittimità costituzionale dell'art. 2033 c.c., censurato per violazione dell'art. 117, comma 1, Cost., in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU, nella parte in cui non prevede l'irripetibilità dell'indebito retributivo laddove le somme siano state percepite in buona fede e la condotta dell'ente
3 erogatore abbia ingenerato un legittimo affidamento del percettore circa la spettanza della somma percepita.
La Corte, negando i lamentati profili di illegittimità costituzionale ha, sul punto, affermato che la clausola della buona fede oggettiva consente, sul presupposto dell'affidamento ingenerato nell'accipiens, di adeguare, innanzitutto, tramite la rateizzazione, il quomodo dell'adempimento della prestazione restitutoria, tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'obbligato. Inoltre, in presenza di particolari condizioni personali dell'accipiens e dell'eventuale coinvolgimento di diritti inviolabili, la buona fede oggettiva può condurre, a seconda della gravità delle ipotesi, a ravvisare un'inesigibilità temporanea o finanche parziale.
La circostanza per cui l'inesigibilità non determina l'estinzione dell'obbligazione non comporta la sproporzione dell'interferenza nell'affidamento legittimo, poiché la giurisprudenza della CEDU ravvisa violazioni dell'art. 1 Prot. addiz. CEDU in presenza di pretese restitutorie che disattendono una doverosa considerazione dell'affidamento legittimo dell'obbligato e delle sue condizioni economiche, patrimoniali e personali, ma non per questo impone di generalizzare un diritto alla irripetibilità della prestazione.
Infine, l'apparato rimediale nazionale è idoneo a impedire il carattere sproporzionato dell'interferenza nell'affidamento legittimo, anche considerato che, una volta individuati i tratti di tale affidamento, nell'ipotesi di una sua lesione, è possibile la tutela risarcitoria proprio dentro le coordinate della responsabilità precontrattuale, sempre che ricorrano gli ulteriori presupposti applicativi del medesimo illecito (C. Cost., 27 gennaio 2023, n. 8).
Coerentemente, la successiva giurisprudenza amministrativa ha affermato che, «al di fuori del raggio di disposizioni speciali che, nel campo delle prestazioni retributive, previdenziali e assistenziali, prevedono, nell'ordinamento italiano, l'irripetibilità dell'attribuzione erogata, la Corte costituzionale ha statuito che opera la disciplina generale dell'indebito oggettivo, di cui all'articolo 2033 c.c., secondo la quale chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato e ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.
Per le pubbliche amministrazioni la restituzione delle somme indebite erogate al dipendente costituisce operazione doverosa, oggetto, dunque, di attività vincolata: va quindi affermata la natura doverosa della ripetizione. Ciò atteso che la percezione di emolumenti non dovuti impone all'amministrazione pubblica l'esercizio del diritto-dovere di ripetere le relative somme in applicazione
4 dell'articolo 2033 c.c. anche nei rapporti di lavoro non privatizzati» (C. Stato, sez. VII, 23 settembre
2024, n. 7712).
Non può, pertanto, sulla base dei principi da ultimo affermati, addivenirsi alla conclusione della totale e assoluta irripetibilità dell'indebito erariale di cui si discute, valorizzando la (incontestata) buona fede della l'esclusiva riconducibilità dell'indebita erogazione a fatto interno alle Pt_1
Amministrazioni qui resistenti, e l'oggettiva protrazione del tempo di erogazione dell'indebita prestazione, certamente determinativa di affidamento in capo alla Pt_1
***
Fondata appare, tuttavia, l'eccezione di prescrizione del diritto alla ripetizione.
«Il diritto alla ripetizione dell'indebito da parte della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 2946
c.c., è soggetto a prescrizione ordinaria decennale, il cui termine decorre dal giorno in cui le somme sono state materialmente erogate». (C. Stato, sez. II, 05 settembre 2022, n. 7690).
È pacifico che la abbia percepito uno stipendio più alto di quello che le sarebbe spettato Pt_1 nel periodo dal 01/01/1996 al 22/04/2024 per complessivi € 58.629,12 non dovuti. Corretta appare l'impostazione degli Enti resistenti, che invocano l'irripetibilità delle somme per il periodo anteriore al
19/11/2014 (dovendosi fare riferimento alla ricezione e non all'invio), conteggiando il decennio prescrizionale a ritroso dalla data di notificazione dell'ingiunzione di pagamento.
L'accoglimento soltanto parziale dell'opposizione, per altro in misura non superiore alla disponibilità conciliativa degli Enti convenuti, induce a disporre la notificazione delle spese di lite nella misura di due terzi, con condanna delle parti resistenti al pagamento del restante terzo delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie, per quanto di ragione, il ricorso proposto da e, per l'effetto, accerta e dichiara Parte_1 la parziale illegittimità dell'ingiunzione di pagamento n. 181044/3 relativamente al credito erariale restitutorio maturato anteriormente alla data del 19/11/2014; dispone la compensazione nella misura di due terzi delle spese di lite, e condanna le parti resistenti, in solido tra loro, al pagamento del restante terzo delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in
€ 2.250,00 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Milano, 6/6/2025
Il Giudice
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Antonio Lombardi
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