Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 08/04/2026, n. 6317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6317 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06317/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00998/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 998 del 2026, proposto da
Aeroitalia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ernesto Stajano, Enrico Campagnano, Daniele Villa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Comitato Nazionale Gestione Direttiva 200387 Protocollo di Kyoto Comitato Ets, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Alitalia S.A.I. in A.S., non costituita in giudizio;
Italia Trasporto Aereo S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Paolo Bello, Piergiuseppe Otranto, Giacomo Gargano, Luca Amicarelli, Andrea Antonio Talivo, Luca Miglioranza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
in parte qua della nota prot. 0242755 del 22 dicembre 2025, con cui il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto ha respinto, anche implicitamente, l'istanza di accesso formulata dalla Società
e, per l’effetto, per l’accertamento del diritto di accesso e la contestuale condanna del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto al rilascio della documentazione richiesta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e di Comitato Nazionale Gestione Direttiva 200387 Protocollo di Kyoto Comitato Ets e di Italia Trasporto Aereo S.p.A.;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2026 la dott.ssa UC RI LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che la società Aeroitalia ha richiesto, con nota del 21 novembre 2025, la conclusione del procedimento di assegnazione delle quote gratuite di emissione di gas a effetto serra nell’ambito dell’ EU Emissions Trading System (cd. “sistema ETS”) e, contestualmente, ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha formulato istanza di accesso agli atti, rappresentando l’esigenza di acquisire piena conoscenza degli atti e dei presupposti istruttori posti a fondamento delle determinazioni amministrative adottate;
Rilevato che con il ricorso in epigrafe, notificato il 21 gennaio 2026 e depositato il successivo 26 gennaio, Aeroitalia lamenta che, a fronte dell’articolata richiesta di accesso agli atti presentata, il Comitato ETS avrebbe fornito, con la nota prot. 0242755 del 22 dicembre 2025, un riscontro limitato alla sola definizione del procedimento sostanziale, omettendo tuttavia di pronunciarsi sull’istanza di accesso agli atti e senza consentire l’ostensione di quanto richiesto; chiede, pertanto, che sia dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato, e riconosciuto il proprio diritto all’ostensione degli atti;
Considerato che il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica (“MASE”) e il Comitato ETS si sono costituiti chiedendo la reiezione del ricorso, oltre che la sua improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse; si è altresì costituita la società Italia Trasporto Aereo S.p.A. (“ITA”), nella qualità di controinteressata alla richiesta di accesso, eccependo la tardività del ricorso, in quanto presentato oltre il termine decadenziale di trenta giorni dalla comunicazione della nota del MASE 0240641 del 18 dicembre 2025, depositata in giudizio sia dalle amministrazioni resistenti che dalla controinteressata, che ha dato esplicito riscontro (negativo) alla richiesta di accesso di Aeroitalia;
Osservato che alla camera di consiglio del 1° aprile 2026 parte ricorrente non ha contestato la tardività del ricorso, ma ha chiesto la rimessione in termini, in ragione della circostanza che nel provvedimento finale del Ministero non si fa riferimento alla precedente nota del 18 dicembre 2025 e che tale nota è stata comunicata unicamente all’indirizzo PEC della società e non anche allo studio legale firmatario della richiesta;
Considerato che non sussistono le condizioni per accogliere la richiesta di rimessione in termini in quanto l’ incipit della nota del Ministero 18 dicembre del 2025, con il quale è stato negato l’accesso agli atti richiesti, fa esplicito riferimento «alla richiesta di accesso agli atti ex artt. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 ricevuta a mezzo pec ed acquisita con prot. MASE n. 220673 del 21/11/2025 da parte dello Studio legale Stajano Garella & Associati in nome e per conto dell’Operatore aereo Aeroitalia S.p.a.»;
Ritenuto, dunque, che era agevole comprendere che la nota del 18 dicembre 2025 conteneva il diniego alla richiesta di accesso agli atti di Aeroitalia; inoltre, la nota è stata correttamente comunicata all’indirizzo PEC della società istante, che non aveva eletto domicilio presso lo studio legale del difensore;
Considerato, pertanto, ai sensi degli artt. 35, comma 1, e 116, comma 1, cod. proc. amm., che il ricorso è irricevibile, essendo stato notificato oltre il termine di trenta giorni dalla conoscenza del provvedimento di diniego di accesso agli atti;
Ritenuto che la peculiarità della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
UC RI LI, Consigliere, Estensore
Francesca Ferrazzoli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC RI LI | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO