Sentenza 13 maggio 2002
Massime • 1
Ai dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (ora ente Poste italiane), che è stata trasformata in ente pubblico economico, continuano a trovare applicazione, quale regime transitorio, i trattamenti non solo economici, ma anche normativi di natura pubblicistica fino alla stipulazione del contratto collettivo applicabile al rapporto, sicché prima di tale data non opera l'istituto della promozione automatica in ragione dell'espletamento di fatto delle mansioni superiori alla qualifica, quale previsto dall'art. 2103 cod. civ..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/05/2002, n. 6910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6910 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. ALBERTO SPANÒ - Consigliere -
Dott. FERNANDO LUPI - rel. Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE s.p.a., in persona del presidente prof. Enzo Cardi, elettivamente domiciliata in Roma alla via Plinio 21, presso l'avv. Luigi Fiorillo, che la rappresenta e difende giusta procura a margine;
- ricorrente -
contro
US EL
- intimata -
avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n. 749 del 24.7.1998, reg. gen. n. 1636/96.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11 dicembre 2001 dal Relatore Cons. Dott. Fernando Lupi, Udito l'avv. Gentile per delega avv. Fiorillo;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco Mele, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 24.7.1998 il Tribunale di Ancona, decidendo sull'appello proposto dall'Ente Poste Italiane nei confronti di SC EL, avverso sentenza del Pretore della medesima città, rigettava l'appello confermando il diritto della ricorrente alla promozione automatica ex art. 2103 c.c. alla qualifica di dirigente principale di esercizio per avere svolto dette mansioni dal 29.10.1991 sino al 1.4.1994.
Osservava in motivazione che la privatizzazione del rapporto di lavoro disposta dall'art. 6 del d.l.
1.12.1993 n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29.1.1994 n. 71, comportava l'immediata applicazione delle norme che regolano il rapporto di lavoro subordinato privato e tra esse dell'art. 2103 c.c., ritenendo che il sesto comma del medesimo articolo, che prevedeva che restassero in vigore i trattamenti vigenti sino alla stipula del nuovo contratto collettivo, si riferisse ai trattamenti economici e pensionistici. Affermava di non condividere i diversi principi, affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 8587 del 1997, in quanto dall'uso del plurale trattamenti e dalla diversa vicenda delle Ferrovie non potevano trarsi argomenti atti a contrastare l'affermata natura privatistica del rapporto. Propone ricorso per cassazione affidato due motivi la Poste Italiane s.p.a, l'intimata non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 della legge n. 71 del 1994 e dell'art. 2103 c.c., la società Poste Italiane, richiamava la giurisprudenza che si era formata in relazione ad altra vicenda di privatizzazione di ente pubblico, regolata con normativa sulla quale era stata modellata quella per le Poste, e che aveva interpretato il termine trattamenti come disciplina giuridica complessiva del rapporto, affermando che l'applicazione dell'art. 2103 c.c. opera solo a partire dalla successiva stipula del nuovo contratto collettivo, che per il personale delle Poste era avvenuta il 29.11.1994. Solo da questa data, e non dalla privatizzazione del rapporto, era operante la promozione automatica. Richiamava la sentenza sulla questione delle Sezioni Unite della Cassazione del 5.9.1997 n. 8587. La censura è fondata.
Le Sezioni Unite della Corte nella decisione, citata in sentenza e dal ricorrente, hanno affermato che: "Ai dipendenti della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (ora Ente Poste Italiane), che è stata trasformata in ente pubblico economico, continuano a trovare applicazione, quale regime transitorio, non solo economici, ma anche normativi di natura pubblicistica fino alla stipulazione del contratto collettivo applicabile al rapporto, sicché prima di tale data non opera l'istituto della promozione automatica in ragione dell'espletamento di fatto delle mansioni superiori alla qualifica, quale previsto dall'art. 2103 c.c. La privatizzazione del rapporto non comporta necessariamente, come ritiene erroneamente il Tribunale, che si applichino immediatamente le norme che disciplinano il rapporto di lavoro privato, potendosi prevedere una disciplina transitoria al fine di rendere graduale il passaggio. La previsione di una disciplina transitoria, che cessa con la stipula del primo contratto collettivo, è principio generale seguito dal legislatore nel decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 nella privatizzazione del pubblico impiego.
Infatti, mentre l'art. 2 del decreto legislativo prevede al secondo comma l'applicabilità al rapporto dei dipendenti pubblici delle norme del codice civile sul rapporto di lavoro privato, il successivo art. 72 bis prevede un regime transitorio nel quale l'applicazione delle norme previgenti continua e cessa con la stipula del contratto collettivo.
La legge n. 285 del 1995 ha trasformato, diversamente da quanto afferma il Tribunale, l'Azienda autonoma delle Ferrovie dello stato in ente pubblico economico e ne ha privatizzato i rapporti di lavoro, cfr., tra le tante, Cass. nn. 2869, 3266, 3445 del 1990. In questo quadro e per la stretta analogia della vicenda della privatizzazione delle Poste con quella delle Ferrovie, l'uso al plurale del termine trattamenti nel sesto comma dell'art. 6 del d.l. n. 487 del 1993 legittimava l'interpretazione delle Sezioni Unite che esso si riferisse ai trattamenti economici e giuridici. I rilievi del Tribunale non superano il principio sopra trascritto, confermato dalla successiva giurisprudenza (cfr. Cass. n. 9381 del 1997, n. 3759 del 1998, SS.UU. n. 12711 del 1998, SS.UU. nn. 205 e 388 del 1999), che il Collegio ritiene di confermare, cassando la sentenza impugnata.
Il secondo motivo, con il quale la ricorrente, denunciando la violazione degli artt. 1362 e seg. C.C., dell'art. 6 della legge n. 190 del 1985 in rel. agli artt. 38 e 53 del c.c.n.l dei dipendenti delle poste, ha erroneamente ritenuto che per le mansioni di quadro bastassero tre mesi e non sei per la promozione automatica, è assorbito dall'accoglimento del motivo precedente. Infatti la ricorrente, che ha cessato l'espletamento delle mansioni superiori il 1.4.1994, prima della stipula del contratto collettivo il 29.11.1994, quindi prima che fosse applicabile al rapporto l'art. 2103 c.c., non può chiedere la promozione automatica, onde è irrilevante statuire in quale termine la potesse maturare.
Per questo rilievo, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda della SC.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda proposta da SC EL. Compensa tra le parti le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2002